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Semplice Polizze Assicurazioni Plurimandatario Calendario
Autocarro
L’autocarro (o camion, dal francese) è un veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al trasporto su strada, come i rimorchi o i semirimorchi, perché fornito di motricità propria.
Impropriamente la denominazione di autocarro viene spesso utilizzata anche nel caso che sia accoppiato ad un’appendice, ad esempio un rimorchio, in questo caso è corretto parlare di autotreno; talvolta ci si riferisce, sempre impropriamente, anche al complesso veicolare costituito da un trattore stradale e da un semirimorchio, che formano in questo caso un autoarticolato, regolamentato in maniera differente rispetto all’autotreno.
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L’origine etimologica della parola camion deriva da un termine francese presente dal XIV secolo, in particolare da una voce normanno-piccarda che significava carro. L’uso di tale termine e delle sue derivazioni fu oggetto di interrogazione, da parte di Benito Mussolini, all’Accademia d’Italia sulla sua correttezza ricevendone il consenso[1].
Indice
1 Descrizione generale della categoria
2 La storia dell’autocarro
3 L’autocarro classico di oggi
3.1 Conformazione della cabina
3.2 Telaio e motore
3.3 Vani di carico
4 Altri tipi di autocarro
4.1 Autocarro con cassone e gru dietro la cabina
4.2 Autocarro con furgonatura e sponda montacarichi posteriore
4.3 Autocarri silos e cisterna
5 Autocarro per trasporto altri veicoli
5.1 Autocarro con cabina allungata (tipo “pick-up”)
5.2 Autocarro con cabina incorporata nella carrozzeria
5.3 Autocarro a 4 ruote motrici
5.4 Schemi di omologazione
6 Maggiori costruttori di autocarri
7 L’autocarro nei media
8 Note
9 Bibliografia
10 Voci correlate
11 Altri progetti
12 Collegamenti esterni
Descrizione generale della categoria
Poiché lo scopo degli autocarri è il trasferimento su strada di merci, sono dotati di cassoni o di vani di carico più o meno grandi e, in certi casi, di particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde montacarichi, per rendere più facili le operazioni di carico e scarico).
In generale il veicolo è dotato di uno o due sedili di fianco al conducente per eventuali passeggeri. Negli ultimi anni, però, le case costruttrici hanno omologato dei modelli idonei a trasportare un maggior numero di persone, fino a nove posti totali. Bisogna comunque tenere in debita considerazione il fatto che la legge italiana prevede che a bordo dell’autocarro possano trovarsi solamente le persone addette alla guida o direttamente collegate alle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate, pertanto i suddetti passeggeri non possono essere assimilati a quelli delle autovetture.
Il posto di guida di un autocarro deve sempre essere protetto da eventuali spostamenti degli oggetti trasportati. Questo risultato viene ottenuto mantenendo separata la cabina dal vano di carico, oppure applicando un divisorio di protezione alle spalle del conducente in caso di carrozzeria ad unico vano (quest’ultima soluzione è particolarmente diffusa nei veicoli commerciali, tecnicamente appartenenti alla categoria N1, data la loro impostazione automobilistica).
Il codice della strada italiano ne fa questa classificazione:
categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
Gli autoveicoli per uso speciale, come ad esempio quelli destinati al servizio antincendio, i mezzi d’opera e quelli di cantiere, non sono soggetti alla stessa legislazione, pur avendo caratteristiche simili all’autocarro.
La storia dell’autocarro
Daimler del 1896
Per quanto esistano tentativi per far muovere autonomamente dei veicoli per trasporto merce tramite dei motori a vapore già nella seconda metà del XVIII secolo, quello che può essere definito il primo autocarro della storia vide la luce nel 1896.
Costruito dalla Daimler-Motoren-Gesellschaft, si può notare che il progetto iniziale era derivato dai carri del tempo, semplicemente eliminando la parte anteriore destinata all’aggancio degli animali da traino e con il montaggio tra gli assi delle ruote di un motore bicilindrico da circa 2.200 cm3 che sviluppava 6 CV di potenza e riusciva a spingere il veicolo alla velocità di 16 km/h. Si può notare che le ruote erano rigorosamente di legno con il cerchione esterno in metallo e anche l’impianto frenante era lo stesso utilizzato per le carrozze[2].
