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Disciplina normativa
Ordinamento italiano

Ai sensi dell’articolo 1882 del Codice civile italiano la polizza è un documento con il quale:

l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a

rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto dal sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Già nella stringata definizione della legge, è adombrata la pluralità dei tipi di contratto assicurativo (polizze) stipulabili, che possono essere innanzitutto classificate per rami nel concetto codicistico (rispettivamente: ramo danni’ nella prima parte della definizione codicistica, ove si allude all’indennizzo spettante all’assicurato per ristorarlo dal “danno”, e ramo vita nella seconda parte, che si riferisce alla percezione di un “capitale” o di una “rendita” al verificarsi di un fatto della vita, tipicamente la morte o la sopravvivenza ad una prestabilita data; va segnalato che nell’uso industriale-commerciale l’accezione del termine “ramo” è molto più restrittiva talché, ad esempio, si parla di ramo incendio, ramo infortuni, ramo responsabilità prodotti, ecc. che pure sarebbero tutte sottospecie del genere “ramo danni” ).

Nell’ambito delle garanzie del ramo danni (in senso codicistico), è fondamentale la distinzione tra:

garanzie di rischio diretto (dette anche garanzie di sostanza), in cui assicuro direttamente un “bene” contro un certo evento, al cui verificarsi ho diritto all’indennizzo, indipendentemente da ogni altra considerazione;
garanzie di responsabilità civile, in cui l’assicuratore si obbliga a tenermi indenne da quanto dovessi essere costretto a risarcire a “terzi” in conseguenza di un atto illecito colposo da me compiuto nell’esercizio di una specifica attività dichiarata in polizza (questo tenere indenne è anche—nel gergo un po’ antiquato degli addetti ai lavori—sovente chiamato manleva).

Oggetto del contratto

L’oggetto della polizza in generale è l’alea del contratto.

Bisogna poi di osservare come, per effetto di comuni principi d’interpretazione del contratto, l’assicuratore abbia l’onere di circoscrivere nel modo più esatto le garanzie che intende prestare, poiché — in caso di lacunosità o di formulazioni ambigue — la polizza dovrà essere interpretata nel senso più favorevole all’assicurato (art. 1370 cod. civ.)
Forma del contratto

Sebbene il Codice Civile non preveda la forma scritta, obbligatoria solo per gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti) (art.1350 cc), tuttavia l’assicurazione dev’essere provata per iscritto (art.1888 cod. civ.). In caso di inesistenza del contratto scritto, vi provvede la Polizza (la polizza è quel documento che attesta l’esistenza del contratto). Va osservato che in caso di smarrimento o deterioramento del contratto, il contraente ha sempre diritto di ottenerne copia a sue spese.
La polizza fideiussoria

È ampiamente controverso, tra gli studiosi della materia, l’inserimento a pieno titolo della polizza fideiussoria tra i contratti assicurativi propriamente detti.
Va osservata, peraltro, la sostanziale analogia tra la fideiussione prestata da una banca e quella prestata da una compagnia assicurativa (benché, naturalmente, solo nel secondo caso, e più che altro per tradizione, sia invalso l’uso del vocabolo “polizza”).
Per la definizione giuridica della polizza fideiussoria possiamo avvalerci delle autorevoli parole del Consiglio di Stato (decisione numero 4831 del 2001):

Come è noto, a differenza del deposito cauzionale, la polizza fideiussoria non realizza la consegna immediata di una somma al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia a prima richiesta in ordine all’adempimento di un debito pecuniario.
La polizza fideiussoria è il documento contrattuale rilasciato dall’assicuratore e contenente la sua promessa di pagamento al terzo beneficiario. Tale promessa di pagamento dà luogo ad un rapporto di garanzia che, quantunque venga denominata come fideiussione, svolge la stessa funzione del deposito cauzionale.

