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Risarcimento diretto
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Nell’ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1º febbraio 2007 in caso d’incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
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Il DLGS 209/2005 concede a tutti gli assicurati di poter usufruire della procedura. Tuttavia è di fatto possibile usufruirne solo quando si è assicurati con una compagnia aderente alla CARD, che ha cioè istituito uno specifico ufficio SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) per la gestione dei rapporti relativi alla CARD tra le compagnie consorziate. Tale ufficio gestisce anche i rapporti che discendono da altri accordi RCA, quali la Convenzione Terzi Trasportati e la convenzione per la gestione dei sinistri definiti “catastrofici”.
Indice

1 Differenza con la CID (Convenzione indennizzo diretto)
2 Presupposti applicativi
3 Esclusioni
4 Casi compresi nella previsione normativa
5 La speciale disciplina per il terzo trasportato
6 Obbligatorietà della procedura
7 Parere dell’Antitrust
8 Secondo Parere Antitrust
9 Note
10 Voci correlate
11 Collegamenti esterni

Differenza con la CID (Convenzione indennizzo diretto)

A differenza della precedente Convenzione indennizzo diretto, la procedura di risarcimento diretto:

è prevista obbligatoriamente[1] per legge nella fase stragiudiziale (pre causa) con i limiti che esponiamo di seguito;
non richiede necessariamente la firma congiunta della constatazione amichevole d’incidente (modulo blu) per essere applicabile[2];
non è interrotta/inibita dall’eventuale intervento di un patrocinatore per conto del danneggiato[3];
non prevede un pieno ed automatico reintegro, da parte della compagnia debitrice[4] di quanto pagato dalla gestionaria[5], ma soltanto un rimborso a forfait, con una complicata “triangolazione”[6] che coinvolge anche la CONSAP[7].

Presupposti applicativi

Sinistro con urto tra due veicoli a motore
Entrambi immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano
Entrambi identificati e regolarmente assicurati

Esclusioni

Incidente avvenuto all’estero
Incidente che coinvolge un veicolo estero
Incidente con più di due veicoli
Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (DPR 6 marzo 2006 n. 153)
Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente, nel prosieguo I.P) afferente un danno macropermanente, e dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;
Tutti i casi di cosiddetto “mancato urto” (ossia, quando i veicoli, o le loro parti integranti, non sono venuti a contatto. Tipico esempio, l’urto con cose trasportate, cadute o sporgenti dal mezzo che le trasportava, oppure gli incidenti in cui un conducente “evita” l’altro, ma urta un ostacolo fisso, e così via)
Incidente con macchine agricole o veicoli speciali

Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile (secondo la cosiddetta procedura tradizionale, prevista dal c.d. Codice Delle Assicurazioni (DLGS 209/2005).
Casi compresi nella previsione normativa

Danni al veicolo (più il “fermo tecnico“[8], traino ed accessori simili)
Le lesioni di lieve entità[9] subite dal conducente[10]
I danni a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente

La speciale disciplina per il terzo trasportato

L’art. 141 del dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private), a partire dal 1º marzo 2006, tutela in maniera particolare il terzo trasportato in un’auto al momento del sinistro.
Secondo l’art. 141 il terzo trasportato dovrà sempre essere risarcito dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia dell’auto in cui al momento dell’incidente il trasportato si trovava). A seconda della tipologia e della dinamica del sinistro, ovvero se il danno da lesione è riferibile eziologicamente alla condotta del vettore o di un’altra vettura o struttura, la compagnia risarcente il danno si rivarrà o sul danneggiante esterno, o sul vettore medesimo, in questo secondo caso attraverso l’aumento del malus.

