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Premio per il rischio
In economia, il premio per il rischio è la differenza tra il valore atteso di una lotteria (variabile casuale) rischiosa e l’ammontare certo (detto certo equivalente) che un individuo sarebbe disposto ad accettare al posto della lotteria rischiosa.
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Descrizione

In termini della teoria dell’utilità attesa, il premio per il rischio associato a una lotteria \tilde{x} da un individuo dotato di funzione di utilità \ u(\cdot) è un valore \ \pi tale che:

\pi = \mbox{E}[\tilde{x}] - C(\tilde{x};u)

dove C(\tilde{x};u) denota il certo equivalente della lotteria \tilde{x}, definito dalla relazione:

C(\tilde{x};u)=u^{-1}(\mbox{E}[u(\tilde{x})])

e \mbox{E}[u(\tilde{x})] altro non è che l’utilità attesa che l’individuo deriva dalla lotteria \tilde{x}.

In termini meno formali, un individuo per il quale il rischio non ha nessuna importanza assegna alla lotteria \tilde{x} una utilità pari al suo valore atteso \mbox{E}[\tilde{x}], così che il premio per il rischio è pari a 0. In generale, tuttavia, il rischio ha una qualche rilevanza per la valutazione di una lotteria da parte di un individuo; in particolare, un individuo avverso al rischio richiederà una compensazione per il rischio che corre accettando la lotteria \tilde{x}, al di là del valore atteso di \tilde{x}. Tale compensazione è, appunto, il premio per il rischio.
Nella finanza

Nell’ambito della finanza, esiste una ulteriore nozione di premio per il rischio. In questo contesto, il premio per il rischio può essere definito come la differenza tra il rendimento atteso di una data attività finanziaria e il tasso d’interesse privo di rischio.

Nel caso di titoli di debito, esso è calcolato in base alla rischiosità di insolvenza del credito da parte della società emittente di un titolo obbligazionario, ed è noto come credit spread. In particolare, il premio per il rischio (il rendimento) aumenta all’aumentare della probabilità di insolvenza.

Nel caso di titoli azionari, è dato semplicemente dalla differenza tra il rendimento di un titolo, o un portafoglio di titoli, e il tasso d’interesse privo di rischio. La letteratura teorica dell’economia finanziaria utilizza il termine equity premium con riferimento al premio per il rischio dei titoli azionari.

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Fata Assicurazioni Spa era una compagnia di assicurazioni che ha operato nel mercato italiano dal 1927 fino al 2007, quando è stata scissa in Fata Assicurazioni Danni Spa e Fata Vita Spa.
Storia

Fondata a Torino con il nome di Scintilla, nel 1927 diviene F.A.T.A Fondo assicurativo tra agricoltori, compagnia operante soprattutto nel settore agricolo del Gruppo Federconsorzi.

Per anni la sua attività assicurativa è leader del mondo agricolo grazie alla presenza all’interno dei Consorzi Agrari.

Negli anni ottanta la compagnia apre anche agenzie generali iniziando anche la distribuzione tradizionale delle polizze.

Nel 1994 entra a far parte del gruppo Ina Assitalia.

Nel 2000, a seguito dell’acquisto di INA da parte di Assicurazioni Generali, Fata entra nel gruppo Generali.

Dal 1º gennaio 2007 FATA Assicurazioni Spa si è scissa in due distinte Compagnie: Fata Assicurazioni Danni Spa e Fata Vita Spa.

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Sono naturalmente provvisti di trazione integrale sulle 4 ruote, solitamente hanno il telaio maggiormente rialzato e delle sospensioni indipendenti con un’escursione particolarmente ampia per poter meglio assorbire le asperità del terreno.