Ben presto l’estetica, seguendo di pari passo l’evoluzione delle autovetture, migliorò con l’adozione di una carrozzeria chiusa che proteggeva il guidatore, con il motore che venne posizionato davanti all’abitacolo ed il moto che veniva trasferito alle ruote tramite una catena. Un’altra miglioria importante riguardò il passaggio alle ruote in gomma piena e alla presenza della prima diversificazione dei vani di carico, ora anche chiusi.
Nei primi due decenni del XX secolo l’importanza del camion aumentò sempre più, diversi costruttori si immisero sul mercato, come ad esempio la Fiat che fornì i primi autocarri al Regio Esercito, i Fiat 15[3]. Come in altri casi, l’impiego ai fini bellici durante la prima guerra mondiale diede un impulso alla progettazione di nuove soluzioni tecniche e, verso la fine degli anni venti si videro i primi autocarri dotati di trasmissione ad albero e con i primi pneumatici forniti di camera d’aria[4]. I motori continuavano ad essere a benzina e non riuscivano ad avere delle potenze particolarmente elevate; di conseguenza anche i carichi utili che si potevano trasportare erano di entità ridotta, raramente superiori alle 3 tonnellate. Anche gli ingombri, se paragonati ai mezzi odierni erano quasi risibili, la lunghezza totale giungeva intorno ai 5 metri mentre la larghezza e l’altezza non superavano i 150 e 250 cm.
Autocarro cittadino tra le due guerre
Le novità introdotte negli anni trenta furono molto importanti anche per il proseguimento della storia del camion. Innanzitutto il motore, fino allora posizionato subito dietro l’asse anteriore, venne portato molto più avanti, davanti e sopra l’asse stesso, ottenendo un’immediata migliore distribuzione del peso sull’automezzo ed un aumento considerevole nella portata di carico. Le ruote in legno venivano nel frattempo completamente abbandonate in favore di cerchi in metallo e i freni, sino ad allora limitati di norma alle ruote anteriori, si ampliarono anche all’asse posteriore del veicolo. Nelle città si vedevano sempre più autocarri ad effettuare le consegne e diventava sempre più diffusa la soluzione delle furgonature, cioè delle carrozzerie interamente in metallo e senza una divisione esterna tra abitacolo e vano di carico.
Anche le motorizzazioni si stavano spostando sempre più da quelle a benzina verso quelle diesel; questo soprattutto dopo l’inizio della produzione in serie delle pompe di iniezione cominciata nel 1927 da parte della Robert Bosch GmbH che vide la MAN come suo primo cliente[5].
Il decennio successivo vide nuovamente l’autocarro al centro dell’attenzione soprattutto per la sua attività in campo bellico; durante la seconda guerra mondiale fu il mezzo principale per il trasferimento di truppe e salmerie sui vari fronti e tutte le aziende del ramo furono impegnate in uno sforzo enorme per soddisfare l’imponente domanda di questo tipo di veicolo.
Autocarro del secondo dopoguerra
Nel secondo dopoguerra si tornò nuovamente a progettare automezzi per uso civile e si videro uscire sul mercato sempre più camion forniti di motore diesel ad iniezione diretta, un passo avanti notevole nel campo dell’efficienza, che permise l’erogazione di potenze molto più elevate, a regimi di giri più bassi e con una coppia più elevata che in precedenza. Anche le misure esterne aumentarono, diventando molto più simili a quelle odierne. La conformazione più classica era ancora quella con un muso anteriore molto pronunciato e con il cofano motore apribile dai lati per consentire un agevole accesso alle parti meccaniche.
Negli anni cinquanta si videro i primi motori provvisti di turbocompressore e le potenze ebbero così un’impennata arrivando mediamente intorno ai 200 CV. Forse l’unica cosa che non aveva fatto grandi passi da gigante era la cura dell’allestimento interno delle cabine, soprattutto per quanto riguarda l’insonorizzazione dell’abitacolo e l’isolamento termico dello stesso dal comparto motore. Con i primi spostamenti del guidatore direttamente sopra il vano motore le condizioni di guida non erano certamente favorevoli, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno.
