Indice
- Polizze Chimpsoft Installazione Rendiconti Polizze
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Polizze Chimpsoft Installazione Rendiconti Polizze
Le principali categorie di assicurazioneDa quanto esposto nei precedenti paragrafi si possono individuare due categorie d’assicurazione:
l’assicurazione contro i danni – in essa rientrano i contratti con i quali l’assicuratore risarcisce la diminuzione del patrimonio dell’assicurato in relazione al verificarsi di un evento dannoso. Tra tali eventi sono contemplati la distruzione, la perdita, il deterioramento di beni (assicurazione per i danni a cose); la diminuzione o la totale perdita della capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla persona); la responsabilità dell’assicurato per i danni arrecati a terzi o a cose di terzi (assicurazione della responsabilità civile).
l’assicurazione sulla vita, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, dove l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale ovvero una rendita quando:
sopraggiunge la morte dell’assicurato (assicurazione per il caso di morte);
l’assicurato raggiunge una determinata età (assicurazione per il caso di vita);
alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte dell’assicurato (polizze miste).
Requisiti necessari del contratto di assicurazione
Palazzo delle Assicurazioni Generali, Firenze
Art. 1882. Nozione.
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Un contratto d’assicurazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
è oneroso, l’assicuratore assume su di sé un rischio dietro pagamento di un premio,
è aleatorio, per entrambi i soggetti (assicurato e assicuratore) esiste l’incertezza dell’accadimento o non di un dato evento;
è soggetto ad un vincolo di reciprocità tra l’assicurato e l’assicuratore (Giudice di pace Sez. VI, 27 novembre 1999 Sentenza n° 6266: la massima recita:
«Clausole abusive – Polizza che riserva al solo assicuratore la facoltà di recedere in caso di sinistro – Nullità della clausola ma non del contratto – Nozione di consumatore».
«A seguito della legge 6 febbraio 1996 n° 52, con la quale sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in taluni rapporti con categorie professionali sono state introdotte e regolate ulteriori ipotesi legali di clausole preventivamente inefficaci o nulle, in aggiunta a quelle configurate come onerose dall’art. 1341 Codice Civile con riferimento ai contratti cosiddetti “per adesione”; tra esse figura anche la clausola con cui viene riservato solo ad una parte il diritto di recesso facoltativo senza prevedere la reciprocità per entrambe le parti dell’esercizio di tale diritto. L’invalidità della citata clausola, da considerarsi “tamquan non esset”, non inficia però la validità del vincolo contratto tra le parti e quella della restante parte della disciplina negoziale; ne discende che è destituita di fondamento l’eccezione opposta all’assicurato che pretende di non pagare il premio dovuto sul rilievo della mancata previsione della possibilità di esercitare – a sua volta – il recesso in caso di sinistro, in quanto tale eccezione si basa su di un’arbitraria lettura di una clausola della quale si nega da una parte la sopravvivenza perché in contrasto con la normativa comunitaria e nel contempo se ne invoca l’applicazione a senso unico a favore del consumatore. Come chiarito dalle direttive comunitarie e secondo un’interpretazione razionale e protesa a cogliere lo spirito del sistema recato dall’art. 1469 Codice Civile, tra i soggetti destinatari da un lato e consumatori dall’altro, possono annoverarsi nella prima categoria anche gli Assicuratori e nell’altra anche i soggetti che vanno al di là della semplice persona fisica, come esemplificativamente i condominii, le associazioni, le persone giuridiche, ecc. Se è vero che il singolo contratto d’assicurazione possiede una connotazione aleatoria, è altrettanto vero che l’impresa assicuratrice opera invece secondo un rigoroso principio tecnico. I contratti d’assicurazione sono basati su un principio di probabilità statisticamente accertato».
