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Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (nota con l’acronimo ISVAP) era un’autorità amministrativa indipendente istituita con legge 12 agosto 1982, n. 576 sostituita in tutti i suoi poteri e funzioni dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, emanato dal Governo Monti nell’ambito delle politiche di spending review convertita dalla Legge 135/12 (conversione del DL 95/12) che l’ha posta sotto la vigilanza della Banca d’Italia[1].
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Indice

1 Struttura
2 Funzioni
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni

Struttura

La struttura dell’ISVAP era rappresentata dal Presidente, che esercita anche le funzioni di direttore generale, e il Consiglio, costituito da sei componenti oltre al Presidente.

Il Presidente dell’ISVAP aveva alle sue dipendenze:

l’Ufficio del Presidente e Direttore generale,
l’Internal Auditing,
l’Ufficio stampa.

Sotto tale organo troviamo il Vice Direttore generale ed il Responsabile della Direzione coordinamento giuridico. Al Vice Direttore generale rispondono:

la Direzione coordinamento operativo,
i Servizi di Vigilanza,
l’Ispettorato,
i Servizi Risorse Umane, Studi e Tutela degli Utenti.

L’Isvap è organizzato in dodici Servizi, articolati in sedici Sezioni e sette Uffici.

Il personale in servizio era di circa 350 persone (dati ISVAP al 2008).
Funzioni

L’ISVAP svolgeva diverse funzioni, ora assorbite dall’IVASS, previste dal Codice delle Assicurazioni Private e dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Negli anni novanta, nonché dall’art. 2 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, con cui vennero attribuite all’autorità tutte le funzioni in materia assicurativa che prima erano di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e del CIPE, rendendola così un’autorità indipendente dal Governo.

Funzioni principali dell’ISVAP erano:

il controllo della gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle imprese di assicurazione;
la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa da parte delle imprese e degli agenti;
la rilevazione dei dati di mercato necessari per la formazione delle tariffe e delle condizioni di polizza;
la redazione al Governo di una relazione annuale sulla politica assicurativa, un parere settoriale, proposte di risanamento presentate dalle società assicurative;
la collaborazione con le altre autorità indipendenti, per assicurare il corretto esercizio delle rispettive funzioni;
la partecipazione alla determinazione dell’indirizzo amministrativo del settore (L. 9 gennaio 1991, n. 20);
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa (art. 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 385);
la vigilanza sulla trasparenza dell’offerta agli utenti (L. 5 marzo 2001, n. 57)
la raccolta dei reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, il mantenimento di un registro dei reclami (circ. Isvap 518/D, 21/11/2003) per facilitare la soluzione delle questioni sottoposte attraverso interventi, provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati.

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Massimale
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

In ambito assicurativo il massimale costituisce il limite oltre il quale l’assicurazione non garantisce più l’indennizzo delle persone o delle cose coinvolte.In altre parole la compagnia risarcirà il danno per intero se questo avrà un costo inferiore al massimale,viceversa indennizzerà l’assicurato con una cifra coincidente con il massimale se il danno sarà ad esso pari o superiore. Spesso si parla di massimale in contrapposizione a franchigia e scoperto.

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Mutua assicuratrice
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche operanti nel settore assicurativo italiano nelle quali, salvo la figura dei soci sovventori, la qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.).

I soci-assicurati sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Le mutue assicuratrici sono soggette alle autorizzazioni e ai controlli stabiliti da leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione e alle norme delle società cooperative in quanto compatibili (art. 2547 c.c.). I soci sovventori possono votare ed essere nominati amministratori, ma la maggioranza di essi dev’essere costituita dai soci assicurati. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti ma comunque non più di cinque (art. 2548 c.c.).
Indice

1 Assicurazione mutua e mutua assicuratrice
2 Fonti normative
3 Rapporto assicurativo e rapporto associativo
4 Costituzione
5 Contributi e capitale sociale
6 Soci sovventori e finanziamento
7 Organizzazione corporativa
8 Demutualizzazione
9 Note
10 Bibliografia

Assicurazione mutua e mutua assicuratrice

Società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è la società assicurativa che pratica l’assicurazione mutua. Assicurazione mutua è una forma assicurativa che si contrappone all’assicurazione a premio. Mentre nell’assicurazione a premio l’assicuratore, proponendosi fini di lucro, assume su di sé una pluralità di rischi altrui che ripartisce sulla massa degli assicurati attraverso la fissazione dei premi, nell’assicurazione mutua gli assicurati traslano i rispettivi rischi individuali sulla collettività che vanno a costituire o cui accedono, assumendo vincolo associativo e organizzandosi. Si obbligano correlativamente a contribuire ciascuno a quanto necessario per la sopportazione collettiva dei rischi (Gefahrengemeinschaft), che determina una comunione dei danni (Ausgleichsgemeinschaft). Così facendo si esclude la componente relativa al profitto da intermediazione dovuto all’assicuratore-imprenditore nell’assicurazione a premio.

