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Transazioni bancarie e controllo monetarioPer pagamenti anche a trasferimenti di proprietà di auto, moto, barche, ecc., tutti i quali occorre trasferire un bene con un atto di vendita, la cifra superiore a 100 euro, si ha l’obbligo del pagamento controllato, previo transazione bancaria, citando nella clausola il riferimento dell’operazione. Un altro problema è il rifiuto di una moneta a corso forzoso quale è l’euro. Il corso forzoso equipara la moneta di carta/metallo a quella delle transazioni bancarie, ed impone di accettare come mezzo di pagamento qualsiasi taglio della moneta. I tagli da 100 euro in su dovranno essere rifiutati, per lasciare il posto a transazioni bancarie, che sono equiparate a un’alternativa non esclusive di quelle in contanti.
Sempre in accordo con questa riforma, nel mese di giugno è stato introdotto l’obbligo degli agenti assicurativi di accettare il pagamento delle polizze soltanto a mezzo del conto corrente. Questo a seguito di dieci anni di dibattito, in cui gli agenti protestavano perché la maggioranza dei clienti preferisce pagare in contanti. Altri esempi di prodotti acquistabili solo attraverso il conto corrente sono i titoli di stato.
Ad opinione di alcuni, i ricorrenti obblighi di pagamento a mezzo di transazioni su conto corrente con divieto del contante, rientrano in un progetto di controllo della moneta, che dovrebbe portare progressivamente all’abbandono di banconote e monetine, con le quali sono acquistabili sempre meno prodotti e servizi. Lo scambio dovrebbe avvenire con trasferimenti bancari, mentre chi li gestisce ha il potere o meno di autorizzare singole transazioni, un potere che cresce con il loro numero. Soprattutto, i minori prelievi di contante dai correntisti, a fronte di maggiori movimenti del conto corrente, consentirebbero alle banche di abbassare la riserva frazionaria e fare più prestiti. Ciò, mantenendo l’attuale equilibrio finanziario, per il quale uno dei compiti principali è quello di soddisfare il fabbisogno di cassa per i prelevamenti dei correntisti. Da ultimo, ai professionisti è legato circa il 20% del PIL italiano. Commissione di carte di credito su queste somme, introiti per l’emissione e incasso di assegni e bonifici sono una considerevole entrata, che può avere un effetto inflativo, dato che i professionisti potrebbero caricare sui prezzi i costi di queste modalità di pagamento.
Alcuni, tuttavia, contestano la natura “liberalizzatoria” di tale norma, ritenendola un mezzo di maggiore controllo dello Stato sui cittadini.
Recesso anticipato
Salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese se non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Una confusa terminologia normativa nel testo del provvedimento sembra far valere il recesso previsto dal decreto Bersani solo per i consumatori, ossia non per le aziende. Tuttavia, AGCOM ha pubblicato nel giugno 2007 proprie linee guida per la corretta applicazione delle disposizioni in commento (http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=387), nelle quali ha chiarito, tra l’altro, che il diritto di recesso con preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati) imposto dalla Bersani nei contratti per adesione deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business (di fatto avvalendosi del potere di estendere le tutele normative dei consumatori ad altre categorie di clienti, attribuito all’AGCOM dall’art. 70 comma 2 del D.lgs. 259/03 e s.m.i.)
Trasparenza delle tariffe aeree
Le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei devono indicare il prezzo finale (cioè comprese spese, tasse e altri oneri aggiuntivi)e devono indicare se sono riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione.
