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Toro Assicurazioni S.P.A.,da ottobre 2009, è un marchio di Alleanza Toro, compagnia nata dalla fusione di Alleanza Assicurazioni e Toro Assicurazioni. La società opera nel settore assicurativo.Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
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1 Storia
2 Principali Partecipazioni
3 Consiglio d’ Amministrazione
4 Dati societari
5 Bibliografia
6 Collegamenti esterni
Storia
Venne fondata il 5 gennaio 1833 a Torino con il nome di Compagnia Anonima di Assicurazione contro i danni degli Incendi. Negli anni settanta venne acquisita dal Banco Ambrosiano. Nel 1983 divenne di proprietà della IFIL del Gruppo Agnelli, che vent’ anni dopo nel 2003 la cedette a De Agostini. Dal 2006 fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali.
Toro Assicurazioni nel 2009 ha ceduto tutte le attività assicurative ad Alleanza Toro S.p.A., nuova società assicurativa nata in seguito alla fusione per incorporazione di Toro e Alleanza Assicurazioni in Generali. La sede legale del gruppo si trova a Torino.
Principali Partecipazioni
Settore Assicurativo:
Llyod Italico
Augusta Assicurazioni S.p.A. – 100%
D.A.S. S.p.A. – 50%
Toro Targa Assicurazioni – 99.1%
Settore Immobiliare:
I.S.I.M. S.p.A. – 100%
Settore Credito al Consumo:
Consel S.p.A. – 32,5%
Consiglio d’ Amministrazione
Presidente : Luigi De Pupi
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Andrea Mencattini
Consigliere: Michele Amendolagine
Consigliere: Raffaele Agrusti
Consigliere: Amerigo Borrini
Consigliere: Giancarlo Cerutti
Consigliere: Aldo Minucci
Consigliere: Paolo Monferino
Consigliere: Giovanni Perissinotto
Consigliere: Vittorio Rispoli
Consigliere: Arturo Romanin Jacur
Consigliere: Maurizio Sella
Consigliere: Lucio Igino Zanon di Valgiurata
Dati societari
Ragione sociale: Toro Assicurazioni SpA
Sede sociale: Torino, via Mazzini 53
Partita Iva: 13432270158
Logo Toro Assicurazioni
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Automobile
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Uno dei primi automobili, condotto da Jules-Albert De Dion, nel 1882.
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Il termine automobile, modernamente usato come sinonimo di autovettura, indica un veicolo in grado di muoversi autonomamente, ovvero senza l’ausilio diretto di forze animali, umane o determinate da fenomeni naturali come il vento, la gravitazione o il moto ondoso.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Autovettura, Autoveicolo e Storia dell’automobile.
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1 Aspetti linguistici
1.1 Etimologia
1.2 Da maschile a femminile
1.3 L’auto
2 Note
3 Altri progetti
Aspetti linguistici
Etimologia
Nella lingua italiana il lemma “automobile” deriva pressoché con la stessa accezione dal francese automobile (pronuncia: otomobìl), composto a sua volta dal greco αὐτός (pronuncia: autòs), “stesso, di sé, da sé”, e dall’aggettivo latino mòbilis, “mobile, che si muove”, pertanto con il significato “che si muove da sé”.
Da maschile a femminile
A cavallo tra il XIX e il XX secolo, nell’epoca pionieristica del motorismo, il termine “automobile” era usato al maschile e “gli automobili”[1] rappresentavano tutti i veicoli terrestri e i natanti, destinati al trasporto di persone o cose e mossi da motori a scoppio, a vapore ed elettrici.
