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Decreto Bersani (2007)
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Con decreto Bersani si identificano in realtà due dispositivi legislativi, emanati nel 2006 e nel 2007, promossi dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani, durante il Governo Prodi II:
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il 1o, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, noto come “decreto sulle liberalizzazioni“;

il 2o, decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con la legge n. 40 del 2 aprile 2007, avente l’intento di tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza e snellire la burocrazia.
Indice

1 Caratteristiche
2 Effetti
2.1 Abolizione del tariffario dagli ordini professionali
2.2 Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie
2.3 Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari
2.4 Licenze dei tassisti
2.5 Grande distribuzione organizzata
2.6 Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito
2.6.1 Potere contrattuale e rischi per i protestati
2.7 Transazioni bancarie e controllo monetario
2.8 Recesso anticipato
2.9 Trasparenza delle tariffe aeree
3 Critiche
4 Voci correlate
5 Note
6 Collegamenti esterni

Caratteristiche

Le misure si proponevano di rendere più dinamico il mercato, di tutelare i consumatori (abbattendo i privilegi di alcune categorie sociali e aumentando la concorrenza in quei settori) e di agevolare la lotta all’evasione fiscale (mediante alcune procedure obbligatorie nei pagamenti).
Tra i provvedimenti si annoverano l’abolizione dei costi di ricarica per la telefonia mobile, la libera installazione di impianti per la distribuzione di carburanti, la liberalizzazione delle edicole.
Effetti
Abolizione del tariffario dagli ordini professionali

Tra i punti del decreto c’è l’abolizione delle tabelle che stabiliscono la parcella minima spettante all’ingegnere/architetto per un progetto o per la direzione dei lavori sulla base dell’importo dei lavori stessi. Stessa cosa per gli avvocati. Questa parte del decreto è stata criticata per svariate ragioni, che si riassumono brevemente. 1) Le tariffe professionali non hanno riguardato le categorie professionali allo stesso modo, alcune ne sono state sostanzialmente escluse. 2) L’intervento sulle tariffe e non sulle attività riservate significava intervenire su aspetti secondari. Si pensi ad attività riservate ai notai, non in linea con il progresso tecnologico. Interventi contraddittori con la premessa (“lenzuolate liberalizzatrici”). 3) Alcune tariffe uscite dalla porta sono rientrate dalla finestra. Si pensi al dibattito in corso (fine 2012) sulle tariffe degli avvocati.
Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie

Il provvedimento riguarda i farmaci da banco e consente di creare spazi dedicati nella grande distribuzione con l’impiego di personale con laurea in farmacia, cercando così di creare possibilità di occupazione per tale categoria di neolaureati, in particolare nel settore lavoro dipendente. La titolarità delle licenze è in capo ai supermercati, nei quali i farmacisti vengono assunti come dipendenti come accadeva in passato nelle altre farmacie, per quanti fossero privi di una licenza. A tali esercizi è inoltre vietato di effettuare vendite a premi e/o sottocosto avente ad oggetto i farmaci. Il provvedimento prevede anche l’apertura di esercizi di vicinato, con la possibilità di vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione, creando in questo caso parafarmacie spesso di proprietà degli stessi farmacisti.

A distanza di 5 anni, la seconda via è risultata di gran lunga la più seguita. Su oltre 3.400 parafarmacie, solo 300 circa fanno riferimento a strutture legate alla grande distribuzione organizzata; circa 3.000 sono esercizi di vicinato spesso di proprietà dello stesso farmacista che vi lavora. Il fatto che i farmaci non siano venduti nei normali scaffali, fra l’altro, dovrebbe evitare che l’acquirente li consideri alla stregua degli altri beni di consumo. I farmaci da banco costituiscono circa il 10% del fatturato dei farmacisti e, memori di quanto avvenuto per il latte per bambini, la rottura del monopolio della distribuzione e l’aumento della concorrenza potrebbero portare ad un significativo calo dei prezzi. D’altro canto i farmacisti possono ora essere intestatari di più licenze, con il conseguente pericolo di nuove concentrazioni nel settore.
Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari

Al capo 1, art. 1 il decreto prevede l’abolizione dei costi di ricarica del credito di carte prepagate come le sim card dei cellulari e vieta l’introduzione di una scadenza del traffico o del servizio.
Tutto è stato scatenato dal successo della petizione lanciata in rete, che con 800mila firme inviate alla Commissione Europea ha obbligato le Authority ad aprire un’indagine. Nonostante questa disposizione, oggi la disciplina in vigore prevista dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni permette ai gestori di telefonia mobile di far “scadere” le sim card non ricaricate da un certo numero di mesi, ma prevede la possibilità di riattivare entro un certo termine il numero di telefono e/o di recuperare il credito residuo presente sulla sim card scaduta.
Licenze dei tassisti

Nonostante i provvedimenti di legge seguenti, il contingentamento, che limita il numero di licenze, non viene abrogato: non si tratta quindi sostanzialmente di una liberalizzazione. Un tassista potrà avere più licenze e auto, abolendo il vigente obbligo che legava alla figura professionale un’unica licenza e un’unica automobile. Analogamente alla liberalizzazione sui farmaci, anche l’aumento delle licenze dovrebbe garantire un aumento del numero di tassì nelle grandi città italiane (attualmente tra i più bassi d’Europa), un aumento della concorrenza e prevedibilmente un calo dei prezzi. Questa operazione è peraltro tesa a trasformare un lavoro autonomo in lavoro dipendente, con la possibilità della nascita nelle città di grandi aziende che controllano le quote del mercato prima indipendenti. Il risultato finale sarebbe quella di un migliore servizio a prezzi più bassi, grazie ad un aumento dell’offerta.

Anche per questa categoria viene abrogato il privilegio dell’ereditarietà della licenza.

Il caso verificatosi a Roma sembra smentire l’efficacia della norma. Il sindaco Veltroni, infatti, per scongiurare uno sciopero selvaggio dei tassisti (i quali si erano tutti riuniti in Piazza Venezia, bloccando in tal modo la circolazione nel centro della capitale) ha sì aumentato le licenze, ma ha anche concesso un aumento tariffario, in totale contrasto con lo scopo della normativa.
Grande distribuzione organizzata

Il decreto vieta l’applicazione di tariffe d’ingresso per l’iscrizione nelle liste di fornitori qualificati di un dato produttore.