L’assicurazione mutua consiste perciò in un negozio giuridico plurilaterale di natura assicurativa, che si attua mediante la costituzione di un vincolo associativo[1].

Quando si parla di mutua assicuratrice e di assicurazione mutua si fa riferimento sia ad un tipo di società, sia ad una forma di assicurazione. Mentre gli articoli 2546-2548 c.c. tracciano la disciplina del tipo societario, la disciplina assicurativa è definita dal rinvio dell’art. 1884 c.c. alle regole del contratto di assicurazione.

Le mutue assicuratrici operano in tutti gli ordinamenti avanzati e, soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa: in particolare, esse ricevono disciplina in tutti gli ordinamenti dell’Unione europea, compresi quelli di più recente adesione, ad eccezione della Grecia[2].
Fonti normative

In Italia, le mutue assicuratrici sono state disciplinate per la prima volta con il codice di commercio del 1865, che le qualificava associazioni commerciali. L’art. 183 cod. comm. 1865 imponeva forma scritta all’atto costitutivo sotto pena di nullità. La disciplina organizzativa era sostanzialmente rimessa all’autonomia statutaria, salvo poche regole sull’amministrazione, sull’obbligo di contribuzione e sulla cessazione del rapporto. L’associazione mutua doveva essere amministrata da associati (art. 184 cod. comm. 1865) che ne erano «mandatari temporanei e revocabili» e ai quali, pertanto, non era imposta «altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari». Gli associati erano tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione «cui si obbligano nell’atto di associazione» (art. 185 cod. comm. 1865). Cessava di far parte dell’associazione (art. 186 cod. comm. 1865) colui che avesse perduto la cosa per la quale si è associato, salvo il diritto alla indennità.

Poco più ampia la disciplina del codice di commercio del 1882, ove l’associazione di mutua assicurazione acquisiva la personalità giuridica, negata sotto il vigore del codice del 1865. La disciplina restava tuttavia accomunata a quella dell’associazione in partecipazione e, quindi, molto lacunosa.

Nel 1942 il legislatore del codice civile unificato reputò di non menzionare più le mutue assicuratrici tra le associazioni, ma tra le imprese con scopo mutualistico, e ne collocò la disciplina di seguito a quella delle cooperative, dopo il titolo dedicato alle società di capitali. Ciò in quanto «le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità (…), il che implica l’applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura» (Rel. n. 1031). Coerentemente l’art. 2547 c.c. fa tuttora rinvio «alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione», nonché, nella precedente formulazione, alle «norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura».

Con ogni probabilità, solo “per caso” la riforma del 2003 ha investito direttamente questo modello societario, peraltro quasi abbandonato dagli operatori italiani. Dal testo provvisorio della riforma, diramato il 30 settembre 2002, poteva desumersi la soppressione—tuttavia solo casuale—dalla disciplina peculiare delle mutue assicuratrici. Invero, proprio questo errore materiale ha indotto il Parlamento a prendere posizione, determinando il Governo non solo a rettificare la formulazione dell’intervento normativo in modo da non espungere dall’ordinamento la disciplina specifica delle mutue, ma, anzi, a riproporre tale disciplina nel corpo dell’art. 8, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con una marginale variazione (il rinvio alla disciplina delle «società cooperative a responsabilità limitata», divenuto delle «società cooperative») e l’eliminazione di una ripetizione (v. art. 2546 c.c.).

Un ulteriore intervento, limitato tuttavia alle sole mutue assicuratrici minori, si è avuto con la riforma della legislazione speciale sulle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private). Il codice detta una disciplina specifica per «particolari mutue assicuratrici» (art. 52 ss. cod. ass. priv.), in relazione all’oggetto limitato e al numero di assicurati. Tale disciplina, che non molto si discosta dalla corrispondente, superata normativa di vigilanza—e che invero non aveva consentito la formazione di alcuna nuova mutua assicuratrice dopo l’approvazione del codice civile del 1942—costituisce per alcuni profili un passo avanti verso l’allineamento della legislazione italiana a quella dei Paesi, europei e non, ove le mutue assicuratrici, anche di minori dimensioni, hanno un ruolo di rilievo in economia. In più parti, tuttavia, tale normativa appare discutibile e imprecisa[3].
Rapporto assicurativo e rapporto associativo

