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Franchigia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Per franchigia si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell’evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno.
Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.
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Indice

1 L’opinione tradizionale
2 Il linguaggio assicurativo
3 Franchigia assoluta e relativa
4 La particolare disciplina in tema di r.c.a.
5 Etimologia e altri significati
6 Voci correlate
7 Altri progetti

L’opinione tradizionale

Anche se ormai si parla fungibilmente di “franchigia” o “scoperto”, in realtà l’opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al premio ovvero in relazione al danno stimato, naturalmente a seconda delle condizioni di polizza; laddove – tecnicamente – sarebbe corretto parlare di “scoperto” soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).
Il linguaggio assicurativo

Nel linguaggio assicurativo, si intende per “franchigia” un importo fisso e predeterminato, che di solito resta a carico dell’assicurato o che l’assicurato si impegna a corrispondere all’assicuratore dopo che questi ha risarcito il danno. (Vedi franchigia assoluta e f. relativa). Si indica, invece, col termine di “scoperto” quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché “non coperta” (ad es.: “nel caso di furto del veicolo il danno viene risarcito con lo scoperto del 10%” significa che in caso di furto del veicolo, verrà quantificato il danno, ad esempio 12.000 euro, e l’assicuratore detrarrà il 10% – ovvero 1.200 euro – corrispondendo all’assicurato 10.800 euro.)
Franchigia assoluta e relativa

Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma – se esso risulta superato – l’indennizzo è pieno.

Oppure, si parla di franchigia assoluta quando parte dell’ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.

Ovviamente l’assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia “assoluta” o “relativa”.
La particolare disciplina in tema di r.c.a.

È interessante notare che – per effetto dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che – in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) – avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s’intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.

Dal 01/01/2006, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, il cosiddetto Nuovo Codice delle Assicurazioni private, la legge n. 990 del 1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti.

Il Nuovo Codice delle Assicurazioni è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell’ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.

Il fondo vittime della strada istituito con legge n. 990 del 1969 provvede al risarcimento per danni a persone e cose causate da veicoli o natanti non assicurati per la totalità nel caso di danni alla persona e con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.
Etimologia e altri significati

La parola deriva dal francese antico franchise, libero. Con questo significato (concessione di libertà) viene utilizzata nell’italiano letterario.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Porto Franco (economia).

In tempi più recenti, ha indicato l’esenzione legale da un pagamento e il permesso, concesso ai marinai di una nave in porto, di scendere a terra.

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Il contratto in generale, nozione

Il contratto è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve (oblato). L’incontro di due volontà porta alla formulazione del reciproco consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale).
A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato.
L’accordo si riferisce anche alla modifica o estinzione di un contratto già esistente e, quando ciò avviene, si pone in essere un nuovo contratto con caratteristiche diverse dal precedente.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto.

invalida giuridicamente il contratto. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354); dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall’inosservanza della forma ecc.
Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo.
In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato.
Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai sensi dell’art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell’art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto (come prescritto dall’art. 1184 Codice Civile), la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ex art.
Il termine

Se per l’adempimento è fissato un termine (art. 1184), questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
La norma intende proteggere il debitore (cd. principio del favor debitoris), cioè la parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l’adempimento sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si presume a favore del debitore.
La solidarietà tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido (artt. 1716, 1944, 1946, 2054, 2055), se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente: lo stabilisce l’art. 1294 Codice civile.
La norma pone una presunzione (relativa) di solidarietà passiva, nel senso che, nel caso in cui si ha una pluralità di debitori, tenuti alla medesima prestazione, in virtù di un medesimo fatto, allora l’obbligazione è solidale, a meno che la legge o il titolo non dispongano diversamente. La norma non si riferisce alla solidarietà attiva, per la quale vige perciò la regola contraria: le obbligazioni con più creditori sono normalmente parziarie, a meno che la legge o il titolo dispongano per la solidarietà.
Contratto condizionale

