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Il Gruppo ARAG è un gruppo assicurativo. ARAG è l’acronimo di “Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG”. La sede centrale del Gruppo si trova a Düsseldorf-Mörsenbroich nell’ ARAG-Tower. Il Gruppo ARAG nel mondo ha circa 3500 collaboratori e nel 2010 ha registrato una raccolta premi di oltre 1,4 miliardi di Euro. ARAG è la più grande azienda familiare nel settore assicurativo tedesco. Il Gruppo è inoltre il secondo maggior assicuratore al mondo nel ramo Tutela Legale con un portafoglio di 3,9 milioni di polizze di cui 2,5 milioni relative alle Compagnie internazionali.
Indice

1 Storia
2 Struttura del Gruppo ARAG
3 ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A
4 Collegamenti esterni

Storia

Il Gruppo ARAG è stato fondato nel 1935 come compagnia operante nel ramo Tutela Legale sotto il nome di Deutsche Auto-Rechtsschutz-AG (DARAG) dall’ imprenditore e avvocato di Düsseldorf Heinrich Faßbender. Con questa iniziativa imprenditoriale, Faßbender ha aperto le porte a un fruttuoso business il cui principio fondativo è: “Tutti i cittadini dovrebbero poter difendere i propri diritti, non solo quelli che se lo possono permettere economicamente.” In seguito all’espansione della Tutela Legale oltre i confini dell’assicurazione in ambito automobilistico (1949), la Compagnia estese il proprio business in altri segmenti del settore assicurativo e nel 1962 cominciò a diffondere nella vendita il concetto di Assicurazione Legale. Il Gruppo ARAG entrò nel mercato dell’assicurazione vita nel 1965 ed emise la sua prima poliza nel ramo “salute” nel 1985 dopo aver acquisito altre compagnie assicurative in quel segmento. Queste Società hanno sede a Monaco di Baviera, la seconda sede tedesca del Gruppo. Le altre Compagnie operanti nel ramo Tutela Legale sono state acquisite nel corso degli anni. Il Gruppo ARAG oggi ha Società controllate in 14 Paesi. Nel 2001, ha inaugurato la nuova sede nell’ARAG Tower di Düsseldorf-Mörsenbroich, un edificio disegnato da Lord Norman Foster e dallo Studio di architettura di Düsseldorf RKW Rhode Kellermann Wawrowsky. Principalmente a Düsseldorf, il Gruppo è stato per molti anni un attivo sponsor di numerosi club e associazioni.

Sede ARAG a Düsseldorf

Il Gruppo ARAG ha società controllate in 13 Paesi Europei (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Gran Bretagna, Slovenia, Spagna e Svizzera) e negli Stati Uniti d’America.
Struttura del Gruppo ARAG

ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG è la holding operativa per il Gruppo e gestisce il business assicurativo nel ramo Tutela Legale – in Germania e all’estero. Le compagnie specializzate nonché le società di servizi del Gruppo sono raggruppate sotto questa holding. Paul-Otto Faßbender è il principale azionista del Gruppo ARAG e, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, è responsabile per tutte le funzioni del Gruppo. È supportato da Johannes Kathan, Werner Nicoll, Hanno Petersen e Joerg Schwarze, membri del C.d.A.. Le Compagnie assicurative collegate sono subordinate a questo gruppo dirigente.
ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A è la Compagnia italiana del Gruppo ARAG, con sede a Verona fin dal 1965. Ha operato inizialmente con lo scopo di assistere gli assicurati tedeschi in transito in Italia, per lavoro o per turismo. In seguito ha sviluppato la sua attività nella vendita diretta, fino a diventare quello che oggi è: una Società che si avvale di una rete di intermediari, agenti e broker, estesa su tutto il territorio. La Tutela Legale in Italia era un ramo assicurativo praticamente sconosciuto. Con una continua progressione, all’inizio soprattutto grazie ai prodotti per la Circolazione Stradale e a tutela della patente di guida, ARAG è riuscita a penetrare il mercato italiano offrendo le sue coperture che ben completavano l’assicurazione obbligatoria R.C. auto. In corrispondenza di un aumento della maturità del mercato, sono poi stati proposti prodotti di Tutela Legale per la Famiglia e per le Attività Imprenditoriali. Oggi in questi quattro ambiti si sviluppano le polizze “base” del portafoglio della compagnia, cui si affiancano coperture specifiche per il Medico, l’Azienda Agricola, il Condominio, gli Enti Pubblici e le Associazioni. ARAG presta la sua consulenza qualificata per la risoluzione di controversie attinenti l’ambito legale, in tutta Europa: dall’iniziale valutazione ed impostazione delle azioni da intraprendere, sino al pagamento della parcella dell’avvocato e alla liquidazione delle spese legali. In questo modo tutti gli assicurati, indipendentemente dall’impegno economico che la vertenza richiede, possono far valere con forza le proprie ragioni. Nel 2010 ARAG Assicurazioni S.p.A., che conta 139 dipendenti e ha raccolto premi per un totale di 90,1 milioni di euro, è leader del mercato italiano nel ramo Tutela Legale con una quota del 31%.
Collegamenti esterni