Caratteristica, la più peculiare della mutua assicuratrice, è che si acquista la qualità di socio assicurandosi presso la società e la si perde con l’estinguersi dell’assicurazione. Seppure siano stati addotti anche di recente pregevoli argomenti a favore dell’opinione che vede nell’assicurazione mutua e nella partecipazione alla mutua assicuratrice due distinti contratti o, meglio, rapporti, l’uno associativo l’altro assicurativo, tra di loro collegati o accessori, è maggioritaria e preferibile la tesi che sostiene l’unitarietà del rapporto sociale e di quello assicurativo. È da ritenersi, infatti, che il negozio giuridico rivesta natura assicurativa e si attui mediante la costituzione di un vincolo associativo[4].

La combinazione di un momento associativo e di un momento assicurativo si riflette sul regime della disciplina. Ai sensi dell’art. 2547 c.c., alle società mutue assicuratrici è applicabile la disciplina delle società cooperative in quanto compatibile con la loro natura; alle assicurazioni mutue, d’altronde, è applicabile la disciplina del contratto di assicurazione, in quanto compatibile con la specialità del rapporto (art. 1884 c.c.). Sebbene le due discipline di regola non abbiano ragione di interferire, in almeno due casi entrano in (più o meno apparente) conflitto: così in materia di obblighi contributivi e di prescrizione. Dottrina e giurisprudenza (e v., in senso contrapposto, App. Torino, 21 novembre 1992, in Giur. it. 1994, I, 2, 502; Trib. Caltanissetta, 18 giugno 1968, in Giur. sic. , 1968, 817; in Giur. it. , 1970, II, 1, 253 e Pret. Roma, 14 gennaio 1963, in Assic. , 1964, II, 231 ss.) non hanno saputo offrire soluzioni univoche, a ragione della divisione in punto di definizione dell’essenza dell’assicurazione mutua.
Costituzione

Le mutue assicuratrici devono costituirsi per atto pubblico (arg. ex art. 2521), sebbene il contratto di assicurazione mutua rivesta forma scritta solo a fini di prova (ex art. 1888). Al proposito, un argomento decisamente a favore della tesi unitaria è che il contratto costitutivo della mutua assicuratrice non si limita alla costituzione dell’ente, ma vale necessariamente da contratto di assicurazione. A differenza che per le cooperative di assicurazione tout court, infatti, non è ammissibile la costituzione di questo tipo di società se non da parte di coloro che intendano, con quel medesimo atto, contrarre una garanzia assicurativa: ciò significa che la costituzione e l’inizio dell’attività devono necessariamente coincidere. Il che, soprattutto in passato, ha determinato non poche perplessità. L’inizio dell’attività, infatti, era (ed è tuttora) soggetto all’autorizzazione dell’ISVAP, che non poteva concederla se non ove la società fosse stata regolarmente costituita e possedesse i requisiti necessari per il provvedimento di autorizzazione (così gli artt. 9 e 10 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174; artt. 11 e 12, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175). L’attuale art. 14 cod. ass. priv. prevede invece una procedura costitutiva analoga a quella bancaria, per cui l’impresa assicurativa dev’essere autorizzata prima della legale costituzione attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (che, anzi, non può avere corso in mancanza di autorizzazione: cfr., art. 14, comma 2, cod. ass. priv.). Il che risolve senz’altro il problema della irregolarità (di esercizio dell’assicurazione senza autorizzazione) tra la legale costituzione e l’autorizzazione che era stato fondatamente posto in passato.

Per la costituzione delle mutue assicuratrici, restano peraltro come requisiti specifici che

i fondatori siano portatori di un rischio assicurabile che intendano garantire attraverso la costituzione della mutua;
reperiscano immediatamente (anche mediante sovventori) quanto necessario per la costituzione del fondo di garanzia, determinato (a differenza che per le cooperative d’assicurazione) in misura pari al capitale minimo richiesto per le società per azioni esercenti le assicurazioni, in relazione ai settori e ai rami per i quali si richiede l’autorizzazione.