In caso di mancato pagamento delle lesioni, o di pagamento insufficiente, il terzo trasportato potrà adire le vie legali, davanti al giudice di pace o in Tribunale, citando, attraverso la speciale disciplina di cui all’art. 3 della legge 102 del 2006, la compagnia del vettore ed il vettore medesimo (la procedura è facoltativa per gli stessi motivi del Risarcimento Diretto).
Obbligatorietà della procedura

Con sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009[11] (depositata in cancelleria il 19 giugno 2009) la Corte costituzionale ha chiarito che secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata il Risarcimento Diretto è facoltativo: il danneggiato può pertanto decidere di chiedere giudizialmente il risarcimento al responsabile civile ed all’assicuratrice di quest’ultimo.[12][13]

L’orientamento maggioritario è quello di considerare obbligatoria la procedura nella fase stragiudiziale, cioè fuori dalle aule di giustizia, e facoltativa quando c’è da fare causa. Tuttavia le compagnie aderenti alla CARD, in base agli accordi che hanno intrapreso, al momento praticano vicendevole scambio di informazioni affinché la compagnia tenuta a pagare in base alla procedura in parola si costituisca, in proprio o per conto di quella citata, nei giudizi instaurati dai danneggiati per contrastare eventualmente le pretese di questi ultimi, ancorquando siano i propri assicurati.
Parere dell’Antitrust

Il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà, nella sua relazione annuale del 2011[14], ha affermato che «il meccanismo dell’indennizzo diretto non ha funzionato» e che rimangono squilibri nei premi pagati tra gli assicurati in base alla provenienza geografica evidenziando anche, a differenza di altri paesi europei, notevoli aumenti dei premi nel 2010. Catricalà ha dunque auspicato «una riforma di sistema che rilanci la competizione tra le imprese».
Secondo Parere Antitrust

Col comunicato stampa del 22.02.2013, l’Antitrust ribadisce il malfunzionamento del risarcimento diretto laddove non è riuscito a determinare un calo delle tariffe assicurative di responsabilità civile auto. In altre parole il problema starebbe nel fatto che le compagnie, invece di investire sulle proprie strutture liquidative per ridurre i costi di gestione, preferirebbero scaricare sugli assicurati i maggior costi di inefficienza. Il problema potrebbe trovare soluzione, dice l’Antitrust, implementando un sistema di incentivi che favorisca le compagnie più efficienti, per stimolare all’ottimizzazione dei costi di gestione. Secondo l’Antitrust, inoltre, sapendo che dovranno gestire il risarcimento dei propri assicurati in regime di risarcimento diretto, le compagnie dovrebbero proporre degli sconti previa sottoscrizione di clausole contrattuali facoltative che diano la capacità di controllare i risarcimenti anche per mezzo del risarcimento in forma specivica, adoperando cioè reti di medici e carrozzieri convenzionati.
Note

^ Dubbi sussistono sul fatto che il legislatore avesse deciso di imporre l’applicazione della procedura che illustriamo, senza possibilità per il danneggiato di percorrere un’altra via; ma – come vederemo – la Corte costituzionale ha di fatto reso “opzionale” la scelta di agire nelle forme della “nuova” disciplina, oppure con quelle tradizionali della legge sulla Responsabilità Civile Autoveicoli.
^ Anche se l’esistenza della constatazione amichevole è certo raccomandata ed auspicabile per evitare contenziosi sulla ricostruzione del fatto e delle conseguenti responsabilità.
^ In linea di principio, l’assicuratore che risarcisce non pagherà il compenso dovuto al patrocinatore in discorso; viceversa, sempre per esplicita previsione di legge, sarà tenuto senz’altro a corrispondere le spese per l’opera del consulente medico legale eventualmente incaricato dal danneggiato per la stima del danno fisico risarcibile. Naturalmente questo aveva in origine suscitato molti dubbi sulla costituzionalità della procedura di risarcimento diretto in quanto (presa alla lettera), di fatto, priverebbe i danneggiati del diritto di farsi assistere da un legale o da un patrocinatore. Si veda però, sul punto, la sezione dedicata all’intervento della Corte costituzionale.
^ La compagnia che assicura il civilmente responsabile.
^ La compagnia che assicura il danneggiato.
^ Il meccanismo è stato imposto dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di prevenire ipotetici accordi di cartello tra le compagnie, che sarebbero stati propiziati dalla conoscenza del reale costo dei sinistri per ciascuna di loro.
^ Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (Sito ufficiale).
^ S’intende con tale espressione la momentanea indisponibilità del veicolo per il tempo necessario alla sua riparazione, o per il reperimento di veicolo analogo quando la riparazione non sia economicamente conveniente. Per approfondire v. la voce dedicata.
^ Fino al 9% d’invalidità permanente.
^ Le lesioni dei trasportati sono praticamente sempre a carico dell’assicuratore di chi li trasportava, per effetto di altre disposizioni del cosiddetto Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
^ CorteCostituzionale.it
^ Si consideri la seguente massima tratta dalla sentenza citata:

«Pertanto, non è l’obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l’offerta di migliori servizi, e l’incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l’azione di responsabilità tradizionale, e per l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile.»

^ Indennizzo diretto: sentenza della Corte. URL consultato in data 11/05/2011. La sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale pone l’accento sul «carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore»
^ (PDF) Testo della presentazione del Presidente della Relazione annuale 2011 dell’AGCM

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Furto
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Il furto è un atto di prevaricazione e si intende in genere l’impossessamento indebito di un bene di proprietà altrui ed è l’azione tipica del ladro. Si riferisce classicamente alla sottrazione di un bene mobile in danno del legittimo proprietario, ed in tempi recenti la disciplina è stata estesa anche al furto di beni immateriali.
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Uno dei furti più classici: una bicicletta rubata.
Indice

1 Il furto nel diritto romano
2 Il furto nel diritto medievale
3 Il furto nel diritto italiano
3.1 Elementi oggettivi
3.1.1 Soggetto attivo
3.1.1.1 Furtum rei propriae / Furtum possessionis
3.1.2 Oggetto
3.1.3 Azione
3.1.4 Elemento soggettivo
3.2 Circostanze aggravanti
3.2.1 Uso della violenza sulla cosa
3.2.2 Uso di mezzi fraudolenti
3.2.3 Furto di capi di bestiame
3.2.4 Furto di armi, munizioni ed esplosivi
3.3 Furto in abitazione e furto con strappo
3.4 Furti diversi o minori
3.5 Reati affini
4 Note
5 Voci correlate
6 Testi normativi
7 Altri progetti

Il furto nel diritto romano
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Furtum.

Nella sistemazione classica del diritto romano, si ha furtum qualora qualcuno tenga nei confronti di una cosa, oggetto di un diritto reale altrui, un comportamento doloso contrario alla volontà del titolare, lesivo di tale diritto reale e tendente ad assicurarsi un lucro. Tale è la definizione, famosissima, del giurista romano Paolo: “Furtum est contrectatio rei fraudolosa vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere. ”
Il furto nel diritto medievale

Dopo esser per lungo tempo affidato alla vendetta privata, nel Medioevo il furto conobbe un fortissimo inasprimento sanzionatorio essendo prevista la pena di morte per la sua commissione.
Il furto nel diritto italiano
Reato di
Furto
Fonte Codice penale italiano
Articolo 624 c.p.
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità querela; d’ufficio nelle ipotesi del III co.
Arresto facoltativo
Fermo no
Pena prevista reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 154 a 516

Il furto in diritto penale è un reato contro il patrimonio previsto dall’art. 624 c.p. Tale disposizione è stata oggetto di riforma negli ultimi anni. Con la l. 205/99 il legislatore ha modificato il regime di procedibilità (da procedibilità d’ufficio a querela della persona offesa); con la l 128/01, il “Pacchetto sicurezza” il legislatore ha innalzato il minimo edittale (in precedenza non previsto ed interpretato dalla dottrina in pochi giorni, attualmente è di 6 mesi).
Elementi oggettivi
Soggetto attivo

Il delitto può essere commesso da chiunque, ma è controverso se anche il proprietario possa commettere furto sul proprio bene.
Furtum rei propriae / Furtum possessionis

Il “Furtum possessionis” è l’impossessamento del nudo proprietario ai danni di un soggetto che vanti sul bene un diritto personale o reale di godimento ed è controverso se rappresenti un’ipotesi di furto.
Oggetto

L’oggetto tutelato dall’ordinamento e proprio del reato in questione, è il possesso di una cosa mobile altrui. Sia il legislatore, parlando di spossessamento, sia la maggioranza della dottrina ravvisano una lesione dell’interesse del possessore, a parte qualche autore dell’idea che il furto sia una violazione della proprietà: tuttavia il reato non sempre comporta uno svantaggio per il proprietario, specialmente quando questi non è contemporaneamente il possessore. Al possessore spetta, pertanto, il diritto di querela.

