Indice
- Modelli Scheda Broker Risparmio Multimandatario
- Chimpsoft Scheda Sinistri Percentuali Email Assicurazioni
- Chimpsoft Scheda Programma Sicuro Pec Criptato Polizze Broker
Modelli Scheda Broker Risparmio Multimandatario
Garanzia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito).
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Indice
1 Storia
1.1 Diritto romano
2 In Italia
3 Tipi di garanzia
3.1 Garanzie reali
3.2 Garanzie personali
3.3 Garanzie improprie
4 Il contratto autonomo di garanzia
5 Varie figure di contratto autonomo di garanzia
6 Forme tipiche e specifiche di garanzia
6.1 Garanzia sui beni di consumo
7 Voci correlate
8 Altri progetti
Storia
Diritto romano
La garanzia come istituto giuridico era già contemplata dal diritto romano: la più antica figura di garanzia personale era data dalla sponsio, che si compiva verbis e garantiva soltanto le obligationes contratte verbis. Doveva dapprima essere prestata subito dopo la promissio del debitore principale, intervenendo lo sponsor, quale adpromissor, accanto al promissor (con il regime della solidarietà elettiva passiva). La sponsio era riservata ai cittadini Romani e si estingueva con la morte dello sponsor. Una lex Publilia stabilì che contro il debitore che entro sei mesi non avesse rimborsato quanto pagato al creditore, lo sponsor, per il rimborso, avrebbe avuto la legis actio per manus iniectionem pro iudicato. Venuta meno quest’ultima si poté agire, sempre ex lege Publilia con l’actio depensi nella misura del simplum contro il convenuto che ammetteva, nella misura del duplum che lo negava.
Più recente era invece la ‘fidepromissio, una vera e propria stipulatio, fruibile da cives e peregrini, cui non fu estesa l’ actio depensi. A tutela dei garanti ci fu la Lex Furia de sponsu, che riguardò sponsiones e fidepromisiones prestate in territorio italico e stabilì che, trascorsi due anni dall’assunzione della garanzia, i garanti sarebbero stati liberati; con riguardo poi all’ipotesi di più sponsores o fidepromissores la stessa legge dispose che la prestazione potesse dividersi tra loro in parti uguali talché ciascuno assolvesse una parte soltanto (beneficium divisionis).
Sul finire della repubblica venne riconosciuta la fideiussio, una stipulatio accessibile a cives e non cives, senza limiti di tempo. In questo caso le obligationes passavano agli eredi anche dal lato passivo. Con la fideiussione potevano essere garantite anche obbligazioni non contratte verbis. A essa non si applicarono le due leggi citate precedentemente, ma con l’ epistula divi Hadriani la prestazione fu resa divisibile tra più fideiussori dello stesso credito.
Se dunque in favore del fidepromissor e del fideiussor non fu mai prevista alcuna specifica azione di regresso, è anche vero che il rapporto del debitore principale veniva generalmente inquadrato nel mandato. E l’actio mandati contraria assumeva in sostanza la funzione di regresso. Si fece però ricorso anche ad altro espediente. Al garante che si fosse detto pronto a pagare prima della litis contestatio, il creditore, nell’esigere la prestazione, avrebbe al contempo ceduto l’azione contro il debitore principale. L’operazione non era senza difficoltà dato che con l’adempimento l’obbligazione si sarebbe estinta, con la conseguenza che il creditore non avrebbe più avuto nulla da cedere. Il pagamento che il garante effettuava non fu allora considerato quale solutio ma quale pagamento di un prezzo per la vendita del credito; di qui la sussistenza del credito stesso e la possibilità della cessione.
