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Fondiaria-SAI S.p.A. (spesso abbreviato in Fonsai) è un gruppo assicurativo italiano con sede a Torino controllato da Unipol Gruppo Finanziario, tramite una partecipazione dell’81% in Premafin Finanziaria – Holding di Partecipazioni S.p.A. acquisita il 19 giugno 2012.Il gruppo Fondiaria SAI, composto da oltre 100 aziende tra controllate e collegate, si colloca al secondo posto fra le compagnie assicurative italiane, dopo Generali.
Dal 1 gennaio 2013 è prevista, sotto la regia ed il controllo di Unipol Gruppo Finanziario, la fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai di Premafin, Milano Assicurazioni (società già controllata da La Fondiaria fin dal 1984, quindi entrata nel perimetro del gruppo con la fusione per incorporazione della compagnia fiorentina nella SAI di Ligresti nel 2002) e Unipol Assicurazioni.
Indice
1 Storia
2 Principali aziende del gruppo
2.1 Assicurativo
2.2 Bancassicurazione
2.3 Bancario
2.4 Immobiliare, agricolo, servizi, credito
3 Azionariato
4 Collegamenti esterni
5 Note
Storia
Palazzo della Fondiaria Sai in Piazza della Libertà a Firenze
Fondiaria SAI è nata nel dicembre 2002 a Firenze, dopo che la Società Assicuratrice Industriale S.p.A. ha acquistato “La Fondiaria” S.p.A., e la successiva fusione per incorporazione della seconda nella prima.
Dal 21 dicembre 2009 la sede legale del gruppo è stata trasferita a Torino.[1]
A seguito delle catastrofiche perdite registrate negli esercizi 2009-2011 (a livello consolidato: ca. 400 milioni nel 2009, ca. 900 milioni nel 2010, oltre 1 miliardo nel 2011, per via delle rivalutazioni per complessivi 1.200 milioni delle riserve tecniche), Fondiaria-Sai è stata costretta ad una duplice ricapitalizzazione: una da 450 milioni nell’estate del 2011, ed una da 1.100 milioni (a fronte di una capitalizzazione di borsa di circa 250 milioni che è stata praticamente azzerata) nell’estate 2012; quest’ultima in concomitanza con un aumento di capitale di eguale importo della nuova controllante Unipol Gruppo Finanziario.
Principali aziende del gruppo
Assicurativo
Fondiaria Sai, con le divisioni SAI e Fondiaria
Milano Assicurazioni, con le divisioni Milano, Nuova Maa, Sasa, La Previdente e Italia, (partecipazione 60,36%)
Dialogo Assicurazioni, compagnia di assicurazione diretta
Liguria Assicurazioni, e Liguria Vita
SIAT (partecipazione 87,82%)
Europa Tutela Giudiziaria
Pronto Assistance
Bancassicurazione
EffeVita
Popolare Vita (partecipazione 50% + 1 azione), dal 1 gennaio 2008 (Novara Vita è stata fusa per incorporazione in Popolare Vita)
BIM Vita (partecipazione 50%)
Fondiprev
Capitalia Assicurazioni (partecipazione 51%)
Novara Assicura
Systema Assicurazioni
Bancario
BancaSai
Sai Mercati Mobiliari Sim
Sai Asset Management Sgr (ora AcomeA Sgr – uscita dal perimetro del gruppo)
Sai Investimenti Sgr (partecipazione 80%)
Finitalia S.p.A.
Immobiliare, agricolo, servizi, credito
Quintogest [1], prestiti garantiti (partecipazione 66%)
Immobiliare Lombarda (partecipazione 59,53%)
Saiagricola
Pronto Assistance Servizi, SCAI (Società di Consulenza Aziendale per l’Informatica), Uniservizi
Fondiaria–SAI Servizi Tecnologici (partecipazione 51%)
Azionariato
Fondiaria Sai Spa è controllata da Premafin Finanziaria Spa Holding di Partecipazioni che ne detiene il 47,362% delle azioni tramite:
direttamente – 36,900%
Finadin Spa – 2,927%
Sai Holding Italia Spa – 0,958%
Milano assicurazioni – 6,000%
Fondiaria Sai Spa (azioni proprie) – 0,577
Premafin, come Fondiaria Sai, è quotata sulla Borsa Italiana: PF
Premafin è la finanziaria controllata dalla famiglia Ligresti che controlla 46,6% del capitale ma detiene il 50,007% dei diritti di voto grazie ad un patto di sindacato.[2].