L’oggetto materiale dell’azione del furto è necessariamente una cosa mobile. Come tale si intende ogni entità fisico-materiale, diversa dall’uomo o dal cadavere, che presenti i caratteri della definitezza spaziale e dell’esistenza autonoma, e sia idonea a soddisfare un bisogno umano sia morale che materiale e formare oggetto di diritti patrimoniali. Tale cosa deve essere suscettibile di valore di scambio (pecuniario o affettivo). Tra le cose mobili vengono inserite anche le energie naturali (energia elettrica, gas, energia termica), purché costituiscano una sottrazione ad altri soggetti. Le onde radio in chiaro, che possono essere percepite da tutti, non possono costituire oggetto di furto; diverso è il caso delle onde radio relative ai sistemi informatici, anche se le relative reti non sono state protette da password: la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il collegamento a Internet attraverso reti wireless non protette i cui diritti di utilizzo sono detenuti da terzi, in forza di contratti con Internet Service Provider, costituisce reato di furto.
Da quanto detto, ne deriva che i beni immobili non rientrano nell’ambito di applicazione di questo reato, ma sono disciplinati da altri istituti giuridici.
Azione

L’azione esecutiva che costituisce il reato, è l’impossessamento del bene altrui: questo impossessamento deve essere seguito senza minaccia o violenza, per non trapassare nell’ipotesi di rapina.

Stabilire quando si verifica l’impossessamento ha creato varie correnti di pensiero storiche:

Porre la mano sulla cosa altrui
Spostamento della cosa altrui dal luogo in cui si trova (teoria dell’amotio)
Asportazione della cosa altrui fuori dalla sfera di custodia del possessore (teoria dell’ablatio)
Trasporto da parte del ladro della cosa rubata nel luogo prestabilito (teoria dell’illazione)

L’attuale codice, all’art. 624, parla esplicitamente di sottrazione e impossessamento. La sottrazione presuppone la mancanza di possesso da parte del ladro e il dissenso ovvio del possessore. Sebbene giurisprudenza e gran parte della dottrina ritengano la sottrazione elemento unico e caratterizzante dell’azione, chiari autori come Antolisei da tempo evidenziano varie lacune di questo tipo di interpretazione, proponendo visioni più coerenti, ovvero il perfezionamento del reato che si consuma con l’impossessamento del bene già sottratto, poiché non sempre i due momenti coincidono, dando oltretutto più portata d’applicazione all’aspetto del tentato furto. Per la consumazione del reato è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione. In tal senso si è espressa la Cassazione Sez. VI, 7 aprile 2005, n.22588, fattispecie nella quale l’autore del furto, dopo aver sottratto il corpo del reato dalla cassaforte dell’ufficio, lo aveva riposto all’interno della propria autovettura posteggiata nel cortile dell’edificio, essendo poco dopo sorpreso dalle Forze dell’ordine.
Elemento soggettivo

Il coefficiente psicologico è il dolo specifico, il che significa che l’agente deve essere consapevole dell’altruità della cosa mobile e volerne la sottrazione e l’impossessamento, nonché avere lo scopo di ricavarne un profitto per sé o per altri; se è necessaria la coscienza che la cosa sia di altri, l’autore che ritenga per un errore di fatto oppure per un errore nell’interpretazione di disposizioni non penali, di vantare un diritto sul bene, non commette furto; dal momento che il profitto deve rappresentare l’intenzione con cui il soggetto agisce, colui che non consegua il profitto sperato avrà ugualmente consumato il furto. L’idea di profitto può avere un significato strettamente economico oppure comprendere qualsiasi tipo di vantaggio per l’agente, ma è quest’ultimo orientamento ad aver prevalso in giurisprudenza ed in dottrina. Si è posto il problema se il profitto debba essere necessariamente illecito oppure anche un profitto lecito possa integrare il furto, precisando che per profitto lecito si intende quel profitto che si fonda su un diritto riconosciuto dall’ordinamento; la dottrina maggioritaria propende per la soluzione che anche un profitto lecito configurerebbe il reato, mentre la giurisprudenza oscilla. Nel sentito comune, molto rilevante per quanto riguarda la genesi a livello politico del diritto normativo, l’aspetto soggettivo è ampiamente ed aspramente dibattuto. Un esempio tra i tanti è la discussione circa inclusione nel concetto di furto della fattispecie della appropriazione indebita di fondi pubblici per fini privati commessa da rappresentanti politici eletti. [1]
Circostanze aggravanti
Uso della violenza sulla cosa