In altri termini, si afferma relativamente al tipo di polizza in esame non abbiamo una situazione assimilabile a quella della polizza di responsabilità civile, ma semmai a quella tipica del contratto di garanzia (si confronti con: pegno ed ipoteca, ad esempio).
Rileggendo il passo citato, si noti la locuzione “prestazione di una garanzia a prima richiesta”: in effetti, questa è la vera natura del rapporto. Ad una prima richiesta (ad nutum, per usare un’efficace, sintetica locuzione del gergo dei pratici) del creditore garantito, l’assicuratore verserà prontamente e senza discussioni la somma pattuita, prendendo giuridicamente il posto del debitore assistito da fideiussione, che nella specie è pure il contraente della polizza.
Si noti, tuttavia, che, a differenza di quanto avviene di regola con la polizza di responsabilità civile, con la fideiussoria l’assicuratore, dopo aver “onorato” il proprio impegno (ossia, versata la cauzione pattuita al creditore, nel cui vero interesse è stipulato il contratto che stiamo discutendo), tenterà senz’altro di recuperare dal contraente (agendo in rivalsa nei suoi confronti) la somma erogata in esecuzione della polizza fideiussoria.
Polizza vita unit linked

Le polizze vita unit linked sono polizze emesse da compagnie assicurative in cui i premi versati sono utilizzati per sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento o Sicav. Il rendimento della polizza sarà dato dalla rivalutazione del fondo in cui è investita la polizza sottraendo le spese.

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Toro Assicurazioni S.P.A.,da ottobre 2009, è un marchio di Alleanza Toro, compagnia nata dalla fusione di Alleanza Assicurazioni e Toro Assicurazioni. La società opera nel settore assicurativo.
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Indice

1 Storia
2 Principali Partecipazioni
3 Consiglio d’ Amministrazione
4 Dati societari
5 Bibliografia
6 Collegamenti esterni

Storia

Venne fondata il 5 gennaio 1833 a Torino con il nome di Compagnia Anonima di Assicurazione contro i danni degli Incendi. Negli anni settanta venne acquisita dal Banco Ambrosiano. Nel 1983 divenne di proprietà della IFIL del Gruppo Agnelli, che vent’ anni dopo nel 2003 la cedette a De Agostini. Dal 2006 fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali.

Toro Assicurazioni nel 2009 ha ceduto tutte le attività assicurative ad Alleanza Toro S.p.A., nuova società assicurativa nata in seguito alla fusione per incorporazione di Toro e Alleanza Assicurazioni in Generali. La sede legale del gruppo si trova a Torino.
Principali Partecipazioni

Settore Assicurativo:

Llyod Italico
Augusta Assicurazioni S.p.A. – 100%
D.A.S. S.p.A. – 50%
Toro Targa Assicurazioni – 99.1%

Settore Immobiliare:

I.S.I.M. S.p.A. – 100%

Settore Credito al Consumo:

Consel S.p.A. – 32,5%

Consiglio d’ Amministrazione

Presidente : Luigi De Pupi
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Andrea Mencattini
Consigliere: Michele Amendolagine
Consigliere: Raffaele Agrusti
Consigliere: Amerigo Borrini
Consigliere: Giancarlo Cerutti
Consigliere: Aldo Minucci
Consigliere: Paolo Monferino
Consigliere: Giovanni Perissinotto
Consigliere: Vittorio Rispoli
Consigliere: Arturo Romanin Jacur
Consigliere: Maurizio Sella
Consigliere: Lucio Igino Zanon di Valgiurata

Dati societari

Ragione sociale: Toro Assicurazioni SpA
Sede sociale: Torino, via Mazzini 53
Partita Iva: 13432270158
Logo Toro Assicurazioni

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Garanzia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito).
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Indice

1 Storia
1.1 Diritto romano
2 In Italia
3 Tipi di garanzia
3.1 Garanzie reali
3.2 Garanzie personali
3.3 Garanzie improprie
4 Il contratto autonomo di garanzia
5 Varie figure di contratto autonomo di garanzia
6 Forme tipiche e specifiche di garanzia
6.1 Garanzia sui beni di consumo
7 Voci correlate
8 Altri progetti

Storia
Diritto romano

La garanzia come istituto giuridico era già contemplata dal diritto romano: la più antica figura di garanzia personale era data dalla sponsio, che si compiva verbis e garantiva soltanto le obligationes contratte verbis. Doveva dapprima essere prestata subito dopo la promissio del debitore principale, intervenendo lo sponsor, quale adpromissor, accanto al promissor (con il regime della solidarietà elettiva passiva). La sponsio era riservata ai cittadini Romani e si estingueva con la morte dello sponsor. Una lex Publilia stabilì che contro il debitore che entro sei mesi non avesse rimborsato quanto pagato al creditore, lo sponsor, per il rimborso, avrebbe avuto la legis actio per manus iniectionem pro iudicato. Venuta meno quest’ultima si poté agire, sempre ex lege Publilia con l’actio depensi nella misura del simplum contro il convenuto che ammetteva, nella misura del duplum che lo negava.