Premafin è controllata da un patto di sindacato stipulato tra società riconducibili a Salvatore Ligresti e ai suoi tre figli.
Il gruppo Starlife controlla il 17,613% della finanziaria tramite Sinergia Holding di Partecipazioni Spa (10,112%), controllata direttamente da Starlife SA, e Immobiliare Costruzioni IM.CO. Spa (7,501%), controllata da Starlife SA tramite Sinergia.
I tre figli di Salvatore Ligresti controllano il 29% della società tramite tre holding lussemburghesi:
Giulia Maria Ligresti tramite Canoe Securities SA
Gioacchino Paolo Ligresti tramite Limbo Invest SA
Jonella Ligresti tramite Hike Securities SA
Ciascuno possiede un 9,687% della società ma tutte le quote sono intestate alla fiduciaria Compagnia Fiduciaria Nazionale Spa
Dopo l’aumento di capitale di Premafin riservato a Unipol Gruppo Finanziario (per 339,5 milioni di euro), la holding bolognese è divenuta proprietaria dell’81% della controllante di Fonsai (Unipol è stata esentata dall’OPA per non concedere privilegi ai vecchi amministratori). I Ligresti sono stati definitivamente estromessi con le indagini del tribunale penale di Milano (per un aggiotaggio compiuto nel 2010 con l’aiuto di Vincent Bolloré, finanziere francese) e con il fallimento di Im.Co. e Sinergia: un pacchetto del 20% delle azioni Premafin è così passato nelle mani del custode penale, mentre un altro della stessa consistenza è stato sequestrato dal curatore fallimentare.
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Convenzione indennizzo diretto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
CID o convenzione indennizzo diretto, conosciuta comunemente come costatazione amichevole d’incidente stradale, è una convenzione tra aziende assicuratrici.
Programma Gestione Polizze Assicurative
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Indice
1 Storia
2 Caratteristiche
3 Successione di sistemi
4 Note
5 Voci correlate
Storia
Venne stipulata il 15 maggio 1978 per consentire una liquidazione più veloce e semplice dei danni a cose e a persone, determinati da un sinistro stradale, direttamente dal proprio assicuratore.
Alla convenzione possono aderire tutte le imprese assicuratrici che operano nel territorio italianoo.
Dal 1º giugno 2004 la convenzione prevede la possibilità di risarcimento dei danni fisici al conducente e ai passeggeri e il risarcimento di eventuali danni alle cose trasportate, fino ad un massimo di 15.000 € per ciascuna delle persone ferite.
Caratteristiche
Il CID viene redatto e sottoscritto congiuntamente dai conducenti dei due veicoli coinvolti. Con esso i contraenti rinunciano alla procedura di liquidazione prevista dal decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, ed è applicabile ove il sinistro avvenga con danno ai soli veicoli.
La convenzione prevede che coloro che siano rimasti coinvolti in un incidente compilino il modulo blu CID in tutte le sue parti e lo trasmettano alle rispettive compagnie assicurative. Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.
Il danno al veicolo deve essere periziato entro 10 giorni e l’assicuratore deve pagarlo entro 15 giorni dalla perizia. Il danno fisico deve essere risarcito non oltre 30 giorni dalla data di consegna dei referti medici alla propria compagnia assicuratrice.
La convenzione è valida solamente qualora i veicoli coinvolti nel sinistro siano solamente due (esclusi macchine agricole e ciclomotori)[1]; inoltre si può ricorrere alla CID (ora CARD vedi infra) per denunciare danni a persone solo se l’incidente abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona[1].
Le informazioni minime necessarie da trasmettere alla propria compagnia sono le seguenti:
nomi degli assicurati;
targhe dei due veicoli coinvolti;
nomi delle compagnie;
descrizione delle modalità dell’incidente;
data dell’incidente;
firma dei due assicurati o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente.
