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Furto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Il furto è un atto di prevaricazione e si intende in genere l’impossessamento indebito di un bene di proprietà altrui ed è l’azione tipica del ladro. Si riferisce classicamente alla sottrazione di un bene mobile in danno del legittimo proprietario, ed in tempi recenti la disciplina è stata estesa anche al furto di beni immateriali.
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Uno dei furti più classici: una bicicletta rubata.
Indice
1 Il furto nel diritto romano
2 Il furto nel diritto medievale
3 Il furto nel diritto italiano
3.1 Elementi oggettivi
3.1.1 Soggetto attivo
3.1.1.1 Furtum rei propriae / Furtum possessionis
3.1.2 Oggetto
3.1.3 Azione
3.1.4 Elemento soggettivo
3.2 Circostanze aggravanti
3.2.1 Uso della violenza sulla cosa
3.2.2 Uso di mezzi fraudolenti
3.2.3 Furto di capi di bestiame
3.2.4 Furto di armi, munizioni ed esplosivi
3.3 Furto in abitazione e furto con strappo
3.4 Furti diversi o minori
3.5 Reati affini
4 Note
5 Voci correlate
6 Testi normativi
7 Altri progetti
Il furto nel diritto romano
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Furtum.
Nella sistemazione classica del diritto romano, si ha furtum qualora qualcuno tenga nei confronti di una cosa, oggetto di un diritto reale altrui, un comportamento doloso contrario alla volontà del titolare, lesivo di tale diritto reale e tendente ad assicurarsi un lucro. Tale è la definizione, famosissima, del giurista romano Paolo: “Furtum est contrectatio rei fraudolosa vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere. ”
Il furto nel diritto medievale
Dopo esser per lungo tempo affidato alla vendetta privata, nel Medioevo il furto conobbe un fortissimo inasprimento sanzionatorio essendo prevista la pena di morte per la sua commissione.
Il furto nel diritto italiano
Reato di
Furto
Fonte Codice penale italiano
Articolo 624 c.p.
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità querela; d’ufficio nelle ipotesi del III co.
Arresto facoltativo
Fermo no
Pena prevista reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 154 a 516
Il furto in diritto penale è un reato contro il patrimonio previsto dall’art. 624 c.p. Tale disposizione è stata oggetto di riforma negli ultimi anni. Con la l. 205/99 il legislatore ha modificato il regime di procedibilità (da procedibilità d’ufficio a querela della persona offesa); con la l 128/01, il “Pacchetto sicurezza” il legislatore ha innalzato il minimo edittale (in precedenza non previsto ed interpretato dalla dottrina in pochi giorni, attualmente è di 6 mesi).
Elementi oggettivi
Soggetto attivo
Il delitto può essere commesso da chiunque, ma è controverso se anche il proprietario possa commettere furto sul proprio bene.
Furtum rei propriae / Furtum possessionis
Il “Furtum possessionis” è l’impossessamento del nudo proprietario ai danni di un soggetto che vanti sul bene un diritto personale o reale di godimento ed è controverso se rappresenti un’ipotesi di furto.
Oggetto
L’oggetto tutelato dall’ordinamento e proprio del reato in questione, è il possesso di una cosa mobile altrui. Sia il legislatore, parlando di spossessamento, sia la maggioranza della dottrina ravvisano una lesione dell’interesse del possessore, a parte qualche autore dell’idea che il furto sia una violazione della proprietà: tuttavia il reato non sempre comporta uno svantaggio per il proprietario, specialmente quando questi non è contemporaneamente il possessore. Al possessore spetta, pertanto, il diritto di querela.