Regole speciali, contenute negli artt. 52-56 cod. ass. priv., valgono per la costituzione delle particolari mutue assicuratrici, di cui s’è fatto cenno. Al proposito, è oggi attribuita all’Isvap (ex artt. 54-55 cod. ass. priv.) la competenza per fissare, con propria normativa regolamentare, la procedura per il rilascio, l’estensione o il diniego dell’autorizzazione. Competente a dar corso alla procedura autorizzativa può essere l’Isvap stesso ovvero, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto. Agli stessi soggetti che concedono l’autorizzazione è rimesso di determinare—per le proprie aree di competenza—i requisiti di adeguatezza patrimoniale e la disciplina della struttura organizzativa della società.
Contributi e capitale sociale

Nella sua evoluzione storica, la mutua assicuratrice ha assunto due modalità organizzative, in relazione alle modalità di afflusso delle risorse da destinare al pagamento delle indennità: si parla così di mutua a ripartizione e di mutua a contribuzione anticipata. Nella prima, gli assicurati-soci sono tenuti a contribuire alle spese della società in ragione dei sinistri occorsi in un determinato periodo, ex post; nella seconda, essi sono tenuti a versare anticipatamente a favore della società contributi, fissi o variabili, in relazione al rischio assicurato. Con l’emanazione del T.U. delle assicurazioni private nel 1959 la mutua a ripartizione è stata definitivamente vietata, ma già nella stessa direzione si era posto il codice del ’42 (v. Relazione n. 1031). L’art. 2546 c.c. prescrive infatti la fissazione di contributi fissi o variabili, in base al limite massimo determinato dall’atto costitutivo, con funzione analoga a quella dei premi sotto il versante assicurativo, e di conferimento sotto il versante societario.

I contributi non possono tuttavia considerarsi né solo premi, né conferimenti nello stesso senso in cui essi sono intesi nelle società cooperative o nelle società per azioni. Non sono solo premi perché non rappresentano soltanto il prezzo della garanzia assicurativa, ma costituiscono l’apporto che giustifica la partecipazione al vincolo associativo: peraltro, a differenza dei premi, che sono fissi e predeterminati, i contributi possono essere variabili, sia in diminuzione, sia anche in aumento. Non sono neppure conferimenti in senso stretto, perché non sono destinati alla formazione del capitale sociale, né danno luogo a quote di partecipazione.

Le mutue assicuratrici, invero, non hanno capitale sociale, né fisso, né variabile, ma devono dotarsi di un fondo di garanzia, equiparato dalla normativa di vigilanza al capitale minimo delle s.p.a., che viene di regola alimentato—nelle società consolidate—con gli utili di esercizio, e cioè come una riserva societaria. L’art. 2548 c.c. prevede che «fondi di garanzia per il pagamento delle indennità» possono essere costituiti con speciali conferimenti di assicurati o di terzi, ai quali può essere attribuita la qualità di socio (sovventore).

Il concetto di fondo di garanzia impiegato nel codice civile non corrisponde, tuttavia, a quello fatto proprio dalla normativa di vigilanza: il primo infatti, pur non avendone la natura, ha la funzione di una riserva assicurativa (non si tratta tuttavia di riserva tecnica, perché non è accantonata dai contributi); il secondo ha la funzione del capitale minimo, ma si costituisce come una riserva societaria, e non può quindi fungere, come il capitale delle altre società, da parametro per la partecipazione dei soci.

Le mutue assicuratrici sono società a responsabilità limitata, atteso che, ai sensi dell’art. 2546, comma 1, c.c. «le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale» (è stato peraltro soppresso l’attributo «sociale» riferito, nella versione della norma apparsa nel codice del 1942, alle obbligazioni). L’inciso del primo comma dell’art. 2546 c.c. risulta tuttavia sostanzialmente pleonastico ora che la riforma del diritto societario ha escluso la possibilità di costituire società cooperative a responsabilità illimitata o multipla (vedi l’attuale art. 2518 c.c.). Si ritiene che la variabilità dei contributi dei soci assicurati, ove prevista, e comunque entro il tetto massimo determinato dall’atto costitutivo, sia esclusivamente destinata a consentire il pareggio tra costi e ricavi della gestione assicurativa e non possa essere fatta valere per la copertura di perdite derivanti dalla gestione societaria.
Soci sovventori e finanziamento

Non si parla di contributi, ma di conferimenti speciali, con riguardo agli apporti effettuati dai soci sovventori per la costituzione del fondo di garanzia. Questi conferimenti potrebbero astrattamente considerarsi idonei alla formazione di quote di partecipazione e di capitale sociale. Secondo alcuni, tuttavia, nonostante ai sovventori possa essere attribuita la qualità di socio, si tratta in realtà di figure assimilabili ai titolari di buoni di godimento o di strumenti partecipativi.

