Indice

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Fata Assicurazioni Spa era una compagnia di assicurazioni che ha operato nel mercato italiano dal 1927 fino al 2007, quando è stata scissa in Fata Assicurazioni Danni Spa e Fata Vita Spa.
Storia

Fondata a Torino con il nome di Scintilla, nel 1927 diviene F.A.T.A Fondo assicurativo tra agricoltori, compagnia operante soprattutto nel settore agricolo del Gruppo Federconsorzi.

Per anni la sua attività assicurativa è leader del mondo agricolo grazie alla presenza all’interno dei Consorzi Agrari.

Negli anni ottanta la compagnia apre anche agenzie generali iniziando anche la distribuzione tradizionale delle polizze.

Nel 1994 entra a far parte del gruppo Ina Assitalia.

Nel 2000, a seguito dell’acquisto di INA da parte di Assicurazioni Generali, Fata entra nel gruppo Generali.

Dal 1º gennaio 2007 FATA Assicurazioni Spa si è scissa in due distinte Compagnie: Fata Assicurazioni Danni Spa e Fata Vita Spa.

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Transazioni bancarie e controllo monetario

Per pagamenti anche a trasferimenti di proprietà di auto, moto, barche, ecc., tutti i quali occorre trasferire un bene con un atto di vendita, la cifra superiore a 100 euro, si ha l’obbligo del pagamento controllato, previo transazione bancaria, citando nella clausola il riferimento dell’operazione. Un altro problema è il rifiuto di una moneta a corso forzoso quale è l’euro. Il corso forzoso equipara la moneta di carta/metallo a quella delle transazioni bancarie, ed impone di accettare come mezzo di pagamento qualsiasi taglio della moneta. I tagli da 100 euro in su dovranno essere rifiutati, per lasciare il posto a transazioni bancarie, che sono equiparate a un’alternativa non esclusive di quelle in contanti.

Sempre in accordo con questa riforma, nel mese di giugno è stato introdotto l’obbligo degli agenti assicurativi di accettare il pagamento delle polizze soltanto a mezzo del conto corrente. Questo a seguito di dieci anni di dibattito, in cui gli agenti protestavano perché la maggioranza dei clienti preferisce pagare in contanti. Altri esempi di prodotti acquistabili solo attraverso il conto corrente sono i titoli di stato.

Ad opinione di alcuni, i ricorrenti obblighi di pagamento a mezzo di transazioni su conto corrente con divieto del contante, rientrano in un progetto di controllo della moneta, che dovrebbe portare progressivamente all’abbandono di banconote e monetine, con le quali sono acquistabili sempre meno prodotti e servizi. Lo scambio dovrebbe avvenire con trasferimenti bancari, mentre chi li gestisce ha il potere o meno di autorizzare singole transazioni, un potere che cresce con il loro numero. Soprattutto, i minori prelievi di contante dai correntisti, a fronte di maggiori movimenti del conto corrente, consentirebbero alle banche di abbassare la riserva frazionaria e fare più prestiti. Ciò, mantenendo l’attuale equilibrio finanziario, per il quale uno dei compiti principali è quello di soddisfare il fabbisogno di cassa per i prelevamenti dei correntisti. Da ultimo, ai professionisti è legato circa il 20% del PIL italiano. Commissione di carte di credito su queste somme, introiti per l’emissione e incasso di assegni e bonifici sono una considerevole entrata, che può avere un effetto inflativo, dato che i professionisti potrebbero caricare sui prezzi i costi di queste modalità di pagamento.