La ragione dell’aggravante (cosiddetta “effrazione”) sta nella maggiore pericolosità che l’agente dimostra servendosi della violenza e nella riduzione della difesa del bene, prodotta dall’uso di un mezzo di aggressione più efficace del normale. Usare violenza sulla cosa significa danneggiarla, trasformarla oppure destinarla ad una finalità diversa da quella che ha originariamente; il significato del termine “danneggiare” viene fornito dal delitto di danneggiamento, il quale stabilisce che danneggiare un bene significa distruggerlo, disperderlo, deteriorarlo o renderlo inservibile. La violenza deve essere operata prima o compiendo il reato, dunque non è rilevante ai fini del furto che la cosa sia stata fatta oggetto di violenza dopo il fatto; inoltre la cosa sulla quale si rivolge la violenza deve presentare una sufficiente capacità difensiva, altrimenti non emerge l’aggressività dell’agente. L’oggetto della violenza deve essere necessariamente la cosa, poiché l’uso della violenza contro la persona è elemento oggettivo del reato di rapina. L’aggravante è incompatibile con la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché l’uso di tali strumenti è strumentale alla commissione del furto e dunque il relativo possesso è giustificato.
Uso di mezzi fraudolenti

L’aggravante è prevista in quanto l’uso di mezzi fraudolenti evidenzia una maggiore aggressività da parte dell’agente e genera una diminuzione della difesa del bene a causa dell’insidiosità del mezzo. Per mezzo fraudolento si intende uno strumento oppure uno stratagemma diretto a superare l’ostacolo che l’avente diritto abbia posto a difesa del bene. L’ostacolo può essere materiale o personale: i mezzi tradizionali per aggirare l’ostacolo materiale sono la chiave e la scalata, mentre per l’ostacolo personale è il raggiro. La chiave è uno strumento fraudolento sia quando è falsa sia quando è autentica, ma in questo secondo caso il ladro deve esserne venuto in possesso illegittimamente; la scalata consiste invece nell’introdursi all’interno di un luogo con modalità differente da quella ordinaria. Il raggiro deve avere lo scopo di facilitare la sottrazione della cosa e non di farsela consegnare dal soggetto passivo, altrimenti si configura il reato di truffa, dove l’artificio è finalizzato ad ottenere l’atto di disposizione patrimoniale da parte dell’offeso.
Furto di capi di bestiame

Il furto che abbia ad oggetto capi di bestiame prende il nome di abigeato. La pena è aumentata se vengono sottratti almeno tre esemplari da un insieme omogeneo di animali di taglia minuta o media (gregge, mandria), oppure anche un solo esemplare qualora bovino od equino. L’aggravante trova la propria ratio nel particolare allarme sociale che, specie in aree rurali, il furto in esame comporta.
Furto di armi, munizioni ed esplosivi

Il furto è aggravato se ad essere rubati sono armi, munizioni o esplosivi che si trovano in un’armeria, in un deposito o in un qualsiasi altro luogo la cui funzione sia il loro stoccaggio; l’aumento della pena per tali circostanze si giustifica in quanto si tratta di beni particolarmente pericolosi.
Furto in abitazione e furto con strappo

