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Indennizzo
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

In generale l’indennizzo è il pagamento dovuto ad un soggetto per un pregiudizio da lui subìto che, però, non consegue ad un atto illecito e, quindi, a responsabilità civile. In ciò l’indennizzo si differenzia dal risarcimento, che è invece dovuto per un danno, ossia un pregiudizio conseguente ad atto illecito e come tale fonte di responsabilità civile. Per questo motivo la situazione di chi è tenuto all’indennizzo è talvolta denominata responsabilità da atto lecito, sebbene l’uso del termine “responsabilità”, tradizionalmente associata al concetto di illecito, sia in questo caso poco appropriato.
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Mentre l’obbligo di risarcimento dei danni cagionati da atto illecito è previsto da una norma generale (nell’ordinamento italiano l’art. 1218 del codice civile per la responsabilità contrattuale e l’art. 2043 per quella extracontrattuale), non esiste una norma generale che preveda l’obbligo di indennizzo per pregiudizi da atto lecito, perché gli atti leciti sono, per definizione, consentiti dall’ordinamento e, come tali, non possono dare luogo a sanzione a carico di chi li compie. Nondimeno, in alcuni casi l’ordinamento, per motivi di equità, ritiene che chi ha compiuto l’atto, pur lecito, debba farsi carico di una parte delle conseguenze negative che dallo stesso sono sorte a danno di altri, addossandogli l’obbligo di indennizzo.

L’esempio più significativo di indennizzo è quello previsto in caso di espropriazione per pubblica utilità: la perdita della proprietà che deriva dal provvedimento espropriativo è di per sé lecita ma chi beneficia dell’espropriazione (di solito, ma non necessariamente, una pubblica amministrazione) deve indennizzare il proprietario espropriato per il sacrificio del suo diritto. Nel nostro ordinamento tale diritto dell’espropriato è riconosciuto a livello costituzionale (art. 42).

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Attestato di rischio
L’attestato di rischio è un documento nel quale è indicato il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione Rca per autoveicoli e motoveicoli. In caso di tariffa Bonus Malus sono indicate le classi di provenienza e di assegnazione attribuite da ciascuna impresa in base a regole interne. Inoltre, per garantire omogeneità di trattamento in caso di cambiamento di compagnia, viene indicata anche la classe di conversione universale (CU), che viene calcolata secondo parametri fissi e uguali a tutte le compagnie[1].
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Indice

1 Tabella sinistri
2 Validità dell’attestato di rischio
3 Obblighi della compagnia
4 Note
5 Voci correlate

Tabella sinistri

Il provvedimento ISVAP 2590 del 08/02/2008 ha introdotto una novità rispetto al passato: sono stati eliminati i sinistri “con riserva”, cioè quelli in corso di definizione di responsabilità[2]. I sinistri riportati nell’attestato di rischio sono pertanto suddivisi in due categorie: sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per questi ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga almeno il 51% nei cinque anni considerati dal documento.
Validità dell’attestato di rischio

Tale ha validità di cinque anni. L’articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 modifica l’articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”[3].

La norma prevede che – per i cinque anni successivi al suo rilascio – l’attestato di rischio conseguito mantiene la propria validità. Il proprietario del veicolo e gli eventuali comproprietari (e non l’assicurato) conservano la medesima sinistrosità pregressa e la stessa classe di merito in sede di stipula di un nuovo contratto relativo allo stesso mezzo assicurato, o ad un altro mezzo acquistato (in quest’ultimo caso, solo se c’è stata cessazione del rischio sul mezzo precedente).

Se la stipula avviene dopo più di cinque anni dalla scadenza dell’attestato, l’assicurato sarà assegnato alla classe di ingresso prevista dalla compagnia.
Obblighi della compagnia

La compagnia assicuratrice deve inviare l’attestato al domicilio del contraente anche se il contratto prevede il tacito rinnovo o se il contraente abbia già dato disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Oltre a ciò, l’attestato di rischio deve includere:

la denominazione dell’impresa assicuratrice
la firma dell’assicuratore
il nome del contraente
il numero della polizza
la formula tariffaria
la data di scadenza della polizza

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Fondo pensione aperto
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Il fondo pensione aperto è uno strumento di previdenza complementare.