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A

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Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (nota con l’acronimo ISVAP) era un’autorità amministrativa indipendente istituita con legge 12 agosto 1982, n. 576 sostituita in tutti i suoi poteri e funzioni dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, emanato dal Governo Monti nell’ambito delle politiche di spending review convertita dalla Legge 135/12 (conversione del DL 95/12) che l’ha posta sotto la vigilanza della Banca d’Italia[1].
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1 Struttura
2 Funzioni
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni

Struttura

La struttura dell’ISVAP era rappresentata dal Presidente, che esercita anche le funzioni di direttore generale, e il Consiglio, costituito da sei componenti oltre al Presidente.

Il Presidente dell’ISVAP aveva alle sue dipendenze:

l’Ufficio del Presidente e Direttore generale,
l’Internal Auditing,
l’Ufficio stampa.

Sotto tale organo troviamo il Vice Direttore generale ed il Responsabile della Direzione coordinamento giuridico. Al Vice Direttore generale rispondono:

la Direzione coordinamento operativo,
i Servizi di Vigilanza,
l’Ispettorato,
i Servizi Risorse Umane, Studi e Tutela degli Utenti.

L’Isvap è organizzato in dodici Servizi, articolati in sedici Sezioni e sette Uffici.

Il personale in servizio era di circa 350 persone (dati ISVAP al 2008).
Funzioni

L’ISVAP svolgeva diverse funzioni, ora assorbite dall’IVASS, previste dal Codice delle Assicurazioni Private e dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Negli anni novanta, nonché dall’art. 2 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, con cui vennero attribuite all’autorità tutte le funzioni in materia assicurativa che prima erano di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e del CIPE, rendendola così un’autorità indipendente dal Governo.

Funzioni principali dell’ISVAP erano:

il controllo della gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle imprese di assicurazione;
la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa da parte delle imprese e degli agenti;
la rilevazione dei dati di mercato necessari per la formazione delle tariffe e delle condizioni di polizza;
la redazione al Governo di una relazione annuale sulla politica assicurativa, un parere settoriale, proposte di risanamento presentate dalle società assicurative;
la collaborazione con le altre autorità indipendenti, per assicurare il corretto esercizio delle rispettive funzioni;
la partecipazione alla determinazione dell’indirizzo amministrativo del settore (L. 9 gennaio 1991, n. 20);
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa (art. 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 385);
la vigilanza sulla trasparenza dell’offerta agli utenti (L. 5 marzo 2001, n. 57)
la raccolta dei reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, il mantenimento di un registro dei reclami (circ. Isvap 518/D, 21/11/2003) per facilitare la soluzione delle questioni sottoposte attraverso interventi, provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati.

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Lesione
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Lesione è un termine utilizzato in medicina per indicare una qualsiasi alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza di un insulto fisico, chimico o biologico[1]. Può derivare da un trauma oppure caratterizzare una malattia[2]. Si tratta di un termine generico che può indicare numerose condizioni, dall’ulcera alla ferita, al tumore[3].
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La parola deriva dal latino laesus, participio passato del verbo laedere che significa danneggiare[4].

