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Lesione
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Lesione è un termine utilizzato in medicina per indicare una qualsiasi alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza di un insulto fisico, chimico o biologico[1]. Può derivare da un trauma oppure caratterizzare una malattia[2]. Si tratta di un termine generico che può indicare numerose condizioni, dall’ulcera alla ferita, al tumore[3].
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La parola deriva dal latino laesus, participio passato del verbo laedere che significa danneggiare[4].

Le lesioni possono essere definite focali o multifocali, qualora si tratti di singole o multiple alterazioni localizzate. Possono essere localmente estese o diffuse quando il danno è più ampio, tanto da invadere organi o tessuti situati in posizioni adiacenti o a distanza[5].

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Mezzo di trasporto
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Un mezzo di trasporto è ciò che serve per il trasferimento di persone, animali o cose, guidato o teleguidato dall’uomo.
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CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.

Quando si parla di veicolo solitamente si intende la tipologia dei mezzi meccanici, cioè non mossi dalla forza animale.
Indice

1 Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo
2 Classificazione dei mezzi di trasporto
2.1 Terrestri
2.1.1 Liberi
2.1.1.1 Animali
2.1.1.2 Veicoli
2.1.2 Su rotaia
2.1.2.1 Di superficie
2.1.2.2 Sotterranei
2.2 Navali
2.2.1 Di superficie
2.2.2 Subacquei
2.3 Aerei
2.4 Spaziali
3 Voci correlate
4 Altri progetti

Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo

In base all’ambiente in cui è destinato a muoversi, il veicolo può essere distinto nelle seguenti quattro principali tipologie:

veicolo terrestre o veicolo di terra: veicolo destinato a muoversi sulla terra;
veicolo acquatico: veicolo destinato a muoversi nell’acqua;
veicolo aereo o aeromobile: veicolo destinato a muoversi nell’aria;
veicolo spaziale: veicolo destinato a muoversi nello spazio.

In base all’uso a cui è destinato, il veicolo viene invece distinto nelle seguenti due principali tipologie:

veicolo civile: veicolo destinato ad un uso civile;
veicolo militare: veicolo destinato ad un uso militare.

Sempre inerentemente all’ambiente in cui è destinato a muoversi, esiste anche una tipologia di veicolo destinato a muoversi in più di un ambiente: l’anfibio. Si tratta per lo più di veicoli destinati ad un uso militare in grado di muoversi sia sulla terra che nell’acqua (Veicoli militari anfibi) anche se non mancano casi di autovetture anfibie destinate ad un uso civile.
Classificazione dei mezzi di trasporto

Un elefante utilizzato come mezzo di trasporto

Tricicli per le vie di Tianjin

Veicolo autosnodato

Trattore per uso agricolo

Milano: tram serie 1500

Una barca a vela trialbero

Un aeroplano civile in volo

Il lancio di uno Space Shuttle
Terrestri
Liberi
Animali

cavallo
cammello
elefante
animale da soma

Veicoli

carrozza
segway
bicicletta
tandem
velotaxi
taxi
ciclomotore
motoveicolo
motocicletta
motocarrozzetta
motocarro
motoarticolato
mototrattore
autoveicolo
autovettura
automobile
berlina
monovolume
station wagon
pick-up
coupé
cabriolet
roadster
SUV
camper
ambulanza
autobus
autobus guidato
autosnodato
scuolabus
Phileas
guidovia
autocarro
furgone
autotreno
autoarticolato
road train
trattore stradale
trattore agricolo
trattore d’artiglieria
autoveicolo per uso speciale
autoveicolo per trasporto specifico
rimorchio
semirimorchio
roulotte
filoveicolo
filobus
filosnodato
filocarro
filotreno

Su rotaia
Di superficie

treno
locomotiva
carrozza ferroviaria
carro ferroviario merci
tram
tram snodato
Translohr (tram su gomma con una rotaia)
funicolare
O-Bahn (autobus guidato su rotaia)
Bombardier Guided Light Transit (autobus/filobus parzialmente vincolato a una rotaia)
funivia
slittovia
seggiovia
skilift
treno a levitazione magnetica

Sotterranei

metropolitana

Navali
Di superficie

aliscafo
barca a vela
canoa
imbarcazione
nave
traghetto
vaporetto
motonave
battello foraneo
motoscafo
motozattera

Subacquei

sommergibile
batiscafo
sottomarino

Aerei

aeroplano o aereo
aerostato
aliante
deltaplano
dirigibile
elicottero
girocottero o autogiro
mongolfiera
pallone aerostatico
convertiplano

Spaziali

razzo
space shuttle
sonda spaziale
veicolo spaziale

Voci correlate

Meccanica (veicoli)
Trasporto pubblico
Lista di mezzi militari

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Demutualizzazione

Per demutualizzazione si intende, soprattutto negli ordinamenti di common law, l’abbandono del principio della mutualità, a favore di quello della gestione lucrativa. Per le mutue assicuratrici, ciò si traduce nella trasformazione in società per azioni o nel trasferimento del portafoglio assicurativo a società per azioni. È questo un tema di attualità da un decennio a questa parte in tutti i maggiori ordinamenti europei e, soprattutto, negli Stati Uniti.