Nella realtà è infrequente che la condotta rimanga nei limiti dell’art. 624 del codice penale e piuttosto non si concretino delle circostanze aggravanti, quali l’effrazione o la commissione su beni esposti per necessità uso o consuetudine o destinazione alla pubblica fede.
Recentemente il Legislatore, facendosi interprete della preoccupazione generale per la sicurezza pubblica ha introdotto il reato autonomo del furto in abitazione e del furto con strappo (art. 624 bis).
Il primo caso si ha allorché il furto è consumato introducendosi in edificio od altro luogo (potrebbe essere, per esempio, un natante od una roulotte) destinato in tutto od in parte a privata dimora ovvero nelle pertinenze della stessa.
La seconda ipotesi (comunemente detta “scippo”) si ha allorché la sottrazione del bene avviene strappando la cosa alla persona (non con violenza rivolta verso la persona perché in tal caso si integrerebbe il reato di rapina).
Le summenzionate modalità antecedentemente erano circostanze aggravanti del reato di furto e non elementi costitutivi di un reato autonomo.

La pena edittale è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 309,00 ad Euro 1.032,00.
Se ricorre una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 del codice penale si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206,00 ad Euro 1.549,00.
Furti diversi o minori

Furto d’uso
Spigolamento abusivo

Reati affini

Appropriazione indebita
Peculato
Furto d’identità
Rapina

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Brokeraggio assicurativo è in gran parte associato con l’assicurazione generale (auto, casa, ecc) piuttosto che l’assicurazione sulla vita , anche se alcuni broker hanno continuato a fornire investimenti e brokeraggio assicurativo vita fino alla comparsa di più gravoso Financial Services Authority regolamentazione nel 2001. Questo ha spinto un sistema più trasparente, basato prevalentemente su un massimo negoziazione fronte di un corrispettivo per la prestazione di consulenza e / o servizi. Questo ha visto la scissione degli intermediari in due gruppi: gli intermediari generali di assicurazione / broker e consulenti finanziari indipendenti (IFA) per l’assicurazione vita, gli investimenti e le pensioni.

Generale intermediazione assicurativa viene effettuata oggi da molti tipi di organizzazioni autorizzate comprese tradizionali broker e telefoniche di High Street o aziende web-based.

Un broker di Lloyd è una società di broker che è stato approvato dal Lloyd di Londra , e di aver incontrato alcuni standard minimi, è in grado di mettere d’affari direttamente con i sottoscrittori Lloyd. [3]
Brokeraggio assicurativo negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, mediatori di assicurazione sono regolati dagli stati. Maggior parte degli stati richiedono chiunque vende, sollecita, o negozia assicurazione in quello stato per ottenere una licenza di broker assicurativo, con alcune limitate eccezioni. Questo include un ente commerciale, funzionari o amministratori dell’entità aziendale (i “sub licenziatarie” per mezzo del quale l’entità di business opera), e singoli dipendenti. Per ottenere una licenza di broker, una persona di solito deve seguire dei corsi pre-licensing e superare un esame. Un broker di assicurazione deve inoltre presentare una domanda (con una tassa d’iscrizione) al regolatore di assicurazione statale, nello stato in cui il richiedente intende fare affari, che dovrà stabilire se il broker assicurativo ha soddisfatto tutti i requisiti di stato e in genere fare uno sfondo verificare per determinare se il richiedente è considerato affidabile e competente. Una condanna penale, ad esempio, può portare a uno stato in cui constata che il richiedente sia inaffidabile o incompetente. Alcuni stati richiedono anche ai candidati di presentare le impronte digitali.

Una volta concesso in licenza, un broker assicurativo in generale deve tenere corsi di formazione continua, quando le loro licenze raggiungono una data di rinnovo. Ad esempio, lo stato della California richiede rinnovo delle licenze ogni 2 anni, che si ottiene completando corsi di formazione continua. Maggior parte degli stati hanno accordi di reciprocità in base al quale broker di uno stato può diventare facilmente autorizzati in un altro Stato. Come risultato della Federal Gramm-Leach-Bliley , molti stati hanno adottato leggi di autorizzazione uniforme, con 47 stati ritenuti essere reciproca da parte della National Association of Insurance Commissioners . Uno stato può revocare, sospendere o rifiutare il rinnovo della patente di un broker assicurativo, se in qualsiasi momento lo stato determina (in genere dopo la notifica e l’udienza) che il broker si è impegnato in alcuna attività che fa il broker inaffidabili o incompetenti.