Le lesioni possono essere definite focali o multifocali, qualora si tratti di singole o multiple alterazioni localizzate. Possono essere localmente estese o diffuse quando il danno è più ampio, tanto da invadere organi o tessuti situati in posizioni adiacenti o a distanza[5].

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Massimale
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

In ambito assicurativo il massimale costituisce il limite oltre il quale l’assicurazione non garantisce più l’indennizzo delle persone o delle cose coinvolte.In altre parole la compagnia risarcirà il danno per intero se questo avrà un costo inferiore al massimale,viceversa indennizzerà l’assicurato con una cifra coincidente con il massimale se il danno sarà ad esso pari o superiore. Spesso si parla di massimale in contrapposizione a franchigia e scoperto.

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Mezzo di trasporto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Un mezzo di trasporto è ciò che serve per il trasferimento di persone, animali o cose, guidato o teleguidato dall’uomo.
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Quando si parla di veicolo solitamente si intende la tipologia dei mezzi meccanici, cioè non mossi dalla forza animale.
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1 Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo
2 Classificazione dei mezzi di trasporto
2.1 Terrestri
2.1.1 Liberi
2.1.1.1 Animali
2.1.1.2 Veicoli
2.1.2 Su rotaia
2.1.2.1 Di superficie
2.1.2.2 Sotterranei
2.2 Navali
2.2.1 Di superficie
2.2.2 Subacquei
2.3 Aerei
2.4 Spaziali
3 Voci correlate
4 Altri progetti

Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo

In base all’ambiente in cui è destinato a muoversi, il veicolo può essere distinto nelle seguenti quattro principali tipologie:

veicolo terrestre o veicolo di terra: veicolo destinato a muoversi sulla terra;
veicolo acquatico: veicolo destinato a muoversi nell’acqua;
veicolo aereo o aeromobile: veicolo destinato a muoversi nell’aria;
veicolo spaziale: veicolo destinato a muoversi nello spazio.

In base all’uso a cui è destinato, il veicolo viene invece distinto nelle seguenti due principali tipologie:

veicolo civile: veicolo destinato ad un uso civile;
veicolo militare: veicolo destinato ad un uso militare.

Sempre inerentemente all’ambiente in cui è destinato a muoversi, esiste anche una tipologia di veicolo destinato a muoversi in più di un ambiente: l’anfibio. Si tratta per lo più di veicoli destinati ad un uso militare in grado di muoversi sia sulla terra che nell’acqua (Veicoli militari anfibi) anche se non mancano casi di autovetture anfibie destinate ad un uso civile.
Classificazione dei mezzi di trasporto

Un elefante utilizzato come mezzo di trasporto

Tricicli per le vie di Tianjin

Veicolo autosnodato

Trattore per uso agricolo

Milano: tram serie 1500

Una barca a vela trialbero

Un aeroplano civile in volo

Il lancio di uno Space Shuttle
Terrestri
Liberi
Animali

cavallo
cammello
elefante
animale da soma

Veicoli

carrozza
segway
bicicletta
tandem
velotaxi
taxi
ciclomotore
motoveicolo
motocicletta
motocarrozzetta
motocarro
motoarticolato
mototrattore
autoveicolo
autovettura
automobile
berlina
monovolume
station wagon
pick-up
coupé
cabriolet
roadster
SUV
camper
ambulanza
autobus
autobus guidato
autosnodato
scuolabus
Phileas
guidovia
autocarro
furgone
autotreno
autoarticolato
road train
trattore stradale
trattore agricolo
trattore d’artiglieria
autoveicolo per uso speciale
autoveicolo per trasporto specifico
rimorchio
semirimorchio
roulotte
filoveicolo
filobus
filosnodato
filocarro
filotreno

Su rotaia
Di superficie

treno
locomotiva
carrozza ferroviaria
carro ferroviario merci
tram
tram snodato
Translohr (tram su gomma con una rotaia)
funicolare
O-Bahn (autobus guidato su rotaia)
Bombardier Guided Light Transit (autobus/filobus parzialmente vincolato a una rotaia)
funivia
slittovia
seggiovia
skilift
treno a levitazione magnetica