In particolare, per la grande distribuzione è anche abolito il contributo per l’accesso alla scaffalatura: un’impresa non dovrebbe più pagare per far esporre al pubblico i propri prodotti in un supermercato.

Tale tariffa era talora giustificata come un’equa ripartizione con i produttori del rischio d’impresa legato all’acquisto di prodotti nuovi dei quali non sono facilmente prevedibili i volumi d’acquisto, che spesso restavano invenduti, e che i produttori imponevano di commercializzare.

Oltre a una causa d’inflazione dei prezzi, la fee d’ingresso rappresentava anche una limitazione degli sbocchi sul mercato, specialmente per i piccoli produttori, e quindi un ostacolo alla libera concorrenza.

Permane una distinzione di fondo fra mercato all’ingrosso e al dettaglio. L’accesso ai punti vendita dei grossisti è riservato ai detentori di partita IVA, vale a dire negozianti e al limite professionisti, poiché all’atto del pagamento deve essere emessa una fattura, e non un ordinario scontrino fiscale. In questo modo, non viene realizzato l’accorciamento della filiera, per una riduzione dei margini di guadagno degli intermediari, e per favorire una vendita direttamente dal produttore al consumatore, a loro reciproco vantaggio.
Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito

Tutti i pagamenti dovuti a professionisti devono avvenire mediante pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Esempi di mezzi ammessi sono l’assegno, il bonifico, la carta di credito o qualunque mezzo che movimenti un conto corrente bancario. Le soglie per il pagamento in contanti così come nell’originale formulazione sono:

sino al 30 giugno 2007: max 1.000 euro
dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008: max 500 euro
dal 1º luglio 2008: max 100 euro

Successivamente la legge finanziaria 2007 ha modificato le scadenze di cui sopra nel modo seguente:

sino al 30 giugno 2008: 1.000 euro
dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009: 500 euro
dal 1º luglio 2009: 100 euro

La misura è mirata contro l’evasione fiscale, mediamente elevata nei lavoratori autonomi: la misura cautelativa tuttavia non impedisce la libertà d’azione agli evasori i quali, con l’accordo del cliente, possono comunque richiedere contanti o assegni liberi da girare a terzi (ovviamente infrangendo la legge vigente).

Il decreto-legge n. 112/2008 entrato in vigore il 25 giugno 2008 ha abrogato queste disposizioni.
Potere contrattuale e rischi per i protestati

La norma consente alle banche di avere visibilità sulle entrate più significative (sopra i 1000 euro) dei professionisti. L’informazione dà un ulteriore potere contrattuale alla banca in caso di richiesta del credito. Scenari possibili sono il rifiuto di prestiti a studi in fallimento, ma anche l’applicazione di tassi d’interesse più alti per remunerare il rischio specifico d’impresa.

Quanti sono protestati, inoltre, sono esclusi da un anno a cinque anni (vedasi la disciplina del protesto) dalla possibilità di firmare assegni o detenere carte di credito da qualsiasi banca. Queste persone sono registrate in un elenco alla “Centrale allarme Interbancaria“, che gli istituti di credito consultano a pagamento, prima di stipulare contratti con i clienti. Il protesto può arrivare per un assegno o cambiale scoperti. Il professionista che è protestato o ha subito un fallimento, in questo modo, non può più esercitare la sua attività, a meno di cointestare lo studio ad una terza persona che non è segnalata nell’ambito bancario.

In presenza di situazioni di scoperto bancario (“conti in rosso”), l’istituto bancario può essere tenuto a bloccare l’importo presente sul conto corrente e gli eventuali altri depositi, fino al ripagamento del debito.

Questo crea un problema di reperimento della liquidità necessaria a saldare spese che sono per alcuni multipli al di sopra della soglia dei 1.000 euro, perché diventano necessari molteplici pagamenti di “piccolo taglio” sotto tale soglia, i soli che possono essere incassati in contanti senza transitare per il conto corrente e i relativi blocchi per lo scoperto.

Un secondo problema riguarda i movimenti in uscita, ossia il blocco di quei trasferimenti che per i titolari di partita IVA possono essere svolti solo a mezzo del conto, come il pagamento di tasse e imposte.

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Fondiaria-SAI S.p.A. (spesso abbreviato in Fonsai) è un gruppo assicurativo italiano con sede a Torino controllato da Unipol Gruppo Finanziario, tramite una partecipazione dell’81% in Premafin Finanziaria – Holding di Partecipazioni S.p.A. acquisita il 19 giugno 2012.

Il gruppo Fondiaria SAI, composto da oltre 100 aziende tra controllate e collegate, si colloca al secondo posto fra le compagnie assicurative italiane, dopo Generali.

Dal 1 gennaio 2013 è prevista, sotto la regia ed il controllo di Unipol Gruppo Finanziario, la fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai di Premafin, Milano Assicurazioni (società già controllata da La Fondiaria fin dal 1984, quindi entrata nel perimetro del gruppo con la fusione per incorporazione della compagnia fiorentina nella SAI di Ligresti nel 2002) e Unipol Assicurazioni.
Indice

1 Storia
2 Principali aziende del gruppo
2.1 Assicurativo
2.2 Bancassicurazione
2.3 Bancario
2.4 Immobiliare, agricolo, servizi, credito
3 Azionariato
4 Collegamenti esterni
5 Note

Storia

Palazzo della Fondiaria Sai in Piazza della Libertà a Firenze

Fondiaria SAI è nata nel dicembre 2002 a Firenze, dopo che la Società Assicuratrice Industriale S.p.A. ha acquistato “La Fondiaria” S.p.A., e la successiva fusione per incorporazione della seconda nella prima.