L’ambiguità grammaticale del termine – diffusosi dalla Francia in Italia nel 1876 come aggettivo, e quindi concordabile tanto al femminile (“vettura automobile”, “carrozza automobile”) quanto al maschile (“carro automobile”, “veicolo automobile”) – si accentuò intorno al 1890 con il suo sostantivarsi.[2] Inizialmente parve affermarsi il genere grammaticale maschile, come attestato dal Dizionario moderno di Alfredo Panzini che, alla voce “Automobile”, affermava: «Il genere maschile tende a prevalere». Del resto non mancarono le conferme letterarie, a cominciare da Filippo Tommaso Marinetti che, nel suo Manifesto del futurismo (pubblicato su Le Figaro del 20 febbraio 1909), scriveva nell’articolo 4: «Un automobile da corsa [...] un automobile ruggente [...] è più bello della Vittoria di Samotracia.» Similmente Guido Gozzano, al verso 11 della poesia “Totò Merùmeni” (nella raccolta I colloqui, 1911), declamava: “s’arresta un automobile fremendo e sobbalzando”.[3]
In seguito, comunque, nel linguaggio comune prevalse il femminile soprattutto perché l’espressione “l’automobile” venne intesa quale sinonimo della più popolare e generica “la macchina”. A tale trasformazione linguistica contribuì anche l’autorevole opinione di Gabriele D’Annunzio che, in una lettera inviata nel 1923 al senatore Giovanni Agnelli, si esprimeva a favore della declinazione al femminile del termine.[4]
L’auto
L’ultima evoluzione linguistica registrata dalla parola (anche in altre lingue) è la sua abbreviazione in auto, forma ampiamente documentata, oltre che nel linguaggio parlato (l’espressione “auto blu“, per esempio), anche in articoli, studi, libri e in molti titoli di periodici (da La mia auto a Tutto auto, da Auto oggi all’essenziale Auto, per fare solo qualche esempio).[5] In questa forma abbreviata entra a far parte come primo elemento di numerose parole composte relative all’automobile, sia come sinonimi (ad esempio automezzo, autoveicolo, autovettura) sia per indicarne particolari tipi (autoambulanza, autobus, autocisterna ecc.) o altre realtà comunque ad essa connesse (autodromo, autorimessa, autostop ecc.).
Note
^ Sull’aspetto linguistico della nascita dell’industria automobilistica a Torino, cfr. il volume di Elena Fornero, Gli automobili. Il lessico delle prime quattro-ruote tra Ottocento e Novecento, Venezia, Marsilio, 1999. ISBN 88-317-7341-0.
^ Aldo Gabrielli, Dizionario linguistico moderno, Milano, Mondadori, 1961 (3ª ed. riveduta e ampliata), p. 71.
^ Sull’argomento si può vedere l’articolo di Giulio Nascimbeni, “Dopo Panzini e Marinetti l’automobile fu femmina”, sul Corriere della Sera del 22 ottobre 1994, p. 44.
^ Giordano Bruno Guerri, Filippo Tommaso Marinetti, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2009, p. 57. ISBN 978-88-04-59568-7.
^ Cfr. la voce “Auto” sul Vocabolario on line della Treccani.
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L’art. 1362 sulle intenzione dei contraentiNell’interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (cfr. di recente Cassazione Civile Sez. II, 13 maggio 1998 Sentenza n° 4811, la cui massima recita:
«Contratti in genere – Interpretazione – Letterale – Carattere primario»
«Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
L’interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre (art. 1363 cod. civ.), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Gli effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell’art. 2643 Codice civile non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
Gli effetti della trascrizione (art. 2644 cod. civ.) hanno la funzione di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa.
La trascrizione, cioè, ha di regola solo efficacia dichiarativa; l’atto è perfettamente valido ed efficace tra le parti e il fine della trascrizione è di renderlo opponibile ai terzi.
L’art. 2704 e la data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
La classificazione del contratto di assicurazione
Il contratto d’assicurazione appartiene alla categoria dei contratti consensuali, perché prende origine esclusivamente dall’accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto#Le classificazioni dei contratti.
Secondo il nostro Codice Civile (artt. 1882 e 1917) l’assicurazione è quel contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga:
a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 Codice Civile);
a tenere indenne l’assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (art. 1917 Codice Civile);
a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un dato evento attinente alla vita umana (art. 1882 Codice Civile). In tale articolo si definisce assicurato come la parte a cui si riferisce l’evento ed è il titolare dell’interesse protetto. Solitamente, si confonde specialmente nel linguaggio comune la fattispecie di “assicurato” impropriamente con contraente e beneficiario. Il contraente è colui che stipula il contratto e il beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione (il contraente può nominare se stesso come beneficiario ma specialmente nell’assicurazione vita spesso ci si riferisce ad un terzo).
L’efficacia del contratto ex art. 1372
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto#Efficacia dei contratti.
Vale la pena ricordare che, laddove le polizze d’assicurazione prevedano per l’anticipata risoluzione del contratto il pagamento di un’indennità, ciò non significa per nulla che la risoluzione può essere unilaterale, occorre sempre e in ogni modo il consenso di tutte le parti coinvolte.
La proposta di assicurazione è irrevocabile per 15 giorni e il contratto si ritiene concluso solo quando l’assicuratore informa l’assicurato della propria disponibilità ad assumere il rischio.
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