Sotterranei

metropolitana

Navali
Di superficie

aliscafo
barca a vela
canoa
imbarcazione
nave
traghetto
vaporetto
motonave
battello foraneo
motoscafo
motozattera

Subacquei

sommergibile
batiscafo
sottomarino

Aerei

aeroplano o aereo
aerostato
aliante
deltaplano
dirigibile
elicottero
girocottero o autogiro
mongolfiera
pallone aerostatico
convertiplano

Spaziali

razzo
space shuttle
sonda spaziale
veicolo spaziale

Voci correlate

Meccanica (veicoli)
Trasporto pubblico
Lista di mezzi militari

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Mutua assicuratrice
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche operanti nel settore assicurativo italiano nelle quali, salvo la figura dei soci sovventori, la qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.).

I soci-assicurati sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Le mutue assicuratrici sono soggette alle autorizzazioni e ai controlli stabiliti da leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione e alle norme delle società cooperative in quanto compatibili (art. 2547 c.c.). I soci sovventori possono votare ed essere nominati amministratori, ma la maggioranza di essi dev’essere costituita dai soci assicurati. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti ma comunque non più di cinque (art. 2548 c.c.).
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1 Assicurazione mutua e mutua assicuratrice
2 Fonti normative
3 Rapporto assicurativo e rapporto associativo
4 Costituzione
5 Contributi e capitale sociale
6 Soci sovventori e finanziamento
7 Organizzazione corporativa
8 Demutualizzazione
9 Note
10 Bibliografia

Assicurazione mutua e mutua assicuratrice

Società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è la società assicurativa che pratica l’assicurazione mutua. Assicurazione mutua è una forma assicurativa che si contrappone all’assicurazione a premio. Mentre nell’assicurazione a premio l’assicuratore, proponendosi fini di lucro, assume su di sé una pluralità di rischi altrui che ripartisce sulla massa degli assicurati attraverso la fissazione dei premi, nell’assicurazione mutua gli assicurati traslano i rispettivi rischi individuali sulla collettività che vanno a costituire o cui accedono, assumendo vincolo associativo e organizzandosi. Si obbligano correlativamente a contribuire ciascuno a quanto necessario per la sopportazione collettiva dei rischi (Gefahrengemeinschaft), che determina una comunione dei danni (Ausgleichsgemeinschaft). Così facendo si esclude la componente relativa al profitto da intermediazione dovuto all’assicuratore-imprenditore nell’assicurazione a premio.

L’assicurazione mutua consiste perciò in un negozio giuridico plurilaterale di natura assicurativa, che si attua mediante la costituzione di un vincolo associativo[1].

Quando si parla di mutua assicuratrice e di assicurazione mutua si fa riferimento sia ad un tipo di società, sia ad una forma di assicurazione. Mentre gli articoli 2546-2548 c.c. tracciano la disciplina del tipo societario, la disciplina assicurativa è definita dal rinvio dell’art. 1884 c.c. alle regole del contratto di assicurazione.

Le mutue assicuratrici operano in tutti gli ordinamenti avanzati e, soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa: in particolare, esse ricevono disciplina in tutti gli ordinamenti dell’Unione europea, compresi quelli di più recente adesione, ad eccezione della Grecia[2].
Fonti normative

In Italia, le mutue assicuratrici sono state disciplinate per la prima volta con il codice di commercio del 1865, che le qualificava associazioni commerciali. L’art. 183 cod. comm. 1865 imponeva forma scritta all’atto costitutivo sotto pena di nullità. La disciplina organizzativa era sostanzialmente rimessa all’autonomia statutaria, salvo poche regole sull’amministrazione, sull’obbligo di contribuzione e sulla cessazione del rapporto. L’associazione mutua doveva essere amministrata da associati (art. 184 cod. comm. 1865) che ne erano «mandatari temporanei e revocabili» e ai quali, pertanto, non era imposta «altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari». Gli associati erano tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione «cui si obbligano nell’atto di associazione» (art. 185 cod. comm. 1865). Cessava di far parte dell’associazione (art. 186 cod. comm. 1865) colui che avesse perduto la cosa per la quale si è associato, salvo il diritto alla indennità.