Funzione del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni e la sua funzione indennitaria
Nelle assicurazioni contro i danni, il contratto d’assicurazione assume un carattere indennitario avendo lo scopo di garantire all’assicurato l’indennizzo di un danno subito, ovvero tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze economiche di un determinato evento. Alla luce di ciò, il danno rappresenta al contempo il presupposto ed anche il limite dell’assicurazione. Perché l’assicurazione abbia i suoi effetti è necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli “garantiti” dalla polizza (= contratto), ma il danno rappresenta anche il limite massimo dell’indennizzo; questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà mai derivare, all’assicurato, da un sinistro secondo il noto principio indennitario. Il principio in parola trova conferma in diversi articoli del Codice Civile:
Art. 1904. Interesse dell’assicurato. Il contratto d’assicurazione contro i danni è nullo (artt. 1418, 1895 Codice Civile) se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
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Brokeraggio assicurativo è in gran parte associato con l’assicurazione generale (auto, casa, ecc) piuttosto che l’assicurazione sulla vita , anche se alcuni broker hanno continuato a fornire investimenti e brokeraggio assicurativo vita fino alla comparsa di più gravoso Financial Services Authority regolamentazione nel 2001. Questo ha spinto un sistema più trasparente, basato prevalentemente su un massimo negoziazione fronte di un corrispettivo per la prestazione di consulenza e / o servizi. Questo ha visto la scissione degli intermediari in due gruppi: gli intermediari generali di assicurazione / broker e consulenti finanziari indipendenti (IFA) per l’assicurazione vita, gli investimenti e le pensioni.Generale intermediazione assicurativa viene effettuata oggi da molti tipi di organizzazioni autorizzate comprese tradizionali broker e telefoniche di High Street o aziende web-based.
Un broker di Lloyd è una società di broker che è stato approvato dal Lloyd di Londra , e di aver incontrato alcuni standard minimi, è in grado di mettere d’affari direttamente con i sottoscrittori Lloyd. [3]
Brokeraggio assicurativo negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, mediatori di assicurazione sono regolati dagli stati. Maggior parte degli stati richiedono chiunque vende, sollecita, o negozia assicurazione in quello stato per ottenere una licenza di broker assicurativo, con alcune limitate eccezioni. Questo include un ente commerciale, funzionari o amministratori dell’entità aziendale (i “sub licenziatarie” per mezzo del quale l’entità di business opera), e singoli dipendenti. Per ottenere una licenza di broker, una persona di solito deve seguire dei corsi pre-licensing e superare un esame. Un broker di assicurazione deve inoltre presentare una domanda (con una tassa d’iscrizione) al regolatore di assicurazione statale, nello stato in cui il richiedente intende fare affari, che dovrà stabilire se il broker assicurativo ha soddisfatto tutti i requisiti di stato e in genere fare uno sfondo verificare per determinare se il richiedente è considerato affidabile e competente. Una condanna penale, ad esempio, può portare a uno stato in cui constata che il richiedente sia inaffidabile o incompetente. Alcuni stati richiedono anche ai candidati di presentare le impronte digitali.
Una volta concesso in licenza, un broker assicurativo in generale deve tenere corsi di formazione continua, quando le loro licenze raggiungono una data di rinnovo. Ad esempio, lo stato della California richiede rinnovo delle licenze ogni 2 anni, che si ottiene completando corsi di formazione continua. Maggior parte degli stati hanno accordi di reciprocità in base al quale broker di uno stato può diventare facilmente autorizzati in un altro Stato. Come risultato della Federal Gramm-Leach-Bliley , molti stati hanno adottato leggi di autorizzazione uniforme, con 47 stati ritenuti essere reciproca da parte della National Association of Insurance Commissioners . Uno stato può revocare, sospendere o rifiutare il rinnovo della patente di un broker assicurativo, se in qualsiasi momento lo stato determina (in genere dopo la notifica e l’udienza) che il broker si è impegnato in alcuna attività che fa il broker inaffidabili o incompetenti.
A causa della regolamentazione del settore, le imprese di intermediazione più piccoli possono facilmente competere con quelli più grandi, e nella maggior parte degli stati, tutti i broker assicurativi in genere sono proibiti per legge a fornire ai propri clienti sconti o incentivi.
Broker assicurativi svolgono un ruolo significativo nell’aiutare le aziende e gli individui di proprietà procurare e assicurazione danni (responsabilità), assicurazioni sulla vita e le rendite , gli infortuni e l’assicurazione sanitaria . Ad esempio, la ricerca mostra che gli intermediari svolgono un ruolo significativo nell’aiutare i piccoli datori di lavoro a trovare l’assicurazione sanitaria, in particolare nei mercati più competitivi. Media piccole commissioni di gruppo vanno da due a otto per cento per cento dei premi. Intermediari forniscono servizi di là di assicurazione procurare, quali la fornitura di valutazioni del rischio, servizi di consulenza assicurativa, aggiornamenti normativi e legislativi di assicurazione connessi, rivendicazioni servizi di assistenza, che assiste con l’iscrizione dei dipendenti, e di contribuire a risolvere i problemi di prestazioni. [4] Tuttavia, alcuni Stati membri considerano il prestazione di servizi che non sono correlate alle assicurazioni procurato attraverso il broker di essere un abbuono inammissibile o incentivo.