Erano nulle:
le garanzie prestate per importi superiori al debito, ma valide se prestate per meno
Il creditore avrebbe potuto agire una volta sola o contro il garante o contro il debitore principale, dato che con la litis contestatio l’obbligazione si estingueva per tutti. Di qui la cura del creditore di agire contro il più solvibile.
stipulatio, la quale -per il suo carattere astratto- si adattava a varie applicazioni e consentiva anche la nascita di obblighi di garanzia. l’adpromissor (promittente) poteva obbligarsi a varie prestazioni, tra cui quella di garanzia: rispondendo alla formale domanda del creditore, contestualmente al debitore principale, veniva a questi equiparato.
In epoca preclassica, sorsero le tipiche obbligazioni di garanzia: sponsio e fideipromissio: la prima era riservata ai cives, la seconda estesa ai peregrini. Alcune leggi di età repubblicana disposero dei limiti agli obblighi del garante: la lex Cornelia proibiva al debitore di garantire lo stesso creditore entro un anno per oltre 20.000 sesterzi.
Quando la sponsio e la fideipromissio caddero in disuso, si affermò la fideiussio, che faceva sorgere obblighi di durata indeterminata (sponsio e fideipromissio avevano durata massima biennale, poi si estinguevano), erano trasmissibili agli eredi (sponsio e fideipromissio si estinguevano con la morte del garante) e potevano riferirsi a qualsiasi tipo di obbligazioni.
Dalla fideiussione derivò il mandato di credito, strutturato come una obligatio verbis e condizionato alla nascita di una obbligazione principale. Nel diritto giustinianeo ci fu l’espressa equiparazione del mandato di credito alla fideiussione per quanto riguarda i beneficia che fino a tale epoca non spettavano (beneficium divisionis, beneficium cedendarum actionum, beneficium excussionis).
Una garanzia un po’ particolare era il vadimonio, promessa solenne fatta dal convenuto di presentarsi davanti al giudice, in un determinato giorno; i garanti (detti vades) in questo caso rispondevano dell’effettiva presentazione.
In Italia
Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste fondamentalmente due tipi di garanzia: una convenzionale ed una legale. La prima è quella che trova fondamento in un contratto, nel quale le parti trasfondono le loro volontà, la seconda, invece, è prevista specificamente dalle fattispecie di legge.
Il codice civile italiano non prevede una definizione del concetto giuridico di garanzia, ma si limita a individuare due distinte categorie di garanzie: si tratta delle garanzie reali (art. 2784 ss. c.c.) e delle garanzie personali (1936 ss., 1943 I co. c.c.).
Le garanzie che il nostro sistema giuridico mette a disposizione sono caratterizzate dal principio di tipicità. In altre parole, esse sono tipiche e tassativamente previste dalla legge per ciò che concerne la loro forma e le regole che ne stanno alla base, mentre il contenuto patrimoniale è demandato alla libera volontà delle parti.
La tipicità delle garanzie risponde a finalità generali di tutela dei terzi, con particolare riferimento al principio di responsabilità patrimoniale (artt. 2740 ss. c.c.). In particolare poi si vuole evitare il ricorso a forme di garanzie atipiche, lesive della libertà economica, -costituzionalmente tutelata dall’art. 41 Cost. – quali, ad esempio, il patto commissorio (art. 2744 c.c.), per il quale sussiste un divieto assoluto e imperativo.
Tipi di garanzia
Garanzie reali
Il concetto di garanzia reale, in forza del principio di tipicità anzidetto, è collegato indissolubilmente a quello di diritto reale. Le parti non possono dar vita a contratti che danno luogo a diritti reali diversi da quelli espressamente previsti dal codice. La ragione di questa previsione risiede nella tutela del principio di libera circolazione dei beni e nella tutela dell’affidamento dei terzi. Il nostro sistema, infatti, prevede quali garanzie reali, ovvero insistenti su un bene, solo garanzie tipiche, le cui regole di funzionamento sono dettate dal codice. Fondamentalmente, i diritti reali di garanzia sono due: il pegno e l’ipoteca.
Garanzie personali
Il codice civile italiano vigente, richiamandosi al diritto romano, ha disciplinato la sola garanzia accessoria. Il contratto autonomo di garanzia non è disciplinato dal Codice nemmeno dopo la riforma avutasi con la legge n. 154 del 1992 concernente la fideiussione.