Dal 21 dicembre 2009 la sede legale del gruppo è stata trasferita a Torino.[1]

A seguito delle catastrofiche perdite registrate negli esercizi 2009-2011 (a livello consolidato: ca. 400 milioni nel 2009, ca. 900 milioni nel 2010, oltre 1 miliardo nel 2011, per via delle rivalutazioni per complessivi 1.200 milioni delle riserve tecniche), Fondiaria-Sai è stata costretta ad una duplice ricapitalizzazione: una da 450 milioni nell’estate del 2011, ed una da 1.100 milioni (a fronte di una capitalizzazione di borsa di circa 250 milioni che è stata praticamente azzerata) nell’estate 2012; quest’ultima in concomitanza con un aumento di capitale di eguale importo della nuova controllante Unipol Gruppo Finanziario.
Principali aziende del gruppo
Assicurativo

Fondiaria Sai, con le divisioni SAI e Fondiaria
Milano Assicurazioni, con le divisioni Milano, Nuova Maa, Sasa, La Previdente e Italia, (partecipazione 60,36%)
Dialogo Assicurazioni, compagnia di assicurazione diretta
Liguria Assicurazioni, e Liguria Vita
SIAT (partecipazione 87,82%)
Europa Tutela Giudiziaria
Pronto Assistance

Bancassicurazione

EffeVita
Popolare Vita (partecipazione 50% + 1 azione), dal 1 gennaio 2008 (Novara Vita è stata fusa per incorporazione in Popolare Vita)
BIM Vita (partecipazione 50%)
Fondiprev
Capitalia Assicurazioni (partecipazione 51%)
Novara Assicura
Systema Assicurazioni

Bancario

BancaSai
Sai Mercati Mobiliari Sim
Sai Asset Management Sgr (ora AcomeA Sgr – uscita dal perimetro del gruppo)
Sai Investimenti Sgr (partecipazione 80%)
Finitalia S.p.A.

Immobiliare, agricolo, servizi, credito

Quintogest [1], prestiti garantiti (partecipazione 66%)
Immobiliare Lombarda (partecipazione 59,53%)
Saiagricola
Pronto Assistance Servizi, SCAI (Società di Consulenza Aziendale per l’Informatica), Uniservizi
Fondiaria–SAI Servizi Tecnologici (partecipazione 51%)

Azionariato

Fondiaria Sai Spa è controllata da Premafin Finanziaria Spa Holding di Partecipazioni che ne detiene il 47,362% delle azioni tramite:

direttamente – 36,900%
Finadin Spa – 2,927%
Sai Holding Italia Spa – 0,958%
Milano assicurazioni – 6,000%
Fondiaria Sai Spa (azioni proprie) – 0,577

Premafin, come Fondiaria Sai, è quotata sulla Borsa Italiana: PF

Premafin è la finanziaria controllata dalla famiglia Ligresti che controlla 46,6% del capitale ma detiene il 50,007% dei diritti di voto grazie ad un patto di sindacato.[2].

Premafin è controllata da un patto di sindacato stipulato tra società riconducibili a Salvatore Ligresti e ai suoi tre figli.

Il gruppo Starlife controlla il 17,613% della finanziaria tramite Sinergia Holding di Partecipazioni Spa (10,112%), controllata direttamente da Starlife SA, e Immobiliare Costruzioni IM.CO. Spa (7,501%), controllata da Starlife SA tramite Sinergia.

I tre figli di Salvatore Ligresti controllano il 29% della società tramite tre holding lussemburghesi:

Giulia Maria Ligresti tramite Canoe Securities SA
Gioacchino Paolo Ligresti tramite Limbo Invest SA
Jonella Ligresti tramite Hike Securities SA

Ciascuno possiede un 9,687% della società ma tutte le quote sono intestate alla fiduciaria Compagnia Fiduciaria Nazionale Spa

Dopo l’aumento di capitale di Premafin riservato a Unipol Gruppo Finanziario (per 339,5 milioni di euro), la holding bolognese è divenuta proprietaria dell’81% della controllante di Fonsai (Unipol è stata esentata dall’OPA per non concedere privilegi ai vecchi amministratori). I Ligresti sono stati definitivamente estromessi con le indagini del tribunale penale di Milano (per un aggiotaggio compiuto nel 2010 con l’aiuto di Vincent Bolloré, finanziere francese) e con il fallimento di Im.Co. e Sinergia: un pacchetto del 20% delle azioni Premafin è così passato nelle mani del custode penale, mentre un altro della stessa consistenza è stato sequestrato dal curatore fallimentare.

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Lesione
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Lesione è un termine utilizzato in medicina per indicare una qualsiasi alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza di un insulto fisico, chimico o biologico[1]. Può derivare da un trauma oppure caratterizzare una malattia[2]. Si tratta di un termine generico che può indicare numerose condizioni, dall’ulcera alla ferita, al tumore[3].
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La parola deriva dal latino laesus, participio passato del verbo laedere che significa danneggiare[4].

Le lesioni possono essere definite focali o multifocali, qualora si tratti di singole o multiple alterazioni localizzate. Possono essere localmente estese o diffuse quando il danno è più ampio, tanto da invadere organi o tessuti situati in posizioni adiacenti o a distanza[5].

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Convenzione indennizzo diretto
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CID o convenzione indennizzo diretto, conosciuta comunemente come costatazione amichevole d’incidente stradale, è una convenzione tra aziende assicuratrici.
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1 Storia
2 Caratteristiche
3 Successione di sistemi
4 Note
5 Voci correlate

Storia

Venne stipulata il 15 maggio 1978 per consentire una liquidazione più veloce e semplice dei danni a cose e a persone, determinati da un sinistro stradale, direttamente dal proprio assicuratore.

Alla convenzione possono aderire tutte le imprese assicuratrici che operano nel territorio italianoo.

Dal 1º giugno 2004 la convenzione prevede la possibilità di risarcimento dei danni fisici al conducente e ai passeggeri e il risarcimento di eventuali danni alle cose trasportate, fino ad un massimo di 15.000 € per ciascuna delle persone ferite.
Caratteristiche

Il CID viene redatto e sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei due veicoli coinvolti. Con esso i contraenti rinunciano alla procedura di liquidazione prevista dal decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, ed è applicabile ove il sinistro avvenga con danno ai soli veicoli.

La convenzione prevede che coloro che siano rimasti coinvolti in un incidente compilino il modulo blu CID in tutte le sue parti e lo trasmettano alle rispettive compagnie assicurative. Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.

Il danno al veicolo deve essere periziato entro 10 giorni e l’assicuratore deve pagarlo entro 15 giorni dalla perizia. Il danno fisico deve essere risarcito non oltre 30 giorni dalla data di consegna dei referti medici alla propria compagnia assicuratrice.

La convenzione è valida solamente qualora i veicoli coinvolti nel sinistro siano solamente due (esclusi macchine agricole e ciclomotori)[1]; inoltre si può ricorrere alla CID (ora CARD vedi infra) per denunciare danni a persone solo se l’incidente abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona[1].

Le informazioni minime necessarie da trasmettere alla propria compagnia sono le seguenti:

nomi degli assicurati;
targhe dei due veicoli coinvolti;
nomi delle compagnie;
descrizione delle modalità dell’incidente;
data dell’incidente;
firma dei due assicurati o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente.