Negligenza da parte dei mediatori di assicurazione può avere effetti gravi su di clienti quando scoprono la loro copertura assicurativa è senza valore, che a sua volta illustra perché mantenendo un broker assicurativo competente, è così importante. In un caso, Near North intrattenimento Insurance Services fornito alternative rock band Third Eye Blind , con una responsabilità generale commerciale (CGL) polizza assicurativa che esclusa la copertura per il “mondo dello spettacolo”. Dopo la copertura assicurativa per una causa è stata negata perché Third Eye Blind è stato ed è, dopo tutto, nel mondo dello spettacolo, la Corte d’Appello della California governato in un parere pubblicato che il broker aveva il dovere di consigliare la band aveva bisogno di qualcosa di più di una politica CGL di base. [5]
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Garanzia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito).
Programma Gestione Polizze Assicurative
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Indice
1 Storia
1.1 Diritto romano
2 In Italia
3 Tipi di garanzia
3.1 Garanzie reali
3.2 Garanzie personali
3.3 Garanzie improprie
4 Il contratto autonomo di garanzia
5 Varie figure di contratto autonomo di garanzia
6 Forme tipiche e specifiche di garanzia
6.1 Garanzia sui beni di consumo
7 Voci correlate
8 Altri progetti
Storia
Diritto romano
La garanzia come istituto giuridico era già contemplata dal diritto romano: la più antica figura di garanzia personale era data dalla sponsio, che si compiva verbis e garantiva soltanto le obligationes contratte verbis. Doveva dapprima essere prestata subito dopo la promissio del debitore principale, intervenendo lo sponsor, quale adpromissor, accanto al promissor (con il regime della solidarietà elettiva passiva). La sponsio era riservata ai cittadini Romani e si estingueva con la morte dello sponsor. Una lex Publilia stabilì che contro il debitore che entro sei mesi non avesse rimborsato quanto pagato al creditore, lo sponsor, per il rimborso, avrebbe avuto la legis actio per manus iniectionem pro iudicato. Venuta meno quest’ultima si poté agire, sempre ex lege Publilia con l’actio depensi nella misura del simplum contro il convenuto che ammetteva, nella misura del duplum che lo negava.
Più recente era invece la ‘fidepromissio, una vera e propria stipulatio, fruibile da cives e peregrini, cui non fu estesa l’ actio depensi. A tutela dei garanti ci fu la Lex Furia de sponsu, che riguardò sponsiones e fidepromisiones prestate in territorio italico e stabilì che, trascorsi due anni dall’assunzione della garanzia, i garanti sarebbero stati liberati; con riguardo poi all’ipotesi di più sponsores o fidepromissores la stessa legge dispose che la prestazione potesse dividersi tra loro in parti uguali talché ciascuno assolvesse una parte soltanto (beneficium divisionis).
Sul finire della repubblica venne riconosciuta la fideiussio, una stipulatio accessibile a cives e non cives, senza limiti di tempo. In questo caso le obligationes passavano agli eredi anche dal lato passivo. Con la fideiussione potevano essere garantite anche obbligazioni non contratte verbis. A essa non si applicarono le due leggi citate precedentemente, ma con l’ epistula divi Hadriani la prestazione fu resa divisibile tra più fideiussori dello stesso credito.
Se dunque in favore del fidepromissor e del fideiussor non fu mai prevista alcuna specifica azione di regresso, è anche vero che il rapporto del debitore principale veniva generalmente inquadrato nel mandato. E l’actio mandati contraria assumeva in sostanza la funzione di regresso. Si fece però ricorso anche ad altro espediente. Al garante che si fosse detto pronto a pagare prima della litis contestatio, il creditore, nell’esigere la prestazione, avrebbe al contempo ceduto l’azione contro il debitore principale. L’operazione non era senza difficoltà dato che con l’adempimento l’obbligazione si sarebbe estinta, con la conseguenza che il creditore non avrebbe più avuto nulla da cedere. Il pagamento che il garante effettuava non fu allora considerato quale solutio ma quale pagamento di un prezzo per la vendita del credito; di qui la sussistenza del credito stesso e la possibilità della cessione.