Il Codice conosce pertanto la garanzia personale accessoria, nel senso che il garante può opporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale, e la fideiussione si estingue se si estingue il debito principale.
Esigenze della prassi, e in particolare i rapporti commerciali con le imprese di altri Stati, hanno fatto sorgere la cosiddetta garanzia autonoma, che mira a dare piena tutela al creditore garantito per superare i rischi della contrattazione, degli inadempimenti e del trasporto delle merci. Tale garanzia separa le sorti dell’obbligazione principale dall’obbligazione del garante, il quale è tenuto a pagare “a prima richiesta”.
Si pensi all’impresa italiana che concluda una vendita di merce da consegnare a un’altra impresa in un Paese dove vi è il rischio di una guerra civile, il rischio di nazionalizzazioni o un sistema giudiziario che sostanzialmente preclude la tutela nel caso di inadempimento del debitore.
Se la compravendita è fatta tramite titoli può essere utilizzata come forma di garanzia personale la conferma del credito
Garanzie improprie
Oltre alle forme di garanzie previste dalla legge e dal Codice civile, che di regola si accompagnano alle concessioni di credito, la pratica bancaria ne utilizza altre (cd. garanzie improprie o atipiche), sempre allo scopo di agevolare l’intervento creditizio.
Le garanzie improprie che trovano maggiore applicazione sono le seguenti:
la cessione del credito;
il mandato all’incasso;
la delegazione di pagamento;
la dichiarazione di unico azionista;
la lettera di gradimento (o lettera di patronage):
Il contratto autonomo di garanzia
Si ha contratto autonomo di garanzia (figura elaborata dal tedesco Rudolf Stammler con il nome di Garantievertrag) quando un garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base a eccezioni relative all’obbligazione garantita cioè indipendentemente dalla validità o dall’esistenza di un’obbligazione garantita. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per la presenza della clausola di pagamento “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale (o di base)”, il cui scopo è di rompere il vincolo di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del debitore principale, tipico della fideiussione. Il più delle volte il contratto autonomo di garanzia è assorbito dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”, che impone al garante di eseguire la sua obbligazione a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, cioè senza tenere conto delle eventuali opposizioni dell’ordinante della garanzia.
In certi paesi la giurisprudenza e la dottrina confondono la clausola “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale” con la clausola di pagamento “a prima richiesta”. Tuttavia quest’ultima, senza altri elementi contrattuali, non ha per effetto di staccare la garanzia dall’obbligazione garantita, tant’è vero che la giurisprudenza di molti paesi, fra cui la Germania, riconosce la figura contrattuale della fideiussione a prima richiesta.
Varie figure di contratto autonomo di garanzia
Vi sono varie figure di contratto autonomo di garanzia.
Nella prassi più antica vi è la polizza fideiussoria, che ancora oggi dà luogo a vari problemi applicativi, perché alcuni la assimilano alla fideiussione, mentre altri ravvisano un particolare contratto di assicurazione del credito. La polizza fideiussoria è sorta dapprima nei rapporti tra privati e poi si è affermata per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione.
Altro contratto autonomo di garanzia è la fideiussione omnibus, che si ha quando il garante risponde per tutti i debiti “attuali e futuri” di un debitore principale, di solito in relazione all’esercizio di un’impresa. La riforma introdotta con la legge n. 154 del 1992 ha modificato l’articolo 1938 del Codice civile, disponendo che la fideiussione omnibus per crediti futuri deve contenere la previsione dell’importo massimo garantito.
Figura simmetrica è la performance bond, contratto con cui il garante risponde per una singola operazione commerciale (e non per tutti i debiti futuri come la fideiussione omnibus)).
In tutti i casi suddetti, manca l’elemento dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, ed è quindi una garanzia “astratta”, che a volte la giurisprudenza qualifica come contratti con causa di finanziamento, quindi contratti atipici, per i quali valgono senz’altro, e proprio in ragione della loro atipicità, i principi generali di buona fede e correttezza.
