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Chimpsoft Gestione Sicurezza Coperture Assicurazioni
Polizza
In diritto con il termine Polizza (dal latino pollicitatio, promessa) si definisce il documento su cui è redatto contratto di assicurazione e, per estensione, il contratto stesso.
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Indice
1 Dalla scommessa all’industria
2 Struttura negoziale
3 Le parti contrattuali
4 Tipi di polizza (ramo danni) e relativi oggetti
5 Polizza vita caso morte
6 Disciplina normativa
6.1 Ordinamento italiano
6.2 Oggetto del contratto
6.3 Forma del contratto
6.4 La polizza fideiussoria
6.5 Polizza vita unit linked
7 Voci correlate
8 Collegamenti esterni
Dalla scommessa all’industria
L’etimologia di “polizza” (vedi incipit ), e pure l’antiquato vocabolo “premio” per indicare il “prezzo” da pagare per assicurarsi, rimandano all’originaria natura, meramente aleatoria, del contratto assicurativo. Per parafrasare un classico esempio scolastico del diritto romano, “ti darò centomila Euro se la nave non arriverà dall’Asia“.
Vista singolarmente, ogni operazione assicurativa è obiettivamente sempre una scommessa.
Ciò che la trasforma in un moderno (e lucrativo) atto economico, è la tecnica “assuntiva” (riferita all’assunzione di rischi omogenei), per cui l’assicuratore è in grado di avvalersi di tabelle di probabilità statistica e attuariale, in funzione delle quali il premio (ossia la tariffa) è calcolato per ciascun evento in modo da garantire all’impresa di assicurazioni un esercizio (statisticamente) vantaggioso del singolo ramo (danni, vita, incendio e così via).
Struttura negoziale
Da un punto di vista di teoria generale privatistica, si può affermare che il contratto in esame è ad effetto obbligatorio, “unilaterale” (nel senso che l’obbligazione è testualmente posta a carico del solo assicuratore), a prestazioni corrispettive (detto anche, con termine di schietta derivazione greca sinallagmatico ).
Le parti contrattuali
Sembrerebbe ovvio che le parti fossero: assicurato e assicuratore.
La realtà, come sempre, è un po’ più complessa; quanto all’assicuratore, possiamo brevemente fare rinvio a quanto detto circa l’evoluzione da scommessa ad industria (sia pure con l’ulteriore precisazione che, naturalmente, per esercitare questa “industria” occorrono particolari autorizzazioni governative).
Per l’altra parte, è talora necessario distinguere tra:
contraente (la persona fisica o giuridica che stipula la polizza);
assicurato (la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla polizza);
beneficiario (la persona fisica o giuridica destinataria della prestazione cui si obbliga l’assicuratore).
Occorre precisare che, se pure le tre “figure” appena descritte spesso s’identificano in un unico soggetto, è tutt’altro che raro che i vari soggetti siano ben distinti: è tautologico, ad esempio, che nel caso di morte la liquidazione del dovuto avverrà in favore di un soggetto diverso dal deceduto, così come è normale prassi, da parte di chi eroghi un mutuo, richiedere che la polizza assicurativa sul bene “finanziato” vincoli la liquidazione a favore del creditore. Il costo determinato, detto “premio assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi, al grado del danno e alla somma assicurativa.
Tipi di polizza (ramo danni) e relativi oggetti
Alcuni esempi di polizze assicurative:
Infortuni: l’impresa assicura il pagamento di un’indennità alle persone indicate in polizza, che in conseguenza di cause esterne, violente e fortuite subiscano lesioni obiettivamente constatabili provocanti la morte o un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Garanzia sanitaria: l’impresa, in caso di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, reso necessario da malattia o infortunio che diano luogo ad intervento chirurgico, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale, alcune (specificate) spese mediche sostenute dall’assicurato. Tali prestazioni possono essere sostituite dalla corresponsione di un’indennità giornaliera (a forfait prefissato).
Incendio: l’impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del contraente o dell’assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, in conseguenza di:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché superamento da parte degli stessi del muro del suono;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti al contraente e/o all’assicurato, in transito sulla pubblica via.