L’art. 1353 del Codice civile consente alle parti di subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Dalla condizione volontaria va distinta la condizione legale che non costituisce una clausola accessoria del regolamento negoziale, bensì è prevista dal legislatore, quindi costituisce un requisito necessario di efficacia del negozio giuridico.
In linea di massima, la disciplina dettata per la condizione volontaria è applicabile alla condizione legale.
La condizione volontaria, infine, si distingue dalla presupposizione, che costituisce una condizione implicita del negozio, giacché, pur non essendo espressa sotto forma di clausola accessoria incide sugli effetti di esso; difatti, la presupposizione è una situazione di fatto, indipendente dalla volontà dei contraenti, attuale o futura, che senza essere espressamente menzionata, rappresenta il presupposto oggettivo del negozio giuridico.
L’esempio tradizionale è quello di chi prende in locazione un balcone prospiciente la strada dove si svolgerà una manifestazione per assistervi: il contratto trova il suo evidente presupposto nel fatto della manifestazione, anche se ciò non risulta espressamente dal suo contenuto.
La dottrina tradizionale negava la rilevanza giuridica della presupposizione considerandola come una condizione non sviluppata. In tempi recenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto tale istituto; mentre la dottrina dà rilevanza alla presupposizione attraverso l’annullamento per errore se riconoscibile, la giurisprudenza ricorre più spesso alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467, determinando la mancanza del presupposto oggettivo uno squilibrio nell’assetto degli interessi delle parti.

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Responsabilità Civile Autoveicoli
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La responsabilità civile autoveicoli (o RCA, o RC Auto), nell’ordinamento giuridico italiano, si riferisce alla responsabilità giuridica per i rischi, avverso il quale è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dalla eventuali danni cagionati a persone o cose, a causa della circolazione di autoveicoli su strada.
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La compagnia assicuratrice ha sua volta obbligo a contrarre con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi.
Indice

1 Funzionamento
2 Disciplina normativa
2.1 La legge n. 248/2006
2.2 La legge n. 40/2007
2.3 La legge n. 99/2009: le nuove polizze poliennali
2.4 La legge n. 221/2012 e l’abolizione del c.d “tacito rinnovo”
3 Note
4 Voci correlate

Funzionamento

Le polizze RC auto in Europa sono spesso associate al meccanismo del bonus-malus.

Il mercato viene segmentato per area geografica, età, anni di conseguimento della patente, tipologia di veicolo assicurato, in base all’entità e frequenza degli incidenti.
In particolare quest’ultimo parametro, che è solo uno degli indicatori che portano alla determinazione del premio, viene espresso secondo una scala costituita da varie posizioni, che possono essere perse o guadagnate dall’assicurato in base al numero dei sinistri.
Tale posizione viene detta “classe di merito” ed evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale. Il documento che certifica la classe di merito è detto attestato di rischio.
Oggi è possibile confrontare direttamente online importi e garanzie delle singole compagnie (in particolare l’importantissima rinuncia alla rivalsa)con i Comparatori di assicurazioni.
Disciplina normativa

L’obbligo è stabilito dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969 la quale recita all’articolo 1:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.

L’obbligatorietà della stipulazione decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Inoltre, ai sensi dell’art. 181 del codice della strada italiano è obligatorio esporre il contrassegno relativo all’assicurazione:
« 1. E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. »

Lo stesso articolo inoltre prevede anche sanzioni in caso di mancata esposizione:
« 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da liretrentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180. »

Riguardo la tassa automobilistica, si ricorda che a decorrere dal 1º gennaio 1998 l’esposizione e il portare il contrassegno con sé non è più obbligatorio, come stabilito dalla legge 449/1997.
La legge n. 248/2006

In base alle modifiche introdotte dal cd. decreto Bersani del 2007 (decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con in legge n. 248 del 4 agosto 2006) i sinistri sono rilevanti ai fini della penalizzazione solo quando all’assicurato viene attribuita una responsabilità superiore al 50 per cento, sussistendo tuttavia il cumulo qualora nella stessa annualità assicurativa l’assicurato ne cagioni più di uno. L’attribuzione delle penalizzazioni o dei vantaggi ogni posizione evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale.

