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Infortunio
L’infortunio è la conseguenza di un incidente fisico ovvero di un evento dannoso ed imprevedibile.
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1 L’infortunio fisico
1.1 Infortunio stradale
1.2 Infortunio domestico
1.3 Infortunio sul lavoro
2 Altri significati
3 Voci correlate
L’infortunio fisico
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Incidente fisico.
Generalmente il termine “infortunio” è utilizzato con riferimento ad un accadimento che colpisce il “corpo” di una persona: ad esempio, il termine si impiega per indicare la fattispecie di una persona che, nel cadere, si procura dei danni fisici. Nelle assicurazioni, dove il fenomeno acquista particolare rilievo, esso è definito come evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, aventi come conseguenza la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea della persona che ne è colpita.
L’infortunio non può essere più o meno grave: esaminato sotto il profilo medico, è rilevante il fatto che esso possa causare una serie di danni quali fratture, contusioni, abrasioni, ecc. Alcuni danni provocati dall’infortunio possono essere permanenti (dal punto di vista medico-legale si parla allora di grado di “invalidità permanente” associata all’infortunio) oppure temporanei, cioè destinati a risolversi con il tempo. Da un infortunio può anche derivare la morte di una persona.
Infortunio stradale
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Incidente stradale.
Un particolare tipo di infortunio è quello stradale. Nel 2002 in Italia gli infortuni stradali hanno causato 7.075 morti (per il 78% circa di sesso maschile) e centinaia di migliaia di feriti. Nei ragazzi giovani la casistica relativa agli infortuni stradali è la principale causa di decesso: il 46% dei decessi registrati tra i 15 e i 25 anni avviene in seguito ad un incidente stradale (1.421 decessi su 3.077 totali). La percentuale scende con l’avanzare dell’età (fascia 25-34: 27%; fascia 35-44: 9%). Con l’età scende anche il numero assoluto dei decessi per incidente stradale: ad esempio nella fascia 45-54 anni ci sono annualmente 752 decessi, praticamente la metà del numero registrato tra i ragazzi giovani (fonte ISTAT – cause di morte – dati 2002 – tavola 3). Tutte le news aggiornate le puoi trovare in internet tramite CRI [1]
Infortunio domestico
Molti infortuni colpiscono nell’ambito domestico (l’abitazione e le sue pertinenze).
Infortunio sul lavoro
Danno alla persona provocato da causa violenta in occasione di lavoro. L’INAIL [2] pubblica periodicamente le statistiche degli infortuni sul lavoro. CRI [3] fornisce informazioni sugli infortuni sul lavoro.È da considerarsi infortunio sul lavoro quello che si verifica in occasione di lavoro.In altri termini,l`infortunio è un evento che se consegue all´esposizione del lavoratore a un rischio specifico. Ogni volta che si verifica un infortunio,ne deve essere data immediata comunicazione al datore di lavoro,il quale ha obbligo di denunciare l´accaduto all´INAIL(Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)entro due giorni da quello in cui riceve la documentazione dal dipendente. La denuncia è a carico quindi del datore di lavoro e può essere verificata dal lavoratore chiamando gli uffici INAIL competenti (http://www.inail.it/).
Altri significati
Il termine “infortunio” può riferirsi anche ad altri eventi quali ad esempio un infortunio finanziario.
Tipi di Infortunio fisico
lussazione
frattura
stiramento muscolare
crampo
Voci correlate
Incidente
Incidente stradale
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L’importanza dell’autista venne presa in seria considerazione solo negli anni successivi con lo studio di nuove soluzioni atte a rendere le ore di guida il più confortevoli possibili. Tra le soluzioni trovate vi furono quelle di un maggior isolamento termico ed acustico, una progettazione di sedili più ergonomici ed ammortizzati, l’utilizzo del servosterzo, l’inserimento di supporti antivibrazioni (poi sostituiti da un impianto di sospensioni) tra cabina e telaio e, con l’affermarsi delle cabine tutto avanti che presero il posto dei musoni, della presenza di un vano letto dietro i sedili di guida atto ad alloggiare il guidatore nelle soste notturne.Autocarro degli anni settanta con cabina avanzata
Gli anni anni settanta e ottanta videro la ricerca indirizzata in principal modo alla sicurezza dell’autocarro con studi approfonditi in merito alla visibilità verso l’esterno del guidatore, all’introduzione di barre rigide sui fianchi e al posteriore per impedire agli altri veicoli di potersi infilare al di sotto dell’autocarro in caso di incidente, all’introduzione di freni a disco sempre più potenti e con la presentazione delle prime sospensioni ad aria che migliorarono nettamente l’assetto di marcia.