Elettronica: l’impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Furto: l’impresa si obbliga a risarcire l’assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera anche se fraudolento;
per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi a locali chiusi.
C.A.R. (Contractor’s All Risks): l’impresa si obbliga a tenere indenne l’assicurato da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate alle partite di polizza, durante il periodo di costruzione, nel luogo indicato in polizza e nel periodo coperto dall’assicurazione, da qualsiasi causa determinati, salvo le delimitazioni specificamente espresse.
Crediti: è una forma di assicurazione che protegge l’imprenditore dal rischio del mancato incasso dei crediti per insolvenza dei propri clienti.
Tutela Legale: l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta sezione del contratto.
Polizza vita caso morte
In questo caso l’impresa assicura il pagamento di un capitale ai beneficiari indicati in polizza, a seguito della morte dell’assicurato, se questa si verifica nel periodo di validità del contratto che può essere annuale o poliennale.
Talora, il soggetto assicurato cede a terzi la titolarità dei diritti della polizza, per ottenere un anticipo di liquidità (esigenze di reddito o malattia), all’atto di vendita e in forma di rata mensile del risarcimento, basata sulla rivalutazione annua.
Il profitto dell’intermediario è tanto più alto se e (quanto prima della scadenza) sopraggiunge l’evento di morte, e in ragione della differenza fra l’interesse corrisposto mensilmente all’assicurato, e quello calcolabile fra il premio della polizza e il valore atteso di pay-off a scadenza.
Le polizze vita sono anche il sottostante di strumenti derivati, detti Life Settlement Backed Securities (LFBS). La polizza viene cartolarizzata con l’emissione di obbligazioni, garantite dalla eventuale riscossione a scadenza, in caso di morte.
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Scoperto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
In campo assicurativo per scoperto si intende quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. Può essere espresso in importo fisso (minimo o massimo scoperto) o in percentuale sull’entità del danno. È quindi un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell’evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno. In considerazione del fatto che il valore assoluto dello scoperto potrebbe raggiungere livelli molto importanti è consuetudine da parte delle Compagnie di porre un limite massimo. Analogamente viene posto anche un limite minimo che permette di mantenere a carico dell’Assicurato un valore congruo anche in caso di danni non particolarmente importanti. In ogni caso, il risultato che si vuole ottenere con l’applicazione di franchigie o scoperti è la diminuzione del costo medio del danno e/o della frequenza di danno.
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In campo bancario, nel caso in cui l’importo degli addebiti in conto corrente ecceda quello degli accrediti, il conto assume un saldo debitore per il cliente. Ciò significa che la banca ha anticipato a quest’ultimo le somme necessarie ad eseguire pagamenti e si verifica di conseguenza lo scoperto di conto. Lo scoperto di conto va distinto dallo sconfinamento che ricorre quando il c/c è assistito da un fido. Lo scoperto di conto ha carattere episodico e necessita il pronto rimborso delle somme utilizzate a debito; il fido rappresenta una somma di denaro che la banca ha concesso al cliente e che questi può utilizzare liberamente; richiede la sottoscrizione di un apposito contratto che ne regola l’ammontare e le condizioni (ad esempio: tasso di interesse). L’utilizzo del conto oltre il limite di fido genera lo sconfinamento di conto.
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Fondo pensione aperto
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Il fondo pensione aperto è uno strumento di previdenza complementare.
I fondi aperti sono creati e gestiti da banche, assicurazioni, Sgr e Sim e poi collocati presso il pubblico. Vi possono aderire lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti. Possono altresì aderire i familiari a carico dei lavoratori nonché non lavoratori.
L’adesione può avvenire in forma individuale o, se il Regolamento del Fondo lo consente, su base collettiva. In quest’ultimo caso si è in presenza di un accordo tra il Fondo e l’azienda, relativo alle modalità e ai termini di contribuzione degli aderenti.
I Fondi Pensione Aperti sono fondi a contribuzione definita e di conseguenza le prestazioni non sono determinabili a priori, ma dipendono dai contributi versati (oltre che dal rendimento degli strumenti finanziari, dal regime fiscale applicabile, ecc.)