Successione di sistemi
Dal 1º febbraio 2007 la Convenzione Indennizzo Diretto, per legge (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209), è stata sostituita dal CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Note
^ a b Nuovo Codice delle Assicurazioni Private . URL consultato in data 27-01-2011.
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Mutua assicuratrice
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche operanti nel settore assicurativo italiano nelle quali, salvo la figura dei soci sovventori, la qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.).
I soci-assicurati sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Le mutue assicuratrici sono soggette alle autorizzazioni e ai controlli stabiliti da leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione e alle norme delle società cooperative in quanto compatibili (art. 2547 c.c.). I soci sovventori possono votare ed essere nominati amministratori, ma la maggioranza di essi dev’essere costituita dai soci assicurati. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti ma comunque non più di cinque (art. 2548 c.c.).
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1 Assicurazione mutua e mutua assicuratrice
2 Fonti normative
3 Rapporto assicurativo e rapporto associativo
4 Costituzione
5 Contributi e capitale sociale
6 Soci sovventori e finanziamento
7 Organizzazione corporativa
8 Demutualizzazione
9 Note
10 Bibliografia
Assicurazione mutua e mutua assicuratrice
Società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è la società assicurativa che pratica l’assicurazione mutua. Assicurazione mutua è una forma assicurativa che si contrappone all’assicurazione a premio. Mentre nell’assicurazione a premio l’assicuratore, proponendosi fini di lucro, assume su di sé una pluralità di rischi altrui che ripartisce sulla massa degli assicurati attraverso la fissazione dei premi, nell’assicurazione mutua gli assicurati traslano i rispettivi rischi individuali sulla collettività che vanno a costituire o cui accedono, assumendo vincolo associativo e organizzandosi. Si obbligano correlativamente a contribuire ciascuno a quanto necessario per la sopportazione collettiva dei rischi (Gefahrengemeinschaft), che determina una comunione dei danni (Ausgleichsgemeinschaft). Così facendo si esclude la componente relativa al profitto da intermediazione dovuto all’assicuratore-imprenditore nell’assicurazione a premio.
L’assicurazione mutua consiste perciò in un negozio giuridico plurilaterale di natura assicurativa, che si attua mediante la costituzione di un vincolo associativo[1].
Quando si parla di mutua assicuratrice e di assicurazione mutua si fa riferimento sia ad un tipo di società, sia ad una forma di assicurazione. Mentre gli articoli 2546-2548 c.c. tracciano la disciplina del tipo societario, la disciplina assicurativa è definita dal rinvio dell’art. 1884 c.c. alle regole del contratto di assicurazione.
Le mutue assicuratrici operano in tutti gli ordinamenti avanzati e, soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa: in particolare, esse ricevono disciplina in tutti gli ordinamenti dell’Unione europea, compresi quelli di più recente adesione, ad eccezione della Grecia[2].
Fonti normative
In Italia, le mutue assicuratrici sono state disciplinate per la prima volta con il codice di commercio del 1865, che le qualificava associazioni commerciali. L’art. 183 cod. comm. 1865 imponeva forma scritta all’atto costitutivo sotto pena di nullità. La disciplina organizzativa era sostanzialmente rimessa all’autonomia statutaria, salvo poche regole sull’amministrazione, sull’obbligo di contribuzione e sulla cessazione del rapporto. L’associazione mutua doveva essere amministrata da associati (art. 184 cod. comm. 1865) che ne erano «mandatari temporanei e revocabili» e ai quali, pertanto, non era imposta «altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari». Gli associati erano tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione «cui si obbligano nell’atto di associazione» (art. 185 cod. comm. 1865). Cessava di far parte dell’associazione (art. 186 cod. comm. 1865) colui che avesse perduto la cosa per la quale si è associato, salvo il diritto alla indennità.
Poco più ampia la disciplina del codice di commercio del 1882, ove l’associazione di mutua assicurazione acquisiva la personalità giuridica, negata sotto il vigore del codice del 1865. La disciplina restava tuttavia accomunata a quella dell’associazione in partecipazione e, quindi, molto lacunosa.