Successione di sistemi

Dal 1º febbraio 2007 la Convenzione Indennizzo Diretto, per legge (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209), è stata sostituita dal CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Note

^ a b Nuovo Codice delle Assicurazioni Private . URL consultato in data 27-01-2011.

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Furto
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Il furto è un atto di prevaricazione e si intende in genere l’impossessamento indebito di un bene di proprietà altrui ed è l’azione tipica del ladro. Si riferisce classicamente alla sottrazione di un bene mobile in danno del legittimo proprietario, ed in tempi recenti la disciplina è stata estesa anche al furto di beni immateriali.
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Uno dei furti più classici: una bicicletta rubata.
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1 Il furto nel diritto romano
2 Il furto nel diritto medievale
3 Il furto nel diritto italiano
3.1 Elementi oggettivi
3.1.1 Soggetto attivo
3.1.1.1 Furtum rei propriae / Furtum possessionis
3.1.2 Oggetto
3.1.3 Azione
3.1.4 Elemento soggettivo
3.2 Circostanze aggravanti
3.2.1 Uso della violenza sulla cosa
3.2.2 Uso di mezzi fraudolenti
3.2.3 Furto di capi di bestiame
3.2.4 Furto di armi, munizioni ed esplosivi
3.3 Furto in abitazione e furto con strappo
3.4 Furti diversi o minori
3.5 Reati affini
4 Note
5 Voci correlate
6 Testi normativi
7 Altri progetti

Il furto nel diritto romano
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Furtum.

Nella sistemazione classica del diritto romano, si ha furtum qualora qualcuno tenga nei confronti di una cosa, oggetto di un diritto reale altrui, un comportamento doloso contrario alla volontà del titolare, lesivo di tale diritto reale e tendente ad assicurarsi un lucro. Tale è la definizione, famosissima, del giurista romano Paolo: “Furtum est contrectatio rei fraudolosa vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere. ”
Il furto nel diritto medievale

Dopo esser per lungo tempo affidato alla vendetta privata, nel Medioevo il furto conobbe un fortissimo inasprimento sanzionatorio essendo prevista la pena di morte per la sua commissione.
Il furto nel diritto italiano
Reato di
Furto
Fonte Codice penale italiano
Articolo 624 c.p.
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità querela; d’ufficio nelle ipotesi del III co.
Arresto facoltativo
Fermo no
Pena prevista reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 154 a 516

Il furto in diritto penale è un reato contro il patrimonio previsto dall’art. 624 c.p. Tale disposizione è stata oggetto di riforma negli ultimi anni. Con la l. 205/99 il legislatore ha modificato il regime di procedibilità (da procedibilità d’ufficio a querela della persona offesa); con la l 128/01, il “Pacchetto sicurezza” il legislatore ha innalzato il minimo edittale (in precedenza non previsto ed interpretato dalla dottrina in pochi giorni, attualmente è di 6 mesi).
Elementi oggettivi
Soggetto attivo

Il delitto può essere commesso da chiunque, ma è controverso se anche il proprietario possa commettere furto sul proprio bene.
Furtum rei propriae / Furtum possessionis

Il “Furtum possessionis” è l’impossessamento del nudo proprietario ai danni di un soggetto che vanti sul bene un diritto personale o reale di godimento ed è controverso se rappresenti un’ipotesi di furto.
Oggetto

L’oggetto tutelato dall’ordinamento e proprio del reato in questione, è il possesso di una cosa mobile altrui. Sia il legislatore, parlando di spossessamento, sia la maggioranza della dottrina ravvisano una lesione dell’interesse del possessore, a parte qualche autore dell’idea che il furto sia una violazione della proprietà: tuttavia il reato non sempre comporta uno svantaggio per il proprietario, specialmente quando questi non è contemporaneamente il possessore. Al possessore spetta, pertanto, il diritto di querela.

L’oggetto materiale dell’azione del furto è necessariamente una cosa mobile. Come tale si intende ogni entità fisico-materiale, diversa dall’uomo o dal cadavere, che presenti i caratteri della definitezza spaziale e dell’esistenza autonoma, e sia idonea a soddisfare un bisogno umano sia morale che materiale e formare oggetto di diritti patrimoniali. Tale cosa deve essere suscettibile di valore di scambio (pecuniario o affettivo). Tra le cose mobili vengono inserite anche le energie naturali (energia elettrica, gas, energia termica), purché costituiscano una sottrazione ad altri soggetti. Le onde radio in chiaro, che possono essere percepite da tutti, non possono costituire oggetto di furto; diverso è il caso delle onde radio relative ai sistemi informatici, anche se le relative reti non sono state protette da password: la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il collegamento a Internet attraverso reti wireless non protette i cui diritti di utilizzo sono detenuti da terzi, in forza di contratti con Internet Service Provider, costituisce reato di furto.
Da quanto detto, ne deriva che i beni immobili non rientrano nell’ambito di applicazione di questo reato, ma sono disciplinati da altri istituti giuridici.
Azione

L’azione esecutiva che costituisce il reato, è l’impossessamento del bene altrui: questo impossessamento deve essere seguito senza minaccia o violenza, per non trapassare nell’ipotesi di rapina.

Stabilire quando si verifica l’impossessamento ha creato varie correnti di pensiero storiche:

Porre la mano sulla cosa altrui
Spostamento della cosa altrui dal luogo in cui si trova (teoria dell’amotio)
Asportazione della cosa altrui fuori dalla sfera di custodia del possessore (teoria dell’ablatio)
Trasporto da parte del ladro della cosa rubata nel luogo prestabilito (teoria dell’illazione)

L’attuale codice, all’art. 624, parla esplicitamente di sottrazione e impossessamento. La sottrazione presuppone la mancanza di possesso da parte del ladro e il dissenso ovvio del possessore. Sebbene giurisprudenza e gran parte della dottrina ritengano la sottrazione elemento unico e caratterizzante dell’azione, chiari autori come Antolisei da tempo evidenziano varie lacune di questo tipo di interpretazione, proponendo visioni più coerenti, ovvero il perfezionamento del reato che si consuma con l’impossessamento del bene già sottratto, poiché non sempre i due momenti coincidono, dando oltretutto più portata d’applicazione all’aspetto del tentato furto. Per la consumazione del reato è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione. In tal senso si è espressa la Cassazione Sez. VI, 7 aprile 2005, n.22588, fattispecie nella quale l’autore del furto, dopo aver sottratto il corpo del reato dalla cassaforte dell’ufficio, lo aveva riposto all’interno della propria autovettura posteggiata nel cortile dell’edificio, essendo poco dopo sorpreso dalle Forze dell’ordine.
Elemento soggettivo

