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Autocompletamento Polizze Gestione Produttori Gestione
L’articolo in esame disciplina la cosiddetta “coassicurazione indiretta “, ed anche in questo caso, il legislatore ha voluto ribadire il principio indennitario delle assicurazioni, impedendo che con fraudolenza l’assicurato potesse trarre un indebito arricchimento tacendo l’esistenza di più assicurazioni sul medesimo bene. Il primo comma dispone che l’assicurato debba dare avviso, senza particolare forma, a tutti gli assicuratori, sia a quelli che già assicurano il bene e sia agli assicuratori che eventualmente dovessero subentrare in un momento successivo. Detto obbligo sussiste in ogni caso, quindi anche quando la somma delle diverse assicurazioni non determina sovrassicurazione. In caso di dolo, gli assicuratori, ai quali spetta l’onere della prova, non sono obbligati al risarcimento del danno. Perché sussista il dolo, è opinione comune, non sono richiesti particolari artifici o raggiri da parte dell’assicurato, è sufficiente che questi ometta intenzionalmente di dare avviso all’assicuratore dell’esistenza di medesime assicurazioni. Va da sé che nel caso di dolo, gli assicuratori non sono tenuti al risarcimento del primo sinistro, per eventuali sinistri successivi, poiché gli assicuratori ormai sono a conoscenza dell’esistenza di altri contratti, essi sono obbligati all’indennizzo secondo i rispettivi contratti. Nel terzo comma, anche se non si fa menzione di eventuali sanzioni in caso di omesso avviso agli assicuratori a seguito di un sinistro, è opinione comune ritenere che l’assicurato vada incontro alle conseguenze dell’art. 1913 esplicitamente richiamato, ed anche del disposto dell’art. 1915, valido in ogni caso. L’assicurato, in caso di sinistro, può chiedere a ciascun assicuratore (quindi anche solo a qualcuno degli assicuratori) l’indennizzo, ma l’assicuratore che ha pagato ha diritto di rivalersi su tutti gli altri. Se l’assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta, ogni assicuratore separatamente, può avanzare tutte le eccezioni secondo il rispettivo contratto. Ogni contratto ha vita a sé, perciò ciascun assicuratore può provvedere separatamente dagli altri all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione del danno. L’ultimo comma dell’articolo in questione stabilisce che ciascun assicuratore che ha pagato, può rivalersi sugli altri per una ripartizione proporzionata secondo i rispettivi contratti; quindi nel caso in cui il contratto di uno o più assicuratori non preveda una o più garanzie oggetto della prestazione, questi non sono tenuti al pagamento in solido. Quest’interpretazione può dare origine a non pochi problemi, per questo motivo gli assicuratori, generalmente, disciplinano il caso di coassicurazione indiretta con l’inserimento in polizza di opportune clausole, in virtù del fatto che l’art. 1910 non rientra fra quelli previsti all’art. 1932 Codice Civile. Una puntualizzazione si rende necessaria a proposito dell’adempimento dell’obbligo di avviso. La legge non dispone un termine entro il quale l’assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori dell’esistenza di più contratti, si può ritenere quindi che il termine ultimo sia il momento dell’accadimento del sinistro.Le condizioni generali di assicurazione
Le condizioni generali di polizza sono clausole che riportano il contratto tipico per tutti i contraenti. Vengono redatte dall’assicuratore ed hanno lo scopo specifico di uniformare tutti i contratti relativi ad un particolare rischio. Le clausole c.d. particolari o speciali, sono invece il risultato di un’elaborazione comune tra l’assicuratore e l’assicurato, e sono dirette a disciplinare ogni singolo rischio. In caso di incompatibilità tra le condizioni generali di assicurazione e le condizioni speciali o particolari, queste ultime prevalgono sulle prime, al pari delle clausole aggiuntive al modulo o al formulario le quali prevalgono su quelle riportate sul modulo o formulario.
Il mercato assicurativo e la teoria economica
Il mercato assicurativo ha lo scopo di ridurre l’area di incertezza del singolo individuo sulla sua situazione futura, questo a causa sia di una generale avversione al rischio sia di una situazione di informazione imperfetta.
La teoria economica cerca di spiegare il funzionamento del mercato assicurativo attraverso un ragionamento logico-matematico.
Consideriamo un individuo dotato delle seguenti caratteristiche:
Reddito disponibile pari a w
Probabilità di incorrere in un evento negativo pari a Π
Danno in termini economici causato dall’evento negativo pari a d
All’individuo viene proposta una polizza assicurativa dotata delle seguenti caratteristiche:
Risarcimento in caso di evento negativo pari a q
Premio assicurativo pari a pq, dove p è compreso tra 0 ed 1. Il premio viene quindi considerato come una percentuale del risarcimento q.