Critiche
Critiche sono state rivolte ad alcuni punti del decreto Bersani, specialmente riguardo “l’abolizione dei costi di ricarica”. Operazione che sarebbe stata applicata da lì a poco da parte dell’Authority, la quale aveva terminato un’indagine sul caso ed era pronta a prendere provvedimenti. Difatti, i promotori dell’iniziativa contro i costi di ricarica ritengono che la decisione di Bersani di mettere l’eliminazione dei costi di ricarica nel decreto fosse solo una strumentalizzazione politica[1]. Questo comportamento ha causato un intervento dell’UE, che si è lamentata del comportamento di Bersani: con l’approvazione di una legge su una materia che di fatto è di competenza dell’Authority, egli si è infatti posto in conflitto con quest’ultima[2]. Come se non bastasse, subito dopo l’entrata in vigore del provvedimento, gli operatori telefonici, per compensare le mancate entrate dei costi delle ricariche, hanno ritoccato le tariffe dei piani telefonici più convenienti, anche quelle già operative e quindi non passibili di variazioni, aumentandone i costi, fra le proteste (inascoltate) dei clienti[3]. In seguito sono state nuovamente proposte da alcuni gestori tariffe al minuto più convenienti, ma con l’aumento del costo dello scatto alla risposta.
Negli anni a seguire anche l’efficacia della riforma sull’RCA è stata attenuata, con buona parte delle compagnie assicurative che legalmente hanno iniziato a distinguere tra una classe di merito ereditata ed una non ereditata, con notevole differenza tra i due premi[4]; allo stesso modo per l’obbligo di pagamento con carta di credito e il controllo monetario si sono riscontrati numerosi casi di cittadini stranieri, in particolare cinesi, che acquistano costosi immobili ed attività con denaro contante.
Il decreto Bersani è anche stato criticato su un piano più generale, di coerenza politica: è intervenuto sui cosiddetti “poteri forti” (banche, categorie professionali, assicurazioni), solo su aspetti marginali ed è riuscito a far arrabbiare benzinai e tassisti. Per quanto riguarda le “semplificazioni” burocratiche, secondo molti operatori si sono rivelate delle complicazioni. Un esempio significativo riguarda i “passaggi” per iniziare un’attività d’impresa. Prima gli Enti coinvolti erano quattro: INPS, INAIL, Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate; ognuno di loro aveva procedure, modulistiche, scadenze e software propri. La legge “Bersani” ha obbligato gli operatori ad utilizzare un canale unificato (detto ComUnica), gestito dalle Camere di Commercio, che non ha sostituito le quattro procedure, ma è una sorta di “copertina”, cioè un quinto software che incapsula gli altri quattro e che vincola più di prima rispetto alle scadenze di ogni procedura. La situazione attuale è che alcune procedure (INAIL, Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate) “provvisoriamente” mantengono la loro autonomia. Secondo i critici la montagna ha partorito un topolino ed ha introdotto inutili spese a carico del settore pubblico e maggiori costi per le imprese. Vedi anche “sportello unico” per le attività produttive (SUAP).
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Franchigia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Per franchigia si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell’evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno.
Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.
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Indice
1 L’opinione tradizionale
2 Il linguaggio assicurativo
3 Franchigia assoluta e relativa
4 La particolare disciplina in tema di r.c.a.
5 Etimologia e altri significati
6 Voci correlate
7 Altri progetti
L’opinione tradizionale
Anche se ormai si parla fungibilmente di “franchigia” o “scoperto”, in realtà l’opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al premio ovvero in relazione al danno stimato, naturalmente a seconda delle condizioni di polizza; laddove – tecnicamente – sarebbe corretto parlare di “scoperto” soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).
Il linguaggio assicurativo
Nel linguaggio assicurativo, si intende per “franchigia” un importo fisso e predeterminato, che di solito resta a carico dell’assicurato o che l’assicurato si impegna a corrispondere all’assicuratore dopo che questi ha risarcito il danno. (Vedi franchigia assoluta e f. relativa). Si indica, invece, col termine di “scoperto” quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché “non coperta” (ad es.: “nel caso di furto del veicolo il danno viene risarcito con lo scoperto del 10%” significa che in caso di furto del veicolo, verrà quantificato il danno, ad esempio 12.000 euro, e l’assicuratore detrarrà il 10% – ovvero 1.200 euro – corrispondendo all’assicurato 10.800 euro.)
Franchigia assoluta e relativa
Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma – se esso risulta superato – l’indennizzo è pieno.
Oppure, si parla di franchigia assoluta quando parte dell’ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.
Ovviamente l’assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia “assoluta” o “relativa”.