Sempre in questi stessi anni si sviluppava anche una tecnologia che permetteva ai trasportatori di rimanere sempre in contatto tra di loro e a volte anche con le loro sedi, cosa molto utile ad esempio per segnalare problemi di viabilità: sulla quasi totalità degli autocarri destinati a lunghi viaggi fu installato un ricetrasmettitore ad onde radio, il famoso CB.
L’ultimo decennio del secolo vide una sempre maggiore importanza data all’impatto ecologico e le case costruttrici dedicarono gran parte delle loro capacità alla messa in produzione di motori con sempre minor numero di emissioni inquinanti e che consentissero contemporaneamente una riduzione generalizzata dei consumi, uno dei problemi da sempre più sentiti da chi guida un automezzo pesante.
L’autocarro classico di oggi
Telaio di camion non ancora allestito
L’autocarro classico, e contemporaneamente il più diffuso sulle strade, è quello in cui il vano di carico, sia esso di tipo telonato che furgonato, è completamente diviso dalla cabina di guida.
Gli autocarri possono essere interamente prodotti dalla stessa casa costruttrice oppure ottenuti in più fasi; molti degli autocarri in circolazione derivano da autotelai o cabinati (veicoli provvisti di cabina ma senza carrozzeria) sui quali aziende specializzate hanno installato in un secondo tempo le attrezzature da lavoro idonee al tipo di trasporto effettuato dal cliente. L’allestimento più diffuso è quello con una centinatura composta da un telaio in metallo provvisto di traversine (stecche) per fermare il carico e ricoperto da un telone in materie plastiche; questa soluzione è quella che consente il più agevole carico e scarico dei materiali essendo facilmente apribile su tutti i lati.
Un’alternativa è l’allestimento con una furgonatura, solitamente coibentata se non frigorifera, che consente un migliore stivaggio delle merci grazie alle pareti piene che bloccano il carico trasportato.
La terza soluzione di uso comune è quella di applicare sul telaio dell’autoveicolo un impianto idraulico di sollevamento e l’impianto di aggancio per poter disporre, nella parte destinata al carico, un container o una cassa mobile.
Un’altra soluzione ancora è quella di avere un cassone con sponde, ribaltabile per mezzo di pistoni idraulici, utilizzato negli autocarri adibiti al trasporto di materiali di scavo nell’edilizia.
Classico autocarro furgonato
Le norme del codice della strada specificano molte delle regole a cui l’autocarro deve sottostare, in particolare per quelle di ingombro che non può, nella circolazione normale, superare i 255 cm in larghezza (i veicoli con cella frigo i 260 cm per compensare in parte lo spessore del coibentato), i 400 cm in altezza (i veicoli per trasporto veicoli possono arrivare a 420 cm, i veicoli per trasporto animali vivi o balle di paglia o fieno i 430 cm) e i 12 metri in lunghezza, più eventualmente una sponda posteriore da 30 cm. Il carico può sporgere posteriormente dalla sagoma del veicolo per un massimo del 30% della lunghezza totale, ma i 12 m non possono comunque essere oltrepassati (ad esempio, se una motrice fosse lunga 10 m, la sporgenza massima posteriore sarebbe di 2 m e non di 3 m); anteriormente, invece, non è ammessa alcuna sporgenza. Analogamente per i complessi di veicoli, autotreni o autoarticolati, non è consentita nessuna sporgenza di carico. Anche le classificazione dei vari tipi in base alla massa a pieno carico (più diffusa nel campo specifico dei trasporti la sigla PTT, acronimo di Peso totale a terra, tara + carico) sono specificate nel codice stesso: la prima divisione avviene tra i mezzi sino a 3.500 kg classificati alla stregua di normali autovetture e quelli che superano tale limite. In quest’ultimo caso la guida è consentita solo a chi è in possesso di patente di guida di categoria superiore (la C in Italia per veicoli sprovvisti di rimorchio o con rimorchio fino a 750 kg di massa totale).
Autocarro di grande portata con centine
Una seconda divisione in classi avviene al traguardo dei 7.500 kg di PTT dove avviene la distinzione tra i mezzi di media portata e i veri mezzi pesanti. Sono questi ultimi quelli il cui transito è spesso limitato, sia nell’accesso alle aree urbane, sia nell’applicazione del divieto di circolazione nelle giornate festive e in determinate giornate, quelle definite di esodo.