Nel 1942 il legislatore del codice civile unificato reputò di non menzionare più le mutue assicuratrici tra le associazioni, ma tra le imprese con scopo mutualistico, e ne collocò la disciplina di seguito a quella delle cooperative, dopo il titolo dedicato alle società di capitali. Ciò in quanto «le mutue assicuratrici sono fondate come le cooperative sul principio della mutualità (…), il che implica l’applicabilità ad esse delle norme relative alle cooperative, che non siano incompatibili con la loro particolare natura» (Rel. n. 1031). Coerentemente l’art. 2547 c.c. fa tuttora rinvio «alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione», nonché, nella precedente formulazione, alle «norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura».
Con ogni probabilità, solo “per caso” la riforma del 2003 ha investito direttamente questo modello societario, peraltro quasi abbandonato dagli operatori italiani. Dal testo provvisorio della riforma, diramato il 30 settembre 2002, poteva desumersi la soppressione—tuttavia solo casuale—dalla disciplina peculiare delle mutue assicuratrici. Invero, proprio questo errore materiale ha indotto il Parlamento a prendere posizione, determinando il Governo non solo a rettificare la formulazione dell’intervento normativo in modo da non espungere dall’ordinamento la disciplina specifica delle mutue, ma, anzi, a riproporre tale disciplina nel corpo dell’art. 8, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con una marginale variazione (il rinvio alla disciplina delle «società cooperative a responsabilità limitata», divenuto delle «società cooperative») e l’eliminazione di una ripetizione (v. art. 2546 c.c.).
Un ulteriore intervento, limitato tuttavia alle sole mutue assicuratrici minori, si è avuto con la riforma della legislazione speciale sulle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private). Il codice detta una disciplina specifica per «particolari mutue assicuratrici» (art. 52 ss. cod. ass. priv.), in relazione all’oggetto limitato e al numero di assicurati. Tale disciplina, che non molto si discosta dalla corrispondente, superata normativa di vigilanza—e che invero non aveva consentito la formazione di alcuna nuova mutua assicuratrice dopo l’approvazione del codice civile del 1942—costituisce per alcuni profili un passo avanti verso l’allineamento della legislazione italiana a quella dei Paesi, europei e non, ove le mutue assicuratrici, anche di minori dimensioni, hanno un ruolo di rilievo in economia. In più parti, tuttavia, tale normativa appare discutibile e imprecisa[3].
Rapporto assicurativo e rapporto associativo
Caratteristica, la più peculiare della mutua assicuratrice, è che si acquista la qualità di socio assicurandosi presso la società e la si perde con l’estinguersi dell’assicurazione. Seppure siano stati addotti anche di recente pregevoli argomenti a favore dell’opinione che vede nell’assicurazione mutua e nella partecipazione alla mutua assicuratrice due distinti contratti o, meglio, rapporti, l’uno associativo l’altro assicurativo, tra di loro collegati o accessori, è maggioritaria e preferibile la tesi che sostiene l’unitarietà del rapporto sociale e di quello assicurativo. È da ritenersi, infatti, che il negozio giuridico rivesta natura assicurativa e si attui mediante la costituzione di un vincolo associativo[4].
La combinazione di un momento associativo e di un momento assicurativo si riflette sul regime della disciplina. Ai sensi dell’art. 2547 c.c., alle società mutue assicuratrici è applicabile la disciplina delle società cooperative in quanto compatibile con la loro natura; alle assicurazioni mutue, d’altronde, è applicabile la disciplina del contratto di assicurazione, in quanto compatibile con la specialità del rapporto (art. 1884 c.c.). Sebbene le due discipline di regola non abbiano ragione di interferire, in almeno due casi entrano in (più o meno apparente) conflitto: così in materia di obblighi contributivi e di prescrizione. Dottrina e giurisprudenza (e v., in senso contrapposto, App. Torino, 21 novembre 1992, in Giur. it. 1994, I, 2, 502; Trib. Caltanissetta, 18 giugno 1968, in Giur. sic. , 1968, 817; in Giur. it. , 1970, II, 1, 253 e Pret. Roma, 14 gennaio 1963, in Assic. , 1964, II, 231 ss.) non hanno saputo offrire soluzioni univoche, a ragione della divisione in punto di definizione dell’essenza dell’assicurazione mutua.