L’oggetto materiale dell’azione del furto è necessariamente una cosa mobile. Come tale si intende ogni entità fisico-materiale, diversa dall’uomo o dal cadavere, che presenti i caratteri della definitezza spaziale e dell’esistenza autonoma, e sia idonea a soddisfare un bisogno umano sia morale che materiale e formare oggetto di diritti patrimoniali. Tale cosa deve essere suscettibile di valore di scambio (pecuniario o affettivo). Tra le cose mobili vengono inserite anche le energie naturali (energia elettrica, gas, energia termica), purché costituiscano una sottrazione ad altri soggetti. Le onde radio in chiaro, che possono essere percepite da tutti, non possono costituire oggetto di furto; diverso è il caso delle onde radio relative ai sistemi informatici, anche se le relative reti non sono state protette da password: la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il collegamento a Internet attraverso reti wireless non protette i cui diritti di utilizzo sono detenuti da terzi, in forza di contratti con Internet Service Provider, costituisce reato di furto.
Da quanto detto, ne deriva che i beni immobili non rientrano nell’ambito di applicazione di questo reato, ma sono disciplinati da altri istituti giuridici.
Azione
L’azione esecutiva che costituisce il reato, è l’impossessamento del bene altrui: questo impossessamento deve essere seguito senza minaccia o violenza, per non trapassare nell’ipotesi di rapina.
Stabilire quando si verifica l’impossessamento ha creato varie correnti di pensiero storiche:
Porre la mano sulla cosa altrui
Spostamento della cosa altrui dal luogo in cui si trova (teoria dell’amotio)
Asportazione della cosa altrui fuori dalla sfera di custodia del possessore (teoria dell’ablatio)
Trasporto da parte del ladro della cosa rubata nel luogo prestabilito (teoria dell’illazione)
L’attuale codice, all’art. 624, parla esplicitamente di sottrazione e impossessamento. La sottrazione presuppone la mancanza di possesso da parte del ladro e il dissenso ovvio del possessore. Sebbene giurisprudenza e gran parte della dottrina ritengano la sottrazione elemento unico e caratterizzante dell’azione, chiari autori come Antolisei da tempo evidenziano varie lacune di questo tipo di interpretazione, proponendo visioni più coerenti, ovvero il perfezionamento del reato che si consuma con l’impossessamento del bene già sottratto, poiché non sempre i due momenti coincidono, dando oltretutto più portata d’applicazione all’aspetto del tentato furto. Per la consumazione del reato è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione. In tal senso si è espressa la Cassazione Sez. VI, 7 aprile 2005, n.22588, fattispecie nella quale l’autore del furto, dopo aver sottratto il corpo del reato dalla cassaforte dell’ufficio, lo aveva riposto all’interno della propria autovettura posteggiata nel cortile dell’edificio, essendo poco dopo sorpreso dalle Forze dell’ordine.
Elemento soggettivo
Il coefficiente psicologico è il dolo specifico, il che significa che l’agente deve essere consapevole dell’altruità della cosa mobile e volerne la sottrazione e l’impossessamento, nonché avere lo scopo di ricavarne un profitto per sé o per altri; se è necessaria la coscienza che la cosa sia di altri, l’autore che ritenga per un errore di fatto oppure per un errore nell’interpretazione di disposizioni non penali, di vantare un diritto sul bene, non commette furto; dal momento che il profitto deve rappresentare l’intenzione con cui il soggetto agisce, colui che non consegua il profitto sperato avrà ugualmente consumato il furto. L’idea di profitto può avere un significato strettamente economico oppure comprendere qualsiasi tipo di vantaggio per l’agente, ma è quest’ultimo orientamento ad aver prevalso in giurisprudenza ed in dottrina. Si è posto il problema se il profitto debba essere necessariamente illecito oppure anche un profitto lecito possa integrare il furto, precisando che per profitto lecito si intende quel profitto che si fonda su un diritto riconosciuto dall’ordinamento; la dottrina maggioritaria propende per la soluzione che anche un profitto lecito configurerebbe il reato, mentre la giurisprudenza oscilla. Nel sentito comune, molto rilevante per quanto riguarda la genesi a livello politico del diritto normativo, l’aspetto soggettivo è ampiamente ed aspramente dibattuto. Un esempio tra i tanti è la discussione circa inclusione nel concetto di furto della fattispecie della appropriazione indebita di fondi pubblici per fini privati commessa da rappresentanti politici eletti. [1]