Erano nulle:
le garanzie prestate per importi superiori al debito, ma valide se prestate per meno
Il creditore avrebbe potuto agire una volta sola o contro il garante o contro il debitore principale, dato che con la litis contestatio l’obbligazione si estingueva per tutti. Di qui la cura del creditore di agire contro il più solvibile.
stipulatio, la quale -per il suo carattere astratto- si adattava a varie applicazioni e consentiva anche la nascita di obblighi di garanzia. l’adpromissor (promittente) poteva obbligarsi a varie prestazioni, tra cui quella di garanzia: rispondendo alla formale domanda del creditore, contestualmente al debitore principale, veniva a questi equiparato.
In epoca preclassica, sorsero le tipiche obbligazioni di garanzia: sponsio e fideipromissio: la prima era riservata ai cives, la seconda estesa ai peregrini. Alcune leggi di età repubblicana disposero dei limiti agli obblighi del garante: la lex Cornelia proibiva al debitore di garantire lo stesso creditore entro un anno per oltre 20.000 sesterzi.
Quando la sponsio e la fideipromissio caddero in disuso, si affermò la fideiussio, che faceva sorgere obblighi di durata indeterminata (sponsio e fideipromissio avevano durata massima biennale, poi si estinguevano), erano trasmissibili agli eredi (sponsio e fideipromissio si estinguevano con la morte del garante) e potevano riferirsi a qualsiasi tipo di obbligazioni.
Dalla fideiussione derivò il mandato di credito, strutturato come una obligatio verbis e condizionato alla nascita di una obbligazione principale. Nel diritto giustinianeo ci fu l’espressa equiparazione del mandato di credito alla fideiussione per quanto riguarda i beneficia che fino a tale epoca non spettavano (beneficium divisionis, beneficium cedendarum actionum, beneficium excussionis).
Una garanzia un po’ particolare era il vadimonio, promessa solenne fatta dal convenuto di presentarsi davanti al giudice, in un determinato giorno; i garanti (detti vades) in questo caso rispondevano dell’effettiva presentazione.
In Italia
Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste fondamentalmente due tipi di garanzia: una convenzionale ed una legale. La prima è quella che trova fondamento in un contratto, nel quale le parti trasfondono le loro volontà, la seconda, invece, è prevista specificamente dalle fattispecie di legge.
Il codice civile italiano non prevede una definizione del concetto giuridico di garanzia, ma si limita a individuare due distinte categorie di garanzie: si tratta delle garanzie reali (art. 2784 ss. c.c.) e delle garanzie personali (1936 ss., 1943 I co. c.c.).
Le garanzie che il nostro sistema giuridico mette a disposizione sono caratterizzate dal principio di tipicità. In altre parole, esse sono tipiche e tassativamente previste dalla legge per ciò che concerne la loro forma e le regole che ne stanno alla base, mentre il contenuto patrimoniale è demandato alla libera volontà delle parti.
La tipicità delle garanzie risponde a finalità generali di tutela dei terzi, con particolare riferimento al principio di responsabilità patrimoniale (artt. 2740 ss. c.c.). In particolare poi si vuole evitare il ricorso a forme di garanzie atipiche, lesive della libertà economica, -costituzionalmente tutelata dall’art. 41 Cost. – quali, ad esempio, il patto commissorio (art. 2744 c.c.), per il quale sussiste un divieto assoluto e imperativo.
Tipi di garanzia
Garanzie reali
Il concetto di garanzia reale, in forza del principio di tipicità anzidetto, è collegato indissolubilmente a quello di diritto reale. Le parti non possono dar vita a contratti che danno luogo a diritti reali diversi da quelli espressamente previsti dal codice. La ragione di questa previsione risiede nella tutela del principio di libera circolazione dei beni e nella tutela dell’affidamento dei terzi. Il nostro sistema, infatti, prevede quali garanzie reali, ovvero insistenti su un bene, solo garanzie tipiche, le cui regole di funzionamento sono dettate dal codice. Fondamentalmente, i diritti reali di garanzia sono due: il pegno e l’ipoteca.
Garanzie personali
Il codice civile italiano vigente, richiamandosi al diritto romano, ha disciplinato la sola garanzia accessoria. Il contratto autonomo di garanzia non è disciplinato dal Codice nemmeno dopo la riforma avutasi con la legge n. 154 del 1992 concernente la fideiussione.