Costituzione
Le mutue assicuratrici devono costituirsi per atto pubblico (arg. ex art. 2521), sebbene il contratto di assicurazione mutua rivesta forma scritta solo a fini di prova (ex art. 1888). Al proposito, un argomento decisamente a favore della tesi unitaria è che il contratto costitutivo della mutua assicuratrice non si limita alla costituzione dell’ente, ma vale necessariamente da contratto di assicurazione. A differenza che per le cooperative di assicurazione tout court, infatti, non è ammissibile la costituzione di questo tipo di società se non da parte di coloro che intendano, con quel medesimo atto, contrarre una garanzia assicurativa: ciò significa che la costituzione e l’inizio dell’attività devono necessariamente coincidere. Il che, soprattutto in passato, ha determinato non poche perplessità. L’inizio dell’attività, infatti, era (ed è tuttora) soggetto all’autorizzazione dell’ISVAP, che non poteva concederla se non ove la società fosse stata regolarmente costituita e possedesse i requisiti necessari per il provvedimento di autorizzazione (così gli artt. 9 e 10 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174; artt. 11 e 12, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175). L’attuale art. 14 cod. ass. priv. prevede invece una procedura costitutiva analoga a quella bancaria, per cui l’impresa assicurativa dev’essere autorizzata prima della legale costituzione attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (che, anzi, non può avere corso in mancanza di autorizzazione: cfr., art. 14, comma 2, cod. ass. priv.). Il che risolve senz’altro il problema della irregolarità (di esercizio dell’assicurazione senza autorizzazione) tra la legale costituzione e l’autorizzazione che era stato fondatamente posto in passato.
Per la costituzione delle mutue assicuratrici, restano peraltro come requisiti specifici che
i fondatori siano portatori di un rischio assicurabile che intendano garantire attraverso la costituzione della mutua;
reperiscano immediatamente (anche mediante sovventori) quanto necessario per la costituzione del fondo di garanzia, determinato (a differenza che per le cooperative d’assicurazione) in misura pari al capitale minimo richiesto per le società per azioni esercenti le assicurazioni, in relazione ai settori e ai rami per i quali si richiede l’autorizzazione.
Regole speciali, contenute negli artt. 52-56 cod. ass. priv., valgono per la costituzione delle particolari mutue assicuratrici, di cui s’è fatto cenno. Al proposito, è oggi attribuita all’Isvap (ex artt. 54-55 cod. ass. priv.) la competenza per fissare, con propria normativa regolamentare, la procedura per il rilascio, l’estensione o il diniego dell’autorizzazione. Competente a dar corso alla procedura autorizzativa può essere l’Isvap stesso ovvero, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto. Agli stessi soggetti che concedono l’autorizzazione è rimesso di determinare—per le proprie aree di competenza—i requisiti di adeguatezza patrimoniale e la disciplina della struttura organizzativa della società.
Contributi e capitale sociale
Nella sua evoluzione storica, la mutua assicuratrice ha assunto due modalità organizzative, in relazione alle modalità di afflusso delle risorse da destinare al pagamento delle indennità: si parla così di mutua a ripartizione e di mutua a contribuzione anticipata. Nella prima, gli assicurati-soci sono tenuti a contribuire alle spese della società in ragione dei sinistri occorsi in un determinato periodo, ex post; nella seconda, essi sono tenuti a versare anticipatamente a favore della società contributi, fissi o variabili, in relazione al rischio assicurato. Con l’emanazione del T.U. delle assicurazioni private nel 1959 la mutua a ripartizione è stata definitivamente vietata, ma già nella stessa direzione si era posto il codice del ’42 (v. Relazione n. 1031). L’art. 2546 c.c. prescrive infatti la fissazione di contributi fissi o variabili, in base al limite massimo determinato dall’atto costitutivo, con funzione analoga a quella dei premi sotto il versante assicurativo, e di conferimento sotto il versante societario.