Uno degli automezzi più famosi di questo tipo è l’Unimog, veicolo progettato dalla Mercedes-Benz e costruito sin dal primo dopoguerra. L’eclettismo di questo tipo di autocarro è dimostrato anche dalla molteplicità di allestimenti in cui può essere trasformato, da quelli per interventi di emergenza in casi di calamità, sino agli allestimenti a duplice uso che gli consentono di muoversi anche lungo dei binari e sulla sede ferroviaria.
Schemi di omologazione



Autocarro con cabina doppia

Autocarro con furgonatura e sponda idraulica

Autocarro con gru e cassone

Autocarro furgonato


Maggiori costruttori di autocarri

Tra i maggiori costruttori di telai per autocarri e di autocarri completi, in attività in Europa si possono citare alfabeticamente:

Bremach
DAF
Fiat Professional
Iveco
MAN AG
Mercedes-Benz
Renault Trucks
Scania AB
Volvo Trucks

Tra i costruttori italiani non più in attività come costruttori di autocarri vi sono invece:

Bianchi
Alfa Romeo[6]
Fiat Veicoli Industriali
Lancia
O.M.

L’autocarro nei media

Nel 1997 sono iniziate le avventure di Overland, con l’utilizzo di autocarri Iveco specificatamente attrezzati e patrocinate dall’UNICEF. Si è trattato di una serie di spedizioni geografiche esplorative su varie rotte che hanno toccato tutti i continenti e da cui è stata tratta una serie di documentari televisivi.

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Transazioni bancarie e controllo monetario

Per pagamenti anche a trasferimenti di proprietà di auto, moto, barche, ecc., tutti i quali occorre trasferire un bene con un atto di vendita, la cifra superiore a 100 euro, si ha l’obbligo del pagamento controllato, previo transazione bancaria, citando nella clausola il riferimento dell’operazione. Un altro problema è il rifiuto di una moneta a corso forzoso quale è l’euro. Il corso forzoso equipara la moneta di carta/metallo a quella delle transazioni bancarie, ed impone di accettare come mezzo di pagamento qualsiasi taglio della moneta. I tagli da 100 euro in su dovranno essere rifiutati, per lasciare il posto a transazioni bancarie, che sono equiparate a un’alternativa non esclusive di quelle in contanti.

Sempre in accordo con questa riforma, nel mese di giugno è stato introdotto l’obbligo degli agenti assicurativi di accettare il pagamento delle polizze soltanto a mezzo del conto corrente. Questo a seguito di dieci anni di dibattito, in cui gli agenti protestavano perché la maggioranza dei clienti preferisce pagare in contanti. Altri esempi di prodotti acquistabili solo attraverso il conto corrente sono i titoli di stato.

Ad opinione di alcuni, i ricorrenti obblighi di pagamento a mezzo di transazioni su conto corrente con divieto del contante, rientrano in un progetto di controllo della moneta, che dovrebbe portare progressivamente all’abbandono di banconote e monetine, con le quali sono acquistabili sempre meno prodotti e servizi. Lo scambio dovrebbe avvenire con trasferimenti bancari, mentre chi li gestisce ha il potere o meno di autorizzare singole transazioni, un potere che cresce con il loro numero. Soprattutto, i minori prelievi di contante dai correntisti, a fronte di maggiori movimenti del conto corrente, consentirebbero alle banche di abbassare la riserva frazionaria e fare più prestiti. Ciò, mantenendo l’attuale equilibrio finanziario, per il quale uno dei compiti principali è quello di soddisfare il fabbisogno di cassa per i prelevamenti dei correntisti. Da ultimo, ai professionisti è legato circa il 20% del PIL italiano. Commissione di carte di credito su queste somme, introiti per l’emissione e incasso di assegni e bonifici sono una considerevole entrata, che può avere un effetto inflativo, dato che i professionisti potrebbero caricare sui prezzi i costi di queste modalità di pagamento.