Poco più ampia la disciplina del codice di commercio del 1882, ove l’associazione di mutua assicurazione acquisiva la personalità giuridica, negata sotto il vigore del codice del 1865. La disciplina restava tuttavia accomunata a quella dell’associazione in partecipazione e, quindi, molto lacunosa.

Nel 1942 il legislatore del codice civile unificato reputò di non menzionare più le mutue assicuratrici tra le associazioni, ma tra le imprese con scopo mutualistico, e ne collocò la disciplina di seguito a quella delle cooperative, dopo il titolo dedicato alle società di capitali. Ciò in quanto «le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità (…), il che implica l’applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura» (Rel. n. 1031). Coerentemente l’art. 2547 c.c. fa tuttora rinvio «alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione», nonché, nella precedente formulazione, alle «norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura».

Con ogni probabilità, solo “per caso” la riforma del 2003 ha investito direttamente questo modello societario, peraltro quasi abbandonato dagli operatori italiani. Dal testo provvisorio della riforma, diramato il 30 settembre 2002, poteva desumersi la soppressione—tuttavia solo casuale—dalla disciplina peculiare delle mutue assicuratrici. Invero, proprio questo errore materiale ha indotto il Parlamento a prendere posizione, determinando il Governo non solo a rettificare la formulazione dell’intervento normativo in modo da non espungere dall’ordinamento la disciplina specifica delle mutue, ma, anzi, a riproporre tale disciplina nel corpo dell’art. 8, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con una marginale variazione (il rinvio alla disciplina delle «società cooperative a responsabilità limitata», divenuto delle «società cooperative») e l’eliminazione di una ripetizione (v. art. 2546 c.c.).

Un ulteriore intervento, limitato tuttavia alle sole mutue assicuratrici minori, si è avuto con la riforma della legislazione speciale sulle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private). Il codice detta una disciplina specifica per «particolari mutue assicuratrici» (art. 52 ss. cod. ass. priv.), in relazione all’oggetto limitato e al numero di assicurati. Tale disciplina, che non molto si discosta dalla corrispondente, superata normativa di vigilanza—e che invero non aveva consentito la formazione di alcuna nuova mutua assicuratrice dopo l’approvazione del codice civile del 1942—costituisce per alcuni profili un passo avanti verso l’allineamento della legislazione italiana a quella dei Paesi, europei e non, ove le mutue assicuratrici, anche di minori dimensioni, hanno un ruolo di rilievo in economia. In più parti, tuttavia, tale normativa appare discutibile e imprecisa[3].
Rapporto assicurativo e rapporto associativo

Caratteristica, la più peculiare della mutua assicuratrice, è che si acquista la qualità di socio assicurandosi presso la società e la si perde con l’estinguersi dell’assicurazione. Seppure siano stati addotti anche di recente pregevoli argomenti a favore dell’opinione che vede nell’assicurazione mutua e nella partecipazione alla mutua assicuratrice due distinti contratti o, meglio, rapporti, l’uno associativo l’altro assicurativo, tra di loro collegati o accessori, è maggioritaria e preferibile la tesi che sostiene l’unitarietà del rapporto sociale e di quello assicurativo. È da ritenersi, infatti, che il negozio giuridico rivesta natura assicurativa e si attui mediante la costituzione di un vincolo associativo[4].