La particolare disciplina in tema di r.c.a.
È interessante notare che – per effetto dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che – in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) – avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s’intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.
Dal 01/01/2006, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, il cosiddetto Nuovo Codice delle Assicurazioni private, la legge n. 990 del 1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti.
Il Nuovo Codice delle Assicurazioni è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell’ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.
Il fondo vittime della strada istituito con legge n. 990 del 1969 provvede al risarcimento per danni a persone e cose causate da veicoli o natanti non assicurati per la totalità nel caso di danni alla persona e con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.
Etimologia e altri significati
La parola deriva dal francese antico franchise, libero. Con questo significato (concessione di libertà) viene utilizzata nell’italiano letterario.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Porto Franco (economia).
In tempi più recenti, ha indicato l’esenzione legale da un pagamento e il permesso, concesso ai marinai di una nave in porto, di scendere a terra.
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Mutua assicuratrice
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche operanti nel settore assicurativo italiano nelle quali, salvo la figura dei soci sovventori, la qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.).
I soci-assicurati sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Le mutue assicuratrici sono soggette alle autorizzazioni e ai controlli stabiliti da leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione e alle norme delle società cooperative in quanto compatibili (art. 2547 c.c.). I soci sovventori possono votare ed essere nominati amministratori, ma la maggioranza di essi dev’essere costituita dai soci assicurati. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti ma comunque non più di cinque (art. 2548 c.c.).
Indice
1 Assicurazione mutua e mutua assicuratrice
2 Fonti normative
3 Rapporto assicurativo e rapporto associativo
4 Costituzione
5 Contributi e capitale sociale
6 Soci sovventori e finanziamento
7 Organizzazione corporativa
8 Demutualizzazione
9 Note
10 Bibliografia
Assicurazione mutua e mutua assicuratrice
Società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è la società assicurativa che pratica l’assicurazione mutua. Assicurazione mutua è una forma assicurativa che si contrappone all’assicurazione a premio. Mentre nell’assicurazione a premio l’assicuratore, proponendosi fini di lucro, assume su di sé una pluralità di rischi altrui che ripartisce sulla massa degli assicurati attraverso la fissazione dei premi, nell’assicurazione mutua gli assicurati traslano i rispettivi rischi individuali sulla collettività che vanno a costituire o cui accedono, assumendo vincolo associativo e organizzandosi. Si obbligano correlativamente a contribuire ciascuno a quanto necessario per la sopportazione collettiva dei rischi (Gefahrengemeinschaft), che determina una comunione dei danni (Ausgleichsgemeinschaft). Così facendo si esclude la componente relativa al profitto da intermediazione dovuto all’assicuratore-imprenditore nell’assicurazione a premio.
L’assicurazione mutua consiste perciò in un negozio giuridico plurilaterale di natura assicurativa, che si attua mediante la costituzione di un vincolo associativo[1].
Quando si parla di mutua assicuratrice e di assicurazione mutua si fa riferimento sia ad un tipo di società, sia ad una forma di assicurazione. Mentre gli articoli 2546-2548 c.c. tracciano la disciplina del tipo societario, la disciplina assicurativa è definita dal rinvio dell’art. 1884 c.c. alle regole del contratto di assicurazione.
Le mutue assicuratrici operano in tutti gli ordinamenti avanzati e, soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa: in particolare, esse ricevono disciplina in tutti gli ordinamenti dell’Unione europea, compresi quelli di più recente adesione, ad eccezione della Grecia[2].
Fonti normative
In Italia, le mutue assicuratrici sono state disciplinate per la prima volta con il codice di commercio del 1865, che le qualificava associazioni commerciali. L’art. 183 cod. comm. 1865 imponeva forma scritta all’atto costitutivo sotto pena di nullità. La disciplina organizzativa era sostanzialmente rimessa all’autonomia statutaria, salvo poche regole sull’amministrazione, sull’obbligo di contribuzione e sulla cessazione del rapporto. L’associazione mutua doveva essere amministrata da associati (art. 184 cod. comm. 1865) che ne erano «mandatari temporanei e revocabili» e ai quali, pertanto, non era imposta «altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari». Gli associati erano tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione «cui si obbligano nell’atto di associazione» (art. 185 cod. comm. 1865). Cessava di far parte dell’associazione (art. 186 cod. comm. 1865) colui che avesse perduto la cosa per la quale si è associato, salvo il diritto alla indennità.
