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Danno
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Un danno è la conseguenza di un’azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant’altro abbia un valore economico, affettivo, morale.
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Indice
1 Cause del danno
2 Cosa e chi subisce il danno
3 Come prevedere, valutare, prevenire i danni
4 La difesa da perdite da danno
5 Il danno dal punto di vista giuridico
5.1 In Italia
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti
Cause del danno
Anonimo fiorentino, Il naufragio della nave di Ulisse, 1390-1400 ca
L’azione o l’evento che causano il danno possono essere fortuiti o dovuti a forza maggiore (quali ad esempio: tromba d’aria, incendio, fulmine, inondazione, naufragio, guasto elettrico o meccanico, rottura, collisione, allagamento, incuria) oppure volontari (quali ad esempio: scasso ai fini di furto, danneggiamento per azione dolosa o vandalica, furto, malversazione, guerra).
Cosa e chi subisce il danno
Il danno può riguardare beni materiali e fisici (quali: immobili, macchinari, materie prime, aree geografiche) oppure danni immateriali (quali: monetari/finanziari, all’immagine o reputazione di un’impresa/società/persona, alle prospettive future aziendali, commerciali, di profittabilità).
Come prevedere, valutare, prevenire i danni
La valutazione preventiva dei possibili danni sta alla base di quella che viene definita gestione del rischio.
Occorre definire quali possono essere i rischi da danni che si possono correre nelle normali attività umane, aziendali, familiari.
La prima attività da sviluppare è: come prevenire e ridurre i rischi di danni.
Successivamente va quantificata l’entità dei danni possibili e il valore dei beni soggetti a rischio.
La difesa da perdite da danno
Oltre che con scelte tecniche e scelte organizzative che minimizzino i possibili danni, ci si può proteggere attraverso coperture assicurative o con accantonamenti finanziari a riserva.
In tutti questi casi è buona norma valutare l’onerosità della copertura (tecnica, organizzativa o assicurativa) adottata con il valore del possibile danno che si andrebbe a subire.
Quando il danno è statisticamente certo o molto probabile, il costo della protezione tende ad aumentare in misura economicamente non sopportabile.
Valga per tutti la problematica dell’assicurazione contro la grandine in agricoltura.
È statisticamente accertato che in certe zone esistono dei corridoi climatici che sono particolarmente e frequentemente colpiti da grandinate, anche di grande violenza. Il danno da grandine non causa solamente il danneggiamento – parziale o totale – della produzione agricola, ma anche una perdita di produttività delle piantagioni per gli anni successivi a causa di un danneggiamento delle piante (da frutto, da uva e simili) e delle strutture.
Per un’efficace copertura assicurativa, nelle aree ad elevato rischio statistico, il costo dei premi da pagare sarebbe talmente alto da renderla antieconomica. Si è proceduto in due direzioni: una con un intervento dello Stato (in Italia) che abbassa il costo delle assicurazioni; l’altra: con l’impianto di sistemi di protezione (reti, ad esempio), con sistemi di previsione, con sistemi a calore (razzi, fuochi).
Il danno dal punto di vista giuridico
In Italia
Dal punto di vista giuridico il danno può essere definito come la lesione (annientamento o menomazione) di un interesse altrui.
Possono essere oggetto di tutela risarcitoria gli interessi procedimentali (gli atti di un procedimento) che siano ricollegabili ad un utilitas, ossia un bene della vita protetto.La giurisprudenza individua una prima distinzione fra danni patrimoniali e non patrimoniali, dove i primi comportano una deminutio patrimonii. La successiva evoluzione giurisprudenziale ha notevolmente arricchito le tipologie di danni non patrimoniali che possono essere oggetto di risarcimento.
Secondo i recenti orientamenti, i danni non patrimoniali si distinguono in:
danno biologico;
danno morale soggettivo;
danno esistenziale.
Il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto all’art. 2059 del codice civile. La Corte Costituzionale italiana ha stabilito che il risarcimento dei danni non patrimoniali non è subordinato ad una sentenza che accerti la commissione di un reato, come previsto dalla stessa legge.[1].
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, il danno esistenziale viene a specificarsi in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti che, nel campo del diritto del lavoro, sono:
il danno professionale;
il danno psicologico transeunte;
il danno alla serenità della vita familiare;
il danno alla serenità della comunità lavorativa;
il danno alla salutare fruizione dei piaceri e delle gratificazioni della vita di relazione e dei rapporti sociali.