L’adesione ai Fondi Pensione è incoraggiata da agevolazioni fiscali. Relativamente alla contribuzione, è prevista la deducibilità dei contributi a carico del lavoratore e a carico dell’azienda fino al limite massimo di € 5.164,57. Un regime ancora più favorevole è applicato ai lavoratori di prima assunzione a partire dal 01 gennaio 2007.
Per vigilare sulla regolare amministrazione di questi fondi è stata istituita una Commissione controllata dal Ministero del lavoro (COVIP – Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione) perché, mentre nel regime utilizzato dalla previdenza di base la contribuzione prelevata dal reddito da lavoro viene subito spesa per pagare le pensioni, con una sorta di solidarietà tra generazioni, quella versata per un fondo pensione integrativo finisce nel mercato dei capitali, dove prudenza e lungimiranza sono d’obbligo. Si richiede, quindi, trasparenza anche nelle modalità di offerta del prodotto derivante da questo risparmio.
Collegamenti esterni
TuaPensione.it Guida sul TFR e i fondi pensione.
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Incendio
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Incendio a Helsinki
L’incendio è una reazione ossidativa (o combustione) non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo dando luogo, ove si estende, a calore, fumo, gas e luce.
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Gli incendi rappresentano ed hanno rappresentato da sempre il fattore di maggior rischio per le attività umane e pertanto nel corso dei tempi sono state create metodologie per prevenirli e strumenti per combatterli. In particolare, con l’aumento delle concentrazioni di persone in spazi chiusi o comunque limitati, tipico degli agglomerati urbani e con l’aumento delle attività potenzialmente pericolose, il rischio incendi è divenuto uno dei più comuni. Per quanto detto la rivelazione incendi è divenuta una necessità primaria per evitare danni alle persone ed alle infrastrutture.
Indice
1 Cause di incendio
2 Condizioni
3 Fasi dell’incendio
4 Effetti dell’incendio
5 Gli incendi in Italia
5.1 Classificazione degli incendi
5.1.1 Per tipologia
5.1.2 Per classe
5.2 Incendio di progetto
5.3 Legislazione antincendio
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti
Cause di incendio
Incendio di sostanza chimica (combustione violenta ad alta temperatura)
Un incendio può essere provocato da diverse cause sia naturali (autocombustione, fulmini, ecc) che per mano dell’uomo per motivi casuali, leciti o illeciti (fortuito, provocato o doloso).
Alcuni esempi di causa: fiamme libere (p.es. operazioni di saldatura), particelle incandescenti (brace), provenienti da un focolaio preesistente (p.es: braciere), scintille di origine elettrica, scintille di origine elettrostatica, scintille provocate da un urto o sfregamento, contatto con superfici e punti caldi, innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas, reazioni chimiche in genere.
Il triangolo del fuoco
Condizioni
per avvenire un incendio è necessario che siano presenti tre elementi fondamentali (le “tre C” o triangolo del fuoco):
il combustibile: i materiali infiammabili sono classificati in base alla loro reazione al fuoco in 7 classi da 0 (incombustibile) a 6
il comburente: ruolo svolto usualmente dall’ossigeno
la temperatura: è necessaria la presenza di un’adeguata temperatura affinché avvenga l’innesco
Combustibile e comburente devono essere presenti in proporzioni adeguate definite dal campo di infiammabilità. Se non sono presenti uno o più dei tre elementi della combustione, questa non può avvenire e – se l’incendio è già in atto – si determina l’estinzione del fuoco.
Fasi dell’incendio
Ignizione: fase principale dell’incendio, dove i vapori delle sostanze combustibili, siano esse solide o liquide, iniziano il processo di combustione e la combustione è facilmente controllabile.
Propagazione: caratterizzato da bassa temperatura e scarsa quantità di combustibile coinvolta; il calore propaga l’incendio e si determina un lento innalzamento della temperatura, con emissione di fumi.
Flash Over: brusco innalzamento della temperatura ed aumento massiccio della quantità di materiale che partecipa alla combustione.
Incendio generalizzato: tutto il materiale presente partecipa alla combustione, la temperatura raggiunge valori elevatissimi (anche oltre 1000 °C) e la combustione è incontrollabile.