Forme tipiche e specifiche di garanzia
Garanzia sui beni di consumo
Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, emanato ai sensi dell’art. 7 della legge delega 29 luglio 2003 n. 229, estende una “garanzia di conformità” (art. 130 del Codice del consumo) della durata di 2 anni dalla consegna del bene (art. 132 del Codice del consumo) a tutti i prodotti venduti all’acquirente “consumatore” utilizzatore finale, definito come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il Codice del consumo identifica nel venditore (e non più nel produttore) l’unico responsabile della riparazione (o il responsabile in via principale, in quanto anche la garanzia convenzionale o garanzia commerciale del produttore, è regolata dall’art. 130 del Codice del consumo). La “garanzia di conformità”, che riassume sia la garanzia per vizi e difetti, sia la garanzia di buon funzionamento, si applica direttamente e senza nessuna necessità di accettare condizioni contrattuali, che comunque non possono mai essere meno tutelanti delle condizioni di legge. Il venditore è tenuto a ritirare, senza alcuna spesa, il prodotto difettoso e ad assicurane la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine.
Per acquisti tra ditte, acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA, non si fa riferimento al Codice del consumo che definisce l’acquirente utilizzatore finale del bene come “consumatore“, cioè (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), ma si fa riferimento al Codice civile italiano che al libro quarto (delle obbligazioni) titolo III (dei singoli contratti) definisce l’acquirente utilizzatore finale come “compratore“, l’art. 1490 c.c regolamenta la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta, e l’art. 1495 c.c. definisce i termini di garanzia della durata di 1 anno dalla consegna del bene.
Pertanto, l’acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA dà diritto al “compratore” utilizzatore finale, a unm anno di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice civile italiano, mentre l’acquisto con scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura intestata al cliente titolare del solo codice fiscale dà diritto al “consumatore” utilizzatore finale, a 2 anni di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice del consumo.
Voci correlate
Obbligazione (diritto)
Bene (diritto)
Evizione
Clausola (diritto)
Return Merchandise Authorization
Guasto
Modelli gestione calcolo programma assicurazioni
Polizze chimpsoft preventivi garanzie polizze broker scansionare
Scheda modelli opensource compagnie gestione
Gestione polizze programma promemoria insurance assistenza polizze
Chimpsoft Scheda Sinistri Percentuali Email Assicurazioni
Secondo il principio indennitario il contratto è nullo se al momento del sinistro l’assicurato non ha interesse alla tutela del bene assicurato, in altri termini se è assente un rapporto economico tra l’assicurato ed il bene per cui in caso di sinistro, l’assicurato non ha da patire alcun pregiudizio economico, il contratto è nullo. L’interesse dell’assicurato verso un determinato bene non si produce solamente con la mera proprietà, ma è sufficiente che vi sia un qualsiasi diritto di godimento o di garanzia o di usufrutto perché questo si determini. Può accadere allora che su un medesimo bene siano stipulate identiche polizze da parte di più soggetti, tutti ugualmente interessati secondo il proprio diritto. Se nel corso del contratto dovesse venire meno l’interesse dell’assicurato verso la cosa, il contratto cesserà anticipatamente. Spetta all’assicurato dimostrare il suo cessato interesse verso il bene assicurato.Art. 1905. Limiti del risarcimento. L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro (artt. 1223, 1900, 1908, 1917 Codice Civile). L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
L’articolo sottolinea un principio fondamentale in materia assicurativa: il principio indennitario, in base al quale l’assicuratore non può mai versare all’assicurato un’indennità (somma) superiore al danno subito. Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l’assicurato un’ipotesi di vero e proprio arricchimento.
