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Sinistro
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Con il termine di sinistro, nei contratti assicurativi, s’intende l’evento che fa scattare l’operatività delle garanzie di polizza.
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Il tipo di evento può variare sensibilmente, in funzione del tipo di garanzia prestata dalla polizza, per cui è opportuno riferirsi anche a tale voce per maggior chiarimento della presente. Ad esempio sono diffusamente oggetto di garanzia rischi di furto, incendio, responsabilità civile, responsabilità professionale, naufragio, disastro aereo o ferroviario, morte, lesioni, e molti altri casi.
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Automobile
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Uno dei primi automobili, condotto da Jules-Albert De Dion, nel 1882.
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Il termine automobile, modernamente usato come sinonimo di autovettura, indica un veicolo in grado di muoversi autonomamente, ovvero senza l’ausilio diretto di forze animali, umane o determinate da fenomeni naturali come il vento, la gravitazione o il moto ondoso.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Autovettura, Autoveicolo e Storia dell’automobile.
Indice
1 Aspetti linguistici
1.1 Etimologia
1.2 Da maschile a femminile
1.3 L’auto
2 Note
3 Altri progetti
Aspetti linguistici
Etimologia
Nella lingua italiana il lemma “automobile” deriva pressoché con la stessa accezione dal francese automobile (pronuncia: otomobìl), composto a sua volta dal greco αὐτός (pronuncia: autòs), “stesso, di sé, da sé”, e dall’aggettivo latino mòbilis, “mobile, che si muove”, pertanto con il significato “che si muove da sé”.
Da maschile a femminile
A cavallo tra il XIX e il XX secolo, nell’epoca pionieristica del motorismo, il termine “automobile” era usato al maschile e “gli automobili”[1] rappresentavano tutti i veicoli terrestri e i natanti, destinati al trasporto di persone o cose e mossi da motori a scoppio, a vapore ed elettrici.
L’ambiguità grammaticale del termine – diffusosi dalla Francia in Italia nel 1876 come aggettivo, e quindi concordabile tanto al femminile (“vettura automobile”, “carrozza automobile”) quanto al maschile (“carro automobile”, “veicolo automobile”) – si accentuò intorno al 1890 con il suo sostantivarsi.[2] Inizialmente parve affermarsi il genere grammaticale maschile, come attestato dal Dizionario moderno di Alfredo Panzini che, alla voce “Automobile”, affermava: «Il genere maschile tende a prevalere». Del resto non mancarono le conferme letterarie, a cominciare da Filippo Tommaso Marinetti che, nel suo Manifesto del futurismo (pubblicato su Le Figaro del 20 febbraio 1909), scriveva nell’articolo 4: «Un automobile da corsa [...] un automobile ruggente [...] è più bello della Vittoria di Samotracia.» Similmente Guido Gozzano, al verso 11 della poesia “Totò Merùmeni” (nella raccolta I colloqui, 1911), declamava: “s’arresta un automobile fremendo e sobbalzando”.[3]
In seguito, comunque, nel linguaggio comune prevalse il femminile soprattutto perché l’espressione “l’automobile” venne intesa quale sinonimo della più popolare e generica “la macchina”. A tale trasformazione linguistica contribuì anche l’autorevole opinione di Gabriele D’Annunzio che, in una lettera inviata nel 1923 al senatore Giovanni Agnelli, si esprimeva a favore della declinazione al femminile del termine.[4]
L’auto
L’ultima evoluzione linguistica registrata dalla parola (anche in altre lingue) è la sua abbreviazione in auto, forma ampiamente documentata, oltre che nel linguaggio parlato (l’espressione “auto blu“, per esempio), anche in articoli, studi, libri e in molti titoli di periodici (da La mia auto a Tutto auto, da Auto oggi all’essenziale Auto, per fare solo qualche esempio).[5] In questa forma abbreviata entra a far parte come primo elemento di numerose parole composte relative all’automobile, sia come sinonimi (ad esempio automezzo, autoveicolo, autovettura) sia per indicarne particolari tipi (autoambulanza, autobus, autocisterna ecc.) o altre realtà comunque ad essa connesse (autodromo, autorimessa, autostop ecc.).
Note
^ Sull’aspetto linguistico della nascita dell’industria automobilistica a Torino, cfr. il volume di Elena Fornero, Gli automobili. Il lessico delle prime quattro-ruote tra Ottocento e Novecento, Venezia, Marsilio, 1999. ISBN 88-317-7341-0.
^ Aldo Gabrielli, Dizionario linguistico moderno, Milano, Mondadori, 1961 (3ª ed. riveduta e ampliata), p. 71.
^ Sull’argomento si può vedere l’articolo di Giulio Nascimbeni, “Dopo Panzini e Marinetti l’automobile fu femmina”, sul Corriere della Sera del 22 ottobre 1994, p. 44.