Estinzione: fase finale di conclusione della combustione per Esaurimento (termine dei combustibili) e/o Soffocamento (termine del comburente, solitamente voluta per l’auto estinzione di braceri ad alta temperatura).[1]
Raffreddamento: fase, solitamente, post-conclusiva dell’incendio e che comporta il raffreddamento della zona interessata ed è in concomitanza con il solidificarsi al suolo delle sostanze volatili più “pesanti” dei residui della combustione.
Schema degli effetti di un incendio
Effetti dell’incendio
L’incendio provoca effetti di diversa natura. Oltre al panico delle persone eventualmente coinvolte, le temperature elevate possono causare fenomeni di ustione o carbonizzazione oppure seri danni strutturali nel caso di elementi in cemento, acciaio o legno strutturale, con la differenza che di quest’ultimo è scientificamente calcolabile la durata in esercizio e quindi il tempo di fuga ammissibile. Infine molto danno è causato dai gas nocivi. Ad esempio la formazione di CO2 satura l’ambiente impoverendo la presenza di ossigeno; nel caso di combustioni non “complete” si può formare il monossido di carbonio o in altri casi è possibile la formazione di gas inquinanti NOx.
Gli incendi in Italia
Classificazione degli incendi
Visione dallo spazio del vasto incendio boschivo ad Anaheim (calif) nell’Orange County.03-11-2007
Incendio di un convento abbandonato a Massueville, Canada
Per tipologia
Incendio d’abitazione
incendio d’autovettura
incendio cassonetto
incendio materiale generico
incendio industriale
incendio boschivo.
Per classe
Classe A: fuochi di solidi, detti fuochi secchi.
La combustione può presentarsi in due forme: combustione viva con fiamme o combustione lenta senza fiamme, ma con formazione di brace incandescente. L’agente estinguente raccomandato è l’acqua (agisce sul calore) ma in alternativa si possono usare estintori a polvere polivalente (agisce sulle reazioni di ossidazione) (A-B-C).
Classe B: fuochi di idrocarburi solidificati o di liquidi infiammabili, detti fuochi grassi.
È controindicato l’uso di acqua a getto pieno ma non a getto frazionato o nebulizzato. Gli altri agenti estinguenti sono la polvere (A-B-C o B-C), il biossido di carbonio (CO2 che “soffoca” l’incendio abbassando la temperatura) e la schiuma antincendio (isola la combustione dal comburente), oppure estintori idrici. L’agente estinguente migliore è la schiuma antincendio (che varia dal tipo di sostanza coinvolta nell’incendio). Oggi esistono altre sostanze che hanno superato, in termini di prestazione, i liquidi schiumogeni. Si invita a esaminare il prodotto F 500 (sviluppato da HCT-USA).
Classe C: fuochi di combustibili gassosi.
Questi fuochi sono caratterizzati da una fiamma alta ad alta temperatura, la fiamma non si dovrebbe spegnere ma bisognerebbe raggiungere la valvola a monte e chiuderla per evitare che uno spegnimento continui a rilasciare gas altamente infiammabile nell’ambiente con conseguenze devastanti in ambienti chiusi (esplosione). L’acqua è consigliata solo a getto frazionato o nebulizzato per raffreddare i tubi o le bombole circostanti o coinvolte nell’incendio. Gli altri agenti estinguenti da utilizzare sono le polveri polivalenti (A-B-C), quelle di classe (B-C), mentre l’anidride carbonica, a seguito delle recenti omologazioni, non è più abilitata all’estinzione di questo tipo di incendio.
Classe D: fuochi di metalli.
Questi fuochi sono particolarmente difficili da estinguere data la loro altissima temperatura e richiedono personale addestrato e agenti estinguenti speciali. Gli agenti estinguenti variano a seconda del tipo di materiale coinvolto nell’incendio ad esempio, nei fuochi coinvolgenti alluminio e magnesio si utilizza la polvere al cloruro di sodio. Tutti gli altri agenti estinguenti sono sconsigliati (compresa l’acqua) dato che possono avvenire reazioni con rilascio di gas tossici o esplosioni.