I contributi non possono tuttavia considerarsi né solo premi, né conferimenti nello stesso senso in cui essi sono intesi nelle società cooperative o nelle società per azioni. Non sono solo premi perché non rappresentano soltanto il prezzo della garanzia assicurativa, ma costituiscono l’apporto che giustifica la partecipazione al vincolo associativo: peraltro, a differenza dei premi, che sono fissi e predeterminati, i contributi possono essere variabili, sia in diminuzione, sia anche in aumento. Non sono neppure conferimenti in senso stretto, perché non sono destinati alla formazione del capitale sociale, né danno luogo a quote di partecipazione.
Le mutue assicuratrici, invero, non hanno capitale sociale, né fisso, né variabile, ma devono dotarsi di un fondo di garanzia, equiparato dalla normativa di vigilanza al capitale minimo delle s.p.a., che viene di regola alimentato—nelle società consolidate—con gli utili di esercizio, e cioè come una riserva societaria. L’art. 2548 c.c. prevede che «fondi di garanzia per il pagamento delle indennità» possono essere costituiti con speciali conferimenti di assicurati o di terzi, ai quali può essere attribuita la qualità di socio (sovventore).
Il concetto di fondo di garanzia impiegato nel codice civile non corrisponde, tuttavia, a quello fatto proprio dalla normativa di vigilanza: il primo infatti, pur non avendone la natura, ha la funzione di una riserva assicurativa (non si tratta tuttavia di riserva tecnica, perché non è accantonata dai contributi); il secondo ha la funzione del capitale minimo, ma si costituisce come una riserva societaria, e non può quindi fungere, come il capitale delle altre società, da parametro per la partecipazione dei soci.
Le mutue assicuratrici sono società a responsabilità limitata, atteso che, ai sensi dell’art. 2546, comma 1, c.c. «le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale» (è stato peraltro soppresso l’attributo «sociale» riferito, nella versione della norma apparsa nel codice del 1942, alle obbligazioni). L’inciso del primo comma dell’art. 2546 c.c. risulta tuttavia sostanzialmente pleonastico ora che la riforma del diritto societario ha escluso la possibilità di costituire società cooperative a responsabilità illimitata o multipla (vedi l’attuale art. 2518 c.c.). Si ritiene che la variabilità dei contributi dei soci assicurati, ove prevista, e comunque entro il tetto massimo determinato dall’atto costitutivo, sia esclusivamente destinata a consentire il pareggio tra costi e ricavi della gestione assicurativa e non possa essere fatta valere per la copertura di perdite derivanti dalla gestione societaria.
Soci sovventori e finanziamento
Non si parla di contributi, ma di conferimenti speciali, con riguardo agli apporti effettuati dai soci sovventori per la costituzione del fondo di garanzia. Questi conferimenti potrebbero astrattamente considerarsi idonei alla formazione di quote di partecipazione e di capitale sociale. Secondo alcuni, tuttavia, nonostante ai sovventori possa essere attribuita la qualità di socio, si tratta in realtà di figure assimilabili ai titolari di buoni di godimento o di strumenti partecipativi.
I sovventori hanno comunque diritto a che il relativo apporto sia remunerato, sia con interessi fissi, sia con utili, sia con un sistema misto, in parte fisso e in parte variabile in relazione ai profitti dell’attività. Ai sovventori spettano anche diritti amministrativi ma non possono prendere il sopravvento nella gestione della società. L’ordinamento pone loro anzitutto un doppio limite con riguardo al voto in assemblea: da un lato, ciascun sovventore non può esercitare individualmente più di cinque voti, dall’altro lato, i voti complessivamente attribuiti ai sovventori non possono superare quelli attribuiti agli assicurati. Il principio deve ritenersi applicabile alle singole assemblee e non può essere neutralizzato dal prevedibile assenteismo degli assicurati. Questa posizione, sostenuta in passato senza il conforto legislativo, è oggi avvalorata da una serie di disposizioni che il riformatore ha introdotto in relazione all’esercizio del voto da parte di possessori di strumenti finanziari nelle cooperative. In secondo luogo, i soci sovventori possono farsi nominare amministratori, ma la maggioranza di questi deve essere costituita da assicurati.