Si parla di premio attuarialmente equo nel caso in cui p sia uguale a Π Si parla di copertura completa nel caso in cui q sia pari a d
Supponiamo due eventi possibili:
Evento 1: assenza dell’evento negativo.
Evento 2: presenza dell’evento negativo.
Nel primo caso, il reddito dell’individuo sarà pari a: W_1 = w - pq
Nel secondo caso, il reddito sarà pari a: W_2 = w - d + q - pq
Poiché l’individuo razionale tende a scegliere una copertura completa, ossia un risarcimento integrale del danno subito, possiamo concludere che W_2 = w - pq = W_1 Questo risultato porta ad una situazione di annullamento del rischio per l’individuo: qualunque cosa accada, il suo reddito sarà sempre pari al reddito iniziale, diminuito del premio pagato.
Dal punto di vista dell’impresa di assicurazione, in una situazione di concorrenza perfetta (ossia in cui i profitti sono nulli) e in assenza di costi di transazione, vi è convenienza a stabilire un premio attuarialmente equo; infatti, indicando con n il numero di assicurati:
L’impresa paga risarcimenti per \Pi n q
L’impresa incassa premi per p q n
Quindi p q n -( \Pi n q)
Il che significa che se Π = p, il bilancio dell’impresa è in equilibrio e i profitti sono nulli.
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Decreto Bersani (2007)
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Con decreto Bersani si identificano in realtà due dispositivi legislativi, emanati nel 2006 e nel 2007, promossi dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani, durante il Governo Prodi II:
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il 1o, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, noto come “decreto sulle liberalizzazioni“;
il 2o, decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con la legge n. 40 del 2 aprile 2007, avente l’intento di tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza e snellire la burocrazia.
Indice
1 Caratteristiche
2 Effetti
2.1 Abolizione del tariffario dagli ordini professionali
2.2 Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie
2.3 Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari
2.4 Licenze dei tassisti
2.5 Grande distribuzione organizzata
2.6 Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito
2.6.1 Potere contrattuale e rischi per i protestati
2.7 Transazioni bancarie e controllo monetario
2.8 Recesso anticipato
2.9 Trasparenza delle tariffe aeree
3 Critiche
4 Voci correlate
5 Note
6 Collegamenti esterni
Caratteristiche
Le misure si proponevano di rendere più dinamico il mercato, di tutelare i consumatori (abbattendo i privilegi di alcune categorie sociali e aumentando la concorrenza in quei settori) e di agevolare la lotta all’evasione fiscale (mediante alcune procedure obbligatorie nei pagamenti).
Tra i provvedimenti si annoverano l’abolizione dei costi di ricarica per la telefonia mobile, la libera installazione di impianti per la distribuzione di carburanti, la liberalizzazione delle edicole.
Effetti
Abolizione del tariffario dagli ordini professionali
Tra i punti del decreto c’è l’abolizione delle tabelle che stabiliscono la parcella minima spettante all’ingegnere/architetto per un progetto o per la direzione dei lavori sulla base dell’importo dei lavori stessi. Stessa cosa per gli avvocati. Questa parte del decreto è stata criticata per svariate ragioni, che si riassumono brevemente. 1) Le tariffe professionali non hanno riguardato le categorie professionali allo stesso modo, alcune ne sono state sostanzialmente escluse. 2) L’intervento sulle tariffe e non sulle attività riservate significava intervenire su aspetti secondari. Si pensi ad attività riservate ai notai, non in linea con il progresso tecnologico. Interventi contraddittori con la premessa (“lenzuolate liberalizzatrici”). 3) Alcune tariffe uscite dalla porta sono rientrate dalla finestra. Si pensi al dibattito in corso (fine 2012) sulle tariffe degli avvocati.
Vendita dei farmaci da banco nei supermercati e nelle parafarmacie
Il provvedimento riguarda i farmaci da banco e consente di creare spazi dedicati nella grande distribuzione con l’impiego di personale con laurea in farmacia, cercando così di creare possibilità di occupazione per tale categoria di neolaureati, in particolare nel settore lavoro dipendente. La titolarità delle licenze è in capo ai supermercati, nei quali i farmacisti vengono assunti come dipendenti come accadeva in passato nelle altre farmacie, per quanti fossero privi di una licenza. A tali esercizi è inoltre vietato di effettuare vendite a premi e/o sottocosto avente ad oggetto i farmaci. Il provvedimento prevede anche l’apertura di esercizi di vicinato, con la possibilità di vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione, creando in questo caso parafarmacie spesso di proprietà degli stessi farmacisti.