Poco più ampia la disciplina del codice di commercio del 1882, ove l’associazione di mutua assicurazione acquisiva la personalità giuridica, negata sotto il vigore del codice del 1865. La disciplina restava tuttavia accomunata a quella dell’associazione in partecipazione e, quindi, molto lacunosa.
Nel 1942 il legislatore del codice civile unificato reputò di non menzionare più le mutue assicuratrici tra le associazioni, ma tra le imprese con scopo mutualistico, e ne collocò la disciplina di seguito a quella delle cooperative, dopo il titolo dedicato alle società di capitali. Ciò in quanto «le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità (…), il che implica l’applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura» (Rel. n. 1031). Coerentemente l’art. 2547 c.c. fa tuttora rinvio «alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione», nonché, nella precedente formulazione, alle «norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura».
Con ogni probabilità, solo “per caso” la riforma del 2003 ha investito direttamente questo modello societario, peraltro quasi abbandonato dagli operatori italiani. Dal testo provvisorio della riforma, diramato il 30 settembre 2002, poteva desumersi la soppressione—tuttavia solo casuale—dalla disciplina peculiare delle mutue assicuratrici. Invero, proprio questo errore materiale ha indotto il Parlamento a prendere posizione, determinando il Governo non solo a rettificare la formulazione dell’intervento normativo in modo da non espungere dall’ordinamento la disciplina specifica delle mutue, ma, anzi, a riproporre tale disciplina nel corpo dell’art. 8, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con una marginale variazione (il rinvio alla disciplina delle «società cooperative a responsabilità limitata», divenuto delle «società cooperative») e l’eliminazione di una ripetizione (v. art. 2546 c.c.).
Un ulteriore intervento, limitato tuttavia alle sole mutue assicuratrici minori, si è avuto con la riforma della legislazione speciale sulle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private). Il codice detta una disciplina specifica per «particolari mutue assicuratrici» (art. 52 ss. cod. ass. priv.), in relazione all’oggetto limitato e al numero di assicurati. Tale disciplina, che non molto si discosta dalla corrispondente, superata normativa di vigilanza—e che invero non aveva consentito la formazione di alcuna nuova mutua assicuratrice dopo l’approvazione del codice civile del 1942—costituisce per alcuni profili un passo avanti verso l’allineamento della legislazione italiana a quella dei Paesi, europei e non, ove le mutue assicuratrici, anche di minori dimensioni, hanno un ruolo di rilievo in economia. In più parti, tuttavia, tale normativa appare discutibile e imprecisa[3].
Rapporto assicurativo e rapporto associativo
Caratteristica, la più peculiare della mutua assicuratrice, è che si acquista la qualità di socio assicurandosi presso la società e la si perde con l’estinguersi dell’assicurazione. Seppure siano stati addotti anche di recente pregevoli argomenti a favore dell’opinione che vede nell’assicurazione mutua e nella partecipazione alla mutua assicuratrice due distinti contratti o, meglio, rapporti, l’uno associativo l’altro assicurativo, tra di loro collegati o accessori, è maggioritaria e preferibile la tesi che sostiene l’unitarietà del rapporto sociale e di quello assicurativo. È da ritenersi, infatti, che il negozio giuridico rivesta natura assicurativa e si attui mediante la costituzione di un vincolo associativo[4].
