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Franchigia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Per franchigia si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell’evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno.
Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.
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1 L’opinione tradizionale
2 Il linguaggio assicurativo
3 Franchigia assoluta e relativa
4 La particolare disciplina in tema di r.c.a.
5 Etimologia e altri significati
6 Voci correlate
7 Altri progetti

L’opinione tradizionale

Anche se ormai si parla fungibilmente di “franchigia” o “scoperto”, in realtà l’opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al premio ovvero in relazione al danno stimato, naturalmente a seconda delle condizioni di polizza; laddove – tecnicamente – sarebbe corretto parlare di “scoperto” soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).
Il linguaggio assicurativo

Nel linguaggio assicurativo, si intende per “franchigia” un importo fisso e predeterminato, che di solito resta a carico dell’assicurato o che l’assicurato si impegna a corrispondere all’assicuratore dopo che questi ha risarcito il danno. (Vedi franchigia assoluta e f. relativa). Si indica, invece, col termine di “scoperto” quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché “non coperta” (ad es.: “nel caso di furto del veicolo il danno viene risarcito con lo scoperto del 10%” significa che in caso di furto del veicolo, verrà quantificato il danno, ad esempio 12.000 euro, e l’assicuratore detrarrà il 10% – ovvero 1.200 euro – corrispondendo all’assicurato 10.800 euro.)
Franchigia assoluta e relativa

Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma – se esso risulta superato – l’indennizzo è pieno.

Oppure, si parla di franchigia assoluta quando parte dell’ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.

Ovviamente l’assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia “assoluta” o “relativa”.
La particolare disciplina in tema di r.c.a.

È interessante notare che – per effetto dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che – in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) – avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s’intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.

Dal 01/01/2006, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, il cosiddetto Nuovo Codice delle Assicurazioni private, la legge n. 990 del 1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti.

Il Nuovo Codice delle Assicurazioni è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell’ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.

Il fondo vittime della strada istituito con legge n. 990 del 1969 provvede al risarcimento per danni a persone e cose causate da veicoli o natanti non assicurati per la totalità nel caso di danni alla persona e con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.
Etimologia e altri significati

La parola deriva dal francese antico franchise, libero. Con questo significato (concessione di libertà) viene utilizzata nell’italiano letterario.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Porto Franco (economia).

In tempi più recenti, ha indicato l’esenzione legale da un pagamento e il permesso, concesso ai marinai di una nave in porto, di scendere a terra.

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L’art. 1362 sulle intenzione dei contraenti

Nell’interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (cfr. di recente Cassazione Civile Sez. II, 13 maggio 1998 Sentenza n° 4811, la cui massima recita:
«Contratti in genere – Interpretazione – Letterale – Carattere primario»
«Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
L’interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre (art. 1363 cod. civ.), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Gli effetti della trascrizione

Gli atti enunciati nell’art. 2643 Codice civile non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
Gli effetti della trascrizione (art. 2644 cod. civ.) hanno la funzione di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa.
La trascrizione, cioè, ha di regola solo efficacia dichiarativa; l’atto è perfettamente valido ed efficace tra le parti e il fine della trascrizione è di renderlo opponibile ai terzi.
L’art. 2704 e la data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
La classificazione del contratto di assicurazione

Il contratto d’assicurazione appartiene alla categoria dei contratti consensuali, perché prende origine esclusivamente dall’accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto#Le classificazioni dei contratti.

Secondo il nostro Codice Civile (artt. 1882 e 1917) l’assicurazione è quel contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga:

a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 Codice Civile);
a tenere indenne l’assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (art. 1917 Codice Civile);
a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un dato evento attinente alla vita umana (art. 1882 Codice Civile). In tale articolo si definisce assicurato come la parte a cui si riferisce l’evento ed è il titolare dell’interesse protetto. Solitamente, si confonde specialmente nel linguaggio comune la fattispecie di “assicurato” impropriamente con contraente e beneficiario. Il contraente è colui che stipula il contratto e il beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione (il contraente può nominare se stesso come beneficiario ma specialmente nell’assicurazione vita spesso ci si riferisce ad un terzo).

L’efficacia del contratto ex art. 1372

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto#Efficacia dei contratti.

Vale la pena ricordare che, laddove le polizze d’assicurazione prevedano per l’anticipata risoluzione del contratto il pagamento di un’indennità, ciò non significa per nulla che la risoluzione può essere unilaterale, occorre sempre e in ogni modo il consenso di tutte le parti coinvolte.

La proposta di assicurazione è irrevocabile per 15 giorni e il contratto si ritiene concluso solo quando l’assicuratore informa l’assicurato della propria disponibilità ad assumere il rischio.

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Premio assicurativo
Il premio assicurativo è la prestazione dovuta dal contraente assicurato al contraente assicuratore nell’ambito di un contratto di assicurazione.