A distanza di 5 anni, la seconda via è risultata di gran lunga la più seguita. Su oltre 3.400 parafarmacie, solo 300 circa fanno riferimento a strutture legate alla grande distribuzione organizzata; circa 3.000 sono esercizi di vicinato spesso di proprietà dello stesso farmacista che vi lavora. Il fatto che i farmaci non siano venduti nei normali scaffali, fra l’altro, dovrebbe evitare che l’acquirente li consideri alla stregua degli altri beni di consumo. I farmaci da banco costituiscono circa il 10% del fatturato dei farmacisti e, memori di quanto avvenuto per il latte per bambini, la rottura del monopolio della distribuzione e l’aumento della concorrenza potrebbero portare ad un significativo calo dei prezzi. D’altro canto i farmacisti possono ora essere intestatari di più licenze, con il conseguente pericolo di nuove concentrazioni nel settore.
Abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari
Al capo 1, art. 1 il decreto prevede l’abolizione dei costi di ricarica del credito di carte prepagate come le sim card dei cellulari e vieta l’introduzione di una scadenza del traffico o del servizio.
Tutto è stato scatenato dal successo della petizione lanciata in rete, che con 800mila firme inviate alla Commissione Europea ha obbligato le Authority ad aprire un’indagine. Nonostante questa disposizione, oggi la disciplina in vigore prevista dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni permette ai gestori di telefonia mobile di far “scadere” le sim card non ricaricate da un certo numero di mesi, ma prevede la possibilità di riattivare entro un certo termine il numero di telefono e/o di recuperare il credito residuo presente sulla sim card scaduta.
Licenze dei tassisti
Nonostante i provvedimenti di legge seguenti, il contingentamento, che limita il numero di licenze, non viene abrogato: non si tratta quindi sostanzialmente di una liberalizzazione. Un tassista potrà avere più licenze e auto, abolendo il vigente obbligo che legava alla figura professionale un’unica licenza e un’unica automobile. Analogamente alla liberalizzazione sui farmaci, anche l’aumento delle licenze dovrebbe garantire un aumento del numero di tassì nelle grandi città italiane (attualmente tra i più bassi d’Europa), un aumento della concorrenza e prevedibilmente un calo dei prezzi. Questa operazione è peraltro tesa a trasformare un lavoro autonomo in lavoro dipendente, con la possibilità della nascita nelle città di grandi aziende che controllano le quote del mercato prima indipendenti. Il risultato finale sarebbe quella di un migliore servizio a prezzi più bassi, grazie ad un aumento dell’offerta.
Anche per questa categoria viene abrogato il privilegio dell’ereditarietà della licenza.
Il caso verificatosi a Roma sembra smentire l’efficacia della norma. Il sindaco Veltroni, infatti, per scongiurare uno sciopero selvaggio dei tassisti (i quali si erano tutti riuniti in Piazza Venezia, bloccando in tal modo la circolazione nel centro della capitale) ha sì aumentato le licenze, ma ha anche concesso un aumento tariffario, in totale contrasto con lo scopo della normativa.
Grande distribuzione organizzata
Il decreto vieta l’applicazione di tariffe d’ingresso per l’iscrizione nelle liste di fornitori qualificati di un dato produttore.
In particolare, per la grande distribuzione è anche abolito il contributo per l’accesso alla scaffalatura: un’impresa non dovrebbe più pagare per far esporre al pubblico i propri prodotti in un supermercato.
Tale tariffa era talora giustificata come un’equa ripartizione con i produttori del rischio d’impresa legato all’acquisto di prodotti nuovi dei quali non sono facilmente prevedibili i volumi d’acquisto, che spesso restavano invenduti, e che i produttori imponevano di commercializzare.
Oltre a una causa d’inflazione dei prezzi, la fee d’ingresso rappresentava anche una limitazione degli sbocchi sul mercato, specialmente per i piccoli produttori, e quindi un ostacolo alla libera concorrenza.
Permane una distinzione di fondo fra mercato all’ingrosso e al dettaglio. L’accesso ai punti vendita dei grossisti è riservato ai detentori di partita IVA, vale a dire negozianti e al limite professionisti, poiché all’atto del pagamento deve essere emessa una fattura, e non un ordinario scontrino fiscale. In questo modo, non viene realizzato l’accorciamento della filiera, per una riduzione dei margini di guadagno degli intermediari, e per favorire una vendita direttamente dal produttore al consumatore, a loro reciproco vantaggio.