Il Codice conosce pertanto la garanzia personale accessoria, nel senso che il garante può opporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale, e la fideiussione si estingue se si estingue il debito principale.
Esigenze della prassi, e in particolare i rapporti commerciali con le imprese di altri Stati, hanno fatto sorgere la cosiddetta garanzia autonoma, che mira a dare piena tutela al creditore garantito per superare i rischi della contrattazione, degli inadempimenti e del trasporto delle merci. Tale garanzia separa le sorti dell’obbligazione principale dall’obbligazione del garante, il quale è tenuto a pagare “a prima richiesta”.
Si pensi all’impresa italiana che concluda una vendita di merce da consegnare a un’altra impresa in un Paese dove vi è il rischio di una guerra civile, il rischio di nazionalizzazioni o un sistema giudiziario che sostanzialmente preclude la tutela nel caso di inadempimento del debitore.
Se la compravendita è fatta tramite titoli può essere utilizzata come forma di garanzia personale la conferma del credito
Garanzie improprie
Oltre alle forme di garanzie previste dalla legge e dal Codice civile, che di regola si accompagnano alle concessioni di credito, la pratica bancaria ne utilizza altre (cd. garanzie improprie o atipiche), sempre allo scopo di agevolare l’intervento creditizio.
Le garanzie improprie che trovano maggiore applicazione sono le seguenti:
la cessione del credito;
il mandato all’incasso;
la delegazione di pagamento;
la dichiarazione di unico azionista;
la lettera di gradimento (o lettera di patronage):
Il contratto autonomo di garanzia
Si ha contratto autonomo di garanzia (figura elaborata dal tedesco Rudolf Stammler con il nome di Garantievertrag) quando un garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base a eccezioni relative all’obbligazione garantita cioè indipendentemente dalla validità o dall’esistenza di un’obbligazione garantita. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per la presenza della clausola di pagamento “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale (o di base)”, il cui scopo è di rompere il vincolo di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del debitore principale, tipico della fideiussione. Il più delle volte il contratto autonomo di garanzia è assorbito dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”, che impone al garante di eseguire la sua obbligazione a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, cioè senza tenere conto delle eventuali opposizioni dell’ordinante della garanzia.
In certi paesi la giurisprudenza e la dottrina confondono la clausola “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale” con la clausola di pagamento “a prima richiesta”. Tuttavia quest’ultima, senza altri elementi contrattuali, non ha per effetto di staccare la garanzia dall’obbligazione garantita, tant’è vero che la giurisprudenza di molti paesi, fra cui la Germania, riconosce la figura contrattuale della fideiussione a prima richiesta.
Varie figure di contratto autonomo di garanzia
Vi sono varie figure di contratto autonomo di garanzia.
Nella prassi più antica vi è la polizza fideiussoria, che ancora oggi dà luogo a vari problemi applicativi, perché alcuni la assimilano alla fideiussione, mentre altri ravvisano un particolare contratto di assicurazione del credito. La polizza fideiussoria è sorta dapprima nei rapporti tra privati e poi si è affermata per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione.
Altro contratto autonomo di garanzia è la fideiussione omnibus, che si ha quando il garante risponde per tutti i debiti “attuali e futuri” di un debitore principale, di solito in relazione all’esercizio di un’impresa. La riforma introdotta con la legge n. 154 del 1992 ha modificato l’articolo 1938 del Codice civile, disponendo che la fideiussione omnibus per crediti futuri deve contenere la previsione dell’importo massimo garantito.
Figura simmetrica è la performance bond, contratto con cui il garante risponde per una singola operazione commerciale (e non per tutti i debiti futuri come la fideiussione omnibus)).
In tutti i casi suddetti, manca l’elemento dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, ed è quindi una garanzia “astratta”, che a volte la giurisprudenza qualifica come contratti con causa di finanziamento, quindi contratti atipici, per i quali valgono senz’altro, e proprio in ragione della loro atipicità, i principi generali di buona fede e correttezza.