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Furto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Il furto è un atto di prevaricazione e si intende in genere l’impossessamento indebito di un bene di proprietà altrui ed è l’azione tipica del ladro. Si riferisce classicamente alla sottrazione di un bene mobile in danno del legittimo proprietario, ed in tempi recenti la disciplina è stata estesa anche al furto di beni immateriali.
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Uno dei furti più classici: una bicicletta rubata.
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1 Il furto nel diritto romano
2 Il furto nel diritto medievale
3 Il furto nel diritto italiano
3.1 Elementi oggettivi
3.1.1 Soggetto attivo
3.1.1.1 Furtum rei propriae / Furtum possessionis
3.1.2 Oggetto
3.1.3 Azione
3.1.4 Elemento soggettivo
3.2 Circostanze aggravanti
3.2.1 Uso della violenza sulla cosa
3.2.2 Uso di mezzi fraudolenti
3.2.3 Furto di capi di bestiame
3.2.4 Furto di armi, munizioni ed esplosivi
3.3 Furto in abitazione e furto con strappo
3.4 Furti diversi o minori
3.5 Reati affini
4 Note
5 Voci correlate
6 Testi normativi
7 Altri progetti
Il furto nel diritto romano
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Furtum.
Nella sistemazione classica del diritto romano, si ha furtum qualora qualcuno tenga nei confronti di una cosa, oggetto di un diritto reale altrui, un comportamento doloso contrario alla volontà del titolare, lesivo di tale diritto reale e tendente ad assicurarsi un lucro. Tale è la definizione, famosissima, del giurista romano Paolo: “Furtum est contrectatio rei fraudolosa vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere. ”
Il furto nel diritto medievale
Dopo esser per lungo tempo affidato alla vendetta privata, nel Medioevo il furto conobbe un fortissimo inasprimento sanzionatorio essendo prevista la pena di morte per la sua commissione.
Il furto nel diritto italiano
Reato di
Furto
Fonte Codice penale italiano
Articolo 624 c.p.
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità querela; d’ufficio nelle ipotesi del III co.
Arresto facoltativo
Fermo no
Pena prevista reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 154 a 516
Il furto in diritto penale è un reato contro il patrimonio previsto dall’art. 624 c.p. Tale disposizione è stata oggetto di riforma negli ultimi anni. Con la l. 205/99 il legislatore ha modificato il regime di procedibilità (da procedibilità d’ufficio a querela della persona offesa); con la l 128/01, il “Pacchetto sicurezza” il legislatore ha innalzato il minimo edittale (in precedenza non previsto ed interpretato dalla dottrina in pochi giorni, attualmente è di 6 mesi).
Elementi oggettivi
Soggetto attivo
Il delitto può essere commesso da chiunque, ma è controverso se anche il proprietario possa commettere furto sul proprio bene.
Furtum rei propriae / Furtum possessionis
Il “Furtum possessionis” è l’impossessamento del nudo proprietario ai danni di un soggetto che vanti sul bene un diritto personale o reale di godimento ed è controverso se rappresenti un’ipotesi di furto.
Oggetto
L’oggetto tutelato dall’ordinamento e proprio del reato in questione, è il possesso di una cosa mobile altrui. Sia il legislatore, parlando di spossessamento, sia la maggioranza della dottrina ravvisano una lesione dell’interesse del possessore, a parte qualche autore dell’idea che il furto sia una violazione della proprietà: tuttavia il reato non sempre comporta uno svantaggio per il proprietario, specialmente quando questi non è contemporaneamente il possessore. Al possessore spetta, pertanto, il diritto di querela.
L’oggetto materiale dell’azione del furto è necessariamente una cosa mobile. Come tale si intende ogni entità fisico-materiale, diversa dall’uomo o dal cadavere, che presenti i caratteri della definitezza spaziale e dell’esistenza autonoma, e sia idonea a soddisfare un bisogno umano sia morale che materiale e formare oggetto di diritti patrimoniali. Tale cosa deve essere suscettibile di valore di scambio (pecuniario o affettivo). Tra le cose mobili vengono inserite anche le energie naturali (energia elettrica, gas, energia termica), purché costituiscano una sottrazione ad altri soggetti. Le onde radio in chiaro, che possono essere percepite da tutti, non possono costituire oggetto di furto; diverso è il caso delle onde radio relative ai sistemi informatici, anche se le relative reti non sono state protette da password: la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il collegamento a Internet attraverso reti wireless non protette i cui diritti di utilizzo sono detenuti da terzi, in forza di contratti con Internet Service Provider, costituisce reato di furto.