Un tempo esisteva anche un’ulteriore classe, la “E”, riguardante gli incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione (i cui estinguenti specifici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica), adesso esiste un’apposita etichetta, apposta sull’estintore che identifica se è possibile utilizzarlo su apparecchi in tensione oppure viene riportata la dicitura “utilizzabile su apparecchiature in tensione”. I nuovi estintori idrici, nebulizzando l’estinguente in fase di erogazione, perdono la caratteristica conducibilta’ elettrica delle sostanze a base d’acqua e ne consentono l’utilizzo su apparecchiature elettriche fino a 20000 volt, anche se commercialmente le omologazioni degli estintori portatili arrivano a 1000 V ad 1 metro di distanza.
Con l’approvazione della norma EN.2 del 2005 è stata introdotta la nuova classe “F” relativa ai fuochi sviluppantesi in presenza di oli, grassi animali o vegetali quali mezzi di cottura e più in generale dipendenti dalle apparecchiature di cottura stessa.
Incendio di progetto
Il D.M. del 14.01.2008, annovera tra le azioni eccezionali a cui può essere sottoposta una struttura, anche quelle derivanti da incendi.
A tal fine la normativa fa riferimento ad un incendio convenzionale di progetto definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi strutturali.
La curva di incendio di progetto può essere:
naturale: determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato del compartimento antincendio quest’ultimo definito come la parte della costruzione delimitata da elementi costruttivi resistenti al fuoco
nominale: adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale.
In quest’ultimo caso, nel caso di incendio di materiali combustibili prevalentemente di natura cellulosica, la curva di incendio nominale è la curva nominale standard definita come segue:
θ = 20 + 345 log10(8t + 1)
dove:
θ è la temperatura dei gas caldi in gradi Celsius
t è il tempo espresso in minuti primi.
Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico, la curva di incendio nominale può essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente:
θ = 1080(1 – 0,325e-0,16t – 0,675e-2,5t) + 20
Legislazione antincendio
La legge 353/2000 obbliga i Comuni a realizzare i Catasti delle aree percorse dal fuoco, dispone il divieto di riedificazione di fabbricati abusivi andati distrutti durante l’incendio.
Interpretando i possibili moventi di azioni dolose, la norma pone il limite di 15 anni per la modifica di destinazione, 10 anni per introdurre nuove costruzioni non esistenti o previste a piano urbanistico prima dell’incendio, 5 anni per azioni di rimboschimento col finanziamento pubblico.
Il codice penale (artt. 423 bis, e 424) ha trasformato l’incendio boschivo da reato di danno a reato di pericolo, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni per colpa, e da 4 a 10 anni per incendio doloso.
Poche sentenze di condanna hanno dato applicazione a questi articoli, sia per una carente mappatura delle zone a rischio (e pubblicazione ad albo pretorio), che per l’oggettiva difficoltà a raccogliere prove distrutte dagli incendi.
La legge 349/1986 impone agli enti pubblici di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di responsabili di danni alla cosa pubblica. Il risarcimento del danno consiste nella compensazione delle spese di spegnimento, ma anche del danno al soprassuolo e al sottosuolo: per la quantificazione del danno ambientale, si effettua una stima in termini di perdita economica di prodotti legnosi e servizi non più erogabili dall’ecosistema-foresta, nonché gli oneri di rimboschimento dove il danno non è persistente.
In difetto di questa azione, può ravvisarsi un danno erariale ripetibile, da parte della Corte dei Conti, che a quel punto procede personalmente verso dipendenti e funzionari inadempienti, per atti (anche omissìvi) compiuti in violazione di diritti (Costituzione, art. 28; art. 18 Testo Unico n.3/1957 per il risarcimento alla PA dei danni derivanti da violazione di obblighi di servizio).
La Corte dei Conti ha competenza esclusiva nella valutazione del danno ambientale (DLgs. 152/2006). L’azione di risarcimento procede per danno pubblico sociale contro un patrimonio indisponibile (art. 822 e 823 c.c.), e si svolge parallelamente al procedimento penale (Consulta. n. 272/2007, Cassazione n. 06581/06). La sanzione penale pecuniaria a favore delle parti civili tiene conto delle somme già corrisposte nel procedimento contabile.