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L’art. 1362 sulle intenzione dei contraentiNell’interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (cfr. di recente Cassazione Civile Sez. II, 13 maggio 1998 Sentenza n° 4811, la cui massima recita:
«Contratti in genere – Interpretazione – Letterale – Carattere primario»
«Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
L’interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre (art. 1363 cod. civ.), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Gli effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell’art. 2643 Codice civile non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
Gli effetti della trascrizione (art. 2644 cod. civ.) hanno la funzione di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa.
La trascrizione, cioè, ha di regola solo efficacia dichiarativa; l’atto è perfettamente valido ed efficace tra le parti e il fine della trascrizione è di renderlo opponibile ai terzi.
L’art. 2704 e la data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
La classificazione del contratto di assicurazione
Il contratto d’assicurazione appartiene alla categoria dei contratti consensuali, perché prende origine esclusivamente dall’accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto#Le classificazioni dei contratti.
Secondo il nostro Codice Civile (artt. 1882 e 1917) l’assicurazione è quel contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga:
a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 Codice Civile);
a tenere indenne l’assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (art. 1917 Codice Civile);
a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un dato evento attinente alla vita umana (art. 1882 Codice Civile). In tale articolo si definisce assicurato come la parte a cui si riferisce l’evento ed è il titolare dell’interesse protetto. Solitamente, si confonde specialmente nel linguaggio comune la fattispecie di “assicurato” impropriamente con contraente e beneficiario. Il contraente è colui che stipula il contratto e il beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione (il contraente può nominare se stesso come beneficiario ma specialmente nell’assicurazione vita spesso ci si riferisce ad un terzo).
L’efficacia del contratto ex art. 1372
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto#Efficacia dei contratti.
Vale la pena ricordare che, laddove le polizze d’assicurazione prevedano per l’anticipata risoluzione del contratto il pagamento di un’indennità, ciò non significa per nulla che la risoluzione può essere unilaterale, occorre sempre e in ogni modo il consenso di tutte le parti coinvolte.
La proposta di assicurazione è irrevocabile per 15 giorni e il contratto si ritiene concluso solo quando l’assicuratore informa l’assicurato della propria disponibilità ad assumere il rischio.
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Decreto Bersani (2007)
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Con decreto Bersani si identificano in realtà due dispositivi legislativi, emanati nel 2006 e nel 2007, promossi dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani, durante il Governo Prodi II:
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il 1o, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, noto come “decreto sulle liberalizzazioni“;
il 2o, decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con la legge n. 40 del 2 aprile 2007, avente l’intento di tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza e snellire la burocrazia.
Indice
1 Caratteristiche
2 Effetti
2.1 Abolizione del tariffario dagli ordini professionali
2.2 Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie
2.3 Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari
2.4 Licenze dei tassisti
2.5 Grande distribuzione organizzata
2.6 Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito
2.6.1 Potere contrattuale e rischi per i protestati
2.7 Transazioni bancarie e controllo monetario
2.8 Recesso anticipato
2.9 Trasparenza delle tariffe aeree
3 Critiche
4 Voci correlate
5 Note
6 Collegamenti esterni
Caratteristiche
Le misure si proponevano di rendere più dinamico il mercato, di tutelare i consumatori (abbattendo i privilegi di alcune categorie sociali e aumentando la concorrenza in quei settori) e di agevolare la lotta all’evasione fiscale (mediante alcune procedure obbligatorie nei pagamenti).
Tra i provvedimenti si annoverano l’abolizione dei costi di ricarica per la telefonia mobile, la libera installazione di impianti per la distribuzione di carburanti, la liberalizzazione delle edicole.
Effetti
Abolizione del tariffario dagli ordini professionali
Tra i punti del decreto c’è l’abolizione delle tabelle che stabiliscono la parcella minima spettante all’ingegnere/architetto per un progetto o per la direzione dei lavori sulla base dell’importo dei lavori stessi. Stessa cosa per gli avvocati. Questa parte del decreto è stata criticata per svariate ragioni, che si riassumono brevemente. 1) Le tariffe professionali non hanno riguardato le categorie professionali allo stesso modo, alcune ne sono state sostanzialmente escluse. 2) L’intervento sulle tariffe e non sulle attività riservate significava intervenire su aspetti secondari. Si pensi ad attività riservate ai notai, non in linea con il progresso tecnologico. Interventi contraddittori con la premessa (“lenzuolate liberalizzatrici”). 3) Alcune tariffe uscite dalla porta sono rientrate dalla finestra. Si pensi al dibattito in corso (fine 2012) sulle tariffe degli avvocati.
Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie
Il provvedimento riguarda i farmaci da banco e consente di creare spazi dedicati nella grande distribuzione con l’impiego di personale con laurea in farmacia, cercando così di creare possibilità di occupazione per tale categoria di neolaureati, in particolare nel settore lavoro dipendente. La titolarità delle licenze è in capo ai supermercati, nei quali i farmacisti vengono assunti come dipendenti come accadeva in passato nelle altre farmacie, per quanti fossero privi di una licenza. A tali esercizi è inoltre vietato di effettuare vendite a premi e/o sottocosto avente ad oggetto i farmaci. Il provvedimento prevede anche l’apertura di esercizi di vicinato, con la possibilità di vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione, creando in questo caso parafarmacie spesso di proprietà degli stessi farmacisti.
A distanza di 5 anni, la seconda via è risultata di gran lunga la più seguita. Su oltre 3.400 parafarmacie, solo 300 circa fanno riferimento a strutture legate alla grande distribuzione organizzata; circa 3.000 sono esercizi di vicinato spesso di proprietà dello stesso farmacista che vi lavora. Il fatto che i farmaci non siano venduti nei normali scaffali, fra l’altro, dovrebbe evitare che l’acquirente li consideri alla stregua degli altri beni di consumo. I farmaci da banco costituiscono circa il 10% del fatturato dei farmacisti e, memori di quanto avvenuto per il latte per bambini, la rottura del monopolio della distribuzione e l’aumento della concorrenza potrebbero portare ad un significativo calo dei prezzi. D’altro canto i farmacisti possono ora essere intestatari di più licenze, con il conseguente pericolo di nuove concentrazioni nel settore.
Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari
Al capo 1, art. 1 il decreto prevede l’abolizione dei costi di ricarica del credito di carte prepagate come le sim card dei cellulari e vieta l’introduzione di una scadenza del traffico o del servizio.
Tutto è stato scatenato dal successo della petizione lanciata in rete, che con 800mila firme inviate alla Commissione Europea ha obbligato le Authority ad aprire un’indagine. Nonostante questa disposizione, oggi la disciplina in vigore prevista dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni permette ai gestori di telefonia mobile di far “scadere” le sim card non ricaricate da un certo numero di mesi, ma prevede la possibilità di riattivare entro un certo termine il numero di telefono e/o di recuperare il credito residuo presente sulla sim card scaduta.
Licenze dei tassisti
Nonostante i provvedimenti di legge seguenti, il contingentamento, che limita il numero di licenze, non viene abrogato: non si tratta quindi sostanzialmente di una liberalizzazione. Un tassista potrà avere più licenze e auto, abolendo il vigente obbligo che legava alla figura professionale un’unica licenza e un’unica automobile. Analogamente alla liberalizzazione sui farmaci, anche l’aumento delle licenze dovrebbe garantire un aumento del numero di tassì nelle grandi città italiane (attualmente tra i più bassi d’Europa), un aumento della concorrenza e prevedibilmente un calo dei prezzi. Questa operazione è peraltro tesa a trasformare un lavoro autonomo in lavoro dipendente, con la possibilità della nascita nelle città di grandi aziende che controllano le quote del mercato prima indipendenti. Il risultato finale sarebbe quella di un migliore servizio a prezzi più bassi, grazie ad un aumento dell’offerta.
Anche per questa categoria viene abrogato il privilegio dell’ereditarietà della licenza.
Il caso verificatosi a Roma sembra smentire l’efficacia della norma. Il sindaco Veltroni, infatti, per scongiurare uno sciopero selvaggio dei tassisti (i quali si erano tutti riuniti in Piazza Venezia, bloccando in tal modo la circolazione nel centro della capitale) ha sì aumentato le licenze, ma ha anche concesso un aumento tariffario, in totale contrasto con lo scopo della normativa.
Grande distribuzione organizzata
Il decreto vieta l’applicazione di tariffe d’ingresso per l’iscrizione nelle liste di fornitori qualificati di un dato produttore.