In passato, la giurisprudenza italiana ha ammesso, nonostante il divieto valevole per le cooperative, la trasformazione delle mutue assicuratrici in società per azioni[5]. Tale soluzione è apparsa ad alcune fonti[6] non condivisibile, nonostante il contrario orientamento della dottrina dominante e dell’ISVAP.

Oggi essa va comunque verificata alla luce del mutato contesto normativo. L’art. 2545-decies c.c. consente infatti la trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente, facendo obbligo di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La norma richiamata non è applicabile alle mutue assicuratrici. Fermo restando che le mutue possono, secondo la dottrina maggioritaria, stipulare contratti di assicurazione a premio in misura non prevalente rispetto ai contratti di assicurazione mutua, resta tuttavia implausibile un inquadramento delle mutue assicuratrici tra le cooperative a mutualità prevalente o non prevalente per gli effetti previsti dalla normativa delle cooperative. Le mutue assicuratrici—a differenza delle società di mutuo soccorso e come è del resto confermato dal d.lgs. 220/2002—si collocano fuori dal movimento cooperativistico e non beneficiano delle relative agevolazioni costituzionalmente garantite (siano esse di carattere tributario o generale). Non avrebbe dunque alcun senso applicare alle stesse norme, come quella sulla trasformazione o sui controlli, che hanno a presupposto la partecipazione alle provvidenze ed agevolazioni cooperativistiche.

Per fornire soluzione al problema della trasformazione (principalmente in società per azioni) occorre piuttosto misurarsi con il disposto dell’art. 2500-octies c.c., che disciplina la trasformazione in società di capitali. Questa norma appare particolarmente attenta nell’individuare i soggetti giuridici trasformabili (consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni), così manifestando in modo inequivocabile alcune esclusioni (così almeno secondo l’opinione preferibile): la prima di tali esclusioni riguarda le società cooperative, che infatti possono trasformarsi in società di capitali solo alle condizioni di cui all’art. 2545-decies c.c.; la seconda riguarda le associazioni non riconosciute; la terza, appunto, le mutue assicuratrici. Alla luce di tale disposizione, sembrano restare validi ed intatti tutti gli argomenti addotti in precedenza per negare la trasformabilità delle mutue assicuratrici in società per azioni.

E cioè: la strutturale mancanza del capitale sociale nelle mutue assicuratrici, e persino la mancanza di quote di partecipazione dei soci, rende arbitrario qualunque criterio di assegnazione delle azioni, tra cui quello individuato in giurisprudenza. Da respingere è infatti l’assunto che a ciascun assicurato avente una polizza in corso debba essere attribuito un numero di azioni proporzionale alla quota di patrimonio netto che abbia contribuito a formare negli ultimi dieci anni di contribuzione. Invero, se si deve tener conto delle contribuzioni effettive alla formazione del patrimonio netto della mutua, occorre risalire fino alla sua costituzione e valutare la contribuzione non solo degli assicurati attuali, ma anche di tutti quelli che per una ragione o per l’altra non ne sono più soci.

Altresì arbitrario è il criterio in base al quale le azioni della società per azioni risultante vengono ripartite tra assicurati e sovventori: ai sovventori spetterebbe infatti la conversione della quota di fondo di garanzia dagli stessi sottoscritta ed, inoltre, una quota parte del fondo di garanzia proprio, di quello cioè costituito dalla società medesima mediante accantonamenti di riserve. Invero, la parte di fondo di garanzia costituita dalle riserve (il fondo proprio) non è prestabilita dalla legge, e può anzi del tutto mancare. Ciò significa che nelle operazioni di trasformazione ove sono presenti soci sovventori, agli assicurati viene attribuita una quota parte delle azioni della società risultante solo a condizione che esista un fondo proprio e, comunque, nella misura che questo casualmente assume.

Non privo di efficacia nello stesso ordine di critiche appare poi il rilievo che nell’ipotesi di trasformazione di una mutua assicuratrice, in cui siano presenti sovventori, gli stessi si ritroverebbero nella maggior parte dei casi—per il sol fatto della trasformazione—in possesso del pacchetto azionario di maggioranza di una società, che non avrebbero mai potuto governare come mutua. Il che appare un tradimento fin troppo disinvolto delle regole di tutela dello spirito mutualistico che si impongono fintanto che la mutua riveste tale forma societaria.

In senso contrario alla demutualizzazione, ma sulla base di valutazioni generali, valevoli per qualunque ordinamento, si schiera di recente anche la Commissione europea[7].

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