La combinazione di un momento associativo e di un momento assicurativo si riflette sul regime della disciplina. Ai sensi dell’art. 2547 c.c., alle società mutue assicuratrici è applicabile la disciplina delle società cooperative in quanto compatibile con la loro natura; alle assicurazioni mutue, d’altronde, è applicabile la disciplina del contratto di assicurazione, in quanto compatibile con la specialità del rapporto (art. 1884 c.c.). Sebbene le due discipline di regola non abbiano ragione di interferire, in almeno due casi entrano in (più o meno apparente) conflitto: così in materia di obblighi contributivi e di prescrizione. Dottrina e giurisprudenza (e v., in senso contrapposto, App. Torino, 21 novembre 1992, in Giur. it. 1994, I, 2, 502; Trib. Caltanissetta, 18 giugno 1968, in Giur. sic. , 1968, 817; in Giur. it. , 1970, II, 1, 253 e Pret. Roma, 14 gennaio 1963, in Assic. , 1964, II, 231 ss.) non hanno saputo offrire soluzioni univoche, a ragione della divisione in punto di definizione dell’essenza dell’assicurazione mutua.
Costituzione
Le mutue assicuratrici devono costituirsi per atto pubblico (arg. ex art. 2521), sebbene il contratto di assicurazione mutua rivesta forma scritta solo a fini di prova (ex art. 1888). Al proposito, un argomento decisamente a favore della tesi unitaria è che il contratto costitutivo della mutua assicuratrice non si limita alla costituzione dell’ente, ma vale necessariamente da contratto di assicurazione. A differenza che per le cooperative di assicurazione tout court, infatti, non è ammissibile la costituzione di questo tipo di società se non da parte di coloro che intendano, con quel medesimo atto, contrarre una garanzia assicurativa: ciò significa che la costituzione e l’inizio dell’attività devono necessariamente coincidere. Il che, soprattutto in passato, ha determinato non poche perplessità. L’inizio dell’attività, infatti, era (ed è tuttora) soggetto all’autorizzazione dell’ISVAP, che non poteva concederla se non ove la società fosse stata regolarmente costituita e possedesse i requisiti necessari per il provvedimento di autorizzazione (così gli artt. 9 e 10 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174; artt. 11 e 12, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175). L’attuale art. 14 cod. ass. priv. prevede invece una procedura costitutiva analoga a quella bancaria, per cui l’impresa assicurativa dev’essere autorizzata prima della legale costituzione attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (che, anzi, non può avere corso in mancanza di autorizzazione: cfr., art. 14, comma 2, cod. ass. priv.). Il che risolve senz’altro il problema della irregolarità (di esercizio dell’assicurazione senza autorizzazione) tra la legale costituzione e l’autorizzazione che era stato fondatamente posto in passato.
Per la costituzione delle mutue assicuratrici, restano peraltro come requisiti specifici che
i fondatori siano portatori di un rischio assicurabile che intendano garantire attraverso la costituzione della mutua;
reperiscano immediatamente (anche mediante sovventori) quanto necessario per la costituzione del fondo di garanzia, determinato (a differenza che per le cooperative d’assicurazione) in misura pari al capitale minimo richiesto per le società per azioni esercenti le assicurazioni, in relazione ai settori e ai rami per i quali si richiede l’autorizzazione.
Regole speciali, contenute negli artt. 52-56 cod. ass. priv., valgono per la costituzione delle particolari mutue assicuratrici, di cui s’è fatto cenno. Al proposito, è oggi attribuita all’Isvap (ex artt. 54-55 cod. ass. priv.) la competenza per fissare, con propria normativa regolamentare, la procedura per il rilascio, l’estensione o il diniego dell’autorizzazione. Competente a dar corso alla procedura autorizzativa può essere l’Isvap stesso ovvero, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto. Agli stessi soggetti che concedono l’autorizzazione è rimesso di determinare—per le proprie aree di competenza—i requisiti di adeguatezza patrimoniale e la disciplina della struttura organizzativa della società.