Per altro profilo, le mutue assicuratrici possono emettere obbligazioni al pari delle cooperative. Si discute se possano emettere azioni in relazione alle quote dei sovventori e se possano quotarsi in borsa: la soluzione affermativa è prevalente, anche se il parallelo con le società cooperative deve essere sul punto condotto con cautela. Più coerente con la riforma del diritto societario appare infatti una qualificazione dei certificati attribuiti ai sovventori di mutue assicuratrici in termini di strumenti finanziari partecipativi, piuttosto che di azioni, sul rilievo assorbente che, a differenza delle «azioni di sovvenzione» cooperative, i primi non si relazionano al capitale.
Organizzazione corporativa
L’organizzazione corporativa delle società mutue assicuratrici corrisponde a quella delle cooperative. Di regola, quindi, vi sarà un’assemblea dei soci-assicurati, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale.
Nel consiglio di amministrazione devono essere eletti soci-assicurati: meno della metà dei membri può essere scelta anche tra i sovventori. Anche per le mutue assicuratrici valgono le opzioni consentite dall’art. 2544 c.c. alle cooperative, in relazione ai sistemi di amministrazione e controllo. La società potrà quindi optare per il sistema dualistico di cui all’art. 2409-octies c.c., ovvero per quello monistico, di cui all’art. 2409-sexiesdecies c.c.. Considerati i limiti dimensionali, non è prospettabile l’applicazione del regime delle s.r.l. ex art. 2519, comma 2, c.c.: diversamente dalle piccole cooperative, non potrà quindi derogarsi anche nelle mutue più piccole alla necessaria ripartizione di competenze tra assemblea ed amministratori. Tale soluzione è stata peraltro accolta all’art. 56, comma 3, cod. ass. priv., che esclude espressamente—per le particolari mutue assicuratrici—la possibilità di optare per il regime disciplinare delle s.r.l.
Con riguardo all’organo assembleare, ha un certo rilievo la pratica delle cosiddette assemblee dei delegati. Si tratta di un sistema sostitutivo dell’assemblea generale in cui esprimono il voto «delegati» nominati di norma per cooptazione, su indicazione del consiglio di amministrazione. L’istituto non corrisponde a quello delle assemblee separate di cui all’art. 2540 c.c. e suscita dubbi di legittimità, anche in altri ordinamenti (in particolare quello tedesco). In effetti, il sistema dei delegati impedisce ai singoli soci non solo di partecipare alle assemblee generali, ma anche di dare istruzioni ai delegati o di concorrere alla relativa nomina. Corretto sarebbe invece che gli assicurati-soci fossero chiamati a votare in relazione agli ordini del giorno di cui debba discutere l’assemblea generale, o quanto meno ad eleggere direttamente i propri rappresentanti.
Per ciò che riguarda il controllo dei conti, occorre ricordare che le mutue, in quanto imprese di assicurazione, devono sottoporsi alla revisione contabile obbligatoria da parte di una società di revisione. Ai sensi dell’art. 2547 c.c. le mutue sono infatti soggette alle leggi speciali in materia di esercizio delle assicurazioni: esse sottostanno dunque al controllo dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, mentre non sono alle stesse applicabili le norme sul controllo cooperativo di cui agli artt. 2545-quaterdecies ss. c.c., né quelle contenute nel d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, recante la disciplina della revisione in materia cooperativistica.
Ciononostante, è da ritenersi ammissibile il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
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Indennizzo
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In generale l’indennizzo è il pagamento dovuto ad un soggetto per un pregiudizio da lui subìto che, però, non consegue ad un atto illecito e, quindi, a responsabilità civile. In ciò l’indennizzo si differenzia dal risarcimento, che è invece dovuto per un danno, ossia un pregiudizio conseguente ad atto illecito e come tale fonte di responsabilità civile. Per questo motivo la situazione di chi è tenuto all’indennizzo è talvolta denominata responsabilità da atto lecito, sebbene l’uso del termine “responsabilità”, tradizionalmente associata al concetto di illecito, sia in questo caso poco appropriato.