Circostanze aggravanti
Uso della violenza sulla cosa
La ragione dell’aggravante (cosiddetta “effrazione”) sta nella maggiore pericolosità che l’agente dimostra servendosi della violenza e nella riduzione della difesa del bene, prodotta dall’uso di un mezzo di aggressione più efficace del normale. Usare violenza sulla cosa significa danneggiarla, trasformarla oppure destinarla ad una finalità diversa da quella che ha originariamente; il significato del termine “danneggiare” viene fornito dal delitto di danneggiamento, il quale stabilisce che danneggiare un bene significa distruggerlo, disperderlo, deteriorarlo o renderlo inservibile. La violenza deve essere operata prima o compiendo il reato, dunque non è rilevante ai fini del furto che la cosa sia stata fatta oggetto di violenza dopo il fatto; inoltre la cosa sulla quale si rivolge la violenza deve presentare una sufficiente capacità difensiva, altrimenti non emerge l’aggressività dell’agente. L’oggetto della violenza deve essere necessariamente la cosa, poiché l’uso della violenza contro la persona è elemento oggettivo del reato di rapina. L’aggravante è incompatibile con la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché l’uso di tali strumenti è strumentale alla commissione del furto e dunque il relativo possesso è giustificato.
Uso di mezzi fraudolenti
L’aggravante è prevista in quanto l’uso di mezzi fraudolenti evidenzia una maggiore aggressività da parte dell’agente e genera una diminuzione della difesa del bene a causa dell’insidiosità del mezzo. Per mezzo fraudolento si intende uno strumento oppure uno stratagemma diretto a superare l’ostacolo che l’avente diritto abbia posto a difesa del bene. L’ostacolo può essere materiale o personale: i mezzi tradizionali per aggirare l’ostacolo materiale sono la chiave e la scalata, mentre per l’ostacolo personale è il raggiro. La chiave è uno strumento fraudolento sia quando è falsa sia quando è autentica, ma in questo secondo caso il ladro deve esserne venuto in possesso illegittimamente; la scalata consiste invece nell’introdursi all’interno di un luogo con modalità differente da quella ordinaria. Il raggiro deve avere lo scopo di facilitare la sottrazione della cosa e non di farsela consegnare dal soggetto passivo, altrimenti si configura il reato di truffa, dove l’artificio è finalizzato ad ottenere l’atto di disposizione patrimoniale da parte dell’offeso.
Furto di capi di bestiame
Il furto che abbia ad oggetto capi di bestiame prende il nome di abigeato. La pena è aumentata se vengono sottratti almeno tre esemplari da un insieme omogeneo di animali di taglia minuta o media (gregge, mandria), oppure anche un solo esemplare qualora bovino od equino. L’aggravante trova la propria ratio nel particolare allarme sociale che, specie in aree rurali, il furto in esame comporta.
Furto di armi, munizioni ed esplosivi
Il furto è aggravato se ad essere rubati sono armi, munizioni o esplosivi che si trovano in un’armeria, in un deposito o in un qualsiasi altro luogo la cui funzione sia il loro stoccaggio; l’aumento della pena per tali circostanze si giustifica in quanto si tratta di beni particolarmente pericolosi.
Furto in abitazione e furto con strappo
Nella realtà è infrequente che la condotta rimanga nei limiti dell’art. 624 del codice penale e piuttosto non si concretino delle circostanze aggravanti, quali l’effrazione o la commissione su beni esposti per necessità uso o consuetudine o destinazione alla pubblica fede.
Recentemente il Legislatore, facendosi interprete della preoccupazione generale per la sicurezza pubblica ha introdotto il reato autonomo del furto in abitazione e del furto con strappo (art. 624 bis).
Il primo caso si ha allorché il furto è consumato introducendosi in edificio od altro luogo (potrebbe essere, per esempio, un natante od una roulotte) destinato in tutto od in parte a privata dimora ovvero nelle pertinenze della stessa.