Alcuni, tuttavia, contestano la natura “liberalizzatoria” di tale norma, ritenendola un mezzo di maggiore controllo dello Stato sui cittadini.
Recesso anticipato

Salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese se non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Una confusa terminologia normativa nel testo del provvedimento sembra far valere il recesso previsto dal decreto Bersani solo per i consumatori, ossia non per le aziende. Tuttavia, AGCOM ha pubblicato nel giugno 2007 proprie linee guida per la corretta applicazione delle disposizioni in commento (http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=387), nelle quali ha chiarito, tra l’altro, che il diritto di recesso con preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati) imposto dalla Bersani nei contratti per adesione deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business (di fatto avvalendosi del potere di estendere le tutele normative dei consumatori ad altre categorie di clienti, attribuito all’AGCOM dall’art. 70 comma 2 del D.lgs. 259/03 e s.m.i.)
Trasparenza delle tariffe aeree

Le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei devono indicare il prezzo finale (cioè comprese spese, tasse e altri oneri aggiuntivi)e devono indicare se sono riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione.
Critiche

Critiche sono state rivolte ad alcuni punti del decreto Bersani, specialmente riguardo “l’abolizione dei costi di ricarica”. Operazione che sarebbe stata applicata da lì a poco da parte dell’Authority, la quale aveva terminato un’indagine sul caso ed era pronta a prendere provvedimenti. Difatti, i promotori dell’iniziativa contro i costi di ricarica ritengono che la decisione di Bersani di mettere l’eliminazione dei costi di ricarica nel decreto fosse solo una strumentalizzazione politica[1]. Questo comportamento ha causato un intervento dell’UE, che si è lamentata del comportamento di Bersani: con l’approvazione di una legge su una materia che di fatto è di competenza dell’Authority, egli si è infatti posto in conflitto con quest’ultima[2]. Come se non bastasse, subito dopo l’entrata in vigore del provvedimento, gli operatori telefonici, per compensare le mancate entrate dei costi delle ricariche, hanno ritoccato le tariffe dei piani telefonici più convenienti, anche quelle già operative e quindi non passibili di variazioni, aumentandone i costi, fra le proteste (inascoltate) dei clienti[3]. In seguito sono state nuovamente proposte da alcuni gestori tariffe al minuto più convenienti, ma con l’aumento del costo dello scatto alla risposta.

Negli anni a seguire anche l’efficacia della riforma sull’RCA è stata attenuata, con buona parte delle compagnie assicurative che legalmente hanno iniziato a distinguere tra una classe di merito ereditata ed una non ereditata, con notevole differenza tra i due premi[4]; allo stesso modo per l’obbligo di pagamento con carta di credito e il controllo monetario si sono riscontrati numerosi casi di cittadini stranieri, in particolare cinesi, che acquistano costosi immobili ed attività con denaro contante.

Il decreto Bersani è anche stato criticato su un piano più generale, di coerenza politica: è intervenuto sui cosiddetti “poteri forti” (banche, categorie professionali, assicurazioni), solo su aspetti marginali ed è riuscito a far arrabbiare benzinai e tassisti. Per quanto riguarda le “semplificazioni” burocratiche, secondo molti operatori si sono rivelate delle complicazioni. Un esempio significativo riguarda i “passaggi” per iniziare un’attività d’impresa. Prima gli Enti coinvolti erano quattro: INPS, INAIL, Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate; ognuno di loro aveva procedure, modulistiche, scadenze e software propri. La legge “Bersani” ha obbligato gli operatori ad utilizzare un canale unificato (detto ComUnica), gestito dalle Camere di Commercio, che non ha sostituito le quattro procedure, ma è una sorta di “copertina”, cioè un quinto software che incapsula gli altri quattro e che vincola più di prima rispetto alle scadenze di ogni procedura. La situazione attuale è che alcune procedure (INAIL, Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate) “provvisoriamente” mantengono la loro autonomia. Secondo i critici la montagna ha partorito un topolino ed ha introdotto inutili spese a carico del settore pubblico e maggiori costi per le imprese. Vedi anche “sportello unico” per le attività produttive (SUAP).

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