Pagamenti obbligatori a professionisti con carta di credito
Tutti i pagamenti dovuti a professionisti devono avvenire mediante pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Esempi di mezzi ammessi sono l’assegno, il bonifico, la carta di credito o qualunque mezzo che movimenti un conto corrente bancario. Le soglie per il pagamento in contanti così come nell’originale formulazione sono:
sino al 30 giugno 2007: max 1.000 euro
dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008: max 500 euro
dal 1º luglio 2008: max 100 euro
Successivamente la legge finanziaria 2007 ha modificato le scadenze di cui sopra nel modo seguente:
sino al 30 giugno 2008: 1.000 euro
dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009: 500 euro
dal 1º luglio 2009: 100 euro
La misura è mirata contro l’evasione fiscale, mediamente elevata nei lavoratori autonomi: la misura cautelativa tuttavia non impedisce la libertà d’azione agli evasori i quali, con l’accordo del cliente, possono comunque richiedere contanti o assegni liberi da girare a terzi (ovviamente infrangendo la legge vigente).
Il decreto-legge n. 112/2008 entrato in vigore il 25 giugno 2008 ha abrogato queste disposizioni.
Potere contrattuale e rischi per i protestati
La norma consente alle banche di avere visibilità sulle entrate più significative (sopra i 1000 euro) dei professionisti. L’informazione dà un ulteriore potere contrattuale alla banca in caso di richiesta del credito. Scenari possibili sono il rifiuto di prestiti a studi in fallimento, ma anche l’applicazione di tassi d’interesse più alti per remunerare il rischio specifico d’impresa.
Quanti sono protestati, inoltre, sono esclusi da un anno a cinque anni (vedasi la disciplina del protesto) dalla possibilità di firmare assegni o detenere carte di credito da qualsiasi banca. Queste persone sono registrate in un elenco alla “Centrale allarme Interbancaria“, che gli istituti di credito consultano a pagamento, prima di stipulare contratti con i clienti. Il protesto può arrivare per un assegno o cambiale scoperti. Il professionista che è protestato o ha subito un fallimento, in questo modo, non può più esercitare la sua attività, a meno di cointestare lo studio ad una terza persona che non è segnalata nell’ambito bancario.
In presenza di situazioni di scoperto bancario (“conti in rosso”), l’istituto bancario può essere tenuto a bloccare l’importo presente sul conto corrente e gli eventuali altri depositi, fino al ripagamento del debito.
Questo crea un problema di reperimento della liquidità necessaria a saldare spese che sono per alcuni multipli al di sopra della soglia dei 1.000 euro, perché diventano necessari molteplici pagamenti di “piccolo taglio” sotto tale soglia, i soli che possono essere incassati in contanti senza transitare per il conto corrente e i relativi blocchi per lo scoperto.
Un secondo problema riguarda i movimenti in uscita, ossia il blocco di quei trasferimenti che per i titolari di partita IVA possono essere svolti solo a mezzo del conto, come il pagamento di tasse e imposte.
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Sono naturalmente provvisti di trazione integrale sulle 4 ruote, solitamente hanno il telaio maggiormente rialzato e delle sospensioni indipendenti con un’escursione particolarmente ampia per poter meglio assorbire le asperità del terreno.Uno degli automezzi più famosi di questo tipo è l’Unimog, veicolo progettato dalla Mercedes-Benz e costruito sin dal primo dopoguerra. L’eclettismo di questo tipo di autocarro è dimostrato anche dalla molteplicità di allestimenti in cui può essere trasformato, da quelli per interventi di emergenza in casi di calamità, sino agli allestimenti a duplice uso che gli consentono di muoversi anche lungo dei binari e sulla sede ferroviaria.
Schemi di omologazione
Autocarro con cabina doppia
Autocarro con furgonatura e sponda idraulica
Autocarro con gru e cassone
Autocarro furgonato
Maggiori costruttori di autocarri
Tra i maggiori costruttori di telai per autocarri e di autocarri completi, in attività in Europa si possono citare alfabeticamente:
Bremach
DAF
Fiat Professional
Iveco
MAN AG
Mercedes-Benz
Renault Trucks
Scania AB
Volvo Trucks
Tra i costruttori italiani non più in attività come costruttori di autocarri vi sono invece:
Bianchi
Alfa Romeo[6]
Fiat Veicoli Industriali
Lancia
O.M.
L’autocarro nei media
Nel 1997 sono iniziate le avventure di Overland, con l’utilizzo di autocarri Iveco specificatamente attrezzati e patrocinate dall’UNICEF. Si è trattato di una serie di spedizioni geografiche esplorative su varie rotte che hanno toccato tutti i continenti e da cui è stata tratta una serie di documentari televisivi.
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