I sovventori hanno comunque diritto a che il relativo apporto sia remunerato, sia con interessi fissi, sia con utili, sia con un sistema misto, in parte fisso e in parte variabile in relazione ai profitti dell’attività. Ai sovventori spettano anche diritti amministrativi ma non possono prendere il sopravvento nella gestione della società. L’ordinamento pone loro anzitutto un doppio limite con riguardo al voto in assemblea: da un lato, ciascun sovventore non può esercitare individualmente più di cinque voti, dall’altro lato, i voti complessivamente attribuiti ai sovventori non possono superare quelli attribuiti agli assicurati. Il principio deve ritenersi applicabile alle singole assemblee e non può essere neutralizzato dal prevedibile assenteismo degli assicurati. Questa posizione, sostenuta in passato senza il conforto legislativo, è oggi avvalorata da una serie di disposizioni che il riformatore ha introdotto in relazione all’esercizio del voto da parte di possessori di strumenti finanziari nelle cooperative. In secondo luogo, i soci sovventori possono farsi nominare amministratori, ma la maggioranza di questi deve essere costituita da assicurati.

Per altro profilo, le mutue assicuratrici possono emettere obbligazioni al pari delle cooperative. Si discute se possano emettere azioni in relazione alle quote dei sovventori e se possano quotarsi in borsa: la soluzione affermativa è prevalente, anche se il parallelo con le società cooperative deve essere sul punto condotto con cautela. Più coerente con la riforma del diritto societario appare infatti una qualificazione dei certificati attribuiti ai sovventori di mutue assicuratrici in termini di strumenti finanziari partecipativi, piuttosto che di azioni, sul rilievo assorbente che, a differenza delle «azioni di sovvenzione» cooperative, i primi non si relazionano al capitale.
Organizzazione corporativa

L’organizzazione corporativa delle società mutue assicuratrici corrisponde a quella delle cooperative. Di regola, quindi, vi sarà un’assemblea dei soci-assicurati, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale.

Nel consiglio di amministrazione devono essere eletti soci-assicurati: meno della metà dei membri può essere scelta anche tra i sovventori. Anche per le mutue assicuratrici valgono le opzioni consentite dall’art. 2544 c.c. alle cooperative, in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo. La società potrà quindi optare per il sistema dualistico di cui all’art. 2409-octies c.c., ovvero per quello monistico, di cui all’art. 2409-sexiesdecies c.c.. Considerati i limiti dimensionali, non è prospettabile l’applicazione del regime delle s.r.l. ex art. 2519, comma 2, c.c.: diversamente dalle piccole cooperative, non potrà quindi derogarsi anche nelle mutue più piccole alla necessaria ripartizione di competenze tra assemblea ed amministratori. Tale soluzione è stata peraltro accolta all’art. 56, comma 3, cod. ass. priv., che esclude espressamente—per le particolari mutue assicuratrici—la possibilità di optare per il regime disciplinare delle s.r.l.

Con riguardo all’organo assembleare, ha un certo rilievo la pratica delle cosiddette assemblee dei delegati. Si tratta di un sistema sostitutivo dell’assemblea generale in cui esprimono il voto «delegati» nominati di norma per cooptazione, su indicazione del consiglio di amministrazione. L’istituto non corrisponde a quello delle assemblee separate di cui all’art. 2540 c.c. e suscita dubbi di legittimità, anche in altri ordinamenti (in particolare quello tedesco). In effetti, il sistema dei delegati impedisce ai singoli soci non solo di partecipare alle assemblee generali, ma anche di dare istruzioni ai delegati o di concorrere alla relativa nomina. Corretto sarebbe invece che gli assicurati-soci fossero chiamati a votare in relazione agli ordini del giorno di cui debba discutere l’assemblea generale, o quanto meno ad eleggere direttamente i propri rappresentanti.

Per ciò che riguarda il controllo dei conti, occorre ricordare che le mutue, in quanto imprese di assicurazione, devono sottoporsi alla revisione contabile obbligatoria da parte di una società di revisione. Ai sensi dell’art. 2547 c.c. le mutue sono infatti soggette alle leggi speciali in materia di esercizio delle assicurazioni: esse sottostanno dunque al controllo dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, mentre non sono alle stesse applicabili le norme sul controllo cooperativo di cui agli artt. 2545-quaterdecies ss. c.c., né quelle contenute nel d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, recante la disciplina della revisione in materia cooperativistica.