Più recente era invece la ‘fidepromissio, una vera e propria stipulatio, fruibile da cives e peregrini, cui non fu estesa l’ actio depensi. A tutela dei garanti ci fu la Lex Furia de sponsu, che riguardò sponsiones e fidepromisiones prestate in territorio italico e stabilì che, trascorsi due anni dall’assunzione della garanzia, i garanti sarebbero stati liberati; con riguardo poi all’ipotesi di più sponsores o fidepromissores la stessa legge dispose che la prestazione potesse dividersi tra loro in parti uguali talché ciascuno assolvesse una parte soltanto (beneficium divisionis).

Sul finire della repubblica venne riconosciuta la fideiussio, una stipulatio accessibile a cives e non cives, senza limiti di tempo. In questo caso le obligationes passavano agli eredi anche dal lato passivo. Con la fideiussione potevano essere garantite anche obbligazioni non contratte verbis. A essa non si applicarono le due leggi citate precedentemente, ma con l’ epistula divi Hadriani la prestazione fu resa divisibile tra più fideiussori dello stesso credito.

Se dunque in favore del fidepromissor e del fideiussor non fu mai prevista alcuna specifica azione di regresso, è anche vero che il rapporto del debitore principale veniva generalmente inquadrato nel mandato. E l’actio mandati contraria assumeva in sostanza la funzione di regresso. Si fece però ricorso anche ad altro espediente. Al garante che si fosse detto pronto a pagare prima della litis contestatio, il creditore, nell’esigere la prestazione, avrebbe al contempo ceduto l’azione contro il debitore principale. L’operazione non era senza difficoltà dato che con l’adempimento l’obbligazione si sarebbe estinta, con la conseguenza che il creditore non avrebbe più avuto nulla da cedere. Il pagamento che il garante effettuava non fu allora considerato quale solutio ma quale pagamento di un prezzo per la vendita del credito; di qui la sussistenza del credito stesso e la possibilità della cessione.

Erano nulle:

le garanzie prestate per importi superiori al debito, ma valide se prestate per meno

Il creditore avrebbe potuto agire una volta sola o contro il garante o contro il debitore principale, dato che con la litis contestatio l’obbligazione si estingueva per tutti. Di qui la cura del creditore di agire contro il più solvibile.

stipulatio, la quale -per il suo carattere astratto- si adattava a varie applicazioni e consentiva anche la nascita di obblighi di garanzia. l’adpromissor (promittente) poteva obbligarsi a varie prestazioni, tra cui quella di garanzia: rispondendo alla formale domanda del creditore, contestualmente al debitore principale, veniva a questi equiparato.

In epoca preclassica, sorsero le tipiche obbligazioni di garanzia: sponsio e fideipromissio: la prima era riservata ai cives, la seconda estesa ai peregrini. Alcune leggi di età repubblicana disposero dei limiti agli obblighi del garante: la lex Cornelia proibiva al debitore di garantire lo stesso creditore entro un anno per oltre 20.000 sesterzi.

Quando la sponsio e la fideipromissio caddero in disuso, si affermò la fideiussio, che faceva sorgere obblighi di durata indeterminata (sponsio e fideipromissio avevano durata massima biennale, poi si estinguevano), erano trasmissibili agli eredi (sponsio e fideipromissio si estinguevano con la morte del garante) e potevano riferirsi a qualsiasi tipo di obbligazioni.

Dalla fideiussione derivò il mandato di credito, strutturato come una obligatio verbis e condizionato alla nascita di una obbligazione principale. Nel diritto giustinianeo ci fu l’espressa equiparazione del mandato di credito alla fideiussione per quanto riguarda i beneficia che fino a tale epoca non spettavano (beneficium divisionis, beneficium cedendarum actionum, beneficium excussionis).