La combinazione di un momento associativo e di un momento assicurativo si riflette sul regime della disciplina. Ai sensi dell’art. 2547 c.c., alle società mutue assicuratrici è applicabile la disciplina delle società cooperative in quanto compatibile con la loro natura; alle assicurazioni mutue, d’altronde, è applicabile la disciplina del contratto di assicurazione, in quanto compatibile con la specialità del rapporto (art. 1884 c.c.). Sebbene le due discipline di regola non abbiano ragione di interferire, in almeno due casi entrano in (più o meno apparente) conflitto: così in materia di obblighi contributivi e di prescrizione. Dottrina e giurisprudenza (e v., in senso contrapposto, App. Torino, 21 novembre 1992, in Giur. it. 1994, I, 2, 502; Trib. Caltanissetta, 18 giugno 1968, in Giur. sic. , 1968, 817; in Giur. it. , 1970, II, 1, 253 e Pret. Roma, 14 gennaio 1963, in Assic. , 1964, II, 231 ss.) non hanno saputo offrire soluzioni univoche, a ragione della divisione in punto di definizione dell’essenza dell’assicurazione mutua.
Costituzione

Le mutue assicuratrici devono costituirsi per atto pubblico (arg. ex art. 2521), sebbene il contratto di assicurazione mutua rivesta forma scritta solo a fini di prova (ex art. 1888). Al proposito, un argomento decisamente a favore della tesi unitaria è che il contratto costitutivo della mutua assicuratrice non si limita alla costituzione dell’ente, ma vale necessariamente da contratto di assicurazione. A differenza che per le cooperative di assicurazione tout court, infatti, non è ammissibile la costituzione di questo tipo di società se non da parte di coloro che intendano, con quel medesimo atto, contrarre una garanzia assicurativa: ciò significa che la costituzione e l’inizio dell’attività devono necessariamente coincidere. Il che, soprattutto in passato, ha determinato non poche perplessità. L’inizio dell’attività, infatti, era (ed è tuttora) soggetto all’autorizzazione dell’ISVAP, che non poteva concederla se non ove la società fosse stata regolarmente costituita e possedesse i requisiti necessari per il provvedimento di autorizzazione (così gli artt. 9 e 10 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174; artt. 11 e 12, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175). L’attuale art. 14 cod. ass. priv. prevede invece una procedura costitutiva analoga a quella bancaria, per cui l’impresa assicurativa dev’essere autorizzata prima della legale costituzione attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (che, anzi, non può avere corso in mancanza di autorizzazione: cfr., art. 14, comma 2, cod. ass. priv.). Il che risolve senz’altro il problema della irregolarità (di esercizio dell’assicurazione senza autorizzazione) tra la legale costituzione e l’autorizzazione che era stato fondatamente posto in passato.

Per la costituzione delle mutue assicuratrici, restano peraltro come requisiti specifici che

i fondatori siano portatori di un rischio assicurabile che intendano garantire attraverso la costituzione della mutua;
reperiscano immediatamente (anche mediante sovventori) quanto necessario per la costituzione del fondo di garanzia, determinato (a differenza che per le cooperative d’assicurazione) in misura pari al capitale minimo richiesto per le società per azioni esercenti le assicurazioni, in relazione ai settori e ai rami per i quali si richiede l’autorizzazione.

Regole speciali, contenute negli artt. 52-56 cod. ass. priv., valgono per la costituzione delle particolari mutue assicuratrici, di cui s’è fatto cenno. Al proposito, è oggi attribuita all’Isvap (ex artt. 54-55 cod. ass. priv.) la competenza per fissare, con propria normativa regolamentare, la procedura per il rilascio, l’estensione o il diniego dell’autorizzazione. Competente a dar corso alla procedura autorizzativa può essere l’Isvap stesso ovvero, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto. Agli stessi soggetti che concedono l’autorizzazione è rimesso di determinare—per le proprie aree di competenza—i requisiti di adeguatezza patrimoniale e la disciplina della struttura organizzativa della società.
Contributi e capitale sociale

Nella sua evoluzione storica, la mutua assicuratrice ha assunto due modalità organizzative, in relazione alle modalità di afflusso delle risorse da destinare al pagamento delle indennità: si parla così di mutua a ripartizione e di mutua a contribuzione anticipata. Nella prima, gli assicurati-soci sono tenuti a contribuire alle spese della società in ragione dei sinistri occorsi in un determinato periodo, ex post; nella seconda, essi sono tenuti a versare anticipatamente a favore della società contributi, fissi o variabili, in relazione al rischio assicurato. Con l’emanazione del T.U. delle assicurazioni private nel 1959 la mutua a ripartizione è stata definitivamente vietata, ma già nella stessa direzione si era posto il codice del ’42 (v. Relazione n. 1031). L’art. 2546 c.c. prescrive infatti la fissazione di contributi fissi o variabili, in base al limite massimo determinato dall’atto costitutivo, con funzione analoga a quella dei premi sotto il versante assicurativo, e di conferimento sotto il versante societario.