Non è più possibile delineare un meccanismo comune per l’evoluzione ed il numero delle classi, perché ogni compagnia utilizza una propria scala interna con un numero variabile di posizioni nonché regole proprie per la perdita o il guadagno delle stesse. Per rendere confrontabili queste scale e consentire il passaggio da una compagnia all’altra, la legge prevede una scala di conversione universale (CU) con 18 posizioni e regole evolutive prefissate.

Nell’attestato di rischio è riportata l’equivalenza tra la scala interna adottata dalla compagnia con la quale si è assicurati e tale scala di conversione universale; le 18 classi della scala di conversione universale sono identificate dal prefisso CU (CU1, CU2… CU18). Nella scala CU la posizione di partenza, per chi si assicura per la prima volta, è la classe CU14 che è da considerarsi intermedia. Resta inteso che cambiando compagnia assicuratrice, quella nuova riconvertirà la classe CU nella propria classe di merito sulla scala interna, e tale posizione potrà essere identica alla CU, migliore o peggiore. Molto spesso nelle scale interne è rilevante un intero quinquennio di comportamento (con o senza sinistri), al contrario della CU che viene influenzata unicamente dall’ultima annualità di assicurazione.

La normativa non vieta un trattamento non concorrenziale, che, a parità di altre condizioni, porta all’assegnazione di una CU interna che penalizza chi proviene da un’altra compagnia assicurativa, rispetto a chi è già cliente con una polizza in scadenza.
La legge n. 40/2007

Successivamente, il decreto legge 31 gennaio 2007, convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha introdotto alcune novità: ha abrogato l’esclusiva di dieci anni per i contratti assicurativi, ha azzerato le spese a carico del cliente per il cambio di assicurazione, abolito l’esclusiva degli agenti assicurativi monomandatari.

L’effetto di questa misura doveva essere l’apertura del mercato della distribuzione assicurativa, non potendo più una compagnia disporre di una rete di propri agenti. Ogni assicuratore può proporre ai clienti un portafoglio di polizze di differenti compagnie, fra le quali scegliere.

Il secondo Decreto Bersani introduce anche due importanti novità: l’attestazione di rischio vale 5 anni dalla data di scadenza dell’ultima polizza; pertanto è possibile stipulare un nuovo contratto assicurativo senza perdere la classe di merito; la più grande novità, però, è la possibilità di acquisire la CU più bassa del proprio nucleo familiare in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato (quindi quando ci sia passaggio di proprietà); lo stesso vale in caso di acquisto di una seconda auto.

Se ad esempio un neopatentato acquista un’auto potrà usufruire della CU più bassa del proprio nucleo familiare, anziché iniziare la propria storia assicurativa dalla CU 14; un altro caso può essere quello in cui il proprietario di un veicolo ne voglia acquistare un altro; potrà acquisire la classe di merito del primo mezzo anche sul secondo.

È altresì importante ricordare che la CU acquisita non ha la stessa validità di una CU maturata nel corso degli anni, ma consente comunque un risparmio significativo sul premio assicurativo. L’eredità della classe di rischio vale solo per persone fisiche e se la tipologia di veicolo è la stessa (auto con auto, moto con moto).

Nessun obbligo delle compagnie è previsto se una persona fisica ha due polizze per due tipologie di veicoli diversi ma guidabili con la solita patente: se ad esempio guida un’auto in classe di merito 1 e assicura una moto fino a 125 cc, riparte per la moto dalla classe 14 (come un neopatentato con la A1), anche se entrambi i veicoli sono guidabili con la stessa patente B.
La legge n. 99/2009: le nuove polizze poliennali

Una norma approvata il 9 luglio 2009, promulgata con la legge 23 luglio 2009 n. 99,[1] modifica nuovamente l’art. 1899 del codice civile. La legge reintroduce la possibilità per le compagnie e gli assicuratori di offrire polizze del ramo danni di durata pluriennale, in cambio di uno sconto rispetto alla polizza annuale.