Una garanzia un po’ particolare era il vadimonio, promessa solenne fatta dal convenuto di presentarsi davanti al giudice, in un determinato giorno; i garanti (detti vades) in questo caso rispondevano dell’effettiva presentazione.
In Italia

Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste fondamentalmente due tipi di garanzia: una convenzionale ed una legale. La prima è quella che trova fondamento in un contratto, nel quale le parti trasfondono le loro volontà, la seconda, invece, è prevista specificamente dalle fattispecie di legge.

Il codice civile italiano non prevede una definizione del concetto giuridico di garanzia, ma si limita a individuare due distinte categorie di garanzie: si tratta delle garanzie reali (art. 2784 ss. c.c.) e delle garanzie personali (1936 ss., 1943 I co. c.c.).

Le garanzie che il nostro sistema giuridico mette a disposizione sono caratterizzate dal principio di tipicità. In altre parole, esse sono tipiche e tassativamente previste dalla legge per ciò che concerne la loro forma e le regole che ne stanno alla base, mentre il contenuto patrimoniale è demandato alla libera volontà delle parti.

La tipicità delle garanzie risponde a finalità generali di tutela dei terzi, con particolare riferimento al principio di responsabilità patrimoniale (artt. 2740 ss. c.c.). In particolare poi si vuole evitare il ricorso a forme di garanzie atipiche, lesive della libertà economica, -costituzionalmente tutelata dall’art. 41 Cost. – quali, ad esempio, il patto commissorio (art. 2744 c.c.), per il quale sussiste un divieto assoluto e imperativo.
Tipi di garanzia
Garanzie reali

Il concetto di garanzia reale, in forza del principio di tipicità anzidetto, è collegato indissolubilmente a quello di diritto reale. Le parti non possono dar vita a contratti che danno luogo a diritti reali diversi da quelli espressamente previsti dal codice. La ragione di questa previsione risiede nella tutela del principio di libera circolazione dei beni e nella tutela dell’affidamento dei terzi. Il nostro sistema, infatti, prevede quali garanzie reali, ovvero insistenti su un bene, solo garanzie tipiche, le cui regole di funzionamento sono dettate dal codice. Fondamentalmente, i diritti reali di garanzia sono due: il pegno e l’ipoteca.
Garanzie personali

Il codice civile italiano vigente, richiamandosi al diritto romano, ha disciplinato la sola garanzia accessoria. Il contratto autonomo di garanzia non è disciplinato dal Codice nemmeno dopo la riforma avutasi con la legge n. 154 del 1992 concernente la fideiussione.

Il Codice conosce pertanto la garanzia personale accessoria, nel senso che il garante può opporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale, e la fideiussione si estingue se si estingue il debito principale.

Esigenze della prassi, e in particolare i rapporti commerciali con le imprese di altri Stati, hanno fatto sorgere la cosiddetta garanzia autonoma, che mira a dare piena tutela al creditore garantito per superare i rischi della contrattazione, degli inadempimenti e del trasporto delle merci. Tale garanzia separa le sorti dell’obbligazione principale dall’obbligazione del garante, il quale è tenuto a pagare “a prima richiesta”.

Si pensi all’impresa italiana che concluda una vendita di merce da consegnare a un’altra impresa in un Paese dove vi è il rischio di una guerra civile, il rischio di nazionalizzazioni o un sistema giudiziario che sostanzialmente preclude la tutela nel caso di inadempimento del debitore.

Se la compravendita è fatta tramite titoli può essere utilizzata come forma di garanzia personale la conferma del credito
Garanzie improprie

Oltre alle forme di garanzie previste dalla legge e dal Codice civile, che di regola si accompagnano alle concessioni di credito, la pratica bancaria ne utilizza altre (cd. garanzie improprie o atipiche), sempre allo scopo di agevolare l’intervento creditizio.