La seconda ipotesi (comunemente detta “scippo”) si ha allorché la sottrazione del bene avviene strappando la cosa alla persona (non con violenza rivolta verso la persona perché in tal caso si integrerebbe il reato di rapina).
Le summenzionate modalità antecedentemente erano circostanze aggravanti del reato di furto e non elementi costitutivi di un reato autonomo.
La pena edittale è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 309,00 ad Euro 1.032,00.
Se ricorre una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 del codice penale si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206,00 ad Euro 1.549,00.
Furti diversi o minori
Furto d’uso
Spigolamento abusivo
Reati affini
Appropriazione indebita
Peculato
Furto d’identità
Rapina
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Secondo il principio indennitario il contratto è nullo se al momento del sinistro l’assicurato non ha interesse alla tutela del bene assicurato, in altri termini se è assente un rapporto economico tra l’assicurato ed il bene per cui in caso di sinistro, l’assicurato non ha da patire alcun pregiudizio economico, il contratto è nullo. L’interesse dell’assicurato verso un determinato bene non si produce solamente con la mera proprietà, ma è sufficiente che vi sia un qualsiasi diritto di godimento o di garanzia o di usufrutto perché questo si determini. Può accadere allora che su un medesimo bene siano stipulate identiche polizze da parte di più soggetti, tutti ugualmente interessati secondo il proprio diritto. Se nel corso del contratto dovesse venire meno l’interesse dell’assicurato verso la cosa, il contratto cesserà anticipatamente. Spetta all’assicurato dimostrare il suo cessato interesse verso il bene assicurato.Art. 1905. Limiti del risarcimento. L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro (artt. 1223, 1900, 1908, 1917 Codice Civile). L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
L’articolo sottolinea un principio fondamentale in materia assicurativa: il principio indennitario, in base al quale l’assicuratore non può mai versare all’assicurato un’indennità (somma) superiore al danno subito. Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l’assicurato un’ipotesi di vero e proprio arricchimento.
Art. 1908. Valore della cosa assicurata. Nell’accertare il danno (art. 1905 Codice Civile) non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (artt. 1907, 1909 Codice Civile). Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti (art. 2725 Codice Civile). Non equivale a stima accettata la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 515 Codice Civile, art. 1021 Codice della Navigazione). Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Il legislatore ha dettato delle precise regole per l’accertamento del valore delle cose oggetto del contratto. Nel caso di polizza stimata l’assicuratore risarcisce il danno tenendo conto del valore attribuito dalle parti. Ma, nel rispetto del principio indennitario, qualora tale stima risulti esagerata l’assicuratore potrà dimostrare che il valore reale delle cose è inferiore rispetto a quanto stabilito nella polizza e, di conseguenza, potrà non rispettare la stima.
Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (art. 1908 Codice Civile) non è valida se vi è dolo da parte dell’assicurato (art. 1900 Codice Civile); l’assicuratore, se è in buona fede ha diritto ai premi del periodo in corso (art. 1898 Codice Civile). Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Il ben noto principio indennitario trova anche in quest’articolo la sua ragione di essere, se l’assicurato intenzionalmente esagera il valore del bene per trarne, in caso di sinistro, un ingiusto profitto, l’assicurazione non è valida. Spetta all’assicuratore la prova del comportamento doloso da parte dell’assicurato. Per quanto riguarda la buona fede dell’assicuratore, questi ha diritto ai premi di assicurazione in corso, se era all’oscuro del reale valore del bene assicurato, ma giurisprudenza vuole che in mancanza di buona fede da parte dell’assicuratore (se, cioè, sussiste accordo tra assicurato ed assicuratore) il contratto sia parimenti nullo. In assenza di dolo il contratto produce i suoi effetti fino al valore reale del bene assicurato e per le rate future l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in proporzione.
Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (art. 1980 Codice Civile). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (art. 1299 Codice Civile) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
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Salute
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Quando si parla di salute, è opportuno fare riferimento alla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia dell’ONU istituita nel 1948 con l’obiettivo di operare per far raggiungere a tutte le popolazioni il livello di salute più elevato possibile.