Art. 1908. Valore della cosa assicurata. Nell’accertare il danno (art. 1905 Codice Civile) non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (artt. 1907, 1909 Codice Civile). Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti (art. 2725 Codice Civile). Non equivale a stima accettata la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 515 Codice Civile, art. 1021 Codice della Navigazione). Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Il legislatore ha dettato delle precise regole per l’accertamento del valore delle cose oggetto del contratto. Nel caso di polizza stimata l’assicuratore risarcisce il danno tenendo conto del valore attribuito dalle parti. Ma, nel rispetto del principio indennitario, qualora tale stima risulti esagerata l’assicuratore potrà dimostrare che il valore reale delle cose è inferiore rispetto a quanto stabilito nella polizza e, di conseguenza, potrà non rispettare la stima.
Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (art. 1908 Codice Civile) non è valida se vi è dolo da parte dell’assicurato (art. 1900 Codice Civile); l’assicuratore, se è in buona fede ha diritto ai premi del periodo in corso (art. 1898 Codice Civile). Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Il ben noto principio indennitario trova anche in quest’articolo la sua ragione di essere, se l’assicurato intenzionalmente esagera il valore del bene per trarne, in caso di sinistro, un ingiusto profitto, l’assicurazione non è valida. Spetta all’assicuratore la prova del comportamento doloso da parte dell’assicurato. Per quanto riguarda la buona fede dell’assicuratore, questi ha diritto ai premi di assicurazione in corso, se era all’oscuro del reale valore del bene assicurato, ma giurisprudenza vuole che in mancanza di buona fede da parte dell’assicuratore (se, cioè, sussiste accordo tra assicurato ed assicuratore) il contratto sia parimenti nullo. In assenza di dolo il contratto produce i suoi effetti fino al valore reale del bene assicurato e per le rate future l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in proporzione.
Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (art. 1980 Codice Civile). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (art. 1299 Codice Civile) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Modelli gestione gestione rendiconti moderno
Polizze chimpsoft broker software polizze pratiche filtri programma
Scheda modelli assicurazioni scadenze multiutente collaboratori broker software
Gestione polizze programma gratis assicurazioni
Chimpsoft Scheda Programma Sicuro Pec Criptato Polizze Broker
Rischio
Il rischio è la potenzialità che un’azione o un’attività scelta (includendo la scelta di non agire) porti a una perdita o ad un evento indesiderabile. La nozione implica che una scelta influenzi il risultato. Le stesse perdite potenziali possono anche essere chiamate “rischi”. Sebbene ogni comportamento umano sia rischioso alcuni hanno una percentuale di rischio maggiore.
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Per “rischio” possiamo indicare anche la distribuzione dei possibili scostamenti dai risultati attesi per effetto di eventi di incerta manifestazione, interni o esterni ad un sistema. In questa definizione, il rischio non ha solo un’accezione negativa (downside risk), ma anche una positiva (upside risk). Esso è definito dal prodotto della frequenza di accadimento e della gravità delle conseguenze (magnitudo).
Indice
1 Concetto di rischio
1.1 Rischio per l’impresa
2 Valutazione del rischio
2.1 Valutazione professionale
2.2 Rischio di progetto e riserva
3 Voci correlate
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Concetto di rischio
Quello del rischio è un concetto connesso con le aspettative umane e la loro capacità di predizione/intervento in situazioni non note od incerte. Indica un potenziale effetto su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri. Nel linguaggio comune, rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una perdita o di un pericolo/minaccia.
Ci sono molte definizioni di rischio che dipendono dalle applicazioni e dal contesto. Più in generale, ogni indicatore di rischio è proporzionale all’effetto atteso e alla sua probabilità di accadimento. Le denominazioni dipendono quindi dal contesto del danno e dal suo metodo di misura; ad esempio, nella perdita di una vita umana, il rischio è focalizzato sulla probabilità dell’evento, sulla sua frequenza e circostanza.