In base alla precedente normativa, la polizza poteva prevedere un rinnovo tacito per un massimo di due anni per volta, un vincolo massimo di 10 anni prima del quale il cliente se dava disdetta doveva pagare tutti i premi degli anni mancanti alla scadenza del periodo decennale, un preavviso massimo di 6 mesi.
Il Decreto Bersani aveva imposto che ogni anno il cliente potesse dare disdetta, quindi aveva ridotto il tempo massimo per il tacito rinnovo a 1 anno e abrogato ogni periodo vincolante nelle polizze pluriennali.
Il ddl sviluppo mantiene la disciplina del Decreto Bersani del 2007, in quanto il cliente deve sempre avere scelta fra il prodotto annuale e quello poliennale. Quello pluriennale è reintrodotto, ma con l’obbligo di uno sconto, un preavviso ridotto a 60 giorni e un vincolo dimezzato a 5 anni.
Sono nulle le clausole che impongono al cliente un vincolo superiore a 5 anni, oltre tale periodo il cliente può sempre dare disdetta. Nulla vieta la stipula di polizze pluriennali che si possono disdire di anno in anno, quindi con un periodo vincolato minore di 5 anni, o del tutto assente.

La legge non precisa alcuna percentuale minima di sconto, né che la polizza debba essere senza oneri, per cui la compagnia potrebbe richiedere la restituzione degli sconti praticata in caso di disdetta prima del periodo vincolato indicato nella polizza.
La legge n. 221/2012 e l’abolizione del c.d “tacito rinnovo”

Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221,[2] ha inoltre abolito il tacito rinnovo prevedendo una deroga all’art. 1899 del codice civile italiano: infatti modificando il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private“) ha inserito nella legge del 2005 l’art. 170-bis il quale dispone al comma 1 che:
« Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. »

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Automobile
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Uno dei primi automobili, condotto da Jules-Albert De Dion, nel 1882.
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Il termine automobile, modernamente usato come sinonimo di autovettura, indica un veicolo in grado di muoversi autonomamente, ovvero senza l’ausilio diretto di forze animali, umane o determinate da fenomeni naturali come il vento, la gravitazione o il moto ondoso.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Autovettura, Autoveicolo e Storia dell’automobile.
Indice

1 Aspetti linguistici
1.1 Etimologia
1.2 Da maschile a femminile
1.3 L’auto
2 Note
3 Altri progetti

Aspetti linguistici
Etimologia

Nella lingua italiana il lemma “automobile” deriva pressoché con la stessa accezione dal francese automobile (pronuncia: otomobìl), composto a sua volta dal greco αὐτός (pronuncia: autòs), “stesso, di sé, da sé”, e dall’aggettivo latino mòbilis, “mobile, che si muove”, pertanto con il significato “che si muove da sé”.
Da maschile a femminile

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, nell’epoca pionieristica del motorismo, il termine “automobile” era usato al maschile e “gli automobili”[1] rappresentavano tutti i veicoli terrestri e i natanti, destinati al trasporto di persone o cose e mossi da motori a scoppio, a vapore ed elettrici.

L’ambiguità grammaticale del termine – diffusosi dalla Francia in Italia nel 1876 come aggettivo, e quindi concordabile tanto al femminile (“vettura automobile”, “carrozza automobile”) quanto al maschile (“carro automobile”, “veicolo automobile”) – si accentuò intorno al 1890 con il suo sostantivarsi.[2] Inizialmente parve affermarsi il genere grammaticale maschile, come attestato dal Dizionario moderno di Alfredo Panzini che, alla voce “Automobile”, affermava: «Il genere maschile tende a prevalere». Del resto non mancarono le conferme letterarie, a cominciare da Filippo Tommaso Marinetti che, nel suo Manifesto del futurismo (pubblicato su Le Figaro del 20 febbraio 1909), scriveva nell’articolo 4: «Un automobile da corsa [...] un automobile ruggente [...] è più bello della Vittoria di Samotracia.» Similmente Guido Gozzano, al verso 11 della poesia “Totò Merùmeni” (nella raccolta I colloqui, 1911), declamava: “s’arresta un automobile fremendo e sobbalzando”.[3]