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Indice
1 Descrizione
2 Concetto di salute nella storia
3 Giurisprudenza
4 Voci correlate
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Descrizione
La salute, definita nella Costituzione dell’OMS, come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, viene considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema sanitario. Essi dovrebbero farsi carico di individuare e cercare, tramite opportune alleanze, di modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al contempo quelli favorevoli.
In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può essere definita come una risorsa di vita quotidiana che consente alle persone di condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed economico.
La definizione di salute proposta dall’OMS è molto impegnativa; infatti la sua traduzione in termini operativi e soprattutto in azioni, ha sempre suscitato riflessioni, dubbi, discussioni.
Il carattere “utopistico” di tale definizione è molto chiaro e condivisibile in quanto descrive una situazione di completa soddisfazione e felicità che forse non può essere mai raggiunta, ciononostante costituisce un punto di riferimento verso il quale orientare i propri sforzi.
La traduzione di dichiarazioni di principio in strategie operative costituisce da sempre un processo complesso e difficile soprattutto quando le implicazioni per l’azione richiedono il cambiamento del nostro modo di pensare e di agire. In questo senso per dare un impulso significativo al perseguimento della salute da parte dei governi, ai diversi livelli, l’OMS ha cercato di rendere operative, a partire dagli anni ottanta, due strategie che vanno sotto il nome, rispettivamente, di “promozione della salute” e di “strategia della salute per tutti“. Ciò soprattutto nella consapevolezza che la salute è il risultato di una serie di determinanti di tipo sociale, ambientale, economico e genetico e non il semplice prodotto di una organizzazione sanitaria.
Negli ultimi anni l’attenzione è maggiormente rivolta al raggiungimento di due obiettivi strategici: promozione e prevenzione della salute, in modo tale da ridurre la spesa sanitaria nazionale, grazie ad una diminuzione degli accessi ospedalieri, ad un minor ricorso alle prestazioni sanitarie di cura e al consumo di farmaci.
Nel tempo, sul concetto di salute e sulla sua definizione, si è sviluppato un dibattito internazionale e sono state formulate alcune proposte di definizione alternativa. Fino ad ora però hanno avuto poco successo e quindi la definizione dell’OMS rimane ancora un punto di partenza e di riferimento.
La tradizione popolare ritiene sano chi non ha dolori, febbre o duraturi altri disagi, tanto da impedirgli di svolgere le proprie funzioni. Le “funzioni” dipendono (sempre secondo la tradizione popolare) maggiormente dall’età e dai ruoli sociali. Questa definizione ha il vantaggio di essere di “buon senso” e lo svantaggio di essere poco quantificabile.
Per accertare il grado di salute di una popolazione è necessario individuare degli indicatori, mediante i quali è possibile valutare lo stato di benessere della collettività presa in esame. Un modo utilizzato per raggiungere questo obiettivo è dato dalla somministrazione di questionari atti a determinare il numero di “giorni di salute”. Per raggiungere tale scopo a ciascun soggetto vengono rivolte le seguenti quattro domande: qual è la percezione del proprio stato di salute; qual è il numero di giorni nell’ultimo mese in cui l’individuo non si è sentito bene per motivi fisici; qual è il numero di giorni nell’ultimo mese in cui l’individuo non si è sentito bene per motivi psichici; qual è il numero di giorni che hanno limitato le normali attività abituali.
I fattori che sono tenuti maggiormente sotto controllo per rilevare lo stato di salute di una persona sono:
l’alimentazione: dev’essere sana ed equilibrata. Deve contenere tutte le sostanze nutritive necessarie al nostro organismo per svolgere le sue funzioni, ovvero proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. In particolare, dovrebbero essere assunte almeno cinque porzioni tra frutta e verdura al giorno;
l’attività fisica: dev’essere svolta in modo regolare e non eccessivo. Il movimento influisce positivamente su vari aspetti del nostro organismo, apportando benefici a livello cardiovascolare, infatti migliora la funzionalità cardiaca, previene malattie cardiovascolari, quali ipertensione arteriosa e ictus; a livello muscolo-scheletrico incrementa la forza, la flessibilità, l’equilibrio e la coordinazione; a livello del metabolismo corporeo contribuisce a prevenire patologie quali diabete mellito e sindrome metabolica. Infine, apporta numerosi benefici anche dal punto di vista psicologico, riducendo lo stress e le tensioni nervose;
l’alcol: rappresenta una sostanza tossica, responsabile di danni a carico del fegato, dello stomaco, del sistema nervoso e disturbi di tipo psicologico;
il fumo: rappresenta la prima causa di morte evitabile, in grado di provocare in primo luogo patologie quali cancro, malattie cardiovascolari e respiratorie.