Si considera riferito all’anno ed è dovuto per intero, anche se solitamente nella pratica viene frazionato in rate.
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Nel gergo tecnico delle assicurazioni è anche chiamato premio lordo in quanto è la somma tra il premio netto (ovvero il costo netto della copertura del rischio) e i vari “caricamenti”, come per esempio i costi di acquisizione delle polizze e di gestione della compagnia per la liquidazione dei danni [1]

L’entità del premio assicurativo dipende soprattutto dalla probabilità che un determinato evento (sinistro) si verifichi; per calcolare questa probabilità ci si serve di numerosi elementi, tra cui apposite rilevazioni statistiche. Inoltre l’assicurato deve fornire all’assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio.

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Autovettura
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

L’autovettura o automobile, comunemente chiamata con la forma contratta auto o popolarmente macchina, è un autoveicolo progettato e costruito per il trasporto privato di persone. Una parte rilevante della sua struttura o carrozzeria, di conseguenza, è dotata di sedili, quello del conducente e quelli dei viaggiatori.
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Indice

1 Storia
2 Descrizione generale della categoria
3 Principali tipi di autovetture
3.1 Berlina
3.2 Due volumi
3.3 Monovolume
3.4 Familiare (o giardinetta o “station wagon”)
3.5 Coupé
3.6 Decappottabile
3.7 Spyder (Roadster)
3.8 Veicolo multiuso (o monovolume grande)
4 Voci correlate
5 Altri progetti

Storia
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Storia dell’automobile.

Dopo i progetti rinascimentali e il prototipo settecentesco di Cugnot basato sul vapore, l’automobile come mezzo di trasporto valido e alternativo alla trazione animale si affermò nell’Ottocento. Per la sua propulsione furono utilizzati numerosi e diversi motori con vari sistemi di alimentazione finché, dopo la prima guerra mondiale, il motore endotermico e la benzina si imposero dovunque su tutti gli altri. Anche esteticamente l’automobile si sviluppò dai primi carri e carrozze direttamente derivati dai veicoli trainati dai cavalli verso forme sempre più autonome, tendenti da un lato a sfruttare le caratteristiche aerodinamiche del mezzo e dall’altro a fornire sempre maggior comfort ai passeggeri. Nel corso del Novecento, i continui miglioramenti tecnici della componente motoristica e le altre innovazioni (gli pneumatici in particolare) non hanno comunque impedito l’elaborazione di progetti innovativi per i motori e i sistemi d’alimentazione delle automobili.
Descrizione generale della categoria

Normalmente le autovetture sono caratterizzate da tre volumi, detti anche vani: l’abitacolo (per il conducente e i passeggeri), la zona destinata ai bagagli (abbastanza contenuta) e il vano del motore. Ciascuna di queste parti può essere o non essere messa in evidenza dal profilo della carrozzeria.

Il numero dei posti può variare da un minimo di due a un massimo di nove, compreso quello del conducente. In alcuni casi i sedili sono permanentemente ancorati alla carrozzeria, in altri casi sono rimovibili. La movibilità dei sedili permette di armonizzare più efficacemente il trasporto di persone con l’occasionale necessità di trasportare delle cose.

La morfologia delle autovetture è abbastanza variabile.
Principali tipi di autovetture

Le immagini che seguono illustrano le forme più diffuse delle autovetture, sulla base delle indicazioni delle Norme ISO 3833:1977, a cui le stesse direttive comunitarie fanno tuttora riferimento.

La carrozzeria è un aspetto fondamentale dell’autovettura e ne permette una più facile identificazione. Le case costruttrici, tuttavia, sono costantemente impegnate a creare nuove forme e funzionalità per i propri autoveicoli, tanto che non sempre è facile ricondurli alle tipologie definite dalle norme.

Sotto ogni immagine è stato riportato il codice di carrozzeria corrispondente. Si tratta della sigla con cui, nell’ambito dell’Unione europea, vengono identificate le carrozzerie delle autovetture. Nelle carte di circolazione italiane (quelle in formato A4), tale codice è annotato nel campo J.2 del secondo quadrante.
Berlina
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Berlina.

Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE): AA

In questa autovettura l’abitacolo e il bagagliaio non sono comunicanti fra loro: ciascuno di essi ha accessi indipendenti. Di solito, l’autoveicolo presenta due (o più) finestrini su ogni fiancata e quattro portiere. I posti totali sono normalmente 4 o 5, distribuiti su due file.

Questo tipo di carrozzeria è detto anche a “tre volumi”.
Due volumi

Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE): AB

A differenza della precedente, in questa autovettura le portiere possono anche essere due e il vano per i bagagli non è completamente separato dall’abitacolo, ma risulta più facile l’accesso dal portellone posteriore. Viene utilizzata questa configurazione soprattutto nel campo delle vetture medio piccole, è quindi utilizzata nella maggior parte delle utilitarie, per poter fornire una maggiore elasticità di carico e poter ospitare, a seconda delle necessità, un maggior numero di passeggeri oppure ridurne il numero a favore di una maggiore volumetria del piano di carico.

Rientrano in questa categoria anche gran parte dei fuoristrada e dei SUV.
Monovolume
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Monovolume.