Le spese di spegnimento sono stimabili in 8.000 euro/ora per gli aerei (oltre a 1.200 euro/ora di carburante nel 2008), e 3.000 euro/ora per gli elicotteri[2]. Per la stima del danno ambientale e delle spese di spegnimento, esiste un riferimento giurisprudenziale standard (uno dei primi disponibili) tabulato dal Corpo Forestale in collaborazione con l’Università di Firenze.
Nell’analisi delle cause, sono dati rilevanti la correlazione inversa fra incendi e occupati in agricoltura, la prevalenza degli incendi in estate in aree sotto i 700 metri di altitudine oltre la quale non si trova una vegetazione secca e arida, la probabilità pari a 1/1000 che il rilascio di mozzicone di sigaretta acceso dia origine a un incendio. Le azioni determinanti sono in larga parte la negligenza e le azioni volontarie.
La legge 353/2000 identifica le operazioni di pulizia e manutenzione del bosco, attribuendo ai Comuni poteri sostitutivi dei proprietari inadempienti (con relativo addebito degli oneri), in particolare nelle aree a rischio di incendio. Al momento, gli interventi non sono detraibili dalle tasse.
La legislazione non contempla ordini interdittivi in merito all’accensione di fuochi verso piromani o soggetti protagonisti di incendi.
La Direttiva 2001/95/CE obbliga i produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, il 17 novembre 2011, spetterà alle autorità nazionali far rispettare questa nuova misura di sicurezza antincendio. Fra i prodotti oggetto di applicazione, ritroviamo la vendita di sigarette tipo Reduced Ignition Propensity.
Note
^ Lo sviluppo degli incendi
^ Convegno Nazionale di Italia Nostra, Roma, 23 luglio 2008
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Broker assicurativo vs agente negli Stati UnitiAnche se non è una separazione assoluta, un agente di assicurazione è rappresentante di una compagnia di assicurazione a titolo di agente-principale personalizzato legale. Alleanza primario dell’agente è con la compagnia di assicurazione, non l’acquirente assicurazione. Al contrario, un broker assicurativo rappresenta l’assicurato, generalmente non ha accordi contrattuali con compagnie assicurative, e si basa su metodi comuni o diretta di perfezionare le transazioni commerciali con le compagnie di assicurazione. Questo può avere un significativo impatto positivo sui negoziati assicurativi ottenuti attraverso un mediatore (rispetto a quelli ottenuti da un agente).
Di nota, il produttore di assicurazione termine comprende generalmente sia un agente di assicurazione e di un broker assicurativo.
Intermediari di assicurazione in Australia
In Australia, tutti gli intermediari assicurativi sono tenuti sotto la Financial Services Reform Act 2001 per ottenere la licenza da parte del governo federale Australian Securities and Investments Commission (ASIC) . Mediatori di assicurazione affidabili e con esperienza in Australia saranno generalmente anche in possesso di qualifiche aggiuntive come un certificato o diploma nel settore dei servizi finanziari che richiede il completamento di studi approfonditi di una determinata area, il più comune è l’assicurazione o l’assicurazione intermediazione generale.
In Australia ci sono anche una serie di organismi del settore che emettono accreditamenti professionali per i membri che rispettano i migliori standard di pratica professionale e di integrità e di mantenere aggiornati competenze e conoscenze. I due accreditamenti principali sono la ANZIIF CIP (certificato di assicurazione professionale) e NIBA QPIB (qualificato praticare broker assicurativo) qualifiche.
Trattare con un broker assicurativo a differenza direttamente con un assicuratore è qualcosa che molti clienti (in particolare le imprese) scelgono di fare in Australia per motivi tra cui: la facilità di avere lo “shopping in giro fatto per loro”, avendo la possibilità di finanziamenti premio che permette per le politiche più grandi di assicurazione da pagare a rate, piuttosto che tutto in una volta, si tratta di un intermediario per tutte le politiche di assicurazione auto di assicurazione di responsabilità professionale piuttosto che trattare direttamente con diversi assicuratori, e, la facilità di avere sinistri gestiti dai broker che offerte direttamente con l’assicuratore per conto del cliente.
Vedi anche
Elenco delle leggi del Parlamento del Parlamento del Regno Unito, 1960-1979
Consulente finanziario
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