Concetto di salute nella storia
Per millenni la malattia è stata considerata un fenomeno magico-religioso. Nella Grecia antica con Ippocrate si ha una medicina razionale fondata sull’osservazione. In seguito le concezioni di salute e malattia sono rimaste non scientifiche fino agli ultimi secoli. Con la nascita della medicina scientifica (alla fine del Settecento) nasce il modello bio-medico in concomitanza con la nascita della società industriale, il modello bio-medico si occupa più della malattia che non della salute e delle condizioni di vita e lavorative della popolazione. Nel XX secolo si sviluppa uno specialismo esasperato per cui l’individuo si identifica addirittura con una sola “parte”, “un organo”, negando così l’individuo come persona. Il concetto di salute globale invece porta con sé una concezione della persona come unità psico-fisica interagente con l’ambiente circostante che è il presupposto per “una promozione ed educazione alla salute” e una “medicina della persona” nella sua totalità.
Giurisprudenza
Obiettivo fondamentale del Ministero della Salute è quello di garantire lo stato di benessere all’intera popolazione del territorio nazionale. Infatti, la Legge 317 del 2001 assegna al Ministero della Salute “le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti”. In particolare, i compiti attribuitigli sono i seguenti:
assicurare il buon funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, prestando attenzione alla qualità e all’efficienza, utilizzando metodi informativi efficaci;
migliorare le situazioni che presentano elementi di criticità nell’ambito sanitario;
collaborare con tutte le istituzioni, per favorire un costante miglioramento;
pianificare eventuali interventi per affrontare situazioni di pericolo che minacciano la salute della collettività.
La salute viene regolamentata/tutelata anche secondo le seguenti leggi:
Articolo 32 della Costituzione repubblicana italiana.
La repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell’individuo, così come interesse per la collettività, garantendo cure per gli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a essere curato, se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun modo violare i limiti imposto dal rispetto dell’individuo.
Legge 833 del 23 dicembre 1978, la cura dell’individuo viene garantita tramite il servizio sanitario nazionale.
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Carta verde
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Carta verde
La carta verde è conosciuta come Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore. Deve il suo nome al fatto di essere stampata su carta verde.
Programma Gestione Polizze Assicurative
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Grazie a questo documento assicurativo, rilasciato da tutte le assicurazioni, un veicolo di un determinato Paese viene considerato assicurato anche all’estero, nei paesi elencati sul documento stesso, cioè che abbiano sottoscritto uno specifico accordo.
A seguito di una serie di accordi fra gli uffici di riferimento di ognuno dei paesi interessati e degli accordi internazionali fra i paesi stessi, la carta verde non è più necessaria nel caso in cui la circolazione avvenga nei paesi del seguente elenco: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
E’ invece necessaria la carta verde per circolare nei seguenti paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. Occorre anche tenere in considerazione che la compagnia di assicurazione che rilascia il documento spesso non riconosce l’operatività della copertura assicurativa in qualcuno dei sopraindicati paesi; tale indicazione è manifestata attraverso la barratura della sigla del paese presente sul documento.
Il veicolo è trattato secondo la normativa assicurativa del paese estero del caso, senza costi aggiuntivi. Il proprietario del veicolo può, quindi, regolare qualsiasi impegno conseguente alla sua responsabilità civile verso terzi, per la quale è prevista l’assicurazione obbligatoria dallo stato estero stesso.