Quasi sempre dotata di quattro portiere, la sua forma è fortemente influenzata dal vano bagagli come nella due volumi; rispetto a quest’ultima si differenzia per l’altezza molto più pronunciata e paragonabile a quella delle SUV. Le altre misure di ingombro differiscono poco da quelle delle normali berline e coupé.
Familiare (o giardinetta o “station wagon”)
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Station wagon.

Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE): AC

Quasi sempre derivata da una berlina, la familiare ha, di solito, un profilo abbastanza allungato, dovuto al fatto che il vano per i bagagli è più ampio di quello che caratterizza la ‘due volumi’. Le portiere laterali sono 4 e su ciascuna fiancata possono essere presenti più di 2 finestrini. Nella parte posteriore si trova un portellone.

I posti totali a sedere, in genere, sono 5, ma possono anche arrivare a 7.
Coupé
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Coupé.

Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE): AD

Caratterizzata da una linea sportiva, slanciata e filante, questa autovettura è spesso concepita per due persone, ma sono sempre più frequenti i modelli con posti a sedere anche posteriori, per quanto solitamente definibili “di fortuna”.


Decappottabile
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Cabriolet.

Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE): AE

La caratteristica rilevante delle decappottabili è il tetto in tela o in materiale rigido (hard-top) che, all’occorrenza, può essere ripiegato nella parte posteriore per scoprire l’abitacolo. Inoltre da qualche anno si utilizza anche come materiale il cristallo, in modo da dare anche con il tetto chiuso la sensazione di essere “open-air”.

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La Alleanza Assicurazioni (conosciuta anche solo come Alleanza) era una compagnia assicuratrice con sede legale a Milano. Era molto presente in Italia, soprattutto nel mercato Vita. Fa parte del gruppo Assicurazioni Generali, che controllava tramite essa diverse società, tra cui Intesa Vita (joint venture con Intesa Sanpaolo), la Finagen, l’Agricola San Giorgio.
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1 Organigramma (dal 7 maggio 2008)
2 Storia
3 L’incorporazione in Assicurazioni Generali
4 Collegamenti esterni

Organigramma (dal 7 maggio 2008)

Presidente della società era Amato Luigi Molinari, mentre i due direttori generali erano Luigi Rizzuti (commerciale) e Sandro Panizza (finanziario).
Storia

Fondata a Genova nel 1898 da Evan Mackenzie, dalla città ligure ha ereditato il suo simbolo (San Giorgio con il drago). Agli inizi del Novecento è stata la prima compagnia a dare possibilità di lavoro alle donne. Fin dall’inizio il ramo vita ha rappresentato il principale investimento della società. Nel 1912, proprio quando la realtà aziendale si stava dimostrando solida e affidabile, con il raggiungimento di un portafoglio di 13.000 contratti e di un capitale di 130.000.000 di lire, il governo Giolitti procede alla nazionalizzazione delle assicurazioni sulla vita e, come tutte le imprese attive nel settore, anche Alleanza Assicurazioni è costretta a cedere il ramo vita all’INA; la concorrenza viene reintrodotta nel 1923 e Alleanza è rifondata come società operante solo nel ramo vita. Il 1934 è l’anno dell’acquisizione da parte di Generali e dell’inizio della direzione di Mario Gasbarri, che la guiderà fino al 1978. Nell’immediato dopoguerra Alleanza deve fronteggiare la ripresa dopo gli anni della Seconda guerra mondiale; c’è la crescita, favorita dallo sviluppo consistente del mercato delle polizze popolari e continuerà a crescere anche negli anni cinquanta e sessanta. Nel 1971 è quotata alla Borsa di Milano. Negli anni novanta sotto la presidenza di Alfonso Desiata alleanza consolida la sua leadership nel ramo vita e inizia a distribuire prodotti Bancassurance tramite gli sportelli del Banco Ambrosiano Veneto. Dal 1998 si sono avvicendati al vertice: Sandro Salvati, presidente e amministratore delegato (1998-2004), e Amato Luigi Molinari, presidente (26 gennaio 2005).
L’incorporazione in Assicurazioni Generali

Nel febbraio 2009 è partita l’operazione che prevede la fusione per incorporazione di Alleanza in Generali (insieme a Toro Assicurazioni), avvenuta ufficialmente nel mese di ottobre, con conseguente conferimento delle attività assicurative di Alleanza e Toro in una nuova società controllata interamente da Generali denominata Alleanza Toro S.p.A.. Si trasferiscono in essa le riserve tecniche, gli attivi patrimoniali a copertura delle stesse, ed ulteriori elementi dell’attivo di Alleanza e Toro idonei a garantire la copertura di solvibilità. Il rapporto di concambio è stato fissato in n. 0,33 azioni ordinarie di Generali per ogni azione ordinaria di Alleanza. Gli azionisti di Alleanza quindi hanno ricevuto in cambio di ogni azione posseduta, con un valore nominale di 0,50 euro ciascuna, 0,33 azioni ordinarie Generali di nuova emissione da nominali di 1 euro ciascuna. Toro e Alleanza hanno conferito alla nuova società rispettivamente tutte le proprie attività assicurative e un ramo della sua attività.

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