Più recentemente al rischio è stato associato un significato più ampio di rischio/opportunità, dove non necessariamente un evento incerto è solo visto come rischio negativo ma anche generare un’opportunità positiva. Questo approccio più ampio è derivato dal significato della parola rischio in inglese (risk) meno preciso e restrittivo rispetto all’italiano dove rischio è collegato quasi esclusivamente ad una minaccia. Approccio e metodo di definizione non cambiano.
Possiamo distinguere due tipi di rischio: il primo basato su stime tecnico-scientifiche e il secondo, denominato “rischio reale”, dipendente dalla percezione umana del rischio.
In pratica, queste due definizioni sono in continuo conflitto tra di loro.
Rischio per l’impresa
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Rischio per l’impresa.
All’interno di un’impresa i rischi possono essere divisi anche in:
Rischio economico quando incide sui risultati reddituali; legato all’equilibrio tra costi e ricavi;
Rischio finanziario quando incide sulla liquidità aziendale; legato all’equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita;
Rischio patrimoniale quando incide direttamente sulle attività e sul patrimonio dell’impresa.
Valutazione del rischio
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Gestione del rischio.
Il rischio è definito come combinazione di probabilità e di gravità (severità) di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa; la valutazione del rischio consiste nella valutazione globale di tali probabilità e gravità; tutto allo scopo di scegliere le adeguate misure di sicurezza.
Nella valutazione degli scenari evolutivi possibili di un territorio, quali l’analisi di problematiche di carattere ambientale, il rischio è un valore definito dal prodotto:
R = P × Vu × Val
dove;
P è la pericolosità dell’evento in analisi, ovvero la probabilità che un fenomeno accada in un determinato spazio con un determinato tempo di ritorno;
Vu è la vulnerabilità, ovvero l’attitudine di un determinato elemento a sopportare gli effetti legati al fenomeno pericoloso (ad esempio nel caso di rischio sismico la capacità di un edificio a resistere all’effetto dello scuotimento);
Val è il valore che l’elemento esposto al pericolo assume in termini di vite umane, economici, artistici, culturali o altro.
Valutazione professionale
Nella valutazione del rischio professionale il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di un evento con l’impatto che questo evento potrebbe avere e con le sue differenti circostanze di accadimento. Secondo la teoria dei prezzi Black-Scholes quando si tratta di beni quotati sul mercato tutte le probabilità e gli impatti sono incorporati nel prezzo.
Rischio di progetto e riserva
Nella gestione progetti (es. in edilizia, infrastrutture, sistemi informativi, impianti, eventi, sviluppo nuovi prodotti, ecc.) il rischio è un aspetto fondamentale e inevitabile. La parola stesso “progetto” (termine etimologicamente associato alla proiezione verso il futuro di idee od azioni) implica che non tutte le situazioni/eventi sono certi e che rimane un’incertezza che può generare eventi ed effetti anche dirompenti sugli obiettivi di progetto. Il rischio viene quindi analizzato, classificato, indirizzato e monitorato secondo diverse metodologie e strumenti (es. esempio analisi cause-effetti). Spesso si definisce un piano d’azione per il rischio in cui si affronta e contrasta il rischio nel corso dell’esecuzione del progetto con delle azioni mitiganti (es. indagini supplementari esplorative, test di tecnologie prima dell’utilizzo) e una riserva economica residua del rischio, data dalla probabilità di accadimento del rischio e dagli effetti stimati – a valle delle azioni mitiganti incluse nel piano d’azione del rischio. I costi totali di progetto sono quindi formati dai costi base di progetto, dai costi di esecuzione del piano d’azione del rischio e dalla riserva residua.
Voci correlate
Analisi di rischio
Avversione al rischio
Biorischio
Decreto legislativo 231/2001
Fire and Explosion Index
Gestione del rischio
Osservatorio Dipo
Premio per il rischio
Rischio alimentare
Valutazione del rischio
Modelli gestione rate mac backup gestione programma polizze
Polizze chimpsoft fax software polizze risparmio
Scheda modelli multiruolo clienti assicurazioni
Gestione polizze gestione produttori gestione amministrare software