Ciononostante, è da ritenersi ammissibile il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

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Polizza

In diritto con il termine Polizza (dal latino pollicitatio, promessa) si definisce il documento su cui è redatto contratto di assicurazione e, per estensione, il contratto stesso.
Programma Gestione Polizze Assicurative

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Indice

1 Dalla scommessa all’industria
2 Struttura negoziale
3 Le parti contrattuali
4 Tipi di polizza (ramo danni) e relativi oggetti
5 Polizza vita caso morte
6 Disciplina normativa
6.1 Ordinamento italiano
6.2 Oggetto del contratto
6.3 Forma del contratto
6.4 La polizza fideiussoria
6.5 Polizza vita unit linked
7 Voci correlate
8 Collegamenti esterni

Dalla scommessa all’industria

L’etimologia di “polizza” (vedi incipit ), e pure l’antiquato vocabolo “premio” per indicare il “prezzo” da pagare per assicurarsi, rimandano all’originaria natura, meramente aleatoria, del contratto assicurativo. Per parafrasare un classico esempio scolastico del diritto romano, “ti darò centomila Euro se la nave non arriverà dall’Asia“.
Vista singolarmente, ogni operazione assicurativa è obiettivamente sempre una scommessa.

Ciò che la trasforma in un moderno (e lucrativo) atto economico, è la tecnica “assuntiva” (riferita all’assunzione di rischi omogenei), per cui l’assicuratore è in grado di avvalersi di tabelle di probabilità statistica e attuariale, in funzione delle quali il premio (ossia la tariffa) è calcolato per ciascun evento in modo da garantire all’impresa di assicurazioni un esercizio (statisticamente) vantaggioso del singolo ramo (danni, vita, incendio e così via).
Struttura negoziale

Da un punto di vista di teoria generale privatistica, si può affermare che il contratto in esame è ad effetto obbligatorio, “unilaterale” (nel senso che l’obbligazione è testualmente posta a carico del solo assicuratore), a prestazioni corrispettive (detto anche, con termine di schietta derivazione greca sinallagmatico ).
Le parti contrattuali

Sembrerebbe ovvio che le parti fossero: assicurato e assicuratore.
La realtà, come sempre, è un po’ più complessa; quanto all’assicuratore, possiamo brevemente fare rinvio a quanto detto circa l’evoluzione da scommessa ad industria (sia pure con l’ulteriore precisazione che, naturalmente, per esercitare questa “industria” occorrono particolari autorizzazioni governative).
Per l’altra parte, è talora necessario distinguere tra:

contraente (la persona fisica o giuridica che stipula la polizza);
assicurato (la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla polizza);
beneficiario (la persona fisica o giuridica destinataria della prestazione cui si obbliga l’assicuratore).

Occorre precisare che, se pure le tre “figure” appena descritte spesso s’identificano in un unico soggetto, è tutt’altro che raro che i vari soggetti siano ben distinti: è tautologico, ad esempio, che nel caso di morte la liquidazione del dovuto avverrà in favore di un soggetto diverso dal deceduto, così come è normale prassi, da parte di chi eroghi un mutuo, richiedere che la polizza assicurativa sul bene “finanziato” vincoli la liquidazione a favore del creditore. Il costo determinato, detto “premio assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi, al grado del danno e alla somma assicurativa.
Tipi di polizza (ramo danni) e relativi oggetti

Alcuni esempi di polizze assicurative:

Infortuni: l’impresa assicura il pagamento di un’indennità alle persone indicate in polizza, che in conseguenza di cause esterne, violente e fortuite subiscano lesioni obiettivamente constatabili provocanti la morte o un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Garanzia sanitaria: l’impresa, in caso di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, reso necessario da malattia o infortunio che diano luogo ad intervento chirurgico, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale, alcune (specificate) spese mediche sostenute dall’assicurato. Tali prestazioni possono essere sostituite dalla corresponsione di un’indennità giornaliera (a forfait prefissato).
Incendio: l’impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del contraente o dell’assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché superamento da parte degli stessi del muro del suono;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti al contraente e/o all’assicurato, in transito sulla pubblica via.

Elettronica: l’impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Furto: l’impresa si obbliga a risarcire l’assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento;
per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi a locali chiusi.

C.A.R. (Contractor’s All Risks): l’impresa si obbliga a tenere indenne l’assicurato da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate alle partite di polizza, durante il periodo di costruzione, nel luogo indicato in polizza e nel periodo coperto dall’assicurazione, da qualsiasi causa determinati, salvo le delimitazioni specificamente espresse.
Crediti: è una forma di assicurazione che protegge l’imprenditore dal rischio del mancato incasso dei crediti per insolvenza dei propri clienti.
Tutela Legale: l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta sezione del contratto.

Polizza vita caso morte

In questo caso l’impresa assicura il pagamento di un capitale ai beneficiari indicati in polizza, a seguito della morte dell’assicurato, se questa si verifica nel periodo di validità del contratto che può essere annuale o poliennale.