Le garanzie improprie che trovano maggiore applicazione sono le seguenti:

la cessione del credito;
il mandato all’incasso;
la delegazione di pagamento;
la dichiarazione di unico azionista;
la lettera di gradimento (o lettera di patronage):

Il contratto autonomo di garanzia

Si ha contratto autonomo di garanzia (figura elaborata dal tedesco Rudolf Stammler con il nome di Garantievertrag) quando un garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base a eccezioni relative all’obbligazione garantita cioè indipendentemente dalla validità o dall’esistenza di un’obbligazione garantita. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per la presenza della clausola di pagamento “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale (o di base)”, il cui scopo è di rompere il vincolo di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del debitore principale, tipico della fideiussione. Il più delle volte il contratto autonomo di garanzia è assorbito dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”, che impone al garante di eseguire la sua obbligazione a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, cioè senza tenere conto delle eventuali opposizioni dell’ordinante della garanzia.

In certi paesi la giurisprudenza e la dottrina confondono la clausola “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale” con la clausola di pagamento “a prima richiesta”. Tuttavia quest’ultima, senza altri elementi contrattuali, non ha per effetto di staccare la garanzia dall’obbligazione garantita, tant’è vero che la giurisprudenza di molti paesi, fra cui la Germania, riconosce la figura contrattuale della fideiussione a prima richiesta.
Varie figure di contratto autonomo di garanzia

Vi sono varie figure di contratto autonomo di garanzia.

Nella prassi più antica vi è la polizza fideiussoria, che ancora oggi dà luogo a vari problemi applicativi, perché alcuni la assimilano alla fideiussione, mentre altri ravvisano un particolare contratto di assicurazione del credito. La polizza fideiussoria è sorta dapprima nei rapporti tra privati e poi si è affermata per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione.

Altro contratto autonomo di garanzia è la fideiussione omnibus, che si ha quando il garante risponde per tutti i debiti “attuali e futuri” di un debitore principale, di solito in relazione all’esercizio di un’impresa. La riforma introdotta con la legge n. 154 del 1992 ha modificato l’articolo 1938 del Codice civile, disponendo che la fideiussione omnibus per crediti futuri deve contenere la previsione dell’importo massimo garantito.

Figura simmetrica è la performance bond, contratto con cui il garante risponde per una singola operazione commerciale (e non per tutti i debiti futuri come la fideiussione omnibus)).

In tutti i casi suddetti, manca l’elemento dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, ed è quindi una garanzia “astratta”, che a volte la giurisprudenza qualifica come contratti con causa di finanziamento, quindi contratti atipici, per i quali valgono senz’altro, e proprio in ragione della loro atipicità, i principi generali di buona fede e correttezza.
Forme tipiche e specifiche di garanzia
Garanzia sui beni di consumo

Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, emanato ai sensi dell’art. 7 della legge delega 29 luglio 2003 n. 229, estende una “garanzia di conformità” (art. 130 del Codice del consumo) della durata di 2 anni dalla consegna del bene (art. 132 del Codice del consumo) a tutti i prodotti venduti all’acquirente “consumatore” utilizzatore finale, definito come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il Codice del consumo identifica nel venditore (e non più nel produttore) l’unico responsabile della riparazione (o il responsabile in via principale, in quanto anche la garanzia convenzionale o garanzia commerciale del produttore, è regolata dall’art. 130 del Codice del consumo). La “garanzia di conformità”, che riassume sia la garanzia per vizi e difetti, sia la garanzia di buon funzionamento, si applica direttamente e senza nessuna necessità di accettare condizioni contrattuali, che comunque non possono mai essere meno tutelanti delle condizioni di legge. Il venditore è tenuto a ritirare, senza alcuna spesa, il prodotto difettoso e ad assicurane la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine.

Per acquisti tra ditte, acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA, non si fa riferimento al Codice del consumo che definisce l’acquirente utilizzatore finale del bene come “consumatore“, cioè (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), ma si fa riferimento al Codice civile italiano che al libro quarto (delle obbligazioni) titolo III (dei singoli contratti) definisce l’acquirente utilizzatore finale come “compratore“, l’art. 1490 c.c regolamenta la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta, e l’art. 1495 c.c. definisce i termini di garanzia della durata di 1 anno dalla consegna del bene.