Contributi e capitale sociale
Nella sua evoluzione storica, la mutua assicuratrice ha assunto due modalità organizzative, in relazione alle modalità di afflusso delle risorse da destinare al pagamento delle indennità: si parla così di mutua a ripartizione e di mutua a contribuzione anticipata. Nella prima, gli assicurati-soci sono tenuti a contribuire alle spese della società in ragione dei sinistri occorsi in un determinato periodo, ex post; nella seconda, essi sono tenuti a versare anticipatamente a favore della società contributi, fissi o variabili, in relazione al rischio assicurato. Con l’emanazione del T.U. delle assicurazioni private nel 1959 la mutua a ripartizione è stata definitivamente vietata, ma già nella stessa direzione si era posto il codice del ’42 (v. Relazione n. 1031). L’art. 2546 c.c. prescrive infatti la fissazione di contributi fissi o variabili, in base al limite massimo determinato dall’atto costitutivo, con funzione analoga a quella dei premi sotto il versante assicurativo, e di conferimento sotto il versante societario.
I contributi non possono tuttavia considerarsi né solo premi, né conferimenti nello stesso senso in cui essi sono intesi nelle società cooperative o nelle società per azioni. Non sono solo premi perché non rappresentano soltanto il prezzo della garanzia assicurativa, ma costituiscono l’apporto che giustifica la partecipazione al vincolo associativo: peraltro, a differenza dei premi, che sono fissi e predeterminati, i contributi possono essere variabili, sia in diminuzione, sia anche in aumento. Non sono neppure conferimenti in senso stretto, perché non sono destinati alla formazione del capitale sociale, né danno luogo a quote di partecipazione.
Le mutue assicuratrici, invero, non hanno capitale sociale, né fisso, né variabile, ma devono dotarsi di un fondo di garanzia, equiparato dalla normativa di vigilanza al capitale minimo delle s.p.a., che viene di regola alimentato—nelle società consolidate—con gli utili di esercizio, e cioè come una riserva societaria. L’art. 2548 c.c. prevede che «fondi di garanzia per il pagamento delle indennità» possono essere costituiti con speciali conferimenti di assicurati o di terzi, ai quali può essere attribuita la qualità di socio (sovventore).
Il concetto di fondo di garanzia impiegato nel codice civile non corrisponde, tuttavia, a quello fatto proprio dalla normativa di vigilanza: il primo infatti, pur non avendone la natura, ha la funzione di una riserva assicurativa (non si tratta tuttavia di riserva tecnica, perché non è accantonata dai contributi); il secondo ha la funzione del capitale minimo, ma si costituisce come una riserva societaria, e non può quindi fungere, come il capitale delle altre società, da parametro per la partecipazione dei soci.
Le mutue assicuratrici sono società a responsabilità limitata, atteso che, ai sensi dell’art. 2546, comma 1, c.c. «le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale» (è stato peraltro soppresso l’attributo «sociale» riferito, nella versione della norma apparsa nel codice del 1942, alle obbligazioni). L’inciso del primo comma dell’art. 2546 c.c. risulta tuttavia sostanzialmente pleonastico ora che la riforma del diritto societario ha escluso la possibilità di costituire società cooperative a responsabilità illimitata o multipla (vedi l’attuale art. 2518 c.c.). Si ritiene che la variabilità dei contributi dei soci assicurati, ove prevista, e comunque entro il tetto massimo determinato dall’atto costitutivo, sia esclusivamente destinata a consentire il pareggio tra costi e ricavi della gestione assicurativa e non possa essere fatta valere per la copertura di perdite derivanti dalla gestione societaria.
Soci sovventori e finanziamento
Non si parla di contributi, ma di conferimenti speciali, con riguardo agli apporti effettuati dai soci sovventori per la costituzione del fondo di garanzia. Questi conferimenti potrebbero astrattamente considerarsi idonei alla formazione di quote di partecipazione e di capitale sociale. Secondo alcuni, tuttavia, nonostante ai sovventori possa essere attribuita la qualità di socio, si tratta in realtà di figure assimilabili ai titolari di buoni di godimento o di strumenti partecipativi.