A causa della regolamentazione del settore, le imprese di intermediazione più piccoli possono facilmente competere con quelli più grandi, e nella maggior parte degli stati, tutti i broker assicurativi in ​​genere sono proibiti per legge a fornire ai propri clienti sconti o incentivi.

Broker assicurativi svolgono un ruolo significativo nell’aiutare le aziende e gli individui di proprietà procurare e assicurazione danni (responsabilità), assicurazioni sulla vita e le rendite , gli infortuni e l’assicurazione sanitaria . Ad esempio, la ricerca mostra che gli intermediari svolgono un ruolo significativo nell’aiutare i piccoli datori di lavoro a trovare l’assicurazione sanitaria, in particolare nei mercati più competitivi. Media piccole commissioni di gruppo vanno da due a otto per cento per cento dei premi. Intermediari forniscono servizi di là di assicurazione procurare, quali la fornitura di valutazioni del rischio, servizi di consulenza assicurativa, aggiornamenti normativi e legislativi di assicurazione connessi, rivendicazioni servizi di assistenza, che assiste con l’iscrizione dei dipendenti, e di contribuire a risolvere i problemi di prestazioni. [4] Tuttavia, alcuni Stati membri considerano il prestazione di servizi che non sono correlate alle assicurazioni procurato attraverso il broker di essere un abbuono inammissibile o incentivo.

Negligenza da parte dei mediatori di assicurazione può avere effetti gravi su di clienti quando scoprono la loro copertura assicurativa è senza valore, che a sua volta illustra perché mantenendo un broker assicurativo competente, è così importante. In un caso, Near North intrattenimento Insurance Services fornito alternative rock band Third Eye Blind , con una responsabilità generale commerciale (CGL) polizza assicurativa che esclusa la copertura per il “mondo dello spettacolo”. Dopo la copertura assicurativa per una causa è stata negata perché Third Eye Blind è stato ed è, dopo tutto, nel mondo dello spettacolo, la Corte d’Appello della California governato in un parere pubblicato che il broker aveva il dovere di consigliare la band aveva bisogno di qualcosa di più di una politica CGL di base. [5]

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Secondo il principio indennitario il contratto è nullo se al momento del sinistro l’assicurato non ha interesse alla tutela del bene assicurato, in altri termini se è assente un rapporto economico tra l’assicurato ed il bene per cui in caso di sinistro, l’assicurato non ha da patire alcun pregiudizio economico, il contratto è nullo. L’interesse dell’assicurato verso un determinato bene non si produce solamente con la mera proprietà, ma è sufficiente che vi sia un qualsiasi diritto di godimento o di garanzia o di usufrutto perché questo si determini. Può accadere allora che su un medesimo bene siano stipulate identiche polizze da parte di più soggetti, tutti ugualmente interessati secondo il proprio diritto. Se nel corso del contratto dovesse venire meno l’interesse dell’assicurato verso la cosa, il contratto cesserà anticipatamente. Spetta all’assicurato dimostrare il suo cessato interesse verso il bene assicurato.

Art. 1905. Limiti del risarcimento. L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro (artt. 1223, 1900, 1908, 1917 Codice Civile). L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

L’articolo sottolinea un principio fondamentale in materia assicurativa: il principio indennitario, in base al quale l’assicuratore non può mai versare all’assicurato un’indennità (somma) superiore al danno subito. Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l’assicurato un’ipotesi di vero e proprio arricchimento.

Art. 1908. Valore della cosa assicurata. Nell’accertare il danno (art. 1905 Codice Civile) non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (artt. 1907, 1909 Codice Civile). Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti (art. 2725 Codice Civile). Non equivale a stima accettata la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 515 Codice Civile, art. 1021 Codice della Navigazione). Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Il legislatore ha dettato delle precise regole per l’accertamento del valore delle cose oggetto del contratto. Nel caso di polizza stimata l’assicuratore risarcisce il danno tenendo conto del valore attribuito dalle parti. Ma, nel rispetto del principio indennitario, qualora tale stima risulti esagerata l’assicuratore potrà dimostrare che il valore reale delle cose è inferiore rispetto a quanto stabilito nella polizza e, di conseguenza, potrà non rispettare la stima.

Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (art. 1908 Codice Civile) non è valida se vi è dolo da parte dell’assicurato (art. 1900 Codice Civile); l’assicuratore, se è in buona fede ha diritto ai premi del periodo in corso (art. 1898 Codice Civile). Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Il ben noto principio indennitario trova anche in quest’articolo la sua ragione di essere, se l’assicurato intenzionalmente esagera il valore del bene per trarne, in caso di sinistro, un ingiusto profitto, l’assicurazione non è valida. Spetta all’assicuratore la prova del comportamento doloso da parte dell’assicurato. Per quanto riguarda la buona fede dell’assicuratore, questi ha diritto ai premi di assicurazione in corso, se era all’oscuro del reale valore del bene assicurato, ma giurisprudenza vuole che in mancanza di buona fede da parte dell’assicuratore (se, cioè, sussiste accordo tra assicurato ed assicuratore) il contratto sia parimenti nullo. In assenza di dolo il contratto produce i suoi effetti fino al valore reale del bene assicurato e per le rate future l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in proporzione.

Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (art. 1980 Codice Civile). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (art. 1299 Codice Civile) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

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Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (nota con l’acronimo ISVAP) era un’autorità amministrativa indipendente istituita con legge 12 agosto 1982, n. 576 sostituita in tutti i suoi poteri e funzioni dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, emanato dal Governo Monti nell’ambito delle politiche di spending review convertita dalla Legge 135/12 (conversione del DL 95/12) che l’ha posta sotto la vigilanza della Banca d’Italia[1].
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Indice

1 Struttura
2 Funzioni
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni

Struttura

La struttura dell’ISVAP era rappresentata dal Presidente, che esercita anche le funzioni di direttore generale, e il Consiglio, costituito da sei componenti oltre al Presidente.

Il Presidente dell’ISVAP aveva alle sue dipendenze:

l’Ufficio del Presidente e Direttore generale,
l’Internal Auditing,
l’Ufficio stampa.

Sotto tale organo troviamo il Vice Direttore generale ed il Responsabile della Direzione coordinamento giuridico. Al Vice Direttore generale rispondono:

la Direzione coordinamento operativo,
i Servizi di Vigilanza,
l’Ispettorato,
i Servizi Risorse Umane, Studi e Tutela degli Utenti.

L’Isvap è organizzato in dodici Servizi, articolati in sedici Sezioni e sette Uffici.

Il personale in servizio era di circa 350 persone (dati ISVAP al 2008).
Funzioni

L’ISVAP svolgeva diverse funzioni, ora assorbite dall’IVASS, previste dal Codice delle Assicurazioni Private e dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Negli anni novanta, nonché dall’art. 2 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, con cui vennero attribuite all’autorità tutte le funzioni in materia assicurativa che prima erano di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e del CIPE, rendendola così un’autorità indipendente dal Governo.

Funzioni principali dell’ISVAP erano:

il controllo della gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle imprese di assicurazione;
la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa da parte delle imprese e degli agenti;
la rilevazione dei dati di mercato necessari per la formazione delle tariffe e delle condizioni di polizza;
la redazione al Governo di una relazione annuale sulla politica assicurativa, un parere settoriale, proposte di risanamento presentate dalle società assicurative;
la collaborazione con le altre autorità indipendenti, per assicurare il corretto esercizio delle rispettive funzioni;
la partecipazione alla determinazione dell’indirizzo amministrativo del settore (L. 9 gennaio 1991, n. 20);
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa (art. 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 385);
la vigilanza sulla trasparenza dell’offerta agli utenti (L. 5 marzo 2001, n. 57)
la raccolta dei reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, il mantenimento di un registro dei reclami (circ. Isvap 518/D, 21/11/2003) per facilitare la soluzione delle questioni sottoposte attraverso interventi, provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati.

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