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Massimale
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In ambito assicurativo il massimale costituisce il limite oltre il quale l’assicurazione non garantisce più l’indennizzo delle persone o delle cose coinvolte.In altre parole la compagnia risarcirà il danno per intero se questo avrà un costo inferiore al massimale,viceversa indennizzerà l’assicurato con una cifra coincidente con il massimale se il danno sarà ad esso pari o superiore. Spesso si parla di massimale in contrapposizione a franchigia e scoperto.
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Incidente stradale
L’incidente stradale è definito dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
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Indice
1 Classificazione
2 Italia
2.1 Dati statistici
2.2 Aspetti legali
2.3 Procedure
2.4 Soccorso
3 Note
4 Bibliografia
5 Voci correlate
6 Altri progetti
7 Collegamenti esterni
Classificazione
Con riferimento alle conseguenze, gli incidenti stradali si classificano in:
mortali;
con feriti;
con danni al patrimonio.
Con riferimento alla dinamica, gli incidenti stradali si dividono in:
tamponamento;
urto frontale;
urto laterale;
urto frontale – laterale;
investimento;
urto contro ostacolo;
fuoriuscita dalla sede stradale.
Italia
Dati statistici
Automobile ribaltata in seguito ad uno sbandamento ad alta velocità
L’ISTAT tiene conto delle informazioni fornite dall’ACI per quanto concerne il numero dei veicoli circolanti, e dalle Forze di Polizia limitatamente agli incidenti con feriti e agli incidenti mortali, ovvero quando avviene un decesso entro 30 giorni dall’evento. Non vengono considerati gli incidenti con solo danni patrimoniali e quelli in cui non vi è stato intervento dell’autorità.
Dall’introduzione della patente a punti (1 luglio 2003) gli incidenti stradali hanno avuto una lenta ma costante diminuzione.[1][2]
anno incidenti morti feriti [3]
2000 256.546 7.061 360.013
2001 263.100 7.096 373.286
2002 265.402 6.980 378.495
2003 252.271 6.563 356.475
2004 243.490 6.122 343.179
2005 240.011 5.818 334.858
2006 238.124 5.669 332.955
2007 230.871 5.131 325.850
2008 218.963 4.731 310.739
2009 215.405 4.237 307.258
2010 211.404 4.090 302.735
Aspetti legali
Oltre a recepire la citata definizione della Convenzione di Vienna, il codice della strada italiano considera incidenti stradali anche quelli da cui derivino solo danni a cose.
Circa le competenze di intervento di soccorso e quelle giudiziarie ed amministrative connesse, l’articolo 11 del codice della strada elenca le funzioni di polizia stradale, tra le quali viene inclusa anche la rilevazione degli incidenti stradali.
L’articolo 12 prevede che gli organi preposti ad intervenire sugli incidenti stradali siano:
in via principale la specialità di Polizia Stradale della Polizia di Stato;
i Carabinieri;
la Guardia di Finanza;
corpi e servizi di Polizia provinciale nell’ambito del territorio di competenza;
corpi e servizi di Polizia Municipale nell’ambito del territorio di competenza;
funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di polizia stradale;
corpo di Polizia penitenziaria in relazione ai compiti d’istituto;
Corpo Forestale dello Stato in relazione ai compiti d’istituto.
Una consolidata giurisprudenza prevede che la morte a seguito di incidente stradale sia punita come omicidio colposo, che anche con l’aggravante della colpa cosciente, arriva a quattro di reclusione. Colpa cosciente significa che manca l’accettazione da parte dell’agente dell’evento possibile, e c’è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. Per anni si è dibattuto sul fatto che il reato non si possa perseguire con le pene dell’omicidio volontario perché mancano dolo o colpa grave, ovvero che le pene dell’omicidio colposo sono troppe esigue per avere una funzione deterrente, e se commisurate al valore di una vita umana persa.
La prima sentenza di senso opposto arriva dalla Corte di Assise di Milano (Sentenza del 1 febbraio 2012), che ha perseguito un incidente stradale con 14 anni di reclusione per omicidio volontario.