In seguito, comunque, nel linguaggio comune prevalse il femminile soprattutto perché l’espressione “l’automobile” venne intesa quale sinonimo della più popolare e generica “la macchina”. A tale trasformazione linguistica contribuì anche l’autorevole opinione di Gabriele D’Annunzio che, in una lettera inviata nel 1923 al senatore Giovanni Agnelli, si esprimeva a favore della declinazione al femminile del termine.[4]
L’auto

L’ultima evoluzione linguistica registrata dalla parola (anche in altre lingue) è la sua abbreviazione in auto, forma ampiamente documentata, oltre che nel linguaggio parlato (l’espressione “auto blu“, per esempio), anche in articoli, studi, libri e in molti titoli di periodici (da La mia auto a Tutto auto, da Auto oggi all’essenziale Auto, per fare solo qualche esempio).[5] In questa forma abbreviata entra a far parte come primo elemento di numerose parole composte relative all’automobile, sia come sinonimi (ad esempio automezzo, autoveicolo, autovettura) sia per indicarne particolari tipi (autoambulanza, autobus, autocisterna ecc.) o altre realtà comunque ad essa connesse (autodromo, autorimessa, autostop ecc.).
Note

^ Sull’aspetto linguistico della nascita dell’industria automobilistica a Torino, cfr. il volume di Elena Fornero, Gli automobili. Il lessico delle prime quattro-ruote tra Ottocento e Novecento, Venezia, Marsilio, 1999. ISBN 88-317-7341-0.
^ Aldo Gabrielli, Dizionario linguistico moderno, Milano, Mondadori, 1961 (3ª ed. riveduta e ampliata), p. 71.
^ Sull’argomento si può vedere l’articolo di Giulio Nascimbeni, “Dopo Panzini e Marinetti l’automobile fu femmina”, sul Corriere della Sera del 22 ottobre 1994, p. 44.
^ Giordano Bruno Guerri, Filippo Tommaso Marinetti, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2009, p. 57. ISBN 978-88-04-59568-7.
^ Cfr. la voce “Auto” sul Vocabolario on line della Treccani.

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Attestato di rischio
L’attestato di rischio è un documento nel quale è indicato il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione Rca per autoveicoli e motoveicoli. In caso di tariffa Bonus Malus sono indicate le classi di provenienza e di assegnazione attribuite da ciascuna impresa in base a regole interne. Inoltre, per garantire omogeneità di trattamento in caso di cambiamento di compagnia, viene indicata anche la classe di conversione universale (CU), che viene calcolata secondo parametri fissi e uguali a tutte le compagnie[1].
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1 Tabella sinistri
2 Validità dell’attestato di rischio
3 Obblighi della compagnia
4 Note
5 Voci correlate

Tabella sinistri

Il provvedimento ISVAP 2590 del 08/02/2008 ha introdotto una novità rispetto al passato: sono stati eliminati i sinistri “con riserva”, cioè quelli in corso di definizione di responsabilità[2]. I sinistri riportati nell’attestato di rischio sono pertanto suddivisi in due categorie: sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per questi ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga almeno il 51% nei cinque anni considerati dal documento.
Validità dell’attestato di rischio

Tale ha validità di cinque anni. L’articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 modifica l’articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”[3].

La norma prevede che – per i cinque anni successivi al suo rilascio – l’attestato di rischio conseguito mantiene la propria validità. Il proprietario del veicolo e gli eventuali comproprietari (e non l’assicurato) conservano la medesima sinistrosità pregressa e la stessa classe di merito in sede di stipula di un nuovo contratto relativo allo stesso mezzo assicurato, o ad un altro mezzo acquistato (in quest’ultimo caso, solo se c’è stata cessazione del rischio sul mezzo precedente).