Il coefficiente psicologico è il dolo specifico, il che significa che l’agente deve essere consapevole dell’altruità della cosa mobile e volerne la sottrazione e l’impossessamento, nonché avere lo scopo di ricavarne un profitto per sé o per altri; se è necessaria la coscienza che la cosa sia di altri, l’autore che ritenga per un errore di fatto oppure per un errore nell’interpretazione di disposizioni non penali, di vantare un diritto sul bene, non commette furto; dal momento che il profitto deve rappresentare l’intenzione con cui il soggetto agisce, colui che non consegua il profitto sperato avrà ugualmente consumato il furto. L’idea di profitto può avere un significato strettamente economico oppure comprendere qualsiasi tipo di vantaggio per l’agente, ma è quest’ultimo orientamento ad aver prevalso in giurisprudenza ed in dottrina. Si è posto il problema se il profitto debba essere necessariamente illecito oppure anche un profitto lecito possa integrare il furto, precisando che per profitto lecito si intende quel profitto che si fonda su un diritto riconosciuto dall’ordinamento; la dottrina maggioritaria propende per la soluzione che anche un profitto lecito configurerebbe il reato, mentre la giurisprudenza oscilla. Nel sentito comune, molto rilevante per quanto riguarda la genesi a livello politico del diritto normativo, l’aspetto soggettivo è ampiamente ed aspramente dibattuto. Un esempio tra i tanti è la discussione circa inclusione nel concetto di furto della fattispecie della appropriazione indebita di fondi pubblici per fini privati commessa da rappresentanti politici eletti. [1]
Circostanze aggravanti
Uso della violenza sulla cosa

La ragione dell’aggravante (cosiddetta “effrazione”) sta nella maggiore pericolosità che l’agente dimostra servendosi della violenza e nella riduzione della difesa del bene, prodotta dall’uso di un mezzo di aggressione più efficace del normale. Usare violenza sulla cosa significa danneggiarla, trasformarla oppure destinarla ad una finalità diversa da quella che ha originariamente; il significato del termine “danneggiare” viene fornito dal delitto di danneggiamento, il quale stabilisce che danneggiare un bene significa distruggerlo, disperderlo, deteriorarlo o renderlo inservibile. La violenza deve essere operata prima o compiendo il reato, dunque non è rilevante ai fini del furto che la cosa sia stata fatta oggetto di violenza dopo il fatto; inoltre la cosa sulla quale si rivolge la violenza deve presentare una sufficiente capacità difensiva, altrimenti non emerge l’aggressività dell’agente. L’oggetto della violenza deve essere necessariamente la cosa, poiché l’uso della violenza contro la persona è elemento oggettivo del reato di rapina. L’aggravante è incompatibile con la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché l’uso di tali strumenti è strumentale alla commissione del furto e dunque il relativo possesso è giustificato.
Uso di mezzi fraudolenti

L’aggravante è prevista in quanto l’uso di mezzi fraudolenti evidenzia una maggiore aggressività da parte dell’agente e genera una diminuzione della difesa del bene a causa dell’insidiosità del mezzo. Per mezzo fraudolento si intende uno strumento oppure uno stratagemma diretto a superare l’ostacolo che l’avente diritto abbia posto a difesa del bene. L’ostacolo può essere materiale o personale: i mezzi tradizionali per aggirare l’ostacolo materiale sono la chiave e la scalata, mentre per l’ostacolo personale è il raggiro. La chiave è uno strumento fraudolento sia quando è falsa sia quando è autentica, ma in questo secondo caso il ladro deve esserne venuto in possesso illegittimamente; la scalata consiste invece nell’introdursi all’interno di un luogo con modalità differente da quella ordinaria. Il raggiro deve avere lo scopo di facilitare la sottrazione della cosa e non di farsela consegnare dal soggetto passivo, altrimenti si configura il reato di truffa, dove l’artificio è finalizzato ad ottenere l’atto di disposizione patrimoniale da parte dell’offeso.
Furto di capi di bestiame

Il furto che abbia ad oggetto capi di bestiame prende il nome di abigeato. La pena è aumentata se vengono sottratti almeno tre esemplari da un insieme omogeneo di animali di taglia minuta o media (gregge, mandria), oppure anche un solo esemplare qualora bovino od equino. L’aggravante trova la propria ratio nel particolare allarme sociale che, specie in aree rurali, il furto in esame comporta.
Furto di armi, munizioni ed esplosivi

Il furto è aggravato se ad essere rubati sono armi, munizioni o esplosivi che si trovano in un’armeria, in un deposito o in un qualsiasi altro luogo la cui funzione sia il loro stoccaggio; l’aumento della pena per tali circostanze si giustifica in quanto si tratta di beni particolarmente pericolosi.
Furto in abitazione e furto con strappo

Nella realtà è infrequente che la condotta rimanga nei limiti dell’art. 624 del codice penale e piuttosto non si concretino delle circostanze aggravanti, quali l’effrazione o la commissione su beni esposti per necessità uso o consuetudine o destinazione alla pubblica fede.
Recentemente il Legislatore, facendosi interprete della preoccupazione generale per la sicurezza pubblica ha introdotto il reato autonomo del furto in abitazione e del furto con strappo (art. 624 bis).
Il primo caso si ha allorché il furto è consumato introducendosi in edificio od altro luogo (potrebbe essere, per esempio, un natante od una roulotte) destinato in tutto od in parte a privata dimora ovvero nelle pertinenze della stessa.
La seconda ipotesi (comunemente detta “scippo”) si ha allorché la sottrazione del bene avviene strappando la cosa alla persona (non con violenza rivolta verso la persona perché in tal caso si integrerebbe il reato di rapina).
Le summenzionate modalità antecedentemente erano circostanze aggravanti del reato di furto e non elementi costitutivi di un reato autonomo.

La pena edittale è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 309,00 ad Euro 1.032,00.
Se ricorre una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 del codice penale si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206,00 ad Euro 1.549,00.
Furti diversi o minori

Furto d’uso
Spigolamento abusivo

Reati affini

Appropriazione indebita
Peculato
Furto d’identità
Rapina

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Mutua assicuratrice
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche operanti nel settore assicurativo italiano nelle quali, salvo la figura dei soci sovventori, la qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.).

