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Franchigia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Per franchigia si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell’evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno.
Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.
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Indice
1 L’opinione tradizionale
2 Il linguaggio assicurativo
3 Franchigia assoluta e relativa
4 La particolare disciplina in tema di r.c.a.
5 Etimologia e altri significati
6 Voci correlate
7 Altri progetti
L’opinione tradizionale
Anche se ormai si parla fungibilmente di “franchigia” o “scoperto”, in realtà l’opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al premio ovvero in relazione al danno stimato, naturalmente a seconda delle condizioni di polizza; laddove – tecnicamente – sarebbe corretto parlare di “scoperto” soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).
Il linguaggio assicurativo
Nel linguaggio assicurativo, si intende per “franchigia” un importo fisso e predeterminato, che di solito resta a carico dell’assicurato o che l’assicurato si impegna a corrispondere all’assicuratore dopo che questi ha risarcito il danno. (Vedi franchigia assoluta e f. relativa). Si indica, invece, col termine di “scoperto” quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché “non coperta” (ad es.: “nel caso di furto del veicolo il danno viene risarcito con lo scoperto del 10%” significa che in caso di furto del veicolo, verrà quantificato il danno, ad esempio 12.000 euro, e l’assicuratore detrarrà il 10% – ovvero 1.200 euro – corrispondendo all’assicurato 10.800 euro.)
Franchigia assoluta e relativa
Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma – se esso risulta superato – l’indennizzo è pieno.
Oppure, si parla di franchigia assoluta quando parte dell’ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.
Ovviamente l’assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia “assoluta” o “relativa”.
La particolare disciplina in tema di r.c.a.
È interessante notare che – per effetto dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che – in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) – avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s’intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.
Dal 01/01/2006, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, il cosiddetto Nuovo Codice delle Assicurazioni private, la legge n. 990 del 1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti.
Il Nuovo Codice delle Assicurazioni è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell’ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.
Il fondo vittime della strada istituito con legge n. 990 del 1969 provvede al risarcimento per danni a persone e cose causate da veicoli o natanti non assicurati per la totalità nel caso di danni alla persona e con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.
Etimologia e altri significati
La parola deriva dal francese antico franchise, libero. Con questo significato (concessione di libertà) viene utilizzata nell’italiano letterario.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Porto Franco (economia).
In tempi più recenti, ha indicato l’esenzione legale da un pagamento e il permesso, concesso ai marinai di una nave in porto, di scendere a terra.
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L’art. 1362 sulle intenzione dei contraentiNell’interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (cfr. di recente Cassazione Civile Sez. II, 13 maggio 1998 Sentenza n° 4811, la cui massima recita:
«Contratti in genere – Interpretazione – Letterale – Carattere primario»
«Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
L’interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre (art. 1363 cod. civ.), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Gli effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell’art. 2643 Codice civile non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
Gli effetti della trascrizione (art. 2644 cod. civ.) hanno la funzione di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa.
La trascrizione, cioè, ha di regola solo efficacia dichiarativa; l’atto è perfettamente valido ed efficace tra le parti e il fine della trascrizione è di renderlo opponibile ai terzi.
L’art. 2704 e la data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
La classificazione del contratto di assicurazione
Il contratto d’assicurazione appartiene alla categoria dei contratti consensuali, perché prende origine esclusivamente dall’accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto#Le classificazioni dei contratti.
Secondo il nostro Codice Civile (artt. 1882 e 1917) l’assicurazione è quel contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga:
a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 Codice Civile);
a tenere indenne l’assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (art. 1917 Codice Civile);
a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un dato evento attinente alla vita umana (art. 1882 Codice Civile). In tale articolo si definisce assicurato come la parte a cui si riferisce l’evento ed è il titolare dell’interesse protetto. Solitamente, si confonde specialmente nel linguaggio comune la fattispecie di “assicurato” impropriamente con contraente e beneficiario. Il contraente è colui che stipula il contratto e il beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione (il contraente può nominare se stesso come beneficiario ma specialmente nell’assicurazione vita spesso ci si riferisce ad un terzo).
L’efficacia del contratto ex art. 1372
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto#Efficacia dei contratti.
Vale la pena ricordare che, laddove le polizze d’assicurazione prevedano per l’anticipata risoluzione del contratto il pagamento di un’indennità, ciò non significa per nulla che la risoluzione può essere unilaterale, occorre sempre e in ogni modo il consenso di tutte le parti coinvolte.
La proposta di assicurazione è irrevocabile per 15 giorni e il contratto si ritiene concluso solo quando l’assicuratore informa l’assicurato della propria disponibilità ad assumere il rischio.
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Premio assicurativo
Il premio assicurativo è la prestazione dovuta dal contraente assicurato al contraente assicuratore nell’ambito di un contratto di assicurazione.
Si considera riferito all’anno ed è dovuto per intero, anche se solitamente nella pratica viene frazionato in rate.
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Nel gergo tecnico delle assicurazioni è anche chiamato premio lordo in quanto è la somma tra il premio netto (ovvero il costo netto della copertura del rischio) e i vari “caricamenti”, come per esempio i costi di acquisizione delle polizze e di gestione della compagnia per la liquidazione dei danni [1]
L’entità del premio assicurativo dipende soprattutto dalla probabilità che un determinato evento (sinistro) si verifichi; per calcolare questa probabilità ci si serve di numerosi elementi, tra cui apposite rilevazioni statistiche. Inoltre l’assicurato deve fornire all’assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio.
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