Se la stipula avviene dopo più di cinque anni dalla scadenza dell’attestato, l’assicurato sarà assegnato alla classe di ingresso prevista dalla compagnia.
Obblighi della compagnia

La compagnia assicuratrice deve inviare l’attestato al domicilio del contraente anche se il contratto prevede il tacito rinnovo o se il contraente abbia già dato disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Oltre a ciò, l’attestato di rischio deve includere:

la denominazione dell’impresa assicuratrice
la firma dell’assicuratore
il nome del contraente
il numero della polizza
la formula tariffaria
la data di scadenza della polizza

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Comparatore di assicurazioni
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Un comparatore di assicurazioni è uno strumento che permette al consumatore di confrontare premi, costi e/o garanzie contrattuali previsti da specifiche polizze assicurative di due o più compagnie.
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Questo tipo di comparazione è offerto da diversi siti web, che consentono gratuitamente un rapido e agevole confronto online.
Indice

1 Tipologie
1.1 Comparatori per premio
1.2 Comparatori per garanzie
2 Storia
3 Lo Scenario in Italia
4 Voci collegate

Tipologie
Comparatori per premio

Attraverso la compilazione di un semplice questionario, alcuni siti web offrono all’utente-consumatore la possibilità di confrontare gratuitamente una serie di preventivi forniti dalle rispettive compagnie. L’utente può in questo modo scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze e/o alle proprie finanze. Di solito si tratta di una comparazione prettamente economica a prescindere dalle garanzie effettivamente offerte dai singoli contratti.

Generalmente i comparatori di assicurazioni prendono in considerazione le polizze per gli autoveicoli (cioè rca: responsabilità civile autoveicoli), che sono quelle più diffuse tra i consumatori. Attraverso un questionario online vengono poste specifiche domande all’utente-consumatore indispensabili alle compagnie per la valutazione del rischio e quindi al calcolo del premio assicurativo. Le domande sono relative al contraente stesso, al veicolo da assicurare e alla situazione assicurativa (che si vince dal cosiddetto attestato di rischio). Tramite il sistema è, inoltre, possibile procedere all’acquisto della polizza scelta. In questo caso è sufficiente seguire le indicazioni che pongono l’utente-consumatore direttamente in contatto con la compagnia prescelta.
Comparatori per garanzie

Un altro genere di comparatori assicurativi opera in tutt’altra maniera. Invece di un confronto tra gli importi dei premi (quindi prettamente monetario), si evidenziano le garanzie contenute nelle polizze stesse, permettendo così di confrontare gli specifici contratti che non sono necessariamente identici tra loro. Questo tipo di servizio si rivela utile per valutare qualitativamente i contratti stessi, prendendo coscienza delle scoperture e delle effettive coperture. Nel caso delle polizze vita (come ad esempio i fondi pensione), essi evidenziano costi, rendimenti e garanzie a seconda della specifica tipologia di contratto. Nel caso delle polizze rca (auto) essi evidenziano gli eventuali diritti alla rivalsa esercitabili dalla compagnia.

Le due tipologie di comparatori possono integrarsi tra loro, consentendo così all’utente-consumatore di verificare sia il costo e che la qualità del prodotto.
Storia

I primi siti di comparazione sono stati ideati con la nascita di Internet. Soprattutto nel Regno Unito il fenomeno si è sviluppato velocemente a partire dal 2000 con la nascita di Confused.com (il leader europeo nella comparazione delle polizze auto) e di altri siti analoghi, rivolti in particolare al mercato delle assicurazioni auto. Attualmente nel Regno Unito più del 50 % delle polizze auto viene acquistata tramite un comparatore di assicurazioni. I siti di comparazione sono gestiti da organizzazioni indipendenti rispetto alle Compagnie Assicurative.

La comparazione online di polizze è una realtà importante anche in Spagna, Francia, Germania e Svizzera.
Lo Scenario in Italia

In Italia sono presenti vari siti di comparazione, fra cui quello dell’IVASS (ex ISVAP) e Chiarezza.it lanciato a febbraio 2010 e nato dall’esperienza di Confused.com. Sempre in Italia, la seconda tipologia di comparatori è per ora rappresentato da Assitarget.com.
Voci collegate

IVASS (ex ISVAP)

Potente gestione percentuali plurimandatario pratiche

Polizze chimpsoft privacy programma provvigioni rate report

Personalizzabile potente risparmio scansionare sicurezza sinistri windows

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