Da quanto detto, ne deriva che i beni immobili non rientrano nell’ambito di applicazione di questo reato, ma sono disciplinati da altri istituti giuridici.
Azione
L’azione esecutiva che costituisce il reato, è l’impossessamento del bene altrui: questo impossessamento deve essere seguito senza minaccia o violenza, per non trapassare nell’ipotesi di rapina.
Stabilire quando si verifica l’impossessamento ha creato varie correnti di pensiero storiche:
Porre la mano sulla cosa altrui
Spostamento della cosa altrui dal luogo in cui si trova (teoria dell’amotio)
Asportazione della cosa altrui fuori dalla sfera di custodia del possessore (teoria dell’ablatio)
Trasporto da parte del ladro della cosa rubata nel luogo prestabilito (teoria dell’illazione)
L’attuale codice, all’art. 624, parla esplicitamente di sottrazione e impossessamento. La sottrazione presuppone la mancanza di possesso da parte del ladro e il dissenso ovvio del possessore. Sebbene giurisprudenza e gran parte della dottrina ritengano la sottrazione elemento unico e caratterizzante dell’azione, chiari autori come Antolisei da tempo evidenziano varie lacune di questo tipo di interpretazione, proponendo visioni più coerenti, ovvero il perfezionamento del reato che si consuma con l’impossessamento del bene già sottratto, poiché non sempre i due momenti coincidono, dando oltretutto più portata d’applicazione all’aspetto del tentato furto. Per la consumazione del reato è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione. In tal senso si è espressa la Cassazione Sez. VI, 7 aprile 2005, n.22588, fattispecie nella quale l’autore del furto, dopo aver sottratto il corpo del reato dalla cassaforte dell’ufficio, lo aveva riposto all’interno della propria autovettura posteggiata nel cortile dell’edificio, essendo poco dopo sorpreso dalle Forze dell’ordine.
Elemento soggettivo
Il coefficiente psicologico è il dolo specifico, il che significa che l’agente deve essere consapevole dell’altruità della cosa mobile e volerne la sottrazione e l’impossessamento, nonché avere lo scopo di ricavarne un profitto per sé o per altri; se è necessaria la coscienza che la cosa sia di altri, l’autore che ritenga per un errore di fatto oppure per un errore nell’interpretazione di disposizioni non penali, di vantare un diritto sul bene, non commette furto; dal momento che il profitto deve rappresentare l’intenzione con cui il soggetto agisce, colui che non consegua il profitto sperato avrà ugualmente consumato il furto. L’idea di profitto può avere un significato strettamente economico oppure comprendere qualsiasi tipo di vantaggio per l’agente, ma è quest’ultimo orientamento ad aver prevalso in giurisprudenza ed in dottrina. Si è posto il problema se il profitto debba essere necessariamente illecito oppure anche un profitto lecito possa integrare il furto, precisando che per profitto lecito si intende quel profitto che si fonda su un diritto riconosciuto dall’ordinamento; la dottrina maggioritaria propende per la soluzione che anche un profitto lecito configurerebbe il reato, mentre la giurisprudenza oscilla. Nel sentito comune, molto rilevante per quanto riguarda la genesi a livello politico del diritto normativo, l’aspetto soggettivo è ampiamente ed aspramente dibattuto. Un esempio tra i tanti è la discussione circa inclusione nel concetto di furto della fattispecie della appropriazione indebita di fondi pubblici per fini privati commessa da rappresentanti politici eletti. [1]
Circostanze aggravanti
Uso della violenza sulla cosa
La ragione dell’aggravante (cosiddetta “effrazione”) sta nella maggiore pericolosità che l’agente dimostra servendosi della violenza e nella riduzione della difesa del bene, prodotta dall’uso di un mezzo di aggressione più efficace del normale. Usare violenza sulla cosa significa danneggiarla, trasformarla oppure destinarla ad una finalità diversa da quella che ha originariamente; il significato del termine “danneggiare” viene fornito dal delitto di danneggiamento, il quale stabilisce che danneggiare un bene significa distruggerlo, disperderlo, deteriorarlo o renderlo inservibile. La violenza deve essere operata prima o compiendo il reato, dunque non è rilevante ai fini del furto che la cosa sia stata fatta oggetto di violenza dopo il fatto; inoltre la cosa sulla quale si rivolge la violenza deve presentare una sufficiente capacità difensiva, altrimenti non emerge l’aggressività dell’agente. L’oggetto della violenza deve essere necessariamente la cosa, poiché l’uso della violenza contro la persona è elemento oggettivo del reato di rapina. L’aggravante è incompatibile con la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli poiché l’uso di tali strumenti è strumentale alla commissione del furto e dunque il relativo possesso è giustificato.