^ Giordano Bruno Guerri, Filippo Tommaso Marinetti, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2009, p. 57. ISBN 978-88-04-59568-7.
^ Cfr. la voce “Auto” sul Vocabolario on line della Treccani.
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Le principali categorie di assicurazioneDa quanto esposto nei precedenti paragrafi si possono individuare due categorie d’assicurazione:
l’assicurazione contro i danni – in essa rientrano i contratti con i quali l’assicuratore risarcisce la diminuzione del patrimonio dell’assicurato in relazione al verificarsi di un evento dannoso. Tra tali eventi sono contemplati la distruzione, la perdita, il deterioramento di beni (assicurazione per i danni a cose); la diminuzione o la totale perdita della capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla persona); la responsabilità dell’assicurato per i danni arrecati a terzi o a cose di terzi (assicurazione della responsabilità civile).
l’assicurazione sulla vita, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, dove l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale ovvero una rendita quando:
sopraggiunge la morte dell’assicurato (assicurazione per il caso di morte);
l’assicurato raggiunge una determinata età (assicurazione per il caso di vita);
alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte dell’assicurato (polizze miste).
Requisiti necessari del contratto di assicurazione
Palazzo delle Assicurazioni Generali, Firenze
Art. 1882. Nozione.
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Un contratto d’assicurazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
è oneroso, l’assicuratore assume su di sé un rischio dietro pagamento di un premio,
è aleatorio, per entrambi i soggetti (assicurato e assicuratore) esiste l’incertezza dell’accadimento o non di un dato evento;
è soggetto ad un vincolo di reciprocità tra l’assicurato e l’assicuratore (Giudice di pace Sez. VI, 27 novembre 1999 Sentenza n° 6266: la massima recita:
«Clausole abusive – Polizza che riserva al solo assicuratore la facoltà di recedere in caso di sinistro – Nullità della clausola ma non del contratto – Nozione di consumatore».
«A seguito della legge 6 febbraio 1996 n° 52, con la quale sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in taluni rapporti con categorie professionali sono state introdotte e regolate ulteriori ipotesi legali di clausole preventivamente inefficaci o nulle, in aggiunta a quelle configurate come onerose dall’art. 1341 Codice Civile con riferimento ai contratti cosiddetti “per adesione”; tra esse figura anche la clausola con cui viene riservato solo ad una parte il diritto di recesso facoltativo senza prevedere la reciprocità per entrambe le parti dell’esercizio di tale diritto. L’invalidità della citata clausola, da considerarsi “tamquan non esset”, non inficia però la validità del vincolo contratto tra le parti e quella della restante parte della disciplina negoziale; ne discende che è destituita di fondamento l’eccezione opposta all’assicurato che pretende di non pagare il premio dovuto sul rilievo della mancata previsione della possibilità di esercitare – a sua volta – il recesso in caso di sinistro, in quanto tale eccezione si basa su di un’arbitraria lettura di una clausola della quale si nega da una parte la sopravvivenza perché in contrasto con la normativa comunitaria e nel contempo se ne invoca l’applicazione a senso unico a favore del consumatore. Come chiarito dalle direttive comunitarie e secondo un’interpretazione razionale e protesa a cogliere lo spirito del sistema recato dall’art. 1469 Codice Civile, tra i soggetti destinatari da un lato e consumatori dall’altro, possono annoverarsi nella prima categoria anche gli Assicuratori e nell’altra anche i soggetti che vanno al di là della semplice persona fisica, come esemplificativamente i condominii, le associazioni, le persone giuridiche, ecc. Se è vero che il singolo contratto d’assicurazione possiede una connotazione aleatoria, è altrettanto vero che l’impresa assicuratrice opera invece secondo un rigoroso principio tecnico. I contratti d’assicurazione sono basati su un principio di probabilità statisticamente accertato».
Funzione del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni e la sua funzione indennitaria
Nelle assicurazioni contro i danni, il contratto d’assicurazione assume un carattere indennitario avendo lo scopo di garantire all’assicurato l’indennizzo di un danno subito, ovvero tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze economiche di un determinato evento. Alla luce di ciò, il danno rappresenta al contempo il presupposto ed anche il limite dell’assicurazione. Perché l’assicurazione abbia i suoi effetti è necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli “garantiti” dalla polizza (= contratto), ma il danno rappresenta anche il limite massimo dell’indennizzo; questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà mai derivare, all’assicurato, da un sinistro secondo il noto principio indennitario. Il principio in parola trova conferma in diversi articoli del Codice Civile:
Art. 1904. Interesse dell’assicurato. Il contratto d’assicurazione contro i danni è nullo (artt. 1418, 1895 Codice Civile) se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
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Mezzo di trasporto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Un mezzo di trasporto è ciò che serve per il trasferimento di persone, animali o cose, guidato o teleguidato dall’uomo.
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CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Quando si parla di veicolo solitamente si intende la tipologia dei mezzi meccanici, cioè non mossi dalla forza animale.