Talora, il soggetto assicurato cede a terzi la titolarità dei diritti della polizza, per ottenere un anticipo di liquidità (esigenze di reddito o malattia), all’atto di vendita e in forma di rata mensile del risarcimento, basata sulla rivalutazione annua.
Il profitto dell’intermediario è tanto più alto se e (quanto prima della scadenza) sopraggiunge l’evento di morte, e in ragione della differenza fra l’interesse corrisposto mensilmente all’assicurato, e quello calcolabile fra il premio della polizza e il valore atteso di pay-off a scadenza.
Le polizze vita sono anche il sottostante di strumenti derivati, detti Life Settlement Backed Securities (LFBS). La polizza viene cartolarizzata con l’emissione di obbligazioni, garantite dalla eventuale riscossione a scadenza, in caso di morte.

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Responsabilità Civile Autoveicoli
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

La responsabilità civile autoveicoli (o RCA, o RC Auto), nell’ordinamento giuridico italiano, si riferisce alla responsabilità giuridica per i rischi, avverso il quale è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dalla eventuali danni cagionati a persone o cose, a causa della circolazione di autoveicoli su strada.
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La compagnia assicuratrice ha sua volta obbligo a contrarre con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi.
Indice

1 Funzionamento
2 Disciplina normativa
2.1 La legge n. 248/2006
2.2 La legge n. 40/2007
2.3 La legge n. 99/2009: le nuove polizze poliennali
2.4 La legge n. 221/2012 e l’abolizione del c.d “tacito rinnovo”
3 Note
4 Voci correlate

Funzionamento

Le polizze RC auto in Europa sono spesso associate al meccanismo del bonus-malus.

Il mercato viene segmentato per area geografica, età, anni di conseguimento della patente, tipologia di veicolo assicurato, in base all’entità e frequenza degli incidenti.
In particolare quest’ultimo parametro, che è solo uno degli indicatori che portano alla determinazione del premio, viene espresso secondo una scala costituita da varie posizioni, che possono essere perse o guadagnate dall’assicurato in base al numero dei sinistri.
Tale posizione viene detta “classe di merito” ed evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale. Il documento che certifica la classe di merito è detto attestato di rischio.
Oggi è possibile confrontare direttamente online importi e garanzie delle singole compagnie (in particolare l’importantissima rinuncia alla rivalsa)con i Comparatori di assicurazioni.
Disciplina normativa

L’obbligo è stabilito dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969 la quale recita all’articolo 1:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.

L’obbligatorietà della stipulazione decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Inoltre, ai sensi dell’art. 181 del codice della strada italiano è obligatorio esporre il contrassegno relativo all’assicurazione:
« 1. E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. »

Lo stesso articolo inoltre prevede anche sanzioni in caso di mancata esposizione:
« 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da liretrentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180. »

Riguardo la tassa automobilistica, si ricorda che a decorrere dal 1º gennaio 1998 l’esposizione e il portare il contrassegno con sé non è più obbligatorio, come stabilito dalla legge 449/1997.
La legge n. 248/2006

In base alle modifiche introdotte dal cd. decreto Bersani del 2007 (decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con in legge n. 248 del 4 agosto 2006) i sinistri sono rilevanti ai fini della penalizzazione solo quando all’assicurato viene attribuita una responsabilità superiore al 50 per cento, sussistendo tuttavia il cumulo qualora nella stessa annualità assicurativa l’assicurato ne cagioni più di uno. L’attribuzione delle penalizzazioni o dei vantaggi ogni posizione evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale.

Non è più possibile delineare un meccanismo comune per l’evoluzione ed il numero delle classi, perché ogni compagnia utilizza una propria scala interna con un numero variabile di posizioni nonché regole proprie per la perdita o il guadagno delle stesse. Per rendere confrontabili queste scale e consentire il passaggio da una compagnia all’altra, la legge prevede una scala di conversione universale (CU) con 18 posizioni e regole evolutive prefissate.

Nell’attestato di rischio è riportata l’equivalenza tra la scala interna adottata dalla compagnia con la quale si è assicurati e tale scala di conversione universale; le 18 classi della scala di conversione universale sono identificate dal prefisso CU (CU1, CU2… CU18). Nella scala CU la posizione di partenza, per chi si assicura per la prima volta, è la classe CU14 che è da considerarsi intermedia. Resta inteso che cambiando compagnia assicuratrice, quella nuova riconvertirà la classe CU nella propria classe di merito sulla scala interna, e tale posizione potrà essere identica alla CU, migliore o peggiore. Molto spesso nelle scale interne è rilevante un intero quinquennio di comportamento (con o senza sinistri), al contrario della CU che viene influenzata unicamente dall’ultima annualità di assicurazione.