Uso di mezzi fraudolenti
L’aggravante è prevista in quanto l’uso di mezzi fraudolenti evidenzia una maggiore aggressività da parte dell’agente e genera una diminuzione della difesa del bene a causa dell’insidiosità del mezzo. Per mezzo fraudolento si intende uno strumento oppure uno stratagemma diretto a superare l’ostacolo che l’avente diritto abbia posto a difesa del bene. L’ostacolo può essere materiale o personale: i mezzi tradizionali per aggirare l’ostacolo materiale sono la chiave e la scalata, mentre per l’ostacolo personale è il raggiro. La chiave è uno strumento fraudolento sia quando è falsa sia quando è autentica, ma in questo secondo caso il ladro deve esserne venuto in possesso illegittimamente; la scalata consiste invece nell’introdursi all’interno di un luogo con modalità differente da quella ordinaria. Il raggiro deve avere lo scopo di facilitare la sottrazione della cosa e non di farsela consegnare dal soggetto passivo, altrimenti si configura il reato di truffa, dove l’artificio è finalizzato ad ottenere l’atto di disposizione patrimoniale da parte dell’offeso.
Furto di capi di bestiame
Il furto che abbia ad oggetto capi di bestiame prende il nome di abigeato. La pena è aumentata se vengono sottratti almeno tre esemplari da un insieme omogeneo di animali di taglia minuta o media (gregge, mandria), oppure anche un solo esemplare qualora bovino od equino. L’aggravante trova la propria ratio nel particolare allarme sociale che, specie in aree rurali, il furto in esame comporta.
Furto di armi, munizioni ed esplosivi
Il furto è aggravato se ad essere rubati sono armi, munizioni o esplosivi che si trovano in un’armeria, in un deposito o in un qualsiasi altro luogo la cui funzione sia il loro stoccaggio; l’aumento della pena per tali circostanze si giustifica in quanto si tratta di beni particolarmente pericolosi.
Furto in abitazione e furto con strappo
Nella realtà è infrequente che la condotta rimanga nei limiti dell’art. 624 del codice penale e piuttosto non si concretino delle circostanze aggravanti, quali l’effrazione o la commissione su beni esposti per necessità uso o consuetudine o destinazione alla pubblica fede.
Recentemente il Legislatore, facendosi interprete della preoccupazione generale per la sicurezza pubblica ha introdotto il reato autonomo del furto in abitazione e del furto con strappo (art. 624 bis).
Il primo caso si ha allorché il furto è consumato introducendosi in edificio od altro luogo (potrebbe essere, per esempio, un natante od una roulotte) destinato in tutto od in parte a privata dimora ovvero nelle pertinenze della stessa.
La seconda ipotesi (comunemente detta “scippo”) si ha allorché la sottrazione del bene avviene strappando la cosa alla persona (non con violenza rivolta verso la persona perché in tal caso si integrerebbe il reato di rapina).
Le summenzionate modalità antecedentemente erano circostanze aggravanti del reato di furto e non elementi costitutivi di un reato autonomo.
La pena edittale è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 309,00 ad Euro 1.032,00.
Se ricorre una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 del codice penale si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da Euro 206,00 ad Euro 1.549,00.
Furti diversi o minori
Furto d’uso
Spigolamento abusivo
Reati affini
Appropriazione indebita
Peculato
Furto d’identità
Rapina
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DemutualizzazionePer demutualizzazione si intende, soprattutto negli ordinamenti di common law, l’abbandono del principio della mutualità, a favore di quello della gestione lucrativa. Per le mutue assicuratrici, ciò si traduce nella trasformazione in società per azioni o nel trasferimento del portafoglio assicurativo a società per azioni. È questo un tema di attualità da un decennio a questa parte in tutti i maggiori ordinamenti europei e, soprattutto, negli Stati Uniti.