I soci-assicurati sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Le mutue assicuratrici sono soggette alle autorizzazioni e ai controlli stabiliti da leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione e alle norme delle società cooperative in quanto compatibili (art. 2547 c.c.). I soci sovventori possono votare ed essere nominati amministratori, ma la maggioranza di essi dev’essere costituita dai soci assicurati. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti ma comunque non più di cinque (art. 2548 c.c.).
Indice

1 Assicurazione mutua e mutua assicuratrice
2 Fonti normative
3 Rapporto assicurativo e rapporto associativo
4 Costituzione
5 Contributi e capitale sociale
6 Soci sovventori e finanziamento
7 Organizzazione corporativa
8 Demutualizzazione
9 Note
10 Bibliografia

Assicurazione mutua e mutua assicuratrice

Società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è la società assicurativa che pratica l’assicurazione mutua. Assicurazione mutua è una forma assicurativa che si contrappone all’assicurazione a premio. Mentre nell’assicurazione a premio l’assicuratore, proponendosi fini di lucro, assume su di sé una pluralità di rischi altrui che ripartisce sulla massa degli assicurati attraverso la fissazione dei premi, nell’assicurazione mutua gli assicurati traslano i rispettivi rischi individuali sulla collettività che vanno a costituire o cui accedono, assumendo vincolo associativo e organizzandosi. Si obbligano correlativamente a contribuire ciascuno a quanto necessario per la sopportazione collettiva dei rischi (Gefahrengemeinschaft), che determina una comunione dei danni (Ausgleichsgemeinschaft). Così facendo si esclude la componente relativa al profitto da intermediazione dovuto all’assicuratore-imprenditore nell’assicurazione a premio.

L’assicurazione mutua consiste perciò in un negozio giuridico plurilaterale di natura assicurativa, che si attua mediante la costituzione di un vincolo associativo[1].

Quando si parla di mutua assicuratrice e di assicurazione mutua si fa riferimento sia ad un tipo di società, sia ad una forma di assicurazione. Mentre gli articoli 2546-2548 c.c. tracciano la disciplina del tipo societario, la disciplina assicurativa è definita dal rinvio dell’art. 1884 c.c. alle regole del contratto di assicurazione.

Le mutue assicuratrici operano in tutti gli ordinamenti avanzati e, soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa: in particolare, esse ricevono disciplina in tutti gli ordinamenti dell’Unione europea, compresi quelli di più recente adesione, ad eccezione della Grecia[2].
Fonti normative

In Italia, le mutue assicuratrici sono state disciplinate per la prima volta con il codice di commercio del 1865, che le qualificava associazioni commerciali. L’art. 183 cod. comm. 1865 imponeva forma scritta all’atto costitutivo sotto pena di nullità. La disciplina organizzativa era sostanzialmente rimessa all’autonomia statutaria, salvo poche regole sull’amministrazione, sull’obbligo di contribuzione e sulla cessazione del rapporto. L’associazione mutua doveva essere amministrata da associati (art. 184 cod. comm. 1865) che ne erano «mandatari temporanei e revocabili» e ai quali, pertanto, non era imposta «altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari». Gli associati erano tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione «cui si obbligano nell’atto di associazione» (art. 185 cod. comm. 1865). Cessava di far parte dell’associazione (art. 186 cod. comm. 1865) colui che avesse perduto la cosa per la quale si è associato, salvo il diritto alla indennità.

Poco più ampia la disciplina del codice di commercio del 1882, ove l’associazione di mutua assicurazione acquisiva la personalità giuridica, negata sotto il vigore del codice del 1865. La disciplina restava tuttavia accomunata a quella dell’associazione in partecipazione e, quindi, molto lacunosa.

Nel 1942 il legislatore del codice civile unificato reputò di non menzionare più le mutue assicuratrici tra le associazioni, ma tra le imprese con scopo mutualistico, e ne collocò la disciplina di seguito a quella delle cooperative, dopo il titolo dedicato alle società di capitali. Ciò in quanto «le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità (…), il che implica l’applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura» (Rel. n. 1031). Coerentemente l’art. 2547 c.c. fa tuttora rinvio «alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione», nonché, nella precedente formulazione, alle «norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura».

Con ogni probabilità, solo “per caso” la riforma del 2003 ha investito direttamente questo modello societario, peraltro quasi abbandonato dagli operatori italiani. Dal testo provvisorio della riforma, diramato il 30 settembre 2002, poteva desumersi la soppressione—tuttavia solo casuale—dalla disciplina peculiare delle mutue assicuratrici. Invero, proprio questo errore materiale ha indotto il Parlamento a prendere posizione, determinando il Governo non solo a rettificare la formulazione dell’intervento normativo in modo da non espungere dall’ordinamento la disciplina specifica delle mutue, ma, anzi, a riproporre tale disciplina nel corpo dell’art. 8, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con una marginale variazione (il rinvio alla disciplina delle «società cooperative a responsabilità limitata», divenuto delle «società cooperative») e l’eliminazione di una ripetizione (v. art. 2546 c.c.).

Un ulteriore intervento, limitato tuttavia alle sole mutue assicuratrici minori, si è avuto con la riforma della legislazione speciale sulle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private). Il codice detta una disciplina specifica per «particolari mutue assicuratrici» (art. 52 ss. cod. ass. priv.), in relazione all’oggetto limitato e al numero di assicurati. Tale disciplina, che non molto si discosta dalla corrispondente, superata normativa di vigilanza—e che invero non aveva consentito la formazione di alcuna nuova mutua assicuratrice dopo l’approvazione del codice civile del 1942—costituisce per alcuni profili un passo avanti verso l’allineamento della legislazione italiana a quella dei Paesi, europei e non, ove le mutue assicuratrici, anche di minori dimensioni, hanno un ruolo di rilievo in economia. In più parti, tuttavia, tale normativa appare discutibile e imprecisa[3].
Rapporto assicurativo e rapporto associativo

Caratteristica, la più peculiare della mutua assicuratrice, è che si acquista la qualità di socio assicurandosi presso la società e la si perde con l’estinguersi dell’assicurazione. Seppure siano stati addotti anche di recente pregevoli argomenti a favore dell’opinione che vede nell’assicurazione mutua e nella partecipazione alla mutua assicuratrice due distinti contratti o, meglio, rapporti, l’uno associativo l’altro assicurativo, tra di loro collegati o accessori, è maggioritaria e preferibile la tesi che sostiene l’unitarietà del rapporto sociale e di quello assicurativo. È da ritenersi, infatti, che il negozio giuridico rivesta natura assicurativa e si attui mediante la costituzione di un vincolo associativo[4].