Alcuni, tuttavia, contestano la natura “liberalizzatoria” di tale norma, ritenendola un mezzo di maggiore controllo dello Stato sui cittadini.
Recesso anticipato

Salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese se non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Una confusa terminologia normativa nel testo del provvedimento sembra far valere il recesso previsto dal decreto Bersani solo per i consumatori, ossia non per le aziende. Tuttavia, AGCOM ha pubblicato nel giugno 2007 proprie linee guida per la corretta applicazione delle disposizioni in commento (http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=387), nelle quali ha chiarito, tra l’altro, che il diritto di recesso con preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati) imposto dalla Bersani nei contratti per adesione deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business (di fatto avvalendosi del potere di estendere le tutele normative dei consumatori ad altre categorie di clienti, attribuito all’AGCOM dall’art. 70 comma 2 del D.lgs. 259/03 e s.m.i.)
Trasparenza delle tariffe aeree

Le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei devono indicare il prezzo finale (cioè comprese spese, tasse e altri oneri aggiuntivi)e devono indicare se sono riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione.
Critiche

Critiche sono state rivolte ad alcuni punti del decreto Bersani, specialmente riguardo “l’abolizione dei costi di ricarica”. Operazione che sarebbe stata applicata da lì a poco da parte dell’Authority, la quale aveva terminato un’indagine sul caso ed era pronta a prendere provvedimenti. Difatti, i promotori dell’iniziativa contro i costi di ricarica ritengono che la decisione di Bersani di mettere l’eliminazione dei costi di ricarica nel decreto fosse solo una strumentalizzazione politica[1]. Questo comportamento ha causato un intervento dell’UE, che si è lamentata del comportamento di Bersani: con l’approvazione di una legge su una materia che di fatto è di competenza dell’Authority, egli si è infatti posto in conflitto con quest’ultima[2]. Come se non bastasse, subito dopo l’entrata in vigore del provvedimento, gli operatori telefonici, per compensare le mancate entrate dei costi delle ricariche, hanno ritoccato le tariffe dei piani telefonici più convenienti, anche quelle già operative e quindi non passibili di variazioni, aumentandone i costi, fra le proteste (inascoltate) dei clienti[3]. In seguito sono state nuovamente proposte da alcuni gestori tariffe al minuto più convenienti, ma con l’aumento del costo dello scatto alla risposta.

Negli anni a seguire anche l’efficacia della riforma sull’RCA è stata attenuata, con buona parte delle compagnie assicurative che legalmente hanno iniziato a distinguere tra una classe di merito ereditata ed una non ereditata, con notevole differenza tra i due premi[4]; allo stesso modo per l’obbligo di pagamento con carta di credito e il controllo monetario si sono riscontrati numerosi casi di cittadini stranieri, in particolare cinesi, che acquistano costosi immobili ed attività con denaro contante.

Il decreto Bersani è anche stato criticato su un piano più generale, di coerenza politica: è intervenuto sui cosiddetti “poteri forti” (banche, categorie professionali, assicurazioni), solo su aspetti marginali ed è riuscito a far arrabbiare benzinai e tassisti. Per quanto riguarda le “semplificazioni” burocratiche, secondo molti operatori si sono rivelate delle complicazioni. Un esempio significativo riguarda i “passaggi” per iniziare un’attività d’impresa. Prima gli Enti coinvolti erano quattro: INPS, INAIL, Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate; ognuno di loro aveva procedure, modulistiche, scadenze e software propri. La legge “Bersani” ha obbligato gli operatori ad utilizzare un canale unificato (detto ComUnica), gestito dalle Camere di Commercio, che non ha sostituito le quattro procedure, ma è una sorta di “copertina”, cioè un quinto software che incapsula gli altri quattro e che vincola più di prima rispetto alle scadenze di ogni procedura. La situazione attuale è che alcune procedure (INAIL, Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate) “provvisoriamente” mantengono la loro autonomia. Secondo i critici la montagna ha partorito un topolino ed ha introdotto inutili spese a carico del settore pubblico e maggiori costi per le imprese. Vedi anche “sportello unico” per le attività produttive (SUAP).

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Lesione
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Lesione è un termine utilizzato in medicina per indicare una qualsiasi alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza di un insulto fisico, chimico o biologico[1]. Può derivare da un trauma oppure caratterizzare una malattia[2]. Si tratta di un termine generico che può indicare numerose condizioni, dall’ulcera alla ferita, al tumore[3].
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La parola deriva dal latino laesus, participio passato del verbo laedere che significa danneggiare[4].