In passato, la giurisprudenza italiana ha ammesso, nonostante il divieto valevole per le cooperative, la trasformazione delle mutue assicuratrici in società per azioni[5]. Tale soluzione è apparsa ad alcune fonti[6] non condivisibile, nonostante il contrario orientamento della dottrina dominante e dell’ISVAP.
Oggi essa va comunque verificata alla luce del mutato contesto normativo. L’art. 2545-decies c.c. consente infatti la trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente, facendo obbligo di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La norma richiamata non è applicabile alle mutue assicuratrici. Fermo restando che le mutue possono, secondo la dottrina maggioritaria, stipulare contratti di assicurazione a premio in misura non prevalente rispetto ai contratti di assicurazione mutua, resta tuttavia implausibile un inquadramento delle mutue assicuratrici tra le cooperative a mutualità prevalente o non prevalente per gli effetti previsti dalla normativa delle cooperative. Le mutue assicuratrici—a differenza delle società di mutuo soccorso e come è del resto confermato dal d.lgs. 220/2002—si collocano fuori dal movimento cooperativistico e non beneficiano delle relative agevolazioni costituzionalmente garantite (siano esse di carattere tributario o generale). Non avrebbe dunque alcun senso applicare alle stesse norme, come quella sulla trasformazione o sui controlli, che hanno a presupposto la partecipazione alle provvidenze ed agevolazioni cooperativistiche.
Per fornire soluzione al problema della trasformazione (principalmente in società per azioni) occorre piuttosto misurarsi con il disposto dell’art. 2500-octies c.c., che disciplina la trasformazione in società di capitali. Questa norma appare particolarmente attenta nell’individuare i soggetti giuridici trasformabili (consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni), così manifestando in modo inequivocabile alcune esclusioni (così almeno secondo l’opinione preferibile): la prima di tali esclusioni riguarda le società cooperative, che infatti possono trasformarsi in società di capitali solo alle condizioni di cui all’art. 2545-decies c.c.; la seconda riguarda le associazioni non riconosciute; la terza, appunto, le mutue assicuratrici. Alla luce di tale disposizione, sembrano restare validi ed intatti tutti gli argomenti addotti in precedenza per negare la trasformabilità delle mutue assicuratrici in società per azioni.
E cioè: la strutturale mancanza del capitale sociale nelle mutue assicuratrici, e persino la mancanza di quote di partecipazione dei soci, rende arbitrario qualunque criterio di assegnazione delle azioni, tra cui quello individuato in giurisprudenza. Da respingere è infatti l’assunto che a ciascun assicurato avente una polizza in corso debba essere attribuito un numero di azioni proporzionale alla quota di patrimonio netto che abbia contribuito a formare negli ultimi dieci anni di contribuzione. Invero, se si deve tener conto delle contribuzioni effettive alla formazione del patrimonio netto della mutua, occorre risalire fino alla sua costituzione e valutare la contribuzione non solo degli assicurati attuali, ma anche di tutti quelli che per una ragione o per l’altra non ne sono più soci.
Altresì arbitrario è il criterio in base al quale le azioni della società per azioni risultante vengono ripartite tra assicurati e sovventori: ai sovventori spetterebbe infatti la conversione della quota di fondo di garanzia dagli stessi sottoscritta ed, inoltre, una quota parte del fondo di garanzia proprio, di quello cioè costituito dalla società medesima mediante accantonamenti di riserve. Invero, la parte di fondo di garanzia costituita dalle riserve (il fondo proprio) non è prestabilita dalla legge, e può anzi del tutto mancare. Ciò significa che nelle operazioni di trasformazione ove sono presenti soci sovventori, agli assicurati viene attribuita una quota parte delle azioni della società risultante solo a condizione che esista un fondo proprio e, comunque, nella misura che questo casualmente assume.
Non privo di efficacia nello stesso ordine di critiche appare poi il rilievo che nell’ipotesi di trasformazione di una mutua assicuratrice, in cui siano presenti sovventori, gli stessi si ritroverebbero nella maggior parte dei casi—per il sol fatto della trasformazione—in possesso del pacchetto azionario di maggioranza di una società, che non avrebbero mai potuto governare come mutua. Il che appare un tradimento fin troppo disinvolto delle regole di tutela dello spirito mutualistico che si impongono fintanto che la mutua riveste tale forma societaria.
In senso contrario alla demutualizzazione, ma sulla base di valutazioni generali, valevoli per qualunque ordinamento, si schiera di recente anche la Commissione europea[7].
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