La combinazione di un momento associativo e di un momento assicurativo si riflette sul regime della disciplina. Ai sensi dell’art. 2547 c.c., alle società mutue assicuratrici è applicabile la disciplina delle società cooperative in quanto compatibile con la loro natura; alle assicurazioni mutue, d’altronde, è applicabile la disciplina del contratto di assicurazione, in quanto compatibile con la specialità del rapporto (art. 1884 c.c.). Sebbene le due discipline di regola non abbiano ragione di interferire, in almeno due casi entrano in (più o meno apparente) conflitto: così in materia di obblighi contributivi e di prescrizione. Dottrina e giurisprudenza (e v., in senso contrapposto, App. Torino, 21 novembre 1992, in Giur. it. 1994, I, 2, 502; Trib. Caltanissetta, 18 giugno 1968, in Giur. sic. , 1968, 817; in Giur. it. , 1970, II, 1, 253 e Pret. Roma, 14 gennaio 1963, in Assic. , 1964, II, 231 ss.) non hanno saputo offrire soluzioni univoche, a ragione della divisione in punto di definizione dell’essenza dell’assicurazione mutua.
Costituzione

Le mutue assicuratrici devono costituirsi per atto pubblico (arg. ex art. 2521), sebbene il contratto di assicurazione mutua rivesta forma scritta solo a fini di prova (ex art. 1888). Al proposito, un argomento decisamente a favore della tesi unitaria è che il contratto costitutivo della mutua assicuratrice non si limita alla costituzione dell’ente, ma vale necessariamente da contratto di assicurazione. A differenza che per le cooperative di assicurazione tout court, infatti, non è ammissibile la costituzione di questo tipo di società se non da parte di coloro che intendano, con quel medesimo atto, contrarre una garanzia assicurativa: ciò significa che la costituzione e l’inizio dell’attività devono necessariamente coincidere. Il che, soprattutto in passato, ha determinato non poche perplessità. L’inizio dell’attività, infatti, era (ed è tuttora) soggetto all’autorizzazione dell’ISVAP, che non poteva concederla se non ove la società fosse stata regolarmente costituita e possedesse i requisiti necessari per il provvedimento di autorizzazione (così gli artt. 9 e 10 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174; artt. 11 e 12, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175). L’attuale art. 14 cod. ass. priv. prevede invece una procedura costitutiva analoga a quella bancaria, per cui l’impresa assicurativa dev’essere autorizzata prima della legale costituzione attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (che, anzi, non può avere corso in mancanza di autorizzazione: cfr., art. 14, comma 2, cod. ass. priv.). Il che risolve senz’altro il problema della irregolarità (di esercizio dell’assicurazione senza autorizzazione) tra la legale costituzione e l’autorizzazione che era stato fondatamente posto in passato.

Per la costituzione delle mutue assicuratrici, restano peraltro come requisiti specifici che

i fondatori siano portatori di un rischio assicurabile che intendano garantire attraverso la costituzione della mutua;
reperiscano immediatamente (anche mediante sovventori) quanto necessario per la costituzione del fondo di garanzia, determinato (a differenza che per le cooperative d’assicurazione) in misura pari al capitale minimo richiesto per le società per azioni esercenti le assicurazioni, in relazione ai settori e ai rami per i quali si richiede l’autorizzazione.

Regole speciali, contenute negli artt. 52-56 cod. ass. priv., valgono per la costituzione delle particolari mutue assicuratrici, di cui s’è fatto cenno. Al proposito, è oggi attribuita all’Isvap (ex artt. 54-55 cod. ass. priv.) la competenza per fissare, con propria normativa regolamentare, la procedura per il rilascio, l’estensione o il diniego dell’autorizzazione. Competente a dar corso alla procedura autorizzativa può essere l’Isvap stesso ovvero, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto. Agli stessi soggetti che concedono l’autorizzazione è rimesso di determinare—per le proprie aree di competenza—i requisiti di adeguatezza patrimoniale e la disciplina della struttura organizzativa della società.
Contributi e capitale sociale

Nella sua evoluzione storica, la mutua assicuratrice ha assunto due modalità organizzative, in relazione alle modalità di afflusso delle risorse da destinare al pagamento delle indennità: si parla così di mutua a ripartizione e di mutua a contribuzione anticipata. Nella prima, gli assicurati-soci sono tenuti a contribuire alle spese della società in ragione dei sinistri occorsi in un determinato periodo, ex post; nella seconda, essi sono tenuti a versare anticipatamente a favore della società contributi, fissi o variabili, in relazione al rischio assicurato. Con l’emanazione del T.U. delle assicurazioni private nel 1959 la mutua a ripartizione è stata definitivamente vietata, ma già nella stessa direzione si era posto il codice del ’42 (v. Relazione n. 1031). L’art. 2546 c.c. prescrive infatti la fissazione di contributi fissi o variabili, in base al limite massimo determinato dall’atto costitutivo, con funzione analoga a quella dei premi sotto il versante assicurativo, e di conferimento sotto il versante societario.

I contributi non possono tuttavia considerarsi né solo premi, né conferimenti nello stesso senso in cui essi sono intesi nelle società cooperative o nelle società per azioni. Non sono solo premi perché non rappresentano soltanto il prezzo della garanzia assicurativa, ma costituiscono l’apporto che giustifica la partecipazione al vincolo associativo: peraltro, a differenza dei premi, che sono fissi e predeterminati, i contributi possono essere variabili, sia in diminuzione, sia anche in aumento. Non sono neppure conferimenti in senso stretto, perché non sono destinati alla formazione del capitale sociale, né danno luogo a quote di partecipazione.

Le mutue assicuratrici, invero, non hanno capitale sociale, né fisso, né variabile, ma devono dotarsi di un fondo di garanzia, equiparato dalla normativa di vigilanza al capitale minimo delle s.p.a., che viene di regola alimentato—nelle società consolidate—con gli utili di esercizio, e cioè come una riserva societaria. L’art. 2548 c.c. prevede che «fondi di garanzia per il pagamento delle indennità» possono essere costituiti con speciali conferimenti di assicurati o di terzi, ai quali può essere attribuita la qualità di socio (sovventore).