Programma Gestione Polizze Assicurative
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Mentre l’obbligo di risarcimento dei danni cagionati da atto illecito è previsto da una norma generale (nell’ordinamento italiano l’art. 1218 del codice civile per la responsabilità contrattuale e l’art. 2043 per quella extracontrattuale), non esiste una norma generale che preveda l’obbligo di indennizzo per pregiudizi da atto lecito, perché gli atti leciti sono, per definizione, consentiti dall’ordinamento e, come tali, non possono dare luogo a sanzione a carico di chi li compie. Nondimeno, in alcuni casi l’ordinamento, per motivi di equità, ritiene che chi ha compiuto l’atto, pur lecito, debba farsi carico di una parte delle conseguenze negative che dallo stesso sono sorte a danno di altri, addossandogli l’obbligo di indennizzo.
L’esempio più significativo di indennizzo è quello previsto in caso di espropriazione per pubblica utilità: la perdita della proprietà che deriva dal provvedimento espropriativo è di per sé lecita ma chi beneficia dell’espropriazione (di solito, ma non necessariamente, una pubblica amministrazione) deve indennizzare il proprietario espropriato per il sacrificio del suo diritto. Nel nostro ordinamento tale diritto dell’espropriato è riconosciuto a livello costituzionale (art. 42).
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Secondo il principio indennitario il contratto è nullo se al momento del sinistro l’assicurato non ha interesse alla tutela del bene assicurato, in altri termini se è assente un rapporto economico tra l’assicurato ed il bene per cui in caso di sinistro, l’assicurato non ha da patire alcun pregiudizio economico, il contratto è nullo. L’interesse dell’assicurato verso un determinato bene non si produce solamente con la mera proprietà, ma è sufficiente che vi sia un qualsiasi diritto di godimento o di garanzia o di usufrutto perché questo si determini. Può accadere allora che su un medesimo bene siano stipulate identiche polizze da parte di più soggetti, tutti ugualmente interessati secondo il proprio diritto. Se nel corso del contratto dovesse venire meno l’interesse dell’assicurato verso la cosa, il contratto cesserà anticipatamente. Spetta all’assicurato dimostrare il suo cessato interesse verso il bene assicurato.Art. 1905. Limiti del risarcimento. L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro (artt. 1223, 1900, 1908, 1917 Codice Civile). L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
L’articolo sottolinea un principio fondamentale in materia assicurativa: il principio indennitario, in base al quale l’assicuratore non può mai versare all’assicurato un’indennità (somma) superiore al danno subito. Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l’assicurato un’ipotesi di vero e proprio arricchimento.
Art. 1908. Valore della cosa assicurata. Nell’accertare il danno (art. 1905 Codice Civile) non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (artt. 1907, 1909 Codice Civile). Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti (art. 2725 Codice Civile). Non equivale a stima accettata la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 515 Codice Civile, art. 1021 Codice della Navigazione). Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Il legislatore ha dettato delle precise regole per l’accertamento del valore delle cose oggetto del contratto. Nel caso di polizza stimata l’assicuratore risarcisce il danno tenendo conto del valore attribuito dalle parti. Ma, nel rispetto del principio indennitario, qualora tale stima risulti esagerata l’assicuratore potrà dimostrare che il valore reale delle cose è inferiore rispetto a quanto stabilito nella polizza e, di conseguenza, potrà non rispettare la stima.
Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (art. 1908 Codice Civile) non è valida se vi è dolo da parte dell’assicurato (art. 1900 Codice Civile); l’assicuratore, se è in buona fede ha diritto ai premi del periodo in corso (art. 1898 Codice Civile). Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Il ben noto principio indennitario trova anche in quest’articolo la sua ragione di essere, se l’assicurato intenzionalmente esagera il valore del bene per trarne, in caso di sinistro, un ingiusto profitto, l’assicurazione non è valida. Spetta all’assicuratore la prova del comportamento doloso da parte dell’assicurato. Per quanto riguarda la buona fede dell’assicuratore, questi ha diritto ai premi di assicurazione in corso, se era all’oscuro del reale valore del bene assicurato, ma giurisprudenza vuole che in mancanza di buona fede da parte dell’assicuratore (se, cioè, sussiste accordo tra assicurato ed assicuratore) il contratto sia parimenti nullo. In assenza di dolo il contratto produce i suoi effetti fino al valore reale del bene assicurato e per le rate future l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in proporzione.
Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (art. 1980 Codice Civile). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (art. 1299 Codice Civile) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
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