Forme tipiche e specifiche di garanzia
Garanzia sui beni di consumo
Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, emanato ai sensi dell’art. 7 della legge delega 29 luglio 2003 n. 229, estende una “garanzia di conformità” (art. 130 del Codice del consumo) della durata di 2 anni dalla consegna del bene (art. 132 del Codice del consumo) a tutti i prodotti venduti all’acquirente “consumatore” utilizzatore finale, definito come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il Codice del consumo identifica nel venditore (e non più nel produttore) l’unico responsabile della riparazione (o il responsabile in via principale, in quanto anche la garanzia convenzionale o garanzia commerciale del produttore, è regolata dall’art. 130 del Codice del consumo). La “garanzia di conformità”, che riassume sia la garanzia per vizi e difetti, sia la garanzia di buon funzionamento, si applica direttamente e senza nessuna necessità di accettare condizioni contrattuali, che comunque non possono mai essere meno tutelanti delle condizioni di legge. Il venditore è tenuto a ritirare, senza alcuna spesa, il prodotto difettoso e ad assicurane la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine.
Per acquisti tra ditte, acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA, non si fa riferimento al Codice del consumo che definisce l’acquirente utilizzatore finale del bene come “consumatore“, cioè (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), ma si fa riferimento al Codice civile italiano che al libro quarto (delle obbligazioni) titolo III (dei singoli contratti) definisce l’acquirente utilizzatore finale come “compratore“, l’art. 1490 c.c regolamenta la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta, e l’art. 1495 c.c. definisce i termini di garanzia della durata di 1 anno dalla consegna del bene.
Pertanto, l’acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA dà diritto al “compratore” utilizzatore finale, a unm anno di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice civile italiano, mentre l’acquisto con scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura intestata al cliente titolare del solo codice fiscale dà diritto al “consumatore” utilizzatore finale, a 2 anni di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice del consumo.
Voci correlate
Obbligazione (diritto)
Bene (diritto)
Evizione
Clausola (diritto)
Return Merchandise Authorization
Guasto
Preferenze preventivazione coperture personalizzato polizze
Gestione polizze assicurazioni consulenti percentuali programma
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Salute
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Quando si parla di salute, è opportuno fare riferimento alla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia dell’ONU istituita nel 1948 con l’obiettivo di operare per far raggiungere a tutte le popolazioni il livello di salute più elevato possibile.
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Indice
1 Descrizione
2 Concetto di salute nella storia
3 Giurisprudenza
4 Voci correlate
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Descrizione
La salute, definita nella Costituzione dell’OMS, come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, viene considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema sanitario. Essi dovrebbero farsi carico di individuare e cercare, tramite opportune alleanze, di modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al contempo quelli favorevoli.
In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può essere definita come una risorsa di vita quotidiana che consente alle persone di condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed economico.
La definizione di salute proposta dall’OMS è molto impegnativa; infatti la sua traduzione in termini operativi e soprattutto in azioni, ha sempre suscitato riflessioni, dubbi, discussioni.
Il carattere “utopistico” di tale definizione è molto chiaro e condivisibile in quanto descrive una situazione di completa soddisfazione e felicità che forse non può essere mai raggiunta, ciononostante costituisce un punto di riferimento verso il quale orientare i propri sforzi.
La traduzione di dichiarazioni di principio in strategie operative costituisce da sempre un processo complesso e difficile soprattutto quando le implicazioni per l’azione richiedono il cambiamento del nostro modo di pensare e di agire. In questo senso per dare un impulso significativo al perseguimento della salute da parte dei governi, ai diversi livelli, l’OMS ha cercato di rendere operative, a partire dagli anni ottanta, due strategie che vanno sotto il nome, rispettivamente, di “promozione della salute” e di “strategia della salute per tutti“. Ciò soprattutto nella consapevolezza che la salute è il risultato di una serie di determinanti di tipo sociale, ambientale, economico e genetico e non il semplice prodotto di una organizzazione sanitaria.
Negli ultimi anni l’attenzione è maggiormente rivolta al raggiungimento di due obiettivi strategici: promozione e prevenzione della salute, in modo tale da ridurre la spesa sanitaria nazionale, grazie ad una diminuzione degli accessi ospedalieri, ad un minor ricorso alle prestazioni sanitarie di cura e al consumo di farmaci.
Nel tempo, sul concetto di salute e sulla sua definizione, si è sviluppato un dibattito internazionale e sono state formulate alcune proposte di definizione alternativa. Fino ad ora però hanno avuto poco successo e quindi la definizione dell’OMS rimane ancora un punto di partenza e di riferimento.