Indice
1 Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo
2 Classificazione dei mezzi di trasporto
2.1 Terrestri
2.1.1 Liberi
2.1.1.1 Animali
2.1.1.2 Veicoli
2.1.2 Su rotaia
2.1.2.1 Di superficie
2.1.2.2 Sotterranei
2.2 Navali
2.2.1 Di superficie
2.2.2 Subacquei
2.3 Aerei
2.4 Spaziali
3 Voci correlate
4 Altri progetti
Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo
In base all’ambiente in cui è destinato a muoversi, il veicolo può essere distinto nelle seguenti quattro principali tipologie:
veicolo terrestre o veicolo di terra: veicolo destinato a muoversi sulla terra;
veicolo acquatico: veicolo destinato a muoversi nell’acqua;
veicolo aereo o aeromobile: veicolo destinato a muoversi nell’aria;
veicolo spaziale: veicolo destinato a muoversi nello spazio.
In base all’uso a cui è destinato, il veicolo viene invece distinto nelle seguenti due principali tipologie:
veicolo civile: veicolo destinato ad un uso civile;
veicolo militare: veicolo destinato ad un uso militare.
Sempre inerentemente all’ambiente in cui è destinato a muoversi, esiste anche una tipologia di veicolo destinato a muoversi in più di un ambiente: l’anfibio. Si tratta per lo più di veicoli destinati ad un uso militare in grado di muoversi sia sulla terra che nell’acqua (Veicoli militari anfibi) anche se non mancano casi di autovetture anfibie destinate ad un uso civile.
Classificazione dei mezzi di trasporto
Un elefante utilizzato come mezzo di trasporto
Tricicli per le vie di Tianjin
Veicolo autosnodato
Trattore per uso agricolo
Milano: tram serie 1500
Una barca a vela trialbero
Un aeroplano civile in volo
Il lancio di uno Space Shuttle
Terrestri
Liberi
Animali
cavallo
cammello
elefante
animale da soma
Veicoli
carrozza
segway
bicicletta
tandem
velotaxi
taxi
ciclomotore
motoveicolo
motocicletta
motocarrozzetta
motocarro
motoarticolato
mototrattore
autoveicolo
autovettura
automobile
berlina
monovolume
station wagon
pick-up
coupé
cabriolet
roadster
SUV
camper
ambulanza
autobus
autobus guidato
autosnodato
scuolabus
Phileas
guidovia
autocarro
furgone
autotreno
autoarticolato
road train
trattore stradale
trattore agricolo
trattore d’artiglieria
autoveicolo per uso speciale
autoveicolo per trasporto specifico
rimorchio
semirimorchio
roulotte
filoveicolo
filobus
filosnodato
filocarro
filotreno
Su rotaia
Di superficie
treno
locomotiva
carrozza ferroviaria
carro ferroviario merci
tram
tram snodato
Translohr (tram su gomma con una rotaia)
funicolare
O-Bahn (autobus guidato su rotaia)
Bombardier Guided Light Transit (autobus/filobus parzialmente vincolato a una rotaia)
funivia
slittovia
seggiovia
skilift
treno a levitazione magnetica
Sotterranei
metropolitana
Navali
Di superficie
aliscafo
barca a vela
canoa
imbarcazione
nave
traghetto
vaporetto
motonave
battello foraneo
motoscafo
motozattera
Subacquei
sommergibile
batiscafo
sottomarino
Aerei
aeroplano o aereo
aerostato
aliante
deltaplano
dirigibile
elicottero
girocottero o autogiro
mongolfiera
pallone aerostatico
convertiplano
Spaziali
razzo
space shuttle
sonda spaziale
veicolo spaziale
Voci correlate
Meccanica (veicoli)
Trasporto pubblico
Lista di mezzi militari
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Fata Assicurazioni Spa era una compagnia di assicurazioni che ha operato nel mercato italiano dal 1927 fino al 2007, quando è stata scissa in Fata Assicurazioni Danni Spa e Fata Vita Spa.Storia
Fondata a Torino con il nome di Scintilla, nel 1927 diviene F.A.T.A Fondo assicurativo tra agricoltori, compagnia operante soprattutto nel settore agricolo del Gruppo Federconsorzi.
Per anni la sua attività assicurativa è leader del mondo agricolo grazie alla presenza all’interno dei Consorzi Agrari.
Negli anni ottanta la compagnia apre anche agenzie generali iniziando anche la distribuzione tradizionale delle polizze.
Nel 1994 entra a far parte del gruppo Ina Assitalia.
Nel 2000, a seguito dell’acquisto di INA da parte di Assicurazioni Generali, Fata entra nel gruppo Generali.
Dal 1º gennaio 2007 FATA Assicurazioni Spa si è scissa in due distinte Compagnie: Fata Assicurazioni Danni Spa e Fata Vita Spa.
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