I contributi non possono tuttavia considerarsi né solo premi, né conferimenti nello stesso senso in cui essi sono intesi nelle società cooperative o nelle società per azioni. Non sono solo premi perché non rappresentano soltanto il prezzo della garanzia assicurativa, ma costituiscono l’apporto che giustifica la partecipazione al vincolo associativo: peraltro, a differenza dei premi, che sono fissi e predeterminati, i contributi possono essere variabili, sia in diminuzione, sia anche in aumento. Non sono neppure conferimenti in senso stretto, perché non sono destinati alla formazione del capitale sociale, né danno luogo a quote di partecipazione.

Le mutue assicuratrici, invero, non hanno capitale sociale, né fisso, né variabile, ma devono dotarsi di un fondo di garanzia, equiparato dalla normativa di vigilanza al capitale minimo delle s.p.a., che viene di regola alimentato—nelle società consolidate—con gli utili di esercizio, e cioè come una riserva societaria. L’art. 2548 c.c. prevede che «fondi di garanzia per il pagamento delle indennità» possono essere costituiti con speciali conferimenti di assicurati o di terzi, ai quali può essere attribuita la qualità di socio (sovventore).

Il concetto di fondo di garanzia impiegato nel codice civile non corrisponde, tuttavia, a quello fatto proprio dalla normativa di vigilanza: il primo infatti, pur non avendone la natura, ha la funzione di una riserva assicurativa (non si tratta tuttavia di riserva tecnica, perché non è accantonata dai contributi); il secondo ha la funzione del capitale minimo, ma si costituisce come una riserva societaria, e non può quindi fungere, come il capitale delle altre società, da parametro per la partecipazione dei soci.

Le mutue assicuratrici sono società a responsabilità limitata, atteso che, ai sensi dell’art. 2546, comma 1, c.c. «le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale» (è stato peraltro soppresso l’attributo «sociale» riferito, nella versione della norma apparsa nel codice del 1942, alle obbligazioni). L’inciso del primo comma dell’art. 2546 c.c. risulta tuttavia sostanzialmente pleonastico ora che la riforma del diritto societario ha escluso la possibilità di costituire società cooperative a responsabilità illimitata o multipla (vedi l’attuale art. 2518 c.c.). Si ritiene che la variabilità dei contributi dei soci assicurati, ove prevista, e comunque entro il tetto massimo determinato dall’atto costitutivo, sia esclusivamente destinata a consentire il pareggio tra costi e ricavi della gestione assicurativa e non possa essere fatta valere per la copertura di perdite derivanti dalla gestione societaria.
Soci sovventori e finanziamento

Non si parla di contributi, ma di conferimenti speciali, con riguardo agli apporti effettuati dai soci sovventori per la costituzione del fondo di garanzia. Questi conferimenti potrebbero astrattamente considerarsi idonei alla formazione di quote di partecipazione e di capitale sociale. Secondo alcuni, tuttavia, nonostante ai sovventori possa essere attribuita la qualità di socio, si tratta in realtà di figure assimilabili ai titolari di buoni di godimento o di strumenti partecipativi.