In particolare, per la grande distribuzione è anche abolito il contributo per l’accesso alla scaffalatura: un’impresa non dovrebbe più pagare per far esporre al pubblico i propri prodotti in un supermercato.
Tale tariffa era talora giustificata come un’equa ripartizione con i produttori del rischio d’impresa legato all’acquisto di prodotti nuovi dei quali non sono facilmente prevedibili i volumi d’acquisto, che spesso restavano invenduti, e che i produttori imponevano di commercializzare.
Oltre a una causa d’inflazione dei prezzi, la fee d’ingresso rappresentava anche una limitazione degli sbocchi sul mercato, specialmente per i piccoli produttori, e quindi un ostacolo alla libera concorrenza.
Permane una distinzione di fondo fra mercato all’ingrosso e al dettaglio. L’accesso ai punti vendita dei grossisti è riservato ai detentori di partita IVA, vale a dire negozianti e al limite professionisti, poiché all’atto del pagamento deve essere emessa una fattura, e non un ordinario scontrino fiscale. In questo modo, non viene realizzato l’accorciamento della filiera, per una riduzione dei margini di guadagno degli intermediari, e per favorire una vendita direttamente dal produttore al consumatore, a loro reciproco vantaggio.
Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito
Tutti i pagamenti dovuti a professionisti devono avvenire mediante pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Esempi di mezzi ammessi sono l’assegno, il bonifico, la carta di credito o qualunque mezzo che movimenti un conto corrente bancario. Le soglie per il pagamento in contanti così come nell’originale formulazione sono:
sino al 30 giugno 2007: max 1.000 euro
dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008: max 500 euro
dal 1º luglio 2008: max 100 euro
Successivamente la legge finanziaria 2007 ha modificato le scadenze di cui sopra nel modo seguente:
sino al 30 giugno 2008: 1.000 euro
dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009: 500 euro
dal 1º luglio 2009: 100 euro
La misura è mirata contro l’evasione fiscale, mediamente elevata nei lavoratori autonomi: la misura cautelativa tuttavia non impedisce la libertà d’azione agli evasori i quali, con l’accordo del cliente, possono comunque richiedere contanti o assegni liberi da girare a terzi (ovviamente infrangendo la legge vigente).
Il decreto-legge n. 112/2008 entrato in vigore il 25 giugno 2008 ha abrogato queste disposizioni.
Potere contrattuale e rischi per i protestati
La norma consente alle banche di avere visibilità sulle entrate più significative (sopra i 1000 euro) dei professionisti. L’informazione dà un ulteriore potere contrattuale alla banca in caso di richiesta del credito. Scenari possibili sono il rifiuto di prestiti a studi in fallimento, ma anche l’applicazione di tassi d’interesse più alti per remunerare il rischio specifico d’impresa.
Quanti sono protestati, inoltre, sono esclusi da un anno a cinque anni (vedasi la disciplina del protesto) dalla possibilità di firmare assegni o detenere carte di credito da qualsiasi banca. Queste persone sono registrate in un elenco alla “Centrale allarme Interbancaria“, che gli istituti di credito consultano a pagamento, prima di stipulare contratti con i clienti. Il protesto può arrivare per un assegno o cambiale scoperti. Il professionista che è protestato o ha subito un fallimento, in questo modo, non può più esercitare la sua attività, a meno di cointestare lo studio ad una terza persona che non è segnalata nell’ambito bancario.
In presenza di situazioni di scoperto bancario (“conti in rosso”), l’istituto bancario può essere tenuto a bloccare l’importo presente sul conto corrente e gli eventuali altri depositi, fino al ripagamento del debito.
Questo crea un problema di reperimento della liquidità necessaria a saldare spese che sono per alcuni multipli al di sopra della soglia dei 1.000 euro, perché diventano necessari molteplici pagamenti di “piccolo taglio” sotto tale soglia, i soli che possono essere incassati in contanti senza transitare per il conto corrente e i relativi blocchi per lo scoperto.
Un secondo problema riguarda i movimenti in uscita, ossia il blocco di quei trasferimenti che per i titolari di partita IVA possono essere svolti solo a mezzo del conto, come il pagamento di tasse e imposte.
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