Pertanto, l’acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA dà diritto al “compratore” utilizzatore finale, a unm anno di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice civile italiano, mentre l’acquisto con scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura intestata al cliente titolare del solo codice fiscale dà diritto al “consumatore” utilizzatore finale, a 2 anni di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice del consumo.
Voci correlate

Obbligazione (diritto)
Bene (diritto)
Evizione
Clausola (diritto)
Return Merchandise Authorization
Guasto

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Il veicolo può essere fuori norma anche a vuoto, ripartendo pertanto sugli assi tutte le tare (tare assi, gru, cassone) meno la portata residua. Un esempio è di un veicolo con una gru troppo pesante dietro alla cabina ed un cassone estremamente lungo con baricentro di carico detto negativo (quando la metà esatta del cassone si trova dietro il 2º asse; il baricentro positivo è quando questo si trova tra gli assi; baricentro neutro quando è perfettamente in corrispondenza del 2º asse). Nel caso di baricentro negativo e gru eccessivamente pesante il veicolo può sforare il peso massimo ammesso a vuoto, mentre a carico, grazie alla ripartizione della portata che ha l’effetto di alleggerire il 1º asse, risulta rientrare nel limite. Per tali considerazioni, all’atto del progetto ed all’atto della stesura della relazione tecnica per il collaudo in unico esemplare attraverso la motorizzazione, il veicolo deve rispettare i pesi massimi ammessi a vuoto ed a pieno carico (oltre ad altri parametri quali rapporti minimi a carico ed a vuoto, verifica del telaio, verifica dei contro telai applicati, verifica di tutti gli organi soggetti a sollecitazioni, verifica della sagoma, verifica dei segnalatori luminosi, verifica dei paracicli e della barra paraincastro ed altre verifiche).
Tre procedure per poter circolare

Ogni veicolo, per essere considerato idoneo alla circolazione stradale, deve essere sottoposto a visita e prova dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da un ente certificatore dell’Unione europea (come Tüv, Dekra, Luxcontrol, etc.).
Con l’espressione “visita e prova” s’intende un insieme di controlli tecnici e documentali che l’autorità o l’organo competente deve svolgere per garantire la pubblica sicurezza quando il veicolo viene utilizzato. Questi controlli possono essere effettuati

per un’omologazione
per un collaudo in unico esemplare
per una revisione.

L’omologazione permette alla casa costruttrice di realizzare una serie di autoveicoli identici al prototipo provato. Ciascuno degli esemplari prodotti potrà essere immatricolato direttamente con i documenti forniti dalla fabbrica.
Il collaudo in unico esemplare comporta dei controlli che, pur essendo rigorosi, normalmente non sono articolati come nell’omologazione. Si ricorre a questa procedura, di solito, quando non c’è l’esigenza di produrre in serie degli esemplari identici. Molti autoveicoli industriali e commerciali da lavoro (allestiti con cassoni, furgoni e apparecchiature come gru caricatrici o sponde montacarichi) hanno dovuto sostenere un collaudo di questo tipo, per essere dichiarati idonei alla circolazione.
Con la revisione, infine, viene periodicamente verificato che l’autoveicolo conservi ancora tutti i requisiti per l’idoneità alla circolazione, stabiliti in precedenza tramite omologazione o collaudo in unico esemplare. Si tratta di una procedura applicabile solo ad autoveicoli non modificati e già circolanti. Attualmente, la revisione può essere effettuata sia nelle sedi periferiche del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, sia nei centri privati di revisione, per veicoli di massa massima ammessa fino a 3,5 t o max 16 posti.
Tipi di autoveicoli in Italia
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Principali autoveicoli secondo il Codice della strada italiano.

Nell’articolo 54 del Codice della strada sono elencati i principali tipi di autoveicoli riconosciuti in Italia:

autovettura
autobus
autocarro
trattore stradale
autoveicolo per trasporto specifico
autoveicolo per uso speciale
autotreno
autoarticolato
autosnodato
autocaravan
mezzo d’opera.