La normativa non vieta un trattamento non concorrenziale, che, a parità di altre condizioni, porta all’assegnazione di una CU interna che penalizza chi proviene da un’altra compagnia assicurativa, rispetto a chi è già cliente con una polizza in scadenza.
La legge n. 40/2007

Successivamente, il decreto legge 31 gennaio 2007, convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha introdotto alcune novità: ha abrogato l’esclusiva di dieci anni per i contratti assicurativi, ha azzerato le spese a carico del cliente per il cambio di assicurazione, abolito l’esclusiva degli agenti assicurativi monomandatari.

L’effetto di questa misura doveva essere l’apertura del mercato della distribuzione assicurativa, non potendo più una compagnia disporre di una rete di propri agenti. Ogni assicuratore può proporre ai clienti un portafoglio di polizze di differenti compagnie, fra le quali scegliere.

Il secondo Decreto Bersani introduce anche due importanti novità: l’attestazione di rischio vale 5 anni dalla data di scadenza dell’ultima polizza; pertanto è possibile stipulare un nuovo contratto assicurativo senza perdere la classe di merito; la più grande novità, però, è la possibilità di acquisire la CU più bassa del proprio nucleo familiare in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato (quindi quando ci sia passaggio di proprietà); lo stesso vale in caso di acquisto di una seconda auto.

Se ad esempio un neopatentato acquista un’auto potrà usufruire della CU più bassa del proprio nucleo familiare, anziché iniziare la propria storia assicurativa dalla CU 14; un altro caso può essere quello in cui il proprietario di un veicolo ne voglia acquistare un altro; potrà acquisire la classe di merito del primo mezzo anche sul secondo.

È altresì importante ricordare che la CU acquisita non ha la stessa validità di una CU maturata nel corso degli anni, ma consente comunque un risparmio significativo sul premio assicurativo. L’eredità della classe di rischio vale solo per persone fisiche e se la tipologia di veicolo è la stessa (auto con auto, moto con moto).

Nessun obbligo delle compagnie è previsto se una persona fisica ha due polizze per due tipologie di veicoli diversi ma guidabili con la solita patente: se ad esempio guida un’auto in classe di merito 1 e assicura una moto fino a 125 cc, riparte per la moto dalla classe 14 (come un neopatentato con la A1), anche se entrambi i veicoli sono guidabili con la stessa patente B.
La legge n. 99/2009: le nuove polizze poliennali

Una norma approvata il 9 luglio 2009, promulgata con la legge 23 luglio 2009 n. 99,[1] modifica nuovamente l’art. 1899 del codice civile. La legge reintroduce la possibilità per le compagnie e gli assicuratori di offrire polizze del ramo danni di durata pluriennale, in cambio di uno sconto rispetto alla polizza annuale.

In base alla precedente normativa, la polizza poteva prevedere un rinnovo tacito per un massimo di due anni per volta, un vincolo massimo di 10 anni prima del quale il cliente se dava disdetta doveva pagare tutti i premi degli anni mancanti alla scadenza del periodo decennale, un preavviso massimo di 6 mesi.
Il Decreto Bersani aveva imposto che ogni anno il cliente potesse dare disdetta, quindi aveva ridotto il tempo massimo per il tacito rinnovo a 1 anno e abrogato ogni periodo vincolante nelle polizze pluriennali.
Il ddl sviluppo mantiene la disciplina del Decreto Bersani del 2007, in quanto il cliente deve sempre avere scelta fra il prodotto annuale e quello poliennale. Quello pluriennale è reintrodotto, ma con l’obbligo di uno sconto, un preavviso ridotto a 60 giorni e un vincolo dimezzato a 5 anni.
Sono nulle le clausole che impongono al cliente un vincolo superiore a 5 anni, oltre tale periodo il cliente può sempre dare disdetta. Nulla vieta la stipula di polizze pluriennali che si possono disdire di anno in anno, quindi con un periodo vincolato minore di 5 anni, o del tutto assente.

La legge non precisa alcuna percentuale minima di sconto, né che la polizza debba essere senza oneri, per cui la compagnia potrebbe richiedere la restituzione degli sconti praticata in caso di disdetta prima del periodo vincolato indicato nella polizza.
La legge n. 221/2012 e l’abolizione del c.d “tacito rinnovo”

Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221,[2] ha inoltre abolito il tacito rinnovo prevedendo una deroga all’art. 1899 del codice civile italiano: infatti modificando il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (“Codice delle assicurazioni private“) ha inserito nella legge del 2005 l’art. 170-bis il quale dispone al comma 1 che:
« Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. »

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