Sempre secondo il codice della strada italiano la massa a terra di un automezzo isolato, pur variabile in base anche al numero di pneumatici e ad altri parametri, non può superare le 32 tonnellate, raggiungibili nel caso di veicolo a 4 assi con sospensioni pneumatiche. Naturalmente oltre alla massa totale è da tenere in considerazione una corretta distribuzione dei pesi tra i vari assi del camion: su ognuno di essi non deve in alcun caso gravare una massa superiore alle 12 tonnellate. Per i mezzi d’opera (veicoli per il trasporto di inerti: macerie edili, ghiaia, sabbia, cemento) la massa totale massima è di 40 tonnellate per i 4 o più assi con due assi anteriori sterzanti, e il limite di massa per asse è di 13 tonnellate. Il Codice della strada ammette tuttavia una tolleranza del 5% calcolata sulla massa massima ammessa a pieno carico del veicolo: ad esempio, nel caso di una motrice a 4 assi con sospensioni pneumatiche che raggiunga le 32 tonnellate, si ha una tolleranza di 1,6 tonnellate, permettendo di arrivare legalmente ad una massa totale a terra di 33,6 tonnellate. Per i mezzi d’opera, la tolleranza si calcola sulla massa legale dei medesimi e non su quella eccezionale.
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Diritto delle assicurazioni
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Il diritto delle assicurazioni è il complesso delle norme che disciplinano i vari aspetti del contratto di assicurazione.
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Indipendentemente da svariati altri aspetti di dettaglio, conviene soprattutto osservare che questa branca giuridica regola sia l’attività delle imprese assicurative, sia ogni questione attinente alla “genesi” ed alla “vita” delle polizze, che in un certo senso rappresentano l’espressione più manifesta dell’attività industriale di tali società commerciali.
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Il contratto in generale, nozioneIl contratto è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve (oblato). L’incontro di due volontà porta alla formulazione del reciproco consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale).
A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato.
L’accordo si riferisce anche alla modifica o estinzione di un contratto già esistente e, quando ciò avviene, si pone in essere un nuovo contratto con caratteristiche diverse dal precedente.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto.
invalida giuridicamente il contratto. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354); dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall’inosservanza della forma ecc.
Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo.
In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato.
Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai sensi dell’art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell’art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto (come prescritto dall’art. 1184 Codice Civile), la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ex art.
Il termine
Se per l’adempimento è fissato un termine (art. 1184), questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
La norma intende proteggere il debitore (cd. principio del favor debitoris), cioè la parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l’adempimento sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si presume a favore del debitore.
La solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido (artt. 1716, 1944, 1946, 2054, 2055), se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente: lo stabilisce l’art. 1294 Codice civile.
La norma pone una presunzione (relativa) di solidarietà passiva, nel senso che, nel caso in cui si ha una pluralità di debitori, tenuti alla medesima prestazione, in virtù di un medesimo fatto, allora l’obbligazione è solidale, a meno che la legge o il titolo non dispongano diversamente. La norma non si riferisce alla solidarietà attiva, per la quale vige perciò la regola contraria: le obbligazioni con più creditori sono normalmente parziarie, a meno che la legge o il titolo dispongano per la solidarietà.
Contratto condizionale
L’art. 1353 del Codice civile consente alle parti di subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Dalla condizione volontaria va distinta la condizione legale che non costituisce una clausola accessoria del regolamento negoziale, bensì è prevista dal legislatore, quindi costituisce un requisito necessario di efficacia del negozio giuridico.
In linea di massima, la disciplina dettata per la condizione volontaria è applicabile alla condizione legale.
La condizione volontaria, infine, si distingue dalla presupposizione, che costituisce una condizione implicita del negozio, giacché, pur non essendo espressa sotto forma di clausola accessoria incide sugli effetti di esso; difatti, la presupposizione è una situazione di fatto, indipendente dalla volontà dei contraenti, attuale o futura, che senza essere espressamente menzionata, rappresenta il presupposto oggettivo del negozio giuridico.
L’esempio tradizionale è quello di chi prende in locazione un balcone prospiciente la strada dove si svolgerà una manifestazione per assistervi: il contratto trova il suo evidente presupposto nel fatto della manifestazione, anche se ciò non risulta espressamente dal suo contenuto.
La dottrina tradizionale negava la rilevanza giuridica della presupposizione considerandola come una condizione non sviluppata. In tempi recenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto tale istituto; mentre la dottrina dà rilevanza alla presupposizione attraverso l’annullamento per errore se riconoscibile, la giurisprudenza ricorre più spesso alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467, determinando la mancanza del presupposto oggettivo uno squilibrio nell’assetto degli interessi delle parti.
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