Nell’articolo 203 del Regolamento, invece, viene fornita una lista più dettagliata di autoveicoli per trasporto specifico e autoveicoli per uso speciale.
Voci correlate

Ente pubblico (ordinamento italiano)
Pubblico Registro Automobilistico
Studio di consulenza automobilistica
Sportello telematico dell’automobilista
Carta di circolazione
Responsabilità Civile Autoveicoli
Demolitore

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Danno
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Un danno è la conseguenza di un’azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant’altro abbia un valore economico, affettivo, morale.
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Indice

1 Cause del danno
2 Cosa e chi subisce il danno
3 Come prevedere, valutare, prevenire i danni
4 La difesa da perdite da danno
5 Il danno dal punto di vista giuridico
5.1 In Italia
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti

Cause del danno

Anonimo fiorentino, Il naufragio della nave di Ulisse, 1390-1400 ca

L’azione o l’evento che causano il danno possono essere fortuiti o dovuti a forza maggiore (quali ad esempio: tromba d’aria, incendio, fulmine, inondazione, naufragio, guasto elettrico o meccanico, rottura, collisione, allagamento, incuria) oppure volontari (quali ad esempio: scasso ai fini di furto, danneggiamento per azione dolosa o vandalica, furto, malversazione, guerra).
Cosa e chi subisce il danno

Il danno può riguardare beni materiali e fisici (quali: immobili, macchinari, materie prime, aree geografiche) oppure danni immateriali (quali: monetari/finanziari, all’immagine o reputazione di un’impresa/società/persona, alle prospettive future aziendali, commerciali, di profittabilità).
Come prevedere, valutare, prevenire i danni

La valutazione preventiva dei possibili danni sta alla base di quella che viene definita gestione del rischio.

Occorre definire quali possono essere i rischi da danni che si possono correre nelle normali attività umane, aziendali, familiari.

La prima attività da sviluppare è: come prevenire e ridurre i rischi di danni.

Successivamente va quantificata l’entità dei danni possibili e il valore dei beni soggetti a rischio.
La difesa da perdite da danno

Oltre che con scelte tecniche e scelte organizzative che minimizzino i possibili danni, ci si può proteggere attraverso coperture assicurative o con accantonamenti finanziari a riserva.

In tutti questi casi è buona norma valutare l’onerosità della copertura (tecnica, organizzativa o assicurativa) adottata con il valore del possibile danno che si andrebbe a subire.

Quando il danno è statisticamente certo o molto probabile, il costo della protezione tende ad aumentare in misura economicamente non sopportabile.

Valga per tutti la problematica dell’assicurazione contro la grandine in agricoltura.

È statisticamente accertato che in certe zone esistono dei corridoi climatici che sono particolarmente e frequentemente colpiti da grandinate, anche di grande violenza. Il danno da grandine non causa solamente il danneggiamento – parziale o totale – della produzione agricola, ma anche una perdita di produttività delle piantagioni per gli anni successivi a causa di un danneggiamento delle piante (da frutto, da uva e simili) e delle strutture.

Per un’efficace copertura assicurativa, nelle aree ad elevato rischio statistico, il costo dei premi da pagare sarebbe talmente alto da renderla antieconomica. Si è proceduto in due direzioni: una con un intervento dello Stato (in Italia) che abbassa il costo delle assicurazioni; l’altra: con l’impianto di sistemi di protezione (reti, ad esempio), con sistemi di previsione, con sistemi a calore (razzi, fuochi).
Il danno dal punto di vista giuridico
In Italia

Dal punto di vista giuridico il danno può essere definito come la lesione (annientamento o menomazione) di un interesse altrui.

Possono essere oggetto di tutela risarcitoria gli interessi procedimentali (gli atti di un procedimento) che siano ricollegabili ad un utilitas, ossia un bene della vita protetto.La giurisprudenza individua una prima distinzione fra danni patrimoniali e non patrimoniali, dove i primi comportano una deminutio patrimonii. La successiva evoluzione giurisprudenziale ha notevolmente arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento.

Secondo i recenti orientamenti, i danni non patrimoniali si distinguono in:

danno biologico;
danno morale soggettivo;
danno esistenziale.

Il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto all’art. 2059 del codice civile. La Corte Costituzionale italiana ha stabilito che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è subordinato ad una sentenza che accerti la commissione di un reato, come previsto dalla stessa legge.[1].

Nell’ambito dei rapporti di lavoro, il danno esistenziale viene a specificarsi in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che, nel campo del diritto del lavoro, sono:

il danno professionale;
il danno psicologico transeunte;
il danno alla serenità della vita familiare;
il danno alla serenità della comunità lavorativa;
il danno alla salutare fruizione dei piaceri e delle gratificazioni della vita di relazione e dei rapporti sociali.

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