Una legge di iniziativa popolare istituisce l’omicidio stradale, una dedicata figura di reato che ha pene intermedie fra l’omicidio volontario e quello colposo, e prevede l’arresto in flagranza di reato, l’interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto “ergastolo della patente”).
La proposta persegue soltanto la guida sotto effetto di alcool o stupefacenti, non le morti e omissioni di soccorso causate da guidatore che era in grado di intendere e di volere
Altri ddl propongono l’introduzione del sequestro patrimoniale per alimentare il fondo di solidarietà delle vittime della strada, che interviene per risarcire i danni da parte di quanti non si sono assicurati.
Procedure
In caso di incidente stradale, in Italia è obbligatorio fermarsi e prestare soccorso agli eventuali infortunati; tale obbligo, salvo quanto previsto dall’articolo 593 del codice penale, ricade sui soggetti che a qualsiasi titolo abbiano avuto un comportamento ricollegabile all’incidente. L’obbligo ha la sua origine nella punibilità penale della mancata prestazione di soccorso (poiché, in questo caso, si configura il reato di omissione di soccorso: articolo 189/6°-7° del Codice della Strada).
Un eventuale errore nell’intervento, che causi all’infortunato lesioni maggiori o aggravio di quelle già patite, genera responsabilità civili e penali in capo a chi, sia pure in buona fede, compia azioni erroneamente ritenute opportune. Per questo, nel caso vi siano feriti o contusi, prima di intervenire è opportuno concordare il da farsi con i servizi di assistenza sanitaria telefonica (118) e seguire le loro istruzioni. In ogni caso, anche senza feriti, occorre rimuovere il prima e per quanto possibile qualsiasi potenziale fonte di pericolo per la circolazione degli altri veicoli ed esporre gli appositi segnali (“triangolo”).
In caso di accordo fra i conducenti dei veicoli coinvolti, è ammessa la conciliazione immediata fra le parti attraverso la redazione di un modulo convenzionalmente predisposto dalle compagnie di assicurazione e nel quale le parti concordano su quanto avvenuto e sulle rispettive responsabilità; il cosiddetto “modulo blu”, contenente la “constatazione amichevole” o Convenzione indennizzo diretto (CID), permette di velocizzare le procedure per il risarcimento.
Soccorso
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Primo soccorso.
Tenere a mente che, se non si è esperti e sicuri delle tecniche di soccorso che si mettono in atto, è bene non fare nulla, limitandosi ad aspettare i soccorsi.
In caso di incidente stradale:
è bene non rimuovere il casco ai motociclisti, a meno che non si sia padroni della tecnica necessaria; infatti, i danni possono essere abbastanza gravi se questo non viene fatto correttamente (ad esempio si rischia di spostare qualche vertebra o di causare tetraplegia).;
non dare da bere all’infortunato (si rischia il soffocamento in caso di trauma alle vie aeree).
Se la vittima ha subito lesioni dovute a perforazioni e l’oggetto è rimasto all’interno della ferita, non va rimosso: l’oggetto stesso potrebbe fare da ostacolo per il flusso sanguigno e toglierlo potrebbe portare alla fuoriuscita di sangue e alla conseguente morte per dissanguamento.[4]
Se si è verificato un grave incidente, non bisogna spostare la vittima che ha subito il trauma (e, ovviamente, si deve evitare che la vittima si muova da sola), a meno che questo non sia assolutamente necessario per proteggerla da ulteriori pericoli; infatti, eventuali ossa rotte all’interno (non visibili all’esterno) possono portare alla lacerazione dei tessuti interni. Nel caso si sposti il malcapitato, bisogna comunque
mantenere in asse la colonna vertebrale, evitando torsioni o rotazioni che potrebbero danneggiare il midollo spinale;
immobilizzare la parte in cui si sospetta ci sia una frattura.
Si può:
Tenere cosciente l’infortunato e cercare di tranquillizzarlo
Slacciare il cinturino del casco e aprire la visiera[5]
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