La tradizione popolare ritiene sano chi non ha dolori, febbre o duraturi altri disagi, tanto da impedirgli di svolgere le proprie funzioni. Le “funzioni” dipendono (sempre secondo la tradizione popolare) maggiormente dall’età e dai ruoli sociali. Questa definizione ha il vantaggio di essere di “buon senso” e lo svantaggio di essere poco quantificabile.
Per accertare il grado di salute di una popolazione è necessario individuare degli indicatori, mediante i quali è possibile valutare lo stato di benessere della collettività presa in esame. Un modo utilizzato per raggiungere questo obiettivo è dato dalla somministrazione di questionari atti a determinare il numero di “giorni di salute”. Per raggiungere tale scopo a ciascun soggetto vengono rivolte le seguenti quattro domande: qual è la percezione del proprio stato di salute; qual è il numero di giorni nell’ultimo mese in cui l’individuo non si è sentito bene per motivi fisici; qual è il numero di giorni nell’ultimo mese in cui l’individuo non si è sentito bene per motivi psichici; qual è il numero di giorni che hanno limitato le normali attività abituali.
I fattori che sono tenuti maggiormente sotto controllo per rilevare lo stato di salute di una persona sono:
l’alimentazione: dev’essere sana ed equilibrata. Deve contenere tutte le sostanze nutritive necessarie al nostro organismo per svolgere le sue funzioni, ovvero proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. In particolare, dovrebbero essere assunte almeno cinque porzioni tra frutta e verdura al giorno;
l’attività fisica: dev’essere svolta in modo regolare e non eccessivo. Il movimento influisce positivamente su vari aspetti del nostro organismo, apportando benefici a livello cardiovascolare, infatti migliora la funzionalità cardiaca, previene malattie cardiovascolari, quali ipertensione arteriosa e ictus; a livello muscolo-scheletrico incrementa la forza, la flessibilità, l’equilibrio e la coordinazione; a livello del metabolismo corporeo contribuisce a prevenire patologie quali diabete mellito e sindrome metabolica. Infine, apporta numerosi benefici anche dal punto di vista psicologico, riducendo lo stress e le tensioni nervose;
l’alcol: rappresenta una sostanza tossica, responsabile di danni a carico del fegato, dello stomaco, del sistema nervoso e disturbi di tipo psicologico;
il fumo: rappresenta la prima causa di morte evitabile, in grado di provocare in primo luogo patologie quali cancro, malattie cardiovascolari e respiratorie.
Concetto di salute nella storia
Per millenni la malattia è stata considerata un fenomeno magico-religioso. Nella Grecia antica con Ippocrate si ha una medicina razionale fondata sull’osservazione. In seguito le concezioni di salute e malattia sono rimaste non scientifiche fino agli ultimi secoli. Con la nascita della medicina scientifica (alla fine del Settecento) nasce il modello bio-medico in concomitanza con la nascita della società industriale, il modello bio-medico si occupa più della malattia che non della salute e delle condizioni di vita e lavorative della popolazione. Nel XX secolo si sviluppa uno specialismo esasperato per cui l’individuo si identifica addirittura con una sola “parte”, “un organo”, negando così l’individuo come persona. Il concetto di salute globale invece porta con sé una concezione della persona come unità psico-fisica interagente con l’ambiente circostante che è il presupposto per “una promozione ed educazione alla salute” e una “medicina della persona” nella sua totalità.
Giurisprudenza
Obiettivo fondamentale del Ministero della Salute è quello di garantire lo stato di benessere all’intera popolazione del territorio nazionale. Infatti, la Legge 317 del 2001 assegna al Ministero della Salute “le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti”. In particolare, i compiti attribuitigli sono i seguenti:
assicurare il buon funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, prestando attenzione alla qualità e all’efficienza, utilizzando metodi informativi efficaci;
migliorare le situazioni che presentano elementi di criticità nell’ambito sanitario;
collaborare con tutte le istituzioni, per favorire un costante miglioramento;
pianificare eventuali interventi per affrontare situazioni di pericolo che minacciano la salute della collettività.
La salute viene regolamentata/tutelata anche secondo le seguenti leggi:
Articolo 32 della Costituzione repubblicana italiana.
La repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell’individuo, così come interesse per la collettività, garantendo cure per gli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a essere curato, se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun modo violare i limiti imposto dal rispetto dell’individuo.
Legge 833 del 23 dicembre 1978, la cura dell’individuo viene garantita tramite il servizio sanitario nazionale.
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