I sovventori hanno comunque diritto a che il relativo apporto sia remunerato, sia con interessi fissi, sia con utili, sia con un sistema misto, in parte fisso e in parte variabile in relazione ai profitti dell’attività. Ai sovventori spettano anche diritti amministrativi ma non possono prendere il sopravvento nella gestione della società. L’ordinamento pone loro anzitutto un doppio limite con riguardo al voto in assemblea: da un lato, ciascun sovventore non può esercitare individualmente più di cinque voti, dall’altro lato, i voti complessivamente attribuiti ai sovventori non possono superare quelli attribuiti agli assicurati. Il principio deve ritenersi applicabile alle singole assemblee e non può essere neutralizzato dal prevedibile assenteismo degli assicurati. Questa posizione, sostenuta in passato senza il conforto legislativo, è oggi avvalorata da una serie di disposizioni che il riformatore ha introdotto in relazione all’esercizio del voto da parte di possessori di strumenti finanziari nelle cooperative. In secondo luogo, i soci sovventori possono farsi nominare amministratori, ma la maggioranza di questi deve essere costituita da assicurati.

Per altro profilo, le mutue assicuratrici possono emettere obbligazioni al pari delle cooperative. Si discute se possano emettere azioni in relazione alle quote dei sovventori e se possano quotarsi in borsa: la soluzione affermativa è prevalente, anche se il parallelo con le società cooperative deve essere sul punto condotto con cautela. Più coerente con la riforma del diritto societario appare infatti una qualificazione dei certificati attribuiti ai sovventori di mutue assicuratrici in termini di strumenti finanziari partecipativi, piuttosto che di azioni, sul rilievo assorbente che, a differenza delle «azioni di sovvenzione» cooperative, i primi non si relazionano al capitale.
Organizzazione corporativa

L’organizzazione corporativa delle società mutue assicuratrici corrisponde a quella delle cooperative. Di regola, quindi, vi sarà un’assemblea dei soci-assicurati, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale.

Nel consiglio di amministrazione devono essere eletti soci-assicurati: meno della metà dei membri può essere scelta anche tra i sovventori. Anche per le mutue assicuratrici valgono le opzioni consentite dall’art. 2544 c.c. alle cooperative, in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo. La società potrà quindi optare per il sistema dualistico di cui all’art. 2409-octies c.c., ovvero per quello monistico, di cui all’art. 2409-sexiesdecies c.c.. Considerati i limiti dimensionali, non è prospettabile l’applicazione del regime delle s.r.l. ex art. 2519, comma 2, c.c.: diversamente dalle piccole cooperative, non potrà quindi derogarsi anche nelle mutue più piccole alla necessaria ripartizione di competenze tra assemblea ed amministratori. Tale soluzione è stata peraltro accolta all’art. 56, comma 3, cod. ass. priv., che esclude espressamente—per le particolari mutue assicuratrici—la possibilità di optare per il regime disciplinare delle s.r.l.

Con riguardo all’organo assembleare, ha un certo rilievo la pratica delle cosiddette assemblee dei delegati. Si tratta di un sistema sostitutivo dell’assemblea generale in cui esprimono il voto «delegati» nominati di norma per cooptazione, su indicazione del consiglio di amministrazione. L’istituto non corrisponde a quello delle assemblee separate di cui all’art. 2540 c.c. e suscita dubbi di legittimità, anche in altri ordinamenti (in particolare quello tedesco). In effetti, il sistema dei delegati impedisce ai singoli soci non solo di partecipare alle assemblee generali, ma anche di dare istruzioni ai delegati o di concorrere alla relativa nomina. Corretto sarebbe invece che gli assicurati-soci fossero chiamati a votare in relazione agli ordini del giorno di cui debba discutere l’assemblea generale, o quanto meno ad eleggere direttamente i propri rappresentanti.

Per ciò che riguarda il controllo dei conti, occorre ricordare che le mutue, in quanto imprese di assicurazione, devono sottoporsi alla revisione contabile obbligatoria da parte di una società di revisione. Ai sensi dell’art. 2547 c.c. le mutue sono infatti soggette alle leggi speciali in materia di esercizio delle assicurazioni: esse sottostanno dunque al controllo dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, mentre non sono alle stesse applicabili le norme sul controllo cooperativo di cui agli artt. 2545-quaterdecies ss. c.c., né quelle contenute nel d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, recante la disciplina della revisione in materia cooperativistica.

Ciononostante, è da ritenersi ammissibile il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

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