I sovventori hanno comunque diritto a che il relativo apporto sia remunerato, sia con interessi fissi, sia con utili, sia con un sistema misto, in parte fisso e in parte variabile in relazione ai profitti dell’attività. Ai sovventori spettano anche diritti amministrativi ma non possono prendere il sopravvento nella gestione della società. L’ordinamento pone loro anzitutto un doppio limite con riguardo al voto in assemblea: da un lato, ciascun sovventore non può esercitare individualmente più di cinque voti, dall’altro lato, i voti complessivamente attribuiti ai sovventori non possono superare quelli attribuiti agli assicurati. Il principio deve ritenersi applicabile alle singole assemblee e non può essere neutralizzato dal prevedibile assenteismo degli assicurati. Questa posizione, sostenuta in passato senza il conforto legislativo, è oggi avvalorata da una serie di disposizioni che il riformatore ha introdotto in relazione all’esercizio del voto da parte di possessori di strumenti finanziari nelle cooperative. In secondo luogo, i soci sovventori possono farsi nominare amministratori, ma la maggioranza di questi deve essere costituita da assicurati.
Per altro profilo, le mutue assicuratrici possono emettere obbligazioni al pari delle cooperative. Si discute se possano emettere azioni in relazione alle quote dei sovventori e se possano quotarsi in borsa: la soluzione affermativa è prevalente, anche se il parallelo con le società cooperative deve essere sul punto condotto con cautela. Più coerente con la riforma del diritto societario appare infatti una qualificazione dei certificati attribuiti ai sovventori di mutue assicuratrici in termini di strumenti finanziari partecipativi, piuttosto che di azioni, sul rilievo assorbente che, a differenza delle «azioni di sovvenzione» cooperative, i primi non si relazionano al capitale.
Organizzazione corporativa
L’organizzazione corporativa delle società mutue assicuratrici corrisponde a quella delle cooperative. Di regola, quindi, vi sarà un’assemblea dei soci-assicurati, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale.
Nel consiglio di amministrazione devono essere eletti soci-assicurati: meno della metà dei membri può essere scelta anche tra i sovventori. Anche per le mutue assicuratrici valgono le opzioni consentite dall’art. 2544 c.c. alle cooperative, in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo. La società potrà quindi optare per il sistema dualistico di cui all’art. 2409-octies c.c., ovvero per quello monistico, di cui all’art. 2409-sexiesdecies c.c.. Considerati i limiti dimensionali, non è prospettabile l’applicazione del regime delle s.r.l. ex art. 2519, comma 2, c.c.: diversamente dalle piccole cooperative, non potrà quindi derogarsi anche nelle mutue più piccole alla necessaria ripartizione di competenze tra assemblea ed amministratori. Tale soluzione è stata peraltro accolta all’art. 56, comma 3, cod. ass. priv., che esclude espressamente—per le particolari mutue assicuratrici—la possibilità di optare per il regime disciplinare delle s.r.l.
Con riguardo all’organo assembleare, ha un certo rilievo la pratica delle cosiddette assemblee dei delegati. Si tratta di un sistema sostitutivo dell’assemblea generale in cui esprimono il voto «delegati» nominati di norma per cooptazione, su indicazione del consiglio di amministrazione. L’istituto non corrisponde a quello delle assemblee separate di cui all’art. 2540 c.c. e suscita dubbi di legittimità, anche in altri ordinamenti (in particolare quello tedesco). In effetti, il sistema dei delegati impedisce ai singoli soci non solo di partecipare alle assemblee generali, ma anche di dare istruzioni ai delegati o di concorrere alla relativa nomina. Corretto sarebbe invece che gli assicurati-soci fossero chiamati a votare in relazione agli ordini del giorno di cui debba discutere l’assemblea generale, o quanto meno ad eleggere direttamente i propri rappresentanti.
Per ciò che riguarda il controllo dei conti, occorre ricordare che le mutue, in quanto imprese di assicurazione, devono sottoporsi alla revisione contabile obbligatoria da parte di una società di revisione. Ai sensi dell’art. 2547 c.c. le mutue sono infatti soggette alle leggi speciali in materia di esercizio delle assicurazioni: esse sottostanno dunque al controllo dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, mentre non sono alle stesse applicabili le norme sul controllo cooperativo di cui agli artt. 2545-quaterdecies ss. c.c., né quelle contenute nel d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, recante la disciplina della revisione in materia cooperativistica.
Ciononostante, è da ritenersi ammissibile il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
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