Le lesioni possono essere definite focali o multifocali, qualora si tratti di singole o multiple alterazioni localizzate. Possono essere localmente estese o diffuse quando il danno è più ampio, tanto da invadere organi o tessuti situati in posizioni adiacenti o a distanza[5].

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Franchigia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Per franchigia si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell’evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno.
Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.
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Indice

1 L’opinione tradizionale
2 Il linguaggio assicurativo
3 Franchigia assoluta e relativa
4 La particolare disciplina in tema di r.c.a.
5 Etimologia e altri significati
6 Voci correlate
7 Altri progetti

L’opinione tradizionale

Anche se ormai si parla fungibilmente di “franchigia” o “scoperto”, in realtà l’opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al premio ovvero in relazione al danno stimato, naturalmente a seconda delle condizioni di polizza; laddove – tecnicamente – sarebbe corretto parlare di “scoperto” soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).
Il linguaggio assicurativo

Nel linguaggio assicurativo, si intende per “franchigia” un importo fisso e predeterminato, che di solito resta a carico dell’assicurato o che l’assicurato si impegna a corrispondere all’assicuratore dopo che questi ha risarcito il danno. (Vedi franchigia assoluta e f. relativa). Si indica, invece, col termine di “scoperto” quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché “non coperta” (ad es.: “nel caso di furto del veicolo il danno viene risarcito con lo scoperto del 10%” significa che in caso di furto del veicolo, verrà quantificato il danno, ad esempio 12.000 euro, e l’assicuratore detrarrà il 10% – ovvero 1.200 euro – corrispondendo all’assicurato 10.800 euro.)
Franchigia assoluta e relativa

Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma – se esso risulta superato – l’indennizzo è pieno.

Oppure, si parla di franchigia assoluta quando parte dell’ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.

Ovviamente l’assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia “assoluta” o “relativa”.
La particolare disciplina in tema di r.c.a.

È interessante notare che – per effetto dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che – in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) – avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s’intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.

Dal 01/01/2006, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, il cosiddetto Nuovo Codice delle Assicurazioni private, la legge n. 990 del 1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti.

Il Nuovo Codice delle Assicurazioni è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell’ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.

Il fondo vittime della strada istituito con legge n. 990 del 1969 provvede al risarcimento per danni a persone e cose causate da veicoli o natanti non assicurati per la totalità nel caso di danni alla persona e con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.
Etimologia e altri significati

La parola deriva dal francese antico franchise, libero. Con questo significato (concessione di libertà) viene utilizzata nell’italiano letterario.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Porto Franco (economia).

In tempi più recenti, ha indicato l’esenzione legale da un pagamento e il permesso, concesso ai marinai di una nave in porto, di scendere a terra.

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Allianz SE, (già AG) è un’azienda di servizi finanziari con sede a Monaco, in Germania. L’attività principale del gruppo è l’assicurazione, di cui è uno dei maggiori gruppi in Europa.
Indice

1 Storia
2 Management
3 Italia
4 Il logo Allianz
5 Sport
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti
9 Collegamenti esterni

Storia

Allianz è stata fondata a Berlino nel 1890[1] e ha trasferito la sua sede principale a Monaco di Baviera nel 1949.

Alla fine del diciannovesimo secolo apre una succursale a Londra. Dopo la Seconda guerra mondiale, le attività economiche riprendono gradualmente: apre un ufficio a Parigi verso la fine degli anni cinquanta e uno in Italia negli anni sessanta. Nel corso degli anni settanta l’espansione prosegue in Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Brasile e Stati Uniti d’America. Nel 1986, Allianz acquista Cornhill Insurance PLC, compagnia assicurativa londinese, e una partecipazione in Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), compagnia di assicurazioni di Milano.

Nel 1990, Allianz inizia un’espansione in otto stati dell’Europa dell’est partendo dall’Ungheria. Nello stesso decennio, Allianz acquisisce Fireman’s Fund, un fondo monetario americano e una partecipazione in Assurances Generales de France (AGF) di Parigi. Queste acquisizioni furono seguite da un’espansione in Asia e dalla creazione di numerose joint ventures e acquisizioni in Cina e Corea del Sud.