I fondi aperti sono creati e gestiti da banche, assicurazioni, Sgr e Sim e poi collocati presso il pubblico. Vi possono aderire lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti. Possono altresì aderire i familiari a carico dei lavoratori nonché non lavoratori.

L’adesione può avvenire in forma individuale o, se il Regolamento del Fondo lo consente, su base collettiva. In quest’ultimo caso si è in presenza di un accordo tra il Fondo e l’azienda, relativo alle modalità e ai termini di contribuzione degli aderenti.

I Fondi Pensione Aperti sono fondi a contribuzione definita e di conseguenza le prestazioni non sono determinabili a priori, ma dipendono dai contributi versati (oltre che dal rendimento degli strumenti finanziari, dal regime fiscale applicabile, ecc.)

L’adesione ai Fondi Pensione è incoraggiata da agevolazioni fiscali. Relativamente alla contribuzione, è prevista la deducibilità dei contributi a carico del lavoratore e a carico dell’azienda fino al limite massimo di € 5.164,57. Un regime ancora più favorevole è applicato ai lavoratori di prima assunzione a partire dal 01 gennaio 2007.

Per vigilare sulla regolare amministrazione di questi fondi è stata istituita una Commissione controllata dal Ministero del lavoro (COVIP – Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione) perché, mentre nel regime utilizzato dalla previdenza di base la contribuzione prelevata dal reddito da lavoro viene subito spesa per pagare le pensioni, con una sorta di solidarietà tra generazioni, quella versata per un fondo pensione integrativo finisce nel mercato dei capitali, dove prudenza e lungimiranza sono d’obbligo. Si richiede, quindi, trasparenza anche nelle modalità di offerta del prodotto derivante da questo risparmio.
Collegamenti esterni

TuaPensione.it Guida sul TFR e i fondi pensione.

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L’articolo in esame disciplina la cosiddetta “coassicurazione indiretta “, ed anche in questo caso, il legislatore ha voluto ribadire il principio indennitario delle assicurazioni, impedendo che con fraudolenza l’assicurato potesse trarre un indebito arricchimento tacendo l’esistenza di più assicurazioni sul medesimo bene. Il primo comma dispone che l’assicurato debba dare avviso, senza particolare forma, a tutti gli assicuratori, sia a quelli che già assicurano il bene e sia agli assicuratori che eventualmente dovessero subentrare in un momento successivo. Detto obbligo sussiste in ogni caso, quindi anche quando la somma delle diverse assicurazioni non determina sovrassicurazione. In caso di dolo, gli assicuratori, ai quali spetta l’onere della prova, non sono obbligati al risarcimento del danno. Perché sussista il dolo, è opinione comune, non sono richiesti particolari artifici o raggiri da parte dell’assicurato, è sufficiente che questi ometta intenzionalmente di dare avviso all’assicuratore dell’esistenza di medesime assicurazioni. Va da sé che nel caso di dolo, gli assicuratori non sono tenuti al risarcimento del primo sinistro, per eventuali sinistri successivi, poiché gli assicuratori ormai sono a conoscenza dell’esistenza di altri contratti, essi sono obbligati all’indennizzo secondo i rispettivi contratti. Nel terzo comma, anche se non si fa menzione di eventuali sanzioni in caso di omesso avviso agli assicuratori a seguito di un sinistro, è opinione comune ritenere che l’assicurato vada incontro alle conseguenze dell’art. 1913 esplicitamente richiamato, ed anche del disposto dell’art. 1915, valido in ogni caso. L’assicurato, in caso di sinistro, può chiedere a ciascun assicuratore (quindi anche solo a qualcuno degli assicuratori) l’indennizzo, ma l’assicuratore che ha pagato ha diritto di rivalersi su tutti gli altri. Se l’assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta, ogni assicuratore separatamente, può avanzare tutte le eccezioni secondo il rispettivo contratto. Ogni contratto ha vita a sé, perciò ciascun assicuratore può provvedere separatamente dagli altri all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione del danno. L’ultimo comma dell’articolo in questione stabilisce che ciascun assicuratore che ha pagato, può rivalersi sugli altri per una ripartizione proporzionata secondo i rispettivi contratti; quindi nel caso in cui il contratto di uno o più assicuratori non preveda una o più garanzie oggetto della prestazione, questi non sono tenuti al pagamento in solido. Quest’interpretazione può dare origine a non pochi problemi, per questo motivo gli assicuratori, generalmente, disciplinano il caso di coassicurazione indiretta con l’inserimento in polizza di opportune clausole, in virtù del fatto che l’art. 1910 non rientra fra quelli previsti all’art. 1932 Codice Civile. Una puntualizzazione si rende necessaria a proposito dell’adempimento dell’obbligo di avviso. La legge non dispone un termine entro il quale l’assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori dell’esistenza di più contratti, si può ritenere quindi che il termine ultimo sia il momento dell’accadimento del sinistro.
Le condizioni generali di assicurazione