Il concetto di fondo di garanzia impiegato nel codice civile non corrisponde, tuttavia, a quello fatto proprio dalla normativa di vigilanza: il primo infatti, pur non avendone la natura, ha la funzione di una riserva assicurativa (non si tratta tuttavia di riserva tecnica, perché non è accantonata dai contributi); il secondo ha la funzione del capitale minimo, ma si costituisce come una riserva societaria, e non può quindi fungere, come il capitale delle altre società, da parametro per la partecipazione dei soci.

Le mutue assicuratrici sono società a responsabilità limitata, atteso che, ai sensi dell’art. 2546, comma 1, c.c. «le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale» (è stato peraltro soppresso l’attributo «sociale» riferito, nella versione della norma apparsa nel codice del 1942, alle obbligazioni). L’inciso del primo comma dell’art. 2546 c.c. risulta tuttavia sostanzialmente pleonastico ora che la riforma del diritto societario ha escluso la possibilità di costituire società cooperative a responsabilità illimitata o multipla (vedi l’attuale art. 2518 c.c.). Si ritiene che la variabilità dei contributi dei soci assicurati, ove prevista, e comunque entro il tetto massimo determinato dall’atto costitutivo, sia esclusivamente destinata a consentire il pareggio tra costi e ricavi della gestione assicurativa e non possa essere fatta valere per la copertura di perdite derivanti dalla gestione societaria.
Soci sovventori e finanziamento

Non si parla di contributi, ma di conferimenti speciali, con riguardo agli apporti effettuati dai soci sovventori per la costituzione del fondo di garanzia. Questi conferimenti potrebbero astrattamente considerarsi idonei alla formazione di quote di partecipazione e di capitale sociale. Secondo alcuni, tuttavia, nonostante ai sovventori possa essere attribuita la qualità di socio, si tratta in realtà di figure assimilabili ai titolari di buoni di godimento o di strumenti partecipativi.

I sovventori hanno comunque diritto a che il relativo apporto sia remunerato, sia con interessi fissi, sia con utili, sia con un sistema misto, in parte fisso e in parte variabile in relazione ai profitti dell’attività. Ai sovventori spettano anche diritti amministrativi ma non possono prendere il sopravvento nella gestione della società. L’ordinamento pone loro anzitutto un doppio limite con riguardo al voto in assemblea: da un lato, ciascun sovventore non può esercitare individualmente più di cinque voti, dall’altro lato, i voti complessivamente attribuiti ai sovventori non possono superare quelli attribuiti agli assicurati. Il principio deve ritenersi applicabile alle singole assemblee e non può essere neutralizzato dal prevedibile assenteismo degli assicurati. Questa posizione, sostenuta in passato senza il conforto legislativo, è oggi avvalorata da una serie di disposizioni che il riformatore ha introdotto in relazione all’esercizio del voto da parte di possessori di strumenti finanziari nelle cooperative. In secondo luogo, i soci sovventori possono farsi nominare amministratori, ma la maggioranza di questi deve essere costituita da assicurati.

Per altro profilo, le mutue assicuratrici possono emettere obbligazioni al pari delle cooperative. Si discute se possano emettere azioni in relazione alle quote dei sovventori e se possano quotarsi in borsa: la soluzione affermativa è prevalente, anche se il parallelo con le società cooperative deve essere sul punto condotto con cautela. Più coerente con la riforma del diritto societario appare infatti una qualificazione dei certificati attribuiti ai sovventori di mutue assicuratrici in termini di strumenti finanziari partecipativi, piuttosto che di azioni, sul rilievo assorbente che, a differenza delle «azioni di sovvenzione» cooperative, i primi non si relazionano al capitale.
Organizzazione corporativa

L’organizzazione corporativa delle società mutue assicuratrici corrisponde a quella delle cooperative. Di regola, quindi, vi sarà un’assemblea dei soci-assicurati, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale.

Nel consiglio di amministrazione devono essere eletti soci-assicurati: meno della metà dei membri può essere scelta anche tra i sovventori. Anche per le mutue assicuratrici valgono le opzioni consentite dall’art. 2544 c.c. alle cooperative, in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo. La società potrà quindi optare per il sistema dualistico di cui all’art. 2409-octies c.c., ovvero per quello monistico, di cui all’art. 2409-sexiesdecies c.c.. Considerati i limiti dimensionali, non è prospettabile l’applicazione del regime delle s.r.l. ex art. 2519, comma 2, c.c.: diversamente dalle piccole cooperative, non potrà quindi derogarsi anche nelle mutue più piccole alla necessaria ripartizione di competenze tra assemblea ed amministratori. Tale soluzione è stata peraltro accolta all’art. 56, comma 3, cod. ass. priv., che esclude espressamente—per le particolari mutue assicuratrici—la possibilità di optare per il regime disciplinare delle s.r.l.

Con riguardo all’organo assembleare, ha un certo rilievo la pratica delle cosiddette assemblee dei delegati. Si tratta di un sistema sostitutivo dell’assemblea generale in cui esprimono il voto «delegati» nominati di norma per cooptazione, su indicazione del consiglio di amministrazione. L’istituto non corrisponde a quello delle assemblee separate di cui all’art. 2540 c.c. e suscita dubbi di legittimità, anche in altri ordinamenti (in particolare quello tedesco). In effetti, il sistema dei delegati impedisce ai singoli soci non solo di partecipare alle assemblee generali, ma anche di dare istruzioni ai delegati o di concorrere alla relativa nomina. Corretto sarebbe invece che gli assicurati-soci fossero chiamati a votare in relazione agli ordini del giorno di cui debba discutere l’assemblea generale, o quanto meno ad eleggere direttamente i propri rappresentanti.

Per ciò che riguarda il controllo dei conti, occorre ricordare che le mutue, in quanto imprese di assicurazione, devono sottoporsi alla revisione contabile obbligatoria da parte di una società di revisione. Ai sensi dell’art. 2547 c.c. le mutue sono infatti soggette alle leggi speciali in materia di esercizio delle assicurazioni: esse sottostanno dunque al controllo dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, mentre non sono alle stesse applicabili le norme sul controllo cooperativo di cui agli artt. 2545-quaterdecies ss. c.c., né quelle contenute nel d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, recante la disciplina della revisione in materia cooperativistica.

Ciononostante, è da ritenersi ammissibile il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

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