Nel 2001, Allianz acquista Dresdner Bank, banca tedesca, formando Allianz Dresdner Asset Management che in seguito (2004) verrà denominata Allianz Global Investors.

L’8 febbraio 2006 gli azionisti di RAS approvano la fusione con Allianz. Come conseguenza di questa operazione il gruppo Allianz si converte in Società Europea (SE) il 13 ottobre 2006.

Dal 1 ottobre 2007 è presente in Italia con la denominazione di Allianz S.p.A., in cui ha conglobato le preesistenti compagnie Allianz Subalpina, Lloyd Adriatico, e RAS (ora divisioni commerciali della “casa madre”). Come conseguenza della fusione, mentre è rimasto immutato il marchio Allianz Subalpina, i precedenti marchi delle restanti due società si sono trasformati rispettivamente in Allianz Lloyd Adriatico e Allianz RAS.

Nel corso dell’agosto 2008[2] Allianz ha annunciato la vendita delle quote di sua proprietà di Dresdner Bank a Commerzbank, in larga parte in cambio di azioni. Come conseguenza di questa operazione, Allianz possiederà una quota rilevante del nuovo gruppo bancario Commerzbank/Dresdner.

Presenza del Gruppo Allianz nel mondo

Allianz è ora presente in più di 70 paesi con oltre 180 000 dipendenti. A capo di questo gruppo internazionale è posta la holding, Allianz SE. Il gruppo Allianz fornisce agli oltre 80 milioni di propri clienti un insieme di servizi assicurativi, finanziari e bancari. Al 31/12/2012 vanta una invidiabile Solvency ratio pari al 197%.
Management

Amministratori delegati:

1991-2003: Henning Schulte-Noelle
2003-presente: Michael Diekmann

Italia

Allianz SE è presente in Italia dal 1° ottobre 2007 con la denominazione di Allianz S.p.A.. In questa società sono state conglobate, trasformandole in divisioni commerciali, le preesistenti compagnie Allianz Subalpina, Lloyd Adriatico, e RAS.

Come conseguenza della fusione dal 1° ottobre 2007:

il marchio Lloyd Adriatico si è trasformato in Allianz Lloyd Adriatico;
il marchio RAS si è trasformato in Allianz RAS;
è rimasto immutato il marchio Allianz Subalpina;
RasBank, la Banca del Gruppo Ras che si avvale dei Promotori Finanziari (Financial Advisors), ha cambiato denominazione divenendo Allianz Bank Financial Advisors.

Fanno parte del Gruppo Allianz S.p.A.:

Genialloyd
CreditRas Assicurazioni e CreditRas Vita
Allianz Bank Financial Advisors
Investitori SGR
Fondazione UMANA MENTE

A partire da maggio 2013 Allianz un nuovo passaggio nel processo di integrazione: i tre marchi delle divisioni commerciali lasceranno il posto ad un unico marchio Allianz. Corrispondentemente anche le tre reti di Agenti si fonderanno in un’unica nuova entità.[3]
Il logo Allianz

Il logo di Allianz è l’evoluzione stilistica dello stemma dell’aquila imperiale, adottato dalla società fin dal 1890, anno della sua fondazione.[4]
Sport

Allianz ha acquistato i diritti sul nome dell’Allianz Arena, uno stadio di calcio nella zona nord di Monaco di Baviera, Germania, che è sponsorizzato da Allianz stessa. Dalla sua apertura avvenuta nel corso della stagione 2005-2006, nello stadio hanno giocato due squadre di calcio professionistiche: Bayern Monaco di cui Allianz è anche “Premium Sponsor” (fino al 2010) e TSV 1860 Monaco.

Allianz nel corso del 2006 ha acquistato la squadra calcistica polacca Gornik Zabrze.

Allianz a partire dal 2000 è sponsor del team di Formula 1 Williams F1.

Allianz a partire dal 2006 è sponsor del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC)

Allianz ha acquisito i diritti sul nome del nuovo stadio di Nizza, Allianz Riviere appunto, in fase di costruzione e che sarà inaugurato a giugno 2013.

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