Le condizioni generali di polizza sono clausole che riportano il contratto tipico per tutti i contraenti. Vengono redatte dall’assicuratore ed hanno lo scopo specifico di uniformare tutti i contratti relativi ad un particolare rischio. Le clausole c.d. particolari o speciali, sono invece il risultato di un’elaborazione comune tra l’assicuratore e l’assicurato, e sono dirette a disciplinare ogni singolo rischio. In caso di incompatibilità tra le condizioni generali di assicurazione e le condizioni speciali o particolari, queste ultime prevalgono sulle prime, al pari delle clausole aggiuntive al modulo o al formulario le quali prevalgono su quelle riportate sul modulo o formulario.
Il mercato assicurativo e la teoria economica

Il mercato assicurativo ha lo scopo di ridurre l’area di incertezza del singolo individuo sulla sua situazione futura, questo a causa sia di una generale avversione al rischio sia di una situazione di informazione imperfetta.
La teoria economica cerca di spiegare il funzionamento del mercato assicurativo attraverso un ragionamento logico-matematico.

Consideriamo un individuo dotato delle seguenti caratteristiche:

Reddito disponibile pari a w
Probabilità di incorrere in un evento negativo pari a Π
Danno in termini economici causato dall’evento negativo pari a d

All’individuo viene proposta una polizza assicurativa dotata delle seguenti caratteristiche:

Risarcimento in caso di evento negativo pari a q
Premio assicurativo pari a pq, dove p è compreso tra 0 ed 1. Il premio viene quindi considerato come una percentuale del risarcimento q.

Si parla di premio attuarialmente equo nel caso in cui p sia uguale a Π Si parla di copertura completa nel caso in cui q sia pari a d

Supponiamo due eventi possibili:

Evento 1: assenza dell’evento negativo.
Evento 2: presenza dell’evento negativo.

Nel primo caso, il reddito dell’individuo sarà pari a: W_1 = w - pq

Nel secondo caso, il reddito sarà pari a: W_2 = w - d + q - pq

Poiché l’individuo razionale tende a scegliere una copertura completa, ossia un risarcimento integrale del danno subito, possiamo concludere che W_2 = w - pq = W_1 Questo risultato porta ad una situazione di annullamento del rischio per l’individuo: qualunque cosa accada, il suo reddito sarà sempre pari al reddito iniziale, diminuito del premio pagato.

Dal punto di vista dell’impresa di assicurazione, in una situazione di concorrenza perfetta (ossia in cui i profitti sono nulli) e in assenza di costi di transazione, vi è convenienza a stabilire un premio attuarialmente equo; infatti, indicando con n il numero di assicurati:

L’impresa paga risarcimenti per \Pi n q
L’impresa incassa premi per p q n

Quindi p q n -( \Pi n q)

Il che significa che se Π = p, il bilancio dell’impresa è in equilibrio e i profitti sono nulli.

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Comparatore di assicurazioni
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Un comparatore di assicurazioni è uno strumento che permette al consumatore di confrontare premi, costi e/o garanzie contrattuali previsti da specifiche polizze assicurative di due o più compagnie.
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Questo tipo di comparazione è offerto da diversi siti web, che consentono gratuitamente un rapido e agevole confronto online.
Indice

1 Tipologie
1.1 Comparatori per premio
1.2 Comparatori per garanzie
2 Storia
3 Lo Scenario in Italia
4 Voci collegate

Tipologie
Comparatori per premio

Attraverso la compilazione di un semplice questionario, alcuni siti web offrono all’utente-consumatore la possibilità di confrontare gratuitamente una serie di preventivi forniti dalle rispettive compagnie. L’utente può in questo modo scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze e/o alle proprie finanze. Di solito si tratta di una comparazione prettamente economica a prescindere dalle garanzie effettivamente offerte dai singoli contratti.

Generalmente i comparatori di assicurazioni prendono in considerazione le polizze per gli autoveicoli (cioè rca: responsabilità civile autoveicoli), che sono quelle più diffuse tra i consumatori. Attraverso un questionario online vengono poste specifiche domande all’utente-consumatore indispensabili alle compagnie per la valutazione del rischio e quindi al calcolo del premio assicurativo. Le domande sono relative al contraente stesso, al veicolo da assicurare e alla situazione assicurativa (che si vince dal cosiddetto attestato di rischio). Tramite il sistema è, inoltre, possibile procedere all’acquisto della polizza scelta. In questo caso è sufficiente seguire le indicazioni che pongono l’utente-consumatore direttamente in contatto con la compagnia prescelta.
Comparatori per garanzie

Un altro genere di comparatori assicurativi opera in tutt’altra maniera. Invece di un confronto tra gli importi dei premi (quindi prettamente monetario), si evidenziano le garanzie contenute nelle polizze stesse, permettendo così di confrontare gli specifici contratti che non sono necessariamente identici tra loro. Questo tipo di servizio si rivela utile per valutare qualitativamente i contratti stessi, prendendo coscienza delle scoperture e delle effettive coperture. Nel caso delle polizze vita (come ad esempio i fondi pensione), essi evidenziano costi, rendimenti e garanzie a seconda della specifica tipologia di contratto. Nel caso delle polizze rca (auto) essi evidenziano gli eventuali diritti alla rivalsa esercitabili dalla compagnia.

Le due tipologie di comparatori possono integrarsi tra loro, consentendo così all’utente-consumatore di verificare sia il costo e che la qualità del prodotto.
Storia

I primi siti di comparazione sono stati ideati con la nascita di Internet. Soprattutto nel Regno Unito il fenomeno si è sviluppato velocemente a partire dal 2000 con la nascita di Confused.com (il leader europeo nella comparazione delle polizze auto) e di altri siti analoghi, rivolti in particolare al mercato delle assicurazioni auto. Attualmente nel Regno Unito più del 50 % delle polizze auto viene acquistata tramite un comparatore di assicurazioni. I siti di comparazione sono gestiti da organizzazioni indipendenti rispetto alle Compagnie Assicurative.

La comparazione online di polizze è una realtà importante anche in Spagna, Francia, Germania e Svizzera.
Lo Scenario in Italia

In Italia sono presenti vari siti di comparazione, fra cui quello dell’IVASS (ex ISVAP) e Chiarezza.it lanciato a febbraio 2010 e nato dall’esperienza di Confused.com. Sempre in Italia, la seconda tipologia di comparatori è per ora rappresentato da Assitarget.com.
